Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale

Documenti analoghi
Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte europea dei Diritti dell Uomo

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione,

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Convenzione del Consiglio d Europa sulla contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica

Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d Europa

Convenzione contro il doping

Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Statuto del Consiglio d Europa *

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera *

Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Esercizi per il corso di Calcolatori Elettronici. svolti da Mauro IACOVIELLO & Fabio LAUDANI

Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio

Definizione. Si chiama similitudine una corrispondenza biunivoca dal piano in sé tale che,

Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione

Esercitazione n. 2. Gian Carlo Bondi VERO/FALSO

Convenzione europea sul Paesaggio

Codice europeo di Sicurezza sociale

Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Convenzione europea sull adozione dei minori

Equazioni di primo grado

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Equazioni di secondo grado Capitolo

Elettronica dei Sistemi Digitali Disegno del layout di porte logiche combinatorie CMOS

Analisi Matematica I per Ingegneria Gestionale, a.a Scritto del quinto appello, 3 luglio 2017 Testi 1

Convenzione europea di estradizione

Componenti per l elaborazione binaria dell informazione. Sommario. Sommario. Approfondimento del corso di reti logiche. M. Favalli.

ESERCIZI IN PIÙ ESERCIZI DI FINE CAPITOLO

A.A.2009/10 Fisica 1 1

Domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato deceduto

La rappresentazione per elencazione consiste nell elencare tutte le coppie ordinate che verificano la relazione

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici *

8 Equazioni parametriche di II grado

Monomi e polinomi. Verifica per la classe prima COGNOME... NOME... Classe... Data...

Tecniche di Progettazione Digitale Progettazione e layout di porte logiche combinatorie CMOS p. 2

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

LISTA DI CONTROLLO PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLE ANALISI DELLA CLE

Scomposizione di polinomi 1

Sondaggio piace l eolico?

Unità D1.2 Selezione e proiezione

IL CONTRATTO RISTORATIVO

Algebra Relazionale. Operazioni nel Modello Relazionale

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all insegnamento superiore nella regione europea

Disequazioni di primo grado

a) tutti gli individui, e in nessun caso essa può essere limitata o revocata

FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO Via Campagna Tel Casella Postale 965 Fax Giubiasco

- - 5 o 6 d. Comando o attribuzioni, servizio Imbarco Titoli, esami, corsi

Componenti per l elaborazione binaria dell informazione. Sommario. Sommario. Approfondimento del corso di reti logiche. M. Favalli.

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ DI BASE PROVA DI MATEMATICA. Scuola Secondaria di Primo Grado Classe Prima. Scuola... Classe... Alunno...

Relazioni e funzioni. Relazioni

Data. Da inviare tramite raccomandata a/r o via pec a: Io sottoscritto / a

Numeri razionali COGNOME... NOME... Classe... Data...

Geometria analitica +l piano cartesiano Le funzioni retta, parabola, iperbole Le trasformazioni sul piano cartesiano

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera

ALLEGATO A) Disciplinare del Fondo per la Progettazione degli Interventi Strategici

Millenium 3 Interfaccia di comunicazione M3MOD Guida all'uso della Directory operativa 04/2006

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali così come modificata dai Protocolli nn.

Test di autovalutazione

Lezione 7: Rette e piani nello spazio

REGOLAMENTO REGIONALE 5 DICEMBRE 2014, n.5

Es1 Es2 Es3 Es4 Es5 tot

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

All'Inpdap sede di. Prov. CHIEDO LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA

Rotoroll OK! Guida all utilizzo

COMUNE DI FOLIGNO RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016 ALLEGATO B CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

operazioni con vettori

T16 Protocolli di trasmissione

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER AUTOBUS INTERURBANI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ALLEGATO 6/lotto 1

Verifica per la classe seconda COGNOME... NOME... Classe... Data...

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

PROVE DI CARICO SU SOLAIO

Analisi dei dati ottenuti dalla raccolta dei Questionari consegnati al Tessuto Imprenditoriale e Commerciale della Città di Magenta

Il piano cartesiano e la retta

d coulomb d volt b trasformatore d alternatore b amperometro d reostato

io chiedo la pensione di vecchiaia

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Relazione Annuale al Parlamento

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN LOCAZIONE A CANONE MODERATO

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ DI BASE PROVA DI MATEMATICA. Scuola Secondaria Superiore Classe Prima. Scuola... Classe... Alunno...

CONOSCIAMO LE NORME SULLA SICUREZZA E SUL DIRITTO D AUTORE

Catalogo dettagliato delle prestazioni 2015 (cfr. art. 14 del regolamento del fondo)

Le basi della geometria piana Punti, rette, piani Segmenti, angoli, rette parallele e perpendicolari

Documento di valutazione del profilo

3 Torneo della Pietra

Data. Da inviare tramite pec a: Io sottoscritto / a

Disequazioni di secondo grado

Come si può attivare il contribuente prima di adire al contenzioso avverso l atto di accertamento?

La parabola. Fuoco. Direttrice y

b) Dell'autonomia impositiva di cui gode. a) Espressione del potere esecutivo.

Il modello relazionale. Il Modello Relazionale. Il modello relazionale. Relazione. Dominio. Esempio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Icone, finestre e strutture dati

a) Direttamente i cittadini. b) I componenti del consiglio provinciale e quelli del consiglio regionale riuniti in seduta comune.

Il sottoscritto codice fiscale in qualità di 1 dell impresa/società con sede legale in 2

OGGETTO: Dichiarazione per usufruire delle detrazioni d imposta per familiari a carico (art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il problema da un milione di dollari

Transcript:

Serie ei Trttti Europei - n 108 Convenzione sull protezione elle persone rispetto l trttmento utomtizzto i ti rttere personle Strsurgo, 28 gennio 1981 Truzione uffiile ell Cnelleri feerle ell Svizzer Premolo Gli Stti memri el Consiglio Europ, firmtri ell presente Convenzione, onsierno he sopo el Consiglio Europ è quello i relizzre un unione più strett tr i suoi memri, nel rispetto in prtiolre ell prevlenz el iritto nonhé ei iritti umni e elle liertà fonmentli; onsierno he è uspiile estenere l protezione ei iritti e elle liertà fonmentli i isuno, e in prtiolre il iritto l rispetto ell vit privt, tenuto onto ell intensifizione ei flussi internzionli i ti rttere personle oggetto i elorzione utomti; riffermno llo stesso tempo il loro impegno fvore ell liertà informzione inipenentemente lle frontiere; rionoseno l neessità i onilire i vlori fonmentli el rispetto ell vit privt e ell lier irolzione elle informzioni tr i popoli, hnno onvenuto qunto segue: Cpitolo I Disposizioni generli Artiolo 1 Oggetto e sopo Sopo ell presente Convenzione è quello i grntire, sul territorio i isun Prte, ogni person fisi, quli he sino l su nzionlità o l su resienz, il rispetto ei suoi iritti e elle sue liertà fonmentli, e in prtiolre el suo iritto ll vit privt, in relzione ll elorzione utomti ei ti rttere personle he l rigurno («protezione ei ti»). Artiolo 2 Definizioni Ai fini ell presente Convenzione: «ti rttere personle» signifi ogni informzione onernente un person fisi ientifit o ientifiile («person interesst»);

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 «ollezione utomtizzt i ti» signifi qulsisi insieme i informzioni oggetto i elorzione utomti; «trttmento utomtizzto» omprene le seguenti operzioni svolte in tutto o in prte trmite proeimenti utomtizzti: registrzione ei ti, effettuzione i operzioni logihe e/o ritmetihe su tli ti, loro moifizione, nellzione, estrzione o iffusione; «etentore i un ollezione i ti» signifi l person fisi o giurii, l puli utorità, il servizio o qulsisi ltro orgnismo he, seono l legge nzionle, è ompetente eiere qule e essere l finlità ello sherio utomtizzto, quli tegorie i ti rttere personle eno essere registrte e quli operzioni eno essere loro pplite. Artiolo 3 Cmpo pplizione 1 Le Prti si impegnno pplire l presente Convenzione lle ollezioni utomtizzte i ti rttere personle e ll elorzione utomti i tli ti nei settori pulio e privto. 2 Qulsisi Stto può, l momento ell firm o ll tto el eposito el suo strumento i rtifi, i ettzione, i pprovzione o i esione, o in qulsisi momento suessivo, omunire meinte ihirzione inirizzt l Segretrio Generle el Consiglio Europ: he esso non ppliherà l presente Convenzione erte tegorie i ollezioni utomtizzte i ti rttere personle ei quli srà epositto un eleno. Esso non ovrà tuttvi inluere in tle eleno tegorie i sheri utomtizzti soggetti in se l suo iritto interno isposizioni reltive ll protezione ei ti. Di onseguenz, esso ovrà emenre tle eleno meinte un nuov ihirzione ogni qulvolt tegorie supplementri i ollezioni utomtizzte i ti rttere personle srnno sottoposte isposizioni sull protezione ei ti in se l suo iritto interno; he esso ppliherà l presente Convenzione nhe informzioni reltive gruppi i persone, ssoizioni, fonzioni, soietà, orporzioni o qulsisi ltro ente onsistente irettmente o inirettmente i persone fisihe e otto o meno i personlità giurii; he esso ppliherà l presente Convenzione nhe lle ollezioni i ti rttere personle he non formno oggetto i elorzione utomti. 3 Qulsisi Stto he i esteso il mpo i pplizione ell presente Convenzione meinte un elle ihirzioni previste l preeente omm 2 lettere e può inire in ett ihirzione he tli estensioni si pplihernno solo erte tegorie i ollezioni i ti rttere personle ei quli srà epositto un eleno. 4 Qulsisi Prte he i esluso erte tegorie i ollezioni utomtizzte i ti rttere personle meinte l ihirzione previst l preeente omm 2 letter non può esigere he l presente Convenzione veng pplit tli tegorie un Prte he non le h esluse. 5 Similmente, un Prte he non h proeuto ll un o ll ltr elle estensioni previste l omm 2 lettere e l presente rtiolo non può vvlersi ell pplizione ell presente Convenzione su tli punti rispetto un Prte he h proeuto tli estensioni. 2

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 6 Le ihirzioni previste l omm 2 el presente rtiolo vrnno effetto l momento ell entrt in vigore ell Convenzione per qunto rigur lo Stto he le h formulte, se tle Stto le h formulte l momento ell firm o el eposito el suo strumento i rtifi, i ettzione, i pprovzione o i esione, ovvero tre mesi opo l loro riezione prte el Segretrio Generle el Consiglio Europ se sono stte formulte in un momento suessivo. Tli ihirzioni potrnno essere ritirte in tutto o in prte meinte un notifizione inirizzt l Segretrio Generle el Consiglio Europ. Tle ritiro vrà effetto tre mesi opo l t i riezione i tle notifizione. Cpitolo II Prinipi fonmentli per l protezione ei ti Artiolo 4 Impegni elle Prti 1 Cisun Prte ott, nell mito el suo iritto interno, le misure neessrie per re effetto i prinipi fonmentli per l protezione ei ti enuniti nel presente pitolo. 2 Tli misure evono essere ottte l più tri l momento ell entrt in vigore ell presente Convenzione rispetto tle Prte. Artiolo 5 Qulità ei ti I ti rttere personle oggetto i elorzione utomti evono essere: e ottenuti e elorti lelmente e leglmente; registrti per fini eterminti e legittimi e non evono essere utilizzti in moo inomptiile on tli fini; eguti, pertinenti e non eessivi in rpporto i fini per i quli sono registrti; estti e, se neessrio, ggiornti; onservti sotto un form he permett l ientifizione elle persone interesste per un perioo non superiore quello neessrio per i fini per i quli essi sono registrti. Artiolo 6 Ctegorie speili i ti I ti rttere personle he rivelno l origine rzzile, le opinioni politihe, le onvinzioni religiose o ltre onvinzioni, nonhé i ti rttere personle reltivi ll slute o ll vit sessule, non possono essere elorti utomtimente meno he il iritto interno preve elle grnzie pproprite. Lo stesso vle per i ti rttere personle reltivi onnne penli. Artiolo 7 Siurezz ei ti Ionee misure i siurezz vengono ottte per l protezione ei ti rttere personle registrti nelle ollezioni utomtizzte ontro l istruzione ientle o non utorizzt, o l perit ientle, nonhé ontro l esso, l moifizione o l iffusione non utorizzti. Artiolo 8 Grnzie supplementri per l person interesst Ogni person eve vere l possiilità i: 3

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 onosere l esistenz i un ollezione utomtizzt i ti rttere personle, i suoi fini prinipli, nonhé l ientità e l resienz itule o l see priniple el responsile ell ollezione; ottenere rgionevoli intervlli e senz eessivo ritro o spes l onferm ell esistenz o meno, nell ollezione utomtizzt, i ti rttere personle he l rigurno e l omunizione i tli ti in form intellegiile; ottenere, ll oorrenz, l rettifi i tli ti o l loro nellzione qulor essi sino stti elorti in violzione elle isposizioni i iritto interno he nno ttuzione i prinipi fonmentli enuniti negli rtioli 5 e 6 ell presente Convenzione; isporre i un riorso se non viene to seguito un omn i onferm o, seon ei si, i omunizione, i rettifi o i nellzione i sensi elle lettere e el presente rtiolo. Artiolo 9 Eezioni e restrizioni 1 Non è mmess lun eezione lle isposizioni egli rtioli 5, 6 e 8 ell presente Convenzione slvo he nei limiti efiniti nel presente rtiolo. 2 È possiile erogre lle isposizioni egli rtioli 5, 6 e 8 ell presente Convenzione quno tle erog è previst ll legge ell Prte e ostituise un misur neessri, in un soietà emorti: per l protezione ell siurezz ello Stto, per l siurezz puli, per gli interessi monetri ello Stto o per l repressione ei reti; per l protezione ell person interesst e ei iritti e elle liertà i ltri. 3 Restrizioni ll eserizio ei iritti i ui lle lettere, e ell rtiolo 8 possono essere previste ll legge per le ollezioni utomtizzte i ti rttere personle utilizzti per fini sttistii o i rier sientifi, llorhé hirmente non vi si rishio i pregiuizio ll vit privt elle persone interesste. Artiolo 10 Snzioni e riorsi Cisun Prte si impegn stilire snzioni e riorsi ppropriti per le violzioni elle isposizioni i iritto interno he nno ttuzione i prinipi fonmentli per l protezione ei ti enuniti nel presente pitolo. Artiolo 11 Protezione più estes Nessun elle isposizioni el presente pitolo srà interprett ome limitnte o ltrimenti rente pregiuizio ll foltà i isun Prte i orre lle persone interesste un protezione più vst i quell previst ll presente Convenzione. Cpitolo III Flussi internzionli i ti Artiolo 12 Flussi internzionli i ti rttere personle e iritto interno 1 Le seguenti isposizioni si pplino i trsferimenti ttrverso i onfini nzionli, on qulunque mezzo, i ti rttere personle oggetto i elorzione utomti o rolti llo sopo i sottoporli tle elorzione. 4

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 2 Un Prte non può, l solo fine ell protezione ell vit privt, proiire o sottoporre un utorizzzione speile i flussi ttrverso i onfini i ti rttere personle estinti l territorio i un ltr Prte. 3 Tuttvi, isun Prte h l foltà i erogre lle isposizioni el omm 2: nell misur in ui l su legislzione prevee un regolmentzione speifi per erte tegorie i ti rttere personle o i ollezioni utomtizzte i ti rttere personle, motivo ell ntur i tli ti o i tli sheri, slvo he l regolmentzione ell ltr Prte fornis un protezione equivlente; llorhé il trsferimento è effettuto prtire l suo territorio verso il territorio i uno Stto non ontrente per il trmite el territorio i un ltr Prte, l fine i evitre he trsferimenti i questo tipo ino ome risultto l ggirmento ell legislzione ell Prte init l prinipio el presente omm. Cpitolo IV Assistenz reipro Artiolo 13 Cooperzione tr le Prti 1 Le Prti si impegnno fornirsi reipro ssistenz per l ttuzione ell presente Convenzione. 2 A tl fine: isun Prte esign un o più utorità i ui omuni l enominzione e l inirizzo l Segretrio Generle el Consiglio Europ; ogni Prte he i esignto più utorità ini, nell omunizione i ui ll letter preeente, l ompetenz i isun i tli utorità. 3 L utorità esignt un Prte, su rihiest i un utorità esignt un ltr Prte: fornirà informzioni sulle proprie leggi e sull propri prti mministrtiv in mteri i protezione ei ti; otterà, in onformità l suo iritto interno e l solo fine ell protezione ell vit privt, tutte le misure ionee per fornire informzioni i ftto reltive un etermint elorzione utomti effettut sul suo territorio eezione tuttvi ei ti rttere personle oggetto ell elorzione. Artiolo 14 Assistenz lle persone interesste resienti ll estero 1 Cisun Prte prest ssistenz tutte le persone resienti ll estero per l eserizio ei iritti previsti lle sue norme interne he nno ttuzione i prinipi enuniti nell rtiolo 8 ell presente Convenzione. 2 Se un tle person risiee sul territorio i un ltr Prte, ess eve vere l foltà i presentre l su rihiest per il trmite ell utorità esignt tle Prte. 3 L rihiest i ssistenz eve ontenere tutte le inizioni neessrie, onernenti in prtiolre: il nome, l inirizzo e tutti gli ltri elementi rilevnti per l ientifizione el rihieente; 5

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 l ollezione utomtizzt i ti rttere personle l qule si riferise l rihiest o il etentore i tle ollezione i ti; lo sopo ell rihiest. Artiolo 15 Grnzi onernente l ssistenz fornit lle utorità esignte 1 L utorità esignt un Prte he i rievuto informzioni un utorità esignt un ltr Prte, si sostegno i un rihiest i ssistenz si in rispost un rihiest i ssistenz ess stess formult, non potrà fre uso i tli informzioni per fini iversi quelli speifiti nell rihiest i ssistenz. 2 Cisun Prte provveerà hé le persone pprtenenti ll utorità esignt o he gisono per suo onto sino vinolte eguti olighi i segretezz o i riservtezz riguro tli informzioni. 3 In nessun so un utorità esignt è utorizzt presentre, i sensi ell rtiolo 14 omm 2, un rihiest i ssistenz nome i un person interesst resiente ll estero, i su propri inizitiv e senz l espliito onsenso i tle person. Artiolo 16 Rifiuto i r orso rihieste i ssistenz L utorità esignt ui è stt inirizzt un rihiest i ssistenz i sensi ell rtiolo 13 o 14 ell presente Convenzione non può rifiutre i rvi orso slvo he: l rihiest si inomptiile on le ompetenze, nell mito ell protezione ei ti, elle utorità responsili per l rispost; l rihiest non si onforme lle isposizioni ell presente Convenzione; l eseuzione ell rihiest sree inomptiile on l sovrnità, l siurezz o l orine pulio ell Prte he l h esignt, o on i iritti e le liertà fonmentli elle persone seono l giurisizione i tle Prte. Artiolo 17 Spese e proeure i ssistenz 1 L ssistenz reipro he le Prti si orno i sensi ell rtiolo 13 e l ssistenz he esse fornisono lle persone interesste resienti ll estero i sensi ell rtiolo 14 non rnno luogo l pgmento i spese e iritti eettuti quelli reltivi esperti e interpreti. Questi ultimi srnno rio ell Prte he h e-signto l utorità he h presentto l rihiest i ssistenz. 2 L person interesst non può essere oligt l pgmento, in relzione i pssi intrpresi per suo onto sul territorio i un ltr Prte, i spese e iritti iversi quelli esigiili persone resienti sul territorio i tle Prte. 3 Le ltre molità reltive ll ssistenz, onernenti in prtiolre le forme e le proeure nonhé le lingue utilizzre, srnno stilite irettmente tr le Prti interesste. Cpitolo V Comitto onsultivo Artiolo 18 Composizione el Comitto 1 Un omitto onsultivo srà ostituito opo l entrt in vigore ell presente Convenzione. 6

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 2 Cisun Prte esign un rppresentnte l omitto e un supplente. Ogni Stto memro el Consiglio Europ he non si Prte nell Convenzione h il iritto i frsi rppresentre l omitto un osservtore. 3 II Comitto onsultivo può, meinte eisione pres ll unnimità, invitre qulsisi Stto non memro el Consiglio Europ he non si Prte nell Convenzione frsi rppresentre un osservtore un etermint riunione. Artiolo 19 Funzioni el Comitto II Comitto onsultivo: può fre elle proposte l fine i filitre o migliorre l pplizione ell Convenzione; può fre elle proposte i emenmento ell presente Convenzione onformemente ll rtiolo 21; formul un prere su ogni propost i emenmento ell presente Convenzione he viene esso presentt onformemente ll rtiolo 21 omm 3; può, su rihiest i un Prte, esprimere un prere su ogni questione reltiv ll pplizione ell presente Convenzione. Artiolo 20 Proeur 1 II Comitto onsultivo è onvoto l Segretrio Generle el Consiglio Europ. Esso terrà l su prim riunione entro 12 mesi ll entrt in vigore ell presente Convenzione. Suessivmente esso si riunirà lmeno un volt ogni ue nni e, in ogni so, ogni qulvolt un terzo ei rppresentnti elle Prti rihie l su onvozione. 2 II quorum neessrio per tenere un riunione el omitto onsultivo è ostituito ll mggiornz ei rppresentnti elle Prti. 3 Al termine i isun elle sue riunioni, il Comitto onsultivo present l omitto ei Ministri el Consiglio Europ un rpporto sui suoi lvori e sul funzionmento ell Convenzione. 4 Slvo le isposizioni ell presente Convenzione, il Comitto onsultivo stilise il suo regolmento interno. Cpitolo VI Emenmenti Artiolo 21 Emenmenti 1 Emenmenti ll presente Convenzione possono essere proposti un Prte, l Comitto ei Ministri el Consiglio Europ o l Comitto onsultivo. 2 Ogni propost i emenmento viene omunit l Segretrio Generle el Consiglio Europ gli Stti memri el Consiglio Europ e ogni Stto non memro he i erito o si stto invitto erire ll presente Convenzione onformemente lle isposizioni ell rtiolo 23. 3 Inoltre, ogni emenmento proposto un Prte o l Comitto ei Ministri viene omunito l Comitto onsultivo he present l Comitto ei Ministri il suo prere sull emenmento proposto. 7

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 4 II Comitto ei Ministri esmin l emenmento proposto e ogni prere presentto l Comitto onsultivo e può pprovre l emenmento. 5 II testo i ogni emenmento pprovto l Comitto ei Ministri in onformità l omm 4 el presente rtiolo è trsmesso lle Prti per l ettzione. 6 Ogni emenmento pprovto in onformità l omm 4 el presente rtiolo entrerà in vigore il trentesimo giorno suessivo l momento in ui tutte le Prti vrnno informto il Segretrio Generle ell loro ettzione ello stesso. Cpitolo VII Clusole finli Artiolo 22 Entrt in vigore 1 L presente Convenzione è pert ll firm egli Stti memri el Consiglio Europ. Ess srà sottopost rtifi, ettzione o pprovzione. Gli strumenti i rtifi, ettzione o i pprovzione srnno epositti presso il Segretrio Generle el Consiglio Europ. 2 L presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i tre mesi opo l t in ui inque Stti memri el Consiglio Europ vrnno espresso il loro onsenso essere vinolti ll Convenzione in onformità lle isposizioni el omm preeente. 3 Per ogni Stto memro he esprimerà suessivmente il suo onsenso essere vinolto ll Convenzione, quest entrerà in vigore il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i tre mesi opo l t el eposito ello strumento i rtifi, i ettzione o i pprovzione. Artiolo 23 Aesione i Stti non memri 1 Dopo l entrt in vigore ell presente Convenzione, il Comitto ei Ministri el Consiglio Europ potrà invitre qulsisi Stto non memro el Consiglio Europ erire ll presente Convenzione meinte un eisione pres on l mggiornz previst ll rtiolo 20 letter ello Sttuto el Consiglio Europ e ll unnimità ei rppresentnti egli Stti ontrenti venti iritto i seere l Comitto. 2 Per ogni Stto he erise, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i tre mesi opo l t el eposito ello strumento i esione presso il Segretrio Generle el Consiglio Europ. Artiolo 24 Clusol territorile 1 Ogni Stto può, l momento ell firm o l momento el eposito el suo strumento i rtifi, i ettzione, i pprovzione o i esione, speifire il territorio o i territori i quli si ppliherà l presente Convenzione. 2 Ogni Stto può, in qulsisi momento suessivo, meinte un ihirzione inirizzt l Segretrio Generle el Consiglio Europ, estenere l pplizione ell presente Convenzione qulsisi ltro territorio speifito nell ihir-zione. L Convenzione entrerà in vigore per tle territorio il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i tre mesi opo l t ell riezione ell ihirzione prte el Segretrio Generle. 8

STE 108 Trttmento utomtizzto i ti rttere personle, 28.I.1981 3 Ogni ihirzione ftt in virtù ei ue omm preeenti potrà essere ritirt, per qunto rigur qulsisi territorio speifito in ett ihirzione, meinte un notifizione inirizzt l Segretrio Generle. Il ritiro vrà effetto il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i sei mesi opo l t ell riezione ell notifizione prte el Segretrio Generle. Artiolo 25 Riserve Non è mmess lun riserv lle isposizioni ell presente Convenzione. Artiolo 26 Denuni 1 Cisun Prte può, in qulsisi momento, enunire l presente Convenzione meinte un notifizione inirizzt l Segretrio Generle el Consiglio Europ. 2 L enuni vrà effetto il primo giorno el mese suessivo ll senz i un perioo i sei mesi opo l t ell riezione ell notifizione prte el Segretrio Generle. Artiolo 27 Notifizioni II Segretrio Generle el Consiglio Europ notifiherà gli Stti memri el Consiglio e ogni Stto he i erito ll presente Convenzione: ogni firm; il eposito i ogni strumento i rtifi, ettzione, pprovzione o esione; ogni t i entrt in vigore ell presente Convenzione in onformità gli rtioli 22, 23 e 24 ell stess; ogni ltro tto, notifizione o omunizione reltivo ll presente Convenzione. In fee i he, i sottosritti, llo sopo eitmente utorizzti, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo, il 28 gennio 1981, in frnese e in inglese, i ue testi feno ugulmente fee, in un solo esemplre he srà epositto negli rhivi el Consiglio Europ. Il Segretrio Generle el Consiglio Europ ne trsmetterà un opi ertifit onforme isuno egli Stti memri el Consiglio Europ e ogni Stto invitto erire ll presente Convenzione. 9