Istituto Superiore di Sanità

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Istituto Superiore di Sanità Disposizione Operativa Generale N 3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DA LAVORO VERSIONE DATA DI EMISSIONE PREPARATA DA APPROVATA DA 00 25 MAGGIO 2009 SPP DG

Sommario: 1. Obiettivo 2. Definizioni 3. Obblighi dei dirigenti e dei preposti dell Istituto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 4. Obblighi dei lavoratori 5. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi da lavoro 2

1.Obiettivo La presente Disposizione Operativa Generale ha come scopo quello di indicare responsabilità e compiti assegnati alle diverse unità organizzative dell Istituto per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell Istituto in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. 2.Definizioni Datore di lavoro ll soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratorepresta la propria attivita', ha la responsabilita'dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quantoesercita i poteri decisionali e di spesa. (cfr. art. 2, c.1, lettera ) del D.Lgs. 81/08); Dirigente persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati allanatura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore dilavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa ((cfr. art. 2, c.1, lettera ) del D.Lgs. 81/08); Preposto persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere di iniziativa (cfr. art. 2, c.1, lettera ) del D.Lgs. 81/08); Lavoratore Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. (cfr. art. 2 c.1 lett.a) del D.Lgs. 81/08); Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni ed esterni all Istituto finalizzati all attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori (cfr. art. 2, c.1, lettera l) del D.Lgs. 81/08); Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in possesso delle capacità dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (cfr. art. 2, c. 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08); Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle capacità dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (cfr. art. 2, c. 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08); 3

Valutazione dei rischi: Processo di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la loro attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. (cfr. art. 2, c.1, lettera q del D.Lgs. 81/08); Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (cfr. art. 2, c.1, lettera r) del D.Lgs. 81/08); Rischio: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. (cfr. art. 2, c.1, lettera s) del D.Lgs. 81/08); Rischi da interferenze: Rischi derivanti dalla presenza all interno dell Istituto di lavori affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. (cfr. art. 26, del D.Lgs. 81/08); Documento di valutazione dei rischi: Documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi con l indicazione dei criteri adottati, delle misure di prevenzione attuate e con il programma di quelle ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. (cfr. art.i 17 e 28, del D.Lgs. 81/08); Norma tecnica di sicurezza aziendale (NTS): Specifica tecnica su aspetti di sicurezza e tutela della salute, redatta e diffusa dal Servizio di Prevenzione e Protezione all interno dell Istituto; Linee guida di sicurezza aziendale (LGS): Atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatti ed emessi dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell Istituto; Sistema di organizzazione e gestione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori (SGSL): Modello organizzativo aziendale costituito dall insieme delle politiche, delle procedure, prassi organizzative e sistemi di controllo e disciplinari atti ad adempiere agli obblighi giuridici e di buona prassi in materia di sicurezza e tutela della salute. (Art. 30 del D.Lgs. 81/08). 3. Obblighi dei dirigenti e dei preposti dell Istituto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 4

I dirigenti ed i preposti dell Istituto che svolgono funzioni di direzione e coordinamento di attività operative o di supporto sono direttamente responsabili, in piena autonomia decisionale e negli ambiti organizzativi e sulla base delle funzioni e poteri a loro assegnati, di porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie per attuare - attraverso le normali procedure organizzative in vigore nell Istituto - quanto previsto dalle norme di legge (in particolare gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 81/08) e dalle disposizioni o norme tecniche emesse dall Istituto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Essi dovranno inoltre assicurare, oltre al mantenimento dei livelli di sicurezza raggiunti, il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute degli ambienti, impianti e condizioni operative pianificando anche in sede previsionale tutti gli interventi e iniziative ritenute necessarie. I dirigenti e i preposti dovranno inoltre collaborare attivamente con il Servizio di prevenzione e protezione dell Istituto al fine dell attuazione dei compiti previsti, con particolare riferimento alle attività di valutazione dei rischi e d individuazione e attuazione dei provvedimenti correttivi e di miglioramento che ne derivano. In caso di emergenza o di pericolo grave o immediato, il dirigente o il preposto presente prenderà di propria iniziativa tutte le decisioni che riterrà necessarie per fronteggiare la situazione di pericolo che si è determinata al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute delle persone presenti, comprese quelle esterne all Istituto eventualmente coinvolte. 4. Obblighi dei lavoratori I lavoratori dell Istituto, nello svolgimento delle proprie mansioni sono tenuti a conformare i propri atteggiamenti e comportamenti a quanto stabilito dalle norme e linee guida emesse dell Istituto in materia e dall art. 20 del D.Lgs. 81/08 che di seguito si riporta: 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, lesostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre chenon sono di loro competenza ovvero che possono compromettere lasicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decretolegislativo o comunque 5

disposti dal medico competente. Per quanto riguarda l informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute, l Istituto conferma la propria piena disponibilità per l applicazione di quanto riportato negli articoli da 47 a 50 del D.Lgs. 81/08 e degli accordi in materia di relazioni sindacali contenuti nel vigente CCNL. 5. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi da lavoro 5.1 Compiti del Servizio Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali dell Istituto Superiore di Sanità svolge funzioni tecnico/organizzative a supporto delle diverse unità organizzative dell Istituto che mantengono, attraverso i dirigenti e i preposti che le dirigono, la diretta responsabilità delle scelte organizzative e operative che li riguardano. In particolare il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a: a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. (Art. 33, c.1 del D.Lgs. 81/08).; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive derivanti dalla valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure.(art. 28, c.2 e Art. 33, c.1, lettera b del D.Lgs. 81/08); c) elaborare procedure, norme tecniche e linee guida dell Istituto in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; d) proporre ed eventualmente attuare i programmi di informazione e formazione per i lavoratori, preposti e dirigenti dell Istituto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08; f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/08; g) redigere e diffondere all interno dell Istituto apposite normative tecniche (NTS) e linee guida aziendali (LGS) in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; h) rappresentare l Istituto presso enti e istituzioni pubbliche o private che svolgono attività nelle materie di competenza; i) impostare e realizzare progressivamente il sistema di organizzazione e gestione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori (SGSL); l) coordinare, su incarico della Direzione Generale, programmi o interventi speciali riguardanti le materie di competenza. 5.2 Dipendenza e struttura generale del Servizio di Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Direttore Generale, datore di lavoro dell Istituto, che ne designa il Responsabile ed è incardinato nell ambito dell Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori come indicato nell art. 24 bis del Decreto Presidenziale Modifiche ed integrazioni al Decreto 24 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell Istituto Superiore di Sanità, riportato nella G.U. n 66 del 20 marzo 2009. 6

Esso opera in collegamento funzionale con le strutture organizzative della Direzione Generale, dei Dipartimenti, dei Centri e dei Servizi Tecnici dell Istituto. Il Servizio è costituito dal Responsabile che lo dirige, da addetti e da altri collaboratori direttamente dipendenti e può avvalersi di persone esterne all Istituto per integrare l azione di prevenzione e protezione del Servizio stesso, in sostituzione dei referenti alla sicurezza precedentemente nominati. Afferiscono inoltre al Servizio gli addetti dipendenti dalle Direzioni Centrali, Dipartimenti, Centri e Servizi, assegnati funzionalmente al Servizio stesso. Il Servizio può inoltre utilizzare, previo accordo con le strutture organizzative interessate, le competenze tecnico-scientifiche presenti nell Istituto per svolgere rilevazioni, accertamenti e indagini su specifici fattori di rischio di natura fisica, chimica, e biologica. Il Servizio di Prevenzione e Protezione collabora con il Medico Competente dell Istituto incaricato della sorveglianza sanitaria e con gli Esperti qualificati nell esercizio della sorveglianza fisica e medica nel campo dei rischi da radiazioni ionizzanti. Le assegnazioni di personale e di altre risorse necessarie per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione seguono le normali procedure in vigore presso l Istituto. Il Direttore Generale ( Dott.ssa Monica Bettoni) 7