Rendiconto sulla solvibilità I di gruppi e conglomerati assicurativi

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1 Banche Gruppi e congl. finanziari Altri intermediari Assicuratori Gruppi e congl. assicurativi Intermediari assicurativi Borse e operatori Commercianti di val. mobiliari Direzioni di fondi SICAV Società in accomandita per ICC SICAF Banche depositarie Gestori patrimoniali di ICC Distributori Rappresentanti di ICC esteri Altri intermediari OAD IFDS Assoggettati OAD Società di audit Agenzie di rating Circolare 2008/30 Solvibilità I gruppi assicurativi Rendiconto sulla solvibilità I di gruppi e conglomerati assicurativi Riferimento: Data: 20 novembre 2008 Entrata in vigore: 1 gennaio 2009 Ultima modifica: 20 novembre 2008 Circ. FINMA 08/30 «Solvibilità I gruppi assicurativi» Concordanza: sostituisce la Direttiva UFAP 13.4/2006 «Rendiconto sulla solvibilità I» del 21 novembre 2006 Basi legali: Allegato 1: Allegato 2: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA art. 69, 77 OS art , 39, , 202, 204, 206 Foglio di calcolo per la solvibilità di gruppi assicurativi Foglio di calcolo per la solvibilità di conglomerati assicurativi Destinatari LBCR LSA LBVM LICol LRD Altri X Einsteinstrasse 2, 3003 Berna Tel. +41 (0) , fax +41 (0)

2 Indice I. Situazione iniziale nm. 1 6 II. Scopo nm. 7 III. Campo di applicazione nm. 8 IV. Concetti nm A. Solvibilità I nm B. Margine di solvibilità richiesto nm C. Margine di solvibilità disponibile nm D. Prescrizioni concernenti l allestimento dei conti nm E. Rendiconto nm.. 19 V. Principi di calcolo nm A. Calcolo della determinazione infrannuale (semestrale) della solvibilità I nm. 20 B. Determinazione della solvibilità I per i gruppi assicurativi nm a) Calcolo del margine di solvibilità richiesto nm b) Calcolo del margine di solvibilità disponibile nm C. Determinazione della solvibilità I per i conglomerati assicurativi nm a) Calcolo del margine di solvibilità richiesto nm b) Calcolo del margine di solvibilità disponibile nm. 31 VI. Requisiti minimi per i rapporti nm A. Forma del rendiconto nm B. Modifica della modalità di calcolo nm. 35 VII. Prima presentazione e termini di presentazione nm A. Prima presentazione nm B. Rendiconti periodici nm. 39 2/10

3 Indice VIII. Allegati nm. 40 3/10

4 I. Situazione iniziale La presente circolare definisce i requisiti minimi per il calcolo e il rendiconto all attenzione dell autorità di vigilanza competente per quanto concerne la solvibilità I richiesta e la solvibilità I disponibile per i gruppi assicurativi (gruppi) e per i conglomerati assicurativi (conglomerati). Costituiscono le basi della circolare l art. 69 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS ) e gli art dell Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS ) per i gruppi, nonché l art. 77 LSA e gli art. 204 e 206 OS per i conglomerati per quanto concerne la scelta del metodo e il calcolo del margine di solvibilità richiesto e di quello disponibile. Le modalità e le caratteristiche del rendiconto da presentare alla FINMA sono disciplinate dall art. 202 OS. Ai sensi dell art. 198 e dell art. 204 OS, la solvibilità deve essere valutata mediante i due metodi di cui all art. 22 OS anche per quanto riguarda i gruppi / i conglomerati. La presente circolare si basa esclusivamente sul primo metodo di cui all art. 22 cpv. 1 lett. a OS, solvibilità I, cioè sulla determinazione dei fondi propri necessari in funzione del volume degli affari (margine di solvibilità richiesto) nonché dei fondi propri computabili (margine di solvibilità disponibile). Ai sensi dell art. 199 cpv. 1 OS, il margine di solvibilità richiesto di un gruppo deve essere calcolato sulla base della relativa chiusura consolidata. Secondo il cpv. 2, il margine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma del margine di solvibilità richiesto per i singoli settori assicurazione sulla vita, assicurazione contro i danni, riassicurazione. Secondo il cpv. 3, i margini di solvibilità specifici richiesti per ogni settore di un gruppo devono essere calcolati per analogia secondo l art. 23 e segg. OS. Secondo il cpv. 4, la FINMA può ammettere altri metodi di calcolo oppure escludere dal calcolo determinate imprese di un gruppo / di un conglomerato. Ai sensi dell art. 200 cpv. 1 OS, nel caso di una chiusura secondo i principi riconosciuti internazionalmente in materia di rendiconto, il margine di solvibilità disponibile di un gruppo assicurativo corrisponde al capitale proprio consolidato, corretto per le quote minoritarie, tutti gli elementi patrimoniali immateriali, i dividendi previsti e i rimborsi di capitale, nonché le spese di acquisizione riportate all attivo nel settore non vita. Su richiesta, la FINMA può ammettere il computo di altri elementi con carattere di fondo proprio. Secondo il cpv. 3, nel caso di un livello non riconosciuto in materia di rendiconto, la FINMA stabilisce i fondi propri computabili. Ai sensi dell art. 204 OS, per il calcolo del margine di solvibilità richiesto e di quello disponibile, l art. 198 e l art. 200 OS sono applicabili per analogia anche ai conglomerati assicurativi. Questo principio risulta valido anche per l art. 202 OS in materia di rendiconto. Le differenze specifiche per i conglomerati sono disciplinate dall art. 206 OS. Ai sensi dell art. 206 cpv. 1 OS, il calcolo del margine di solvibilità richiesto per i conglomerati assicurativi avviene sulla base della relativa chiusura consolidata. Secondo il cpv. 2, il margine di solvibilità richiesto corrisponde alla somma dei margini di solvibilità richiesti nel settore assicurativo e finanziario e di quelli delle imprese del settore finanziario non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri. Per queste ultime, la FINMA determina il calcolo dei requisiti di solvibilità. L art. 206 cpv. 4 lett. b consente alla FINMA di escludere le esigenze in materia di fondi propri per le imprese non soggette a disposizioni prudenziali, qualora la loro inclusione risultasse inopportuna o fuorviante II. Scopo La solvibilità I persegue l obiettivo di attestare la sufficiente dotazione minima di capitale di un gruppo / di un conglomerato in funzione del volume degli affari. 7 4/10

5 III. Campo di applicazione La presente circolare si applica a tutti i gruppi e i conglomerati che sottostanno alla vigilanza in forza di una decisione fondata sulle seguenti basi legali: 8 gruppi assicurativi ai sensi dell art. 65 LSA; conglomerati assicurativi ai sensi dell art. 73 LSA. IV. Concetti A. Solvibilità I Ai sensi dell art. 22 OS, la valutazione della solvibilità avviene in base a due metodi: solvibilità I e test svizzero di solvibilità. Per solvibilità I si intende il rapporto tra i fondi propri necessari in funzione del volume degli affari (margine di solvibilità richiesto) e i fondi propri computabili (margine di solvibilità disponibile). La FINMA considera sufficiente la solvibilità I di un gruppo / di un conglomerato quando il margine di solvibilità richiesto risulta coperto almeno al 100% dal margine di solvibilità disponibile. La Circ. FINMA 08/44 «SST» disciplina nel suo allegato 4 (Soglie di intervento) le misure correlate; in caso di solvibilità a livello di un gruppo / di un conglomerato inferiore al 150% prevede un intensificazione dell attività di monitoraggio da parte della FINMA B. Margine di solvibilità richiesto Il margine di solvibilità richiesto a un gruppo viene calcolato sulla base della chiusura consolidata a livello di gruppo ed è pari alla somma dei margini di solvibilità richiesti per i settori assicurazione sulla vita, assicurazione contro i danni, riassicurazione e di quelli delle società del gruppo non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri. Per il calcolo del margine di solvibilità richiesto al gruppo devono essere prese in considerazione tutte le società consolidate nel perimetro del gruppo stesso. Per le società di gruppo consolidate ma non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri, il calcolo del margine di solvibilità richiesto è stabilito dalla FINMA. Il margine di solvibilità richiesto per i conglomerati viene calcolato anch esso sulla base della chiusura consolidata a livello di conglomerato ed è pari alla somma dei margini di solvibilità richiesti nel settore assicurativo e finanziario e di quelli delle società del settore finanziario non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri. Per le società del settore finanziario non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri, il calcolo del margine di solvibilità richiesto è stabilito dalla FINMA C. Margine di solvibilità disponibile Il margine di solvibilità disponibile di un gruppo viene calcolato sulla base di una chiusura contabile effettuata secondo principi internazionalmente riconosciuti in materia di rendiconto. In 14 5/10

6 linea di principio, i fondi propri computabili sono dati dal risultato del calcolo di seguito riportato. Capitale proprio consolidato comprovato più quote di minoranza più prestiti postergati e strumenti ibridi approvati dietro richiesta più elementi con carattere di fondo proprio approvati dietro richiesta più tutti i valori patrimoniali immateriali meno i dividendi e i rimborsi di capitale previsti meno le spese di acquisizione riportate all attivo nel settore non vita Fondi propri computabili Le stesse condizioni trovano applicazione per le chiusure contabili effettuate secondo un livello internazionalmente riconosciuto in materia di rendiconto. Per quanto riguarda il margine di solvibilità disponibile dei conglomerati, trovano applicazione le stesse condizioni applicate ai gruppi assicurativi D. Prescrizioni concernenti l allestimento dei conti Ai fini del calcolo della solvibilità I è necessario basarsi su una chiusura secondo principi internazionalmente riconosciuti in materia di rendiconto. Sono considerati standard internazionalmente riconosciuti in materia di rendiconto gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e gli United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Le raccomandazioni concernenti l allestimento dei conti in Svizzera (Swiss GAAP RPC), standard contabile adottato anche a livello nazionale, può essere equiparato agli IFRS previa richiesta alla FINMA, a condizione che le componenti necessarie per il calcolo dei fondi propri necessari e computabili possano essere attestate separatamente su base consolidata E. Rendiconto Il calcolo del margine di solvibilità richiesto e disponibile per gruppi e conglomerati viene effettuato con cadenza semestrale. Tale calcolo determina la solvibilità del gruppo / del conglomerato I e deve essere presentato alla FINMA entro tre mesi dalla chiusura di esercizio o dalla chiusura intermedia. A tale scopo devono essere utilizzati gli allegati 1 e 2 della presente circolare. 19 V. Principi di calcolo A. Calcolo della determinazione infrannuale (semestrale) della solvibilità I Mentre il calcolo della solvibilità da presentare a fine anno si basa sui dati annui consolidati e sottoposti ad audit del conto economico e del bilancio, per la determinazione del margine di solvibilità richiesto nel rapporto semestrale occorre effettuare un estrapolazione su una prospettiva annuale delle cifre di base determinanti. La società è tenuta a comunicare alla FINMA separatamente il metodo di estrapolazione applicato. Per il margine di solvibilità disponibile è invece possibile basarsi sui dati consolidati del bilancio semestrale, analogamente a quanto avviene per il bilancio annuale. 20 6/10

7 B. Determinazione della solvibilità I per i gruppi assicurativi a) Calcolo del margine di solvibilità richiesto Basi consolidate 21 Ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell art. 199 OS devono essere messe a disposizione le cifre consolidate determinanti per i tre settori assicurativi principali: vita, danni/malattie e riassicurazione. In seguito, il calcolo del margine di solvibilità richiesto viene effettuato per questi tre settori principali secondo le indicazioni prudenziali di cui agli art OS. Per il calcolo dei quozienti di riassicurazione possono essere computate soltanto le attività di riassicurazione cedute a entità esterne al gruppo. Attività di riassicurazione 22 Vengono considerate attività di riassicurazione rilevanti nell ambito di un gruppo assicurativo soltanto quelle assunte dall esterno. Le attività di riassicurazione assunte all interno del gruppo non ne fanno parte. Ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art OS. Imprese non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri 23 Per le imprese non soggette a requisiti prudenziali all ambito di un gruppo assicurativo, il margine di solvibilità richiesto risulta attualmente pari allo 0% degli attivi netti. b) Calcolo del margine di solvibilità disponibile Al fine di conseguire il massimo grado possibile di uniformità, di seguito vengono specificati gli elementi computabili e quelli non computabili ai fini del calcolo del margine di solvibilità disponibile. Elementi computabili Capitale proprio consolidato: si tratta del capitale proprio consolidato comprovato sulla base di una chiusura contabile secondo un livello internazionalmente riconosciuto in materia di rendiconto. Le stesse condizioni trovano applicazione per le chiusure contabili effettuate secondo un livello riconosciuto a livello nazionale in materia di rendiconto. 2. Quote di minoranza: le quote di minoranza vengono aggiunte nel calcolo se non sono ancora contenute nel capitale proprio consolidato. 3. Ulteriori elementi con carattere di capitale proprio a. Prestiti e obbligazioni postergati e strumenti ibridi ai sensi dell art. 200 cpv. 2 OS sono computati dietro richiesta, qualora soddisfino le condizioni di cui all art. 39 OS. Contestualmente alla suddetta richiesta, deve essere presentata alla FINMA l attestazione circa l adempimento delle condizioni previste. Per quanto concerne gli strumenti ibridi di un gruppo trovano applicazione le relative limitazioni ai sensi dell art. 39 cpv. 2 OS. b. Present Value of Future Profits (PVFP) acquisito: il valore attuale degli utili futuri derivanti da contratti assicurativi acquisiti (PVFP su portafogli di nuova acquisizione contenuti nel prezzo di acquisto) è computabile in modo analogo a quanto previsto 7/10

8 dai limiti fissati dall Unione europea (UE). c. Dietro apposita richiesta e con adeguata motivazione inoltrata alla FINMA, i valori patrimoniali sotto elencati possono essere computati ai fini della solvibilità, a condizione che non siano già stati inclusi nel capitale proprio conformemente alle disposizioni IFRS/US GAAP. Rientrano in questa categoria in particolare: i. le quote di eccedenze non assegnate individualmente nelle attività di assicurazione sulla vita; ii. i capitali ibridi intesi come mandatory convertible securities che entro un determinato termine devono essere convertiti obbligatoriamente in capitale azionario, ma che attualmente non sono ancora stati convertiti o lo sono stati solo parzialmente. d. Dietro apposita richiesta, ai sensi dell art. 200 cpv. 2 OS la FINMA può inoltre ammettere ulteriori elementi con carattere di capitale proprio, decidendo nella singola fattispecie circa la loro computabilità. Elementi non computabili e quindi da dedurre I seguenti valori patrimoniali immateriali devono essere dedotti, nel caso in cui siano già stati tenuti in considerazione ai fini della determinazione del capitale proprio: a. goodwill da acquisizioni; b. PVFP sotto forma di valore attuale di utili futuri derivanti da contratti assicurativi direttamente stipulati (PVFP su portafogli propri); c. marchi registrati, licenze, diritti di marchio e altri beni immateriali iscritti all attivo; d. programmi EED (software) sviluppati internamente e iscritti all attivo per un valore di mercato limitato, nonché programmi acquistati esternamente e iscritti all attivo per un valore di rivendita trascurabile; e. crediti di imposta rivenienti da riporti di perdite precedenti. 2. Dividendi e rimborsi di capitale previsti (incl. quote minoritarie): rientrano in questa categoria anche le riduzioni di valore nominale o transazioni di altro tipo che perseguono un obiettivo analogo a quello della riduzione di capitale. I dividendi previsti e gli elementi affini devono pertanto essere dedotti a titolo preventivo dal capitale proprio già al momento della presentazione della relativa proposta all attenzione dell assemblea generale. 3. Spese di acquisizione riportate all attivo nel settore non vita (Deferred acquisition costs non-life): poiché per la solvibilità I sono ammesse soltanto le spese di acquisizione di cui è possibile richiedere legalmente il rimborso nell ambito della regolamentazione del valore di riscatto nelle attività di assicurazione sulla vita, è necessario procedere alla deduzione degli effetti di iscrizione all attivo già considerati nel capitale proprio per quanto riguarda le spese di acquisizione pluriennali nel settore non vita (assicurazione danni, assicurazione malattie, riassicurazione). C. Determinazione della solvibilità I per i conglomerati assicurativi Ai sensi dell art. 204 OS, per i conglomerati assicurativi trovano parimenti applicazione l art. 198 e gli art. 200, 202 e 203 OS previsti per la solvibilità I dei gruppi assicurativi. 27 a) Calcolo del margine di solvibilità richiesto Ai fini della determinazione del margine di solvibilità richiesto, per i conglomerati assicurativi 28 8/10

9 vengono conteggiati separatamente il settore assicurativo e quello finanziario come pure le imprese non soggette a requisiti prudenziali in materia di fondi propri, secondo l approccio blockbuilding. Tutte le società che operano prevalentemente o interamente nel settore assicurativo fanno capo a questo settore. Le imprese non classificabili in modo univoco vengono parimenti assegnate al settore assicurativo. Per la determinazione relativa alla parte assicurativa di un conglomerato assicurativo trovano applicazione gli art. 198 e 199 OS e le disposizioni precedentemente riportate nella presente circolare per quanto concerne il margine di solvibilità richiesto per i gruppi assicurativi. Per la parte finanziaria, il calcolo viene effettuato ai sensi dell art. 206 cpv. 3 OS sulla base dei principi riconosciuti a livello internazionale o nazionale in materia di rendiconto. Il margine di solvibilità richiesto nel settore finanziario corrisponde ai requisiti in materia di fondi propri per tale settore. La FINMA stabilisce quali principi devono essere adottati b) Calcolo del margine di solvibilità disponibile Le disposizioni sopra riportate per il calcolo del margine di solvibilità disponibile dei gruppi assicurativi trovano applicazione anche per i conglomerati assicurativi. 31 VI. Requisiti minimi concernenti il rendiconto A. Forma del rendiconto Per documentare la solvibilità I per i gruppi / i conglomerati deve essere presentato un rendiconto contenente le informazioni corrispondenti: 32 schema di rapporto per il gruppo assicurativo XY allegato 1; schema di rapporto per il conglomerato assicurativo XY allegato 2. Il rendiconto deve indicare in dettaglio i diversi elementi del margine di solvibilità richiesto e di quello disponibile e riportare i dati relativi ad almeno tre periodi semestrali, cioè le cifre attuali, quelle di sei mesi prima e di dodici mesi prima. Le modifiche apportate al metodo di conteggio sia del margine di solvibilità richiesto che di quello disponibile devono essere riportate e specificate in una tabella di riconciliazione contabile. Le modifiche apportate alle basi di calcolo come metodi di valutazione, trasferimenti delle posizioni patrimoniali e/o degli impegni, ecc., devono essere indicate e specificate in una tabella di riconciliazione contabile B. Modifica della modalità di calcolo Qualora il gruppo / il conglomerato assicurativo desideri adottare una diversa modalità di calcolo, è necessario presentare alla FINMA una domanda in tal senso, in cui vengono specificati i motivi alla base di tale scelta e sono inoltre indicati gli effetti prodotti rispetto alla procedura precedente. Questi cambiamenti sono soggetti a obbligo di approvazione. 35 9/10

10 VII. Prima presentazione e termini di presentazione A. Prima presentazione Il calcolo della solvibilità deve essere presentato per la prima volta secondo quanto disposto dalla decisione di assoggettamento. Contestualmente al primo rendiconto sulla solvibilità I deve essere presentata alla FINMA anche una tabella di riconciliazione contabile. Questa tabella riporta nello specifico le singole indicazioni, descrivendo da dove sono tratte le cifre all interno delle basi consolidate e in che modo il margine di solvibilità richiesto e quello disponibile vengono calcolati con i singoli dettagli. Allo stesso modo, devono essere attestati gli adeguamenti dei dati consolidati. Prima che la modalità di calcolo sia approvata ufficialmente, la FINMA prende posizione per iscritto circa la tabella di riconciliazione contabile presentata. Tuttavia, l assenso alla modalità operativa non implica automaticamente una conferma del calcolo complessivo B. Rendiconti periodici I rapporti sopra menzionati devono essere presentati alla FINMA ai sensi dell art. 202 OS con cadenza semestrale entro tre mesi dal giorno di riferimento della chiusura annuale e della chiusura intermedia, in forma scritta e contemporaneamente elettronica. Dietro richiesta opportunamente motivata, la FINMA può concedere una proroga dei termini. 39 VIII. Allegati Lo schema di rendiconto sulla solvibilità I può essere desunto dagli allegati 1 e /10

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