Circolare 2008/13 Tariffazione assicurazione di rischio previdenza professionale

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Banche Gruppi e congl. finanziari Altri intermediari Assicuratori Gruppi e congl. assicurativi Intermediari assicurativi Borse e operatori Commercianti di val. mobiliari Direzioni di fondi SICAV Società in accomandita per ICC SICAF Banche depositarie Gestori patrimoniali di ICC Distributori Rappresentanti di ICC esteri Altri intermediari OAD IFDS Assoggettati OAD Società di audit Agenzie di rating Circolare 2008/13 Tariffazione assicurazione di rischio previdenza professionale Tariffazione dell assicurazione in caso di decesso e in caso di incapacità di guadagno nel quadro della previdenza professionale Riferimento: Data: 20 novembre 2008 Entrata in vigore: 1 gennaio 2009 Ultima modifica: 20 novembre 2008 Concordanza: Basi legali: Circ. FINMA 08/13 «Tariffazione assicurazione di rischio - previdenza professionale» sostituisce i principi UFAP L*RL2 07.04.05 «Tariffazione assicurazione di rischio nella LPP» (in tedesco e francese) del 7 aprile 2005 LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA art. 38 OS art. 123 LPP art. 68 cpv. 1 Destinatari LBCR LSA LBVM LICol LRD Altri X Einsteinstrasse 2, 3003 Berna Tel. +41 (0)31 327 9100, fax +41 (0)31 327 9101 www.finma.ch

Indice I. Scopo e concetti nm. 1-7 II. Principi generali di tariffazione nm. 8-9 III. Modelli di tariffazione nm. 10-11 IV. Aumento del premio di base nm. 12-15 V. Aumento del premio per classe tariffaria o del premio empirico nm. 16-17 VI. Tasso di interesse tecnico per il calcolo del premio di rischionm. 18-19 VII. Prescrizioni per l applicazione della tariffazione per classi nm. 20-25 tariffarie VIII. Prescrizioni per l applicazione della tariffazione empirica nm. 26-27 IX. Prescrizioni comuni per l applicazione della tariffazione per classi tariffarie e della tariffazione empirica nm. 28-32 X. Tenuta delle statistiche dei sinistri nm. 33 XI. Esclusioni nm. 34-37 XII. Esame annuale completo dello stato di salute per le casse di nm. 38 previdenza affiliate XIII. Regolamentazione speciale in caso di risanamento nm. 39 2/7

I. Scopo e concetti Con la presente circolare la FINMA precisa le condizioni quadro per l approvazione delle tariffe dell assicurazione in caso di decesso e in caso di incapacità di guadagno nell ambito della previdenza professionale. I principi vengono stabiliti sulla base dell art. 38 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; 961.01), dell art. 123 dell Ordinanza sulla sorveglianza (OS; 961.011) e dell art. 68 cpv. 1 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP; 831.40) e corrispondono in larga misura alla prassi per l approvazione attualmente in vigore. Nell ottica di facilitare la comprensione, qui di seguito riportiamo le definizioni dei concetti utilizzati nel presente documento. 1 2 Premio di base: premio di rischio che dipende dai fattori prestazione, età, limite d età e sesso, nonché dal periodo di attesa per l'assicurazione in caso di incapacità di guadagno. 3 Tariffazione per classi tariffarie: in questo tipo di tariffazione il premio di rischio viene calcolato moltiplicando il premio di base per un fattore relativo alla classe. Tale fattore può variare a seconda del settore, del volume del contratto, della regione e di altri elementi contrattuali, per esempio fumatore/non fumatore. In questo modo, l effettivo viene suddiviso in varie classi tariffarie. 4 Premio per classe tariffaria: Tariffazione empirica: Premio empirico: risulta dal prodotto del premio di base moltiplicato per il fattore relativo alla classe. si tratta di un tipo di tariffazione che calcola il premio di rischio moltiplicando il premio della classe tariffaria (o il premio di base, nel caso in cui non sussista una tariffazione per classi tariffarie) per un fattore empirico. Quest ultimo deriva dall andamento individuale dei sinistri rilevato empiricamente per il contratto o per un gruppo di contratti e dal volume del contratto. risulta dal prodotto del premio della classe tariffaria (o del premio di base, nel caso in cui non sussista una tariffazione per classi tariffarie) moltiplicato per un fattore empirico. 5 6 7 II. Principi generali di tariffazione Le modifiche tariffarie devono essere motivate sotto il profilo tecnico, cioè attraverso un analisi del rischio. A tale scopo è necessario elaborare una statistica dei sinistri. 8 Le prescrizioni valide per l elaborazione della statistica dei sinistri sono specificate al punto X. 9 3/7

III. Modelli di tariffazione Possono essere utilizzati soltanto i modelli di tariffazione riconosciuti a livello attuariale. 10 Come base possono essere impiegate statistiche proprie, a condizione che siano sufficientemente rappresentative, o rilevate da un associazione. 11 IV. Aumento del premio di base L aumento del premio di base non deve superare il 30% annuo per alcun assicurato. A tale scopo si effettua un confronto tra il premio di base secondo la vecchia tariffa e il premio di base secondo la nuova tariffa. Alla luce dei valori empirici disponibili deve essere considerato abusivo qualsiasi aumento del premio di base che superi il 30% annuo. Osservando sull arco di un anno i fattori che influenzano l andamento dei sinistri nell assicurazione in caso di incapacità di guadagno è possibile individuare la necessità di intervento prima che il tasso di sinistrosità peggiori del 30%. Il limite del 30% risulta da un ottica ceteris paribus. Infatti, i nuovi premi di base non vengono confrontati con i premi di base dell anno precedente, ma con quelli che verrebbero riscossi senza modifica tariffaria. In situazioni eccezionali, per esempio un risanamento, è consentito derogare da questa regola. 12 13 14 15 V. Aumento del premio per classe tariffaria o del premio empirico L aumento del premio per classe tariffaria o del premio empirico non può superare il 60% annuo per alcun assicurato. Sono fatti salvi aumenti più consistenti dovuti a correzioni di classificazioni errate, cambiamenti sostanziali non prevedibili della situazione dello stipulante così come ristrutturazioni o risanamenti delle tariffe. 16 17 VI. Tasso di interesse tecnico per il calcolo del premio di rischio Il tasso di interesse tecnico deve essere fissato secondo criteri prudenziali e motivato a livello attuariale. Il tasso di interesse tecnico deve essere determinato in funzione del rendimento di investimenti di capitale a basso rischio. Fino a nuovo ordine, nell ambito dell assicurazione collettiva la FINMA approva tassi di interesse tecnici compresi tra il 2,5% e il 3,5%. 18 19 4/7

VII. Prescrizioni per l applicazione della tariffazione per classi tariffarie I fattori relativi alla tariffazione per classi tariffarie devono essere motivati su basi statistiche. Se l impresa di assicurazione presenta dimensioni adeguate, le statistiche utilizzate a questo proposito possono essere allestite in base al proprio effettivo oppure attinte da inchieste comuni o riprese da quelle di un altra grossa impresa di assicurazione. Se un assicuratore sulla vita utilizza un modello di classi tariffarie, deve tenere conto, nell arco di tre anni, dell andamento individuale dei sinistri rilevato empiricamente, avvalendosi di un modello riconosciuto di tariffazione empirica. Ciò consente di integrare lo stipulante in maniera ottimale nel processo di rischio, considerando ai fini della determinazione del premio di rischio sia il suo comportamento nell ambito dei sinistri (numero di casi di invalidità durante il periodo di osservazione, entità del danno, fluttuazioni dell andamento dei sinistri, ecc.) sia il numero di persone assicurate per contratto. In questo modo si evita anche che un contratto venga assegnato a una classe tariffaria esclusivamente in base al settore di appartenenza dello stipulante o di una cassa di previdenza di affiliazione senza offrire ai due soggetti la possibilità di migliorare la propria classificazione mediante l adozione di un approccio di prevenzione dei rischi. 20 21 22 I contratti possono essere aumentati al massimo di un livello di classe tariffaria all anno. 23 Con questa disposizione si intende evitare importanti aumenti di premio e indurre le imprese di assicurazione a verificare periodicamente l entità dei fattori relativi alla classe e la suddivisione in classi tariffarie. È possibile derogare da questa regola se vengono applicate sei o più classi tariffarie, a condizione che il numero massimo di classi tariffarie che possono essere aumentate ogni anno per contratto sia definito nella tariffa. Non sono interessati da questa disposizione le correzioni di assegnazioni di stipulanti a classi di rischio errate, gli aumenti dovuti a cambiamenti sostanziali non prevedibili della situazione dello stipulante, le ristrutturazioni e i risanamenti delle tariffe. 24 25 VIII. Prescrizioni per l applicazione della tariffazione empirica Ai fini della tariffazione empirica possono essere utilizzati esclusivamente modelli scientificamente riconosciuti oppure adottati nella corrente prassi attuariale. I modelli applicati devono soprattutto poter limitare le ripercussioni sui premi causate da distorsioni nell andamento dei sinistri rilevato empiricamente. Occorre evitare una sovraponderazione dei dati empirici individuali rispetto a quelli collettivi. 26 27 IX. Prescrizioni comuni per l applicazione della tariffazione per classi tariffarie e della tariffazione empirica La dipendenza dell ammontare dei premi dal settore di appartenenza (o da altri fattori determinanti delle classi tariffarie) oppure dall andamento dei sinistri rilevato empiricamente, calcolata come rapporto tra il massimo e il minimo premio possibile, non dovrebbe superare il 28 5/7

valore 4. Questa restrizione è tesa a garantire che viene mantenuto il carattere assicurativo dell assicurazione in caso di incapacità di guadagno. Se un modello prevede un superamento del valore 4, ciò deve essere motivato. Inoltre, occorre provare che la fascia di valore 4 viene superata soltanto da un esigua parte dei contratti. 29 Da questa disposizione sono esclusi i grandi contratti con oltre 200 assicurati. 30 La tariffa deve essere definita in modo che il fattore medio relativo alla classe o il fattore empirico per i piccoli contratti non si discosti eccessivamente dal fattore medio relativo alla classe o dal fattore empirico per i grandi contratti. In particolare, con questa disposizione si intende evitare che il modello imponga ai piccoli contratti solo premi elevati superiori alla media, producendo quindi una sovvenzione trasversale dei grandi contratti ad opera di quelli piccoli. 31 32 X. Tenuta delle statistiche dei sinistri Ogni assicuratore sulla vita assoggettato alla vigilanza che assicura il rischio di incapacità di guadagno nel quadro della previdenza professionale deve tenere una statistica rilevante dei sinistri. Essa può contenere, nello specifico, indicazioni sul numero di assicurati, sul numero di sinistri, sull ammontare dei premi netti, sulle liquidazioni dei sinistri (incluse le spese di trattamento dei sinistri), sulla modifica delle provvisioni tecniche e sull entità delle provvisioni complessive, suddivise per sesso, fasce di età, periodi di attesa e classi tariffarie. Il grado di dettaglio della statistica deve essere scelto in base alle dimensioni dell impresa di assicurazione, in modo tale da produrre basi significative e utilizzabili. 33 XI. Esclusioni Non è ammessa l esclusione di malattie riconosciute dall assicurazione federale per l invalidità (AI). In particolare non è possibile escludere le malattie psicosomatiche e le malattie non comprovabili ma che sono state accertate da un medico e da una decisione dell AI. La FINMA ritiene che l esclusione di malattie psicosomatiche non è applicabile, in quanto porterebbe a decisioni arbitrarie in questioni di enorme portata. Una malattia è definita psicosomatica quando i disturbi somatici (che si manifestano cioè a livello fisico) possono essere ricondotti a cause psichiche. In tal senso, questo genere di malattie può solitamente essere comprovato. Nelle malattie non comprovabili rientrano, per esempio, il trauma distorsivo del rachide cervicale (colpo di frusta), le sindromi da fatica cronica e alcuni tipi di lombalgie (dolori alla schiena). La FINMA non ammette l esclusione generale di queste malattie. La decisione va presa caso per caso, sulla base degli accertamenti medici. 34 35 36 37 6/7

XII. Esame annuale completo dello stato di salute per le casse di previdenza affiliate La FINMA ritiene che non sia attuabile un esame annuale completo dello stato di salute per le casse di previdenza affiliate. In alcuni casi eccezionali, l assicuratore ha tuttavia la facoltà di richiedere un esame dello stato di salute. 38 XIII. Regolamentazione speciale in caso di risanamento Qualora una tariffa preveda regolamentazioni speciali in caso di risanamento, è necessario che queste contengano anche delle riserve riguardo alle disposizioni della FINMA di diverso tenore. 39 7/7