Rappresentatività sindacale e contrattazione aziendale; Le novità in area lavoro per il 2015

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VideoLavoro 27 novembre 2014 Rappresentatività sindacale e contrattazione aziendale; Le novità in area lavoro per il 2015 Rubriche: novità del periodo novità sotto la lente: - annotazione dell utilizzatore del veicolo sulla carta di circolazione - emersione da lavoro irregolare A cura di Luca Vannoni e Laurenzia Binda

Rappresentatività sindacale e contrattazione aziendale A cura di Luca Vannoni 2

ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE L organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno su base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferiscono. 3

Due forme di rappresentanze aziendali RSA RSU 4

Le RSA Sono il modello legale (art. 35 L.n.300/70) di rappresentanza; riguardano i settori: Industriale >15 dipendenti in ogni unità produttiva Commerciale >15 dipendenti in ogni unità produttiva Agricolo >5 dipendenti Sono escluse aziende di piccole dimensioni. Sono esclusi i datori di lavoro non imprenditori (C.Cost. 8/07/1975 n. 189; pret.milano 11/12/98) 5

Unità produttiva Autonomia tecnico-funzionale, idonea cioè ad esplicare in tutto o in parte l attività di produzione di beni o servizi. 6

Le RSA: art. 19 e 35 L.300/70 Nella prassi i lavoratori iscritti al sindacato eleggono i rappresentanti o l organizzazione esterna designa l RSA. 7

La durata della carica di RSA ai sensi dell Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. 8

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI Art. 19 dello Statuto dei lavoratori: Attribuisce l esercizio dei diritti sindacali alle rappresentanze sindacali aziendali costituite ad iniziativa dei lavoratori nell ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell unità produttiva. 9

art. 19 L. n. 300/70 testo originario Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell ambito: A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (abrogato!) B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell unità produttiva 10

L INCOSTITUZIONALITÀ DELL ART. 19 Corte Costituzionale 23.07.2013 Situazione di partenza L art. 19 st. lav. non riconosce la costituzione di r.s.a. ai sindacati che, seppur maggiormente rappresentativi, non siano firmatari di contratti collettivi applicati nell unità produttiva. 11

L INCOSTITUZIONALITÀ DELL ART. 19 La pronuncia dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 19 nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita anche nell ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell azienda 12

L INCOSTITUZIONALITÀ DELL ART. 19 La pronuncia Negazione del diritto a costituire RSA si traduce in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato 13

L INCOSTITUZIONALITÀ DELL ART. 19 La pronuncia È il consenso effettivo fra i lavoratori a essere il criterio fondamentale di selezione dei sindacato Tale criterio non è più la firma di un contratto collettivo ma il consenso rappresentativo del sindacato, testimoniato dalla partecipazione alla trattativa negoziale. 14

Le RSU Disciplinate da Accordo Interconfederale Costituite nelle aziende con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva. 15

Le RSU Suffragio universale (non più prevista una quota riservata di 1/3 per sindacati firmatari). Soggetti legittimati alla costituzione: I sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie/aderenti all accordo del 2011, 2013 e 2014 I sindacati firmatari del CCNL Le associazioni che accettano la disciplina delle RSU e che presentino una lista cui abbiano aderito almeno il 5% degli aventi diritto al voto per le imprese sopra 60 dip. (3 firme per imprese più piccole). produttiva. 16

Le RSU Numero componenti: 3 per unità produttive che occupano sino a 200 dip 3 ogni 300 addetti, o frazione di 300, nelle unità produttive che occupano sino a 3000 dip. 3 membri in aggiunta al punto precedente ogni 500 o frazione di 500 addetti nelle unità produttive di dimensioni maggiori. La contrattazione collettiva è legittimata a stabilire condizioni di miglior favore. 17

Le RSU Durata: Tre anni, al termine decadenza. 18

Limite alla fruizione dei diritti sindacali: l esclusione delle piccole imprese Art. 35, comma 1, Statuto dei lavoratori: Le disposizioni del titolo III dello statuto (ad eccezione dell art. 27, 1 comma) si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di imprese industriali e commerciali che occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti. 19

Art. 35, comma 2, Statuto dei lavoratori: Le norme suddette si applicano altresì alle imprese industriali e commerciali che nell ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 20

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 1) Misurazione della rappresentatività per la contrattazione collettiva di categoria 2) Regolamentazione delle rappresentanze in azienda 21

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU In tutti i casi in cui trova applicazione l art. 2112 Cod. Civ. e che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate, ferma restando la validità della r.s.u. in carica fino alla costituzione della nuova r.s.u., si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento. 22

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale. 23

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 24

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU Hanno potere di iniziativa anche le oo.ss. di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale all Accordo 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo. 25

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU Alla costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. 26

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 27

TESTO UNICO RAPPRESENTANZA 2014 Confindustria, CGIL, CISL e UIL 10 gennaio 2014 RSU Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. 28

PROTOCOLLO DI INTESA 31 MAGGIO 2013 Numero delle deleghe Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall INPS, tramite un apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra Inps e le parti stipulanti il presente accordo. 29

PROTOCOLLO DI INTESA 31 MAGGIO 2013 Misurazione del voto RSU Varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. 30

PROTOCOLLO DI INTESA 31 MAGGIO 2013 Misurazione del voto RSU La certificazione della rappresentatività utile per essere ammessa alla contrattazione collettiva nazionale, così come definita nell intesa del 28/6/2011 (il 5%), è determinata come media semplice fra la % degli iscritti e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati. 31

L EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI AZIENDALI NELL ACCORDO 28.06.2011 La condizione a cui è subordinata la predetta efficacia risiede nel fatto che i contratti aziendali siano approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), elette secondo le regole interconfederali 32

L EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI AZIENDALI NELL ACCORDO 28.06.2011 Qualora sia presenti in azienda le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) in luogo di quelle unitarie (Rsu), gli accordi aziendali devono essere approvati dalle rsa destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell azienda nell anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione 33

L EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI AZIENDALI NELL ACCORDO 28.06.2011 Tali contratti aziendali dovranno in ogni caso essere sottoposti al voto dei lavoratori, in caso di richiesta specifica proveniente da almeno un organizzazione sindacale ovvero da non meno del 30% dei lavoratori, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto 34

L EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI AZIENDALI NELL ACCORDO 28.06.2011 Per la validità della consultazione, è indispensabile la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto L intesa è respinta con la maggioranza semplice dei votanti 35

I RAPPORTI TRA I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE L accordo del 28 Giugno 2011 si preoccupa altresì di delineare i rapporti fra i vari livelli di contrattazione 36

I RAPPORTI TRA I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE In particolare, si prevede che i contratti aziendali possano apportare deroghe al contratto collettivo nazionale di lavoro, ma solo con condizioni precise 37

I RAPPORTI TRA I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE Infatti, le intese dovranno essere concluse dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo con le organizzazioni territoriali appartenenti a quelle firmatarie dell accordo interconfederale del 28 Giugno 2011 38

I RAPPORTI TRA I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE Inoltre, tali intese in deroga dovranno essere finalizzate alla gestione di situazioni di crisi, ovvero per favorire investimenti atti ad incrementare occupazione e sviluppo economico dell impresa 39

I RAPPORTI TRA I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE Nelle situazioni appena illustrate, potranno essere derogate le materie che disciplinano la prestazione lavorativa, i tempi e l organizzazione del lavoro 40

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA La funzione tipica del contratto collettivo è quella di dettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro contratti collettivi di diritto comune duplice limite della contrattazione: l inattuazione del modello costituzionale di contrattazione collettiva erga omnes; il forzato ricorso agli schemi privatistici del contratto, del mandato e della rappresentanza, per spiegarne natura ed effetti; 41

I LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA La contrattazione collettiva del settore privato si svolge a vari livelli corrispondenti ai diversi livelli dell organizzazione sindacale Accordi interconfederali Contratti Collettivi Nazionali Contrattazione decentrata territoriale Contrattazione aziendale 42

LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE ØMedesima natura giuridica del contratto collettivo nazionale: contratto di diritto comune con efficacia in ambito aziendale (circoscritta a soli lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato) ØFunzione normativa: disciplina il rapporto lavoro ØFunzione gestionale: criteri scelta licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5, L. 223/1991 ØFunzione "autorizzativa": impianti audiovisivi/ispezioni personali (art. 4, L. 300/1970) 43

Rapporti tra i diversi livelli di contrattazione qil CCNL rinvia per alcune materie al contratto aziendale - Superamento criterio del favor per il lavoratore (2077 Cod. Civ.) o del criterio gerarchico: combinazione tra criterio cronologico e criterio di competenza (autonomia negoziale) e di specialità - Il contratto aziendale può, quindi, prevedere una disciplina meno favorevole di quella del CCNL * requisito minimo rappresentatività a livello aziendale (giurisprudenza) * interpretazione della volontà delle parti collettive contraenti i due contratti di diverso livello Intensificarsi della contrattazione delegata aziendale ad integrare e derogare la disciplina dei diversi istituti del mercato e del rapporto di lavoro 44

L Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 Un accordo unitario che pone fine ad una annosa disputa tra i sindacati e che stabilisce regole fondamentali di democrazia sindacale (P. Ichino) I punti più rilevanti: la funzione normativa generale viene riconfermata in capo al contratto collettivo nazionale Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale ; 45

segue Ørafforza la contrattazione aziendale a cui spettano funzioni integrative e/o modificative secondo procedure stabilite dagli stessi contratti nazionali La contr. coll. aziendale si esercita per le materie delegate... dal ccnl di categoria o dalla legge ; 46

Art. 8 DL 138/2011 I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze aziendali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuova attività. 47

Art. 8 DL 138/2011 I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze aziendali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuova attività. 48

e1) assunzione e disciplina del rapporto di lavoro le collaborazioni continuative o a progetto, e le partite IVA; e2) trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; e3) conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ecc. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 49

Art. 8 DL 138/2011 Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. (la norma Fiat ) 50

In sede di conversione in legge viene inserito nell art. 8 un comma che modifica l art. 36 del d.lgs. n. 188/2003: Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano... la legislazione nazionale, regionale, la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore [...] (per proteggere le FF.SS. si deroga all art. 8) 51

Le trappole dell articolo 8 quasi tutte le norme del dir. lav. possono essere considerate attuazione di un principio costituzionale; e il c. 2-bis vieta le deroghe che tocchino la Costituzione la finalizzazione dell accordo agli obiettivi indicati nel primo comma: deve perseguirli tutti? 52

OBIETTIVI DELLE INTESE DI PROSSIMITÀ LE FINALITA DELLA DEROGA SONO MOLTO AMPIE maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; emersione del lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi aziendali e occupazionali; investimenti e avvio di nuove attività. Considerati gli obiettivi imposti, la contrattazione di prossimità deve intervenire dove non interviene la Legge; Le parti sociali si impegnano a perseguire obiettivi che il Legislatore non è in grado di raggiungere; Ogni azienda potrà crearsi le proprie regole. 53

CCNL Edilizia 1/7/2014 Contratto a termine Il contratto a tempo determinato è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 78/2014. Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 54

CCNL Edilizia 1/7/2014 Contratto a termine E' riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 5, comma 4- quater del D.Lgs. n. 368/2001. Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 5, comma 4-sexies del D.Lgs. n. 368/2001. 55

CCNL Edilizia 1/7/2014 Contratto a termine Gli intervalli di tempo di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di: - avvio di un nuovo cantiere; - avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di lavoro edile; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione soggetti fino a 29 anni e di età superiore a 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, resid. in aree geografiche il cui tasso di occupazione femm. sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. 56

CCNL Edilizia 1/7/2014 Contratto a termine Fermo restando le esclusioni operate dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione. Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT. 57

CCNL Edilizia 1/7/2014 Contratto a termine Visto l'avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta. 58

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine (2) La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. (3) Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione di cui agli articoli... del presente c.c.n.l. (articoli 82, comma 1, 205 e 254 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010) nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli articoli... del presente c.c.n.l. (articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010). 59

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine Le parti, visti l'avviso comune sui contratti a tempo determinato nel settore Turismo stipulato il 12 giugno 2008, il comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2012, n. 42, confermano che il contributo addizionale di cui al comma 28 del citato articolo 2 non si applica ai lavoratori assunti a termine nei casi di cui agli articoli 82 e 83 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010, recepiti - senza modificazioni - dagli articoli... e..., del presente c.c.n.l. 60

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine (1) La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. 61

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 non trova applicazione: - nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli... e... del presente c.c.n.l. (articoli 82 e 83 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010), per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo... del presente c.c.n.l. (articolo 86 del c.c.n.l. Turismo 20 febbraio 2010); 62

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine - nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali. 63

Turismo Confcommercio 16 giugno 2014 Contratto a termine La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001, non trova applicazione: a) nei casi di cui al precedente comma 2; b) nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo; c) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, C.i.g.o., C.i.g.s., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999; d) in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello. 64

Il protocollo di intesa 25 settembre 2014 Federmeccanica L accordo ha validità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2015. Vengono confermate la percentuale del 20% e il momento di effettuazione del calcolo, fissato alla data del 1 gennaio dell anno di assunzione. 65

Il protocollo di intesa 25 settembre 2014 Federmeccanica L accordo poi si differenzia in modo sostanziale rispetto alla disciplina legale: nella base di computo su cui applicare la percentuale non devono essere inclusi gli apprendisti; riguardo agli effetti del calcolo, si prevede che il limite del 20%...è da computarsi in termini di media nell arco dell anno civile (1 gennaio 31 dicembre). 66

Il protocollo di intesa 25 settembre 2014 Federmeccanica in via transitoria e fino al 31 dicembre 2015, la contrattazione aziendale possa individuare limiti quantitativi diversi quando si ravvisi la necessità, per l esecuzione di un opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo, di superare il limite del 20%. 67

Alimentari industria 7.11.2014 Lavoro stagionale Ai fini della deroga prevista dall art. 5 comma 3, del D.Lgs. 368/2001, che esclude gli stacchi tra un contratto e l altro, si rinvia all accordo del 17 marzo 2008 sulla stagionalità. In base a tale accordo, che escludeva le ipotesi di lavoro stagionale, che di seguito si dettagliano, dal limite massimo dei 36 mesi in materia di successione: attività produttive concentrate in periodi dell anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato. 68

Alimentari industria 7.11.2014 Proroga nel lavoro stagionale Viene prevista la possibilità di applicare il numero massimo di 4 proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale (vedi accrodo 17.3.2008) 69

Alimentari industria 7.11.2014 Stacchi obbligatori Le assunzioni per finalità sostitutive, come in caso di maternità, ferie e malattia, non sono soggetti a stacchi obbligatori nei confronti di precedenti rapporti a termine. È necessario, tuttavia, la realizzazione mediante contrattazione di secondo livello. Inoltre, non sono soggetti a stacchi i contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi. 70

Alimentari industria 7.11.2014 Avvio di nuove attività Per avvio di nuove attività, ipotesi che ai sensi del comma 7 dell art. 10 del D.Lgs. 2368/2001 consente l esclusione dei contratti a termine dai limiti massimi di utilizzo, viene previsto dall Accordo un periodo di 18 mesi: in caso di avvio di una nuova linea o modulo di produzione, il limite massimo è pari a 12 mesi. I termini massimi potranno essere ampliati dalla contrattazione collettiva di secondo livello. 71

Alimentari industria 7.11.2014 Limiti massimi di utilizzo Il limite massimo di utilizzo di contratti a termine è pari al 25%, da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell impresa alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di assumere fino a 10 contratti a termine. L eventuale frazione di unità è arrotondata all unità superiore. Il calcolo medio opera anche per il 2014: la base di calcolo è costituita dai lavoratori sa tempo indeterminato in forza al 31 12 2013. A livello aziendale potranno essere previste ipotesi ulteriori di esclusione dal computo. 72

Alimentari industria 7.11.2014 Disciplina transitoria Il limite massimo del 14% trova applicazione solo per i rapporti di lavoro instaurati prima del 21 marzo 2014. 73

Le novità in area lavoro per il 2015 A cura di Luca Vannoni 74

NOVITÀ DEL PERIODO 4.10.2014-14.11.2014 A cura di Laurenzia Binda 75

NOVITÀ DEL PERIODO GARANZIA GIOVANI Circ. Inps 3.10.2014 n. 118; RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA VISITE MEDICHE PERIODICHE AI LAVORATORI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COORDINATORI SICUREZZA Mess. Inps 9.10.2014 n. 7598; Mess. Inps 22.10.2014 n. 7899 Interp. MIn. Lavoro - Sicurezza 6.10.2014 n. 16 Interp. MIn. Lavoro Sicurezza 6.10.2014 n. 17 Interp. MIn. Lavoro - Sicurezza 6.10.2014 n. 20 Interp. Min. Lavoro Sicurezza 6.10.2014 n. 23 Interp. MIn. Lavoro Sicurezza 6.10.2014 n. 18 Interp. MIn. Lavoro Sicurezza 6.10.2014 n. 19 76

77 NOVITÀ DEL PERIODO CRITERI DI QUALIFICAZIONE DOCENTE FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DOTAZIONE ECONOMICA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AVVISI BONARI GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI RIDUZIONE PREMI INAIL PER ARTIGIANI Interp. MIn. Lavoro Sicurezza 6.10.2014 n. 21 Interp. MIn. Lavoro - Sicurezza 6.10.2014 n. 22 Mess. Inps 8.10.2014 n. 7559 Determ. Inail 1.10.2014 n. 287 FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE Circ. Fond. Studi CDL 15.10.2014 n. 17 STATUTO ENPACL E SOSTEGNO LIBERA PROFESSIONE Nota Min. Lavoro 14.10.2014 n. 13953

78 NOVITÀ DEL PERIODO CONTRIBUZIONE INPGI E AMMORTIZZATORI SOCIALI CONTRIBUZIONE GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI BONUS PER ASSUNZIONE DETENUTI CERTIFICAZIONE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI ZONE ALLUVIONATE MAXISANZIONE E LAVORO AUTONOMO SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 2013 Circ. Inpgi 17.10.2014 n. 5 Mess. Inps 20.10.2014 n. 7795 D.M. Giustizia 24.07.2014 n. 148 Mess. Inps 22.10.2014 n. 7907 D.M. Economia 20.10.2014 Nota Min. Lavoro 9.10.2014 n. 16920 Mess. Inps 24.10.2014 n. 7978; Circ. Inpgi 27.10.2014 n. 6

NOVITÀ DEL PERIODO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO ACCREDITO FIGURATIVO DEL SERVIZIO DI LEVA Mess. Inps 22.10.2014 n. 7912 Circ. Inps 10.10.2014 n. 121 GESTIONE MODELLI F24 ANOMALI Mess. Inps 28.10.2014 n. 8080 EROGAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA RIPRESA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI ZONE ALLUVIONATE Com. Min. Lavoro 29.10.2014 Provv. Ag. Entrate 27.10.2014 n. 136193 RAPPRESENTANZA SINDACALE Nota MIn. Lavoro 26.09.2014 n. 6029 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Circ. Inps 30.10.2014 n. 136 79

NOVITÀ DEL PERIODO COMUNICAZIONE DELL UTILIZZATORE DEL VEICOLO INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI Circ. Min. Interno 31.10.2014 n. 300/a/7812/14/106/16 Circ. Inps 5.11.2014 n. 137 ASSEGNAZIONE DEL RUOLO DI RSPP AD UN SOGGETTO ESTERNO COSTI DI MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI Interp. Min. Lavoro Sicurezza 4.11.2014 n. 24 Interp. Min. Lavoro Sicurezza 4.11.2014 n. 25 ISCRIZIONE SAN.ARTI. Circ. San.Arti. 4.11.2014 n. 13; PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE E PREAVVISO Circ. San.Arti. 4.11.2014 n. 14 Circ. Min. Lavoro 7.11.2014, n. 26 Interp. Min. Lav. 7.11.2014, n. 28 80

81 NOVITÀ DEL PERIODO SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE Interp. Min. Lavoro 7.11.2014, n. 27 LAVORO INTERMITTENTE NEL SETTORE DEL TURISMO CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE INPS Interp. Min. Lavoro 7.11.2014, n. 26 Mess. Inps 12.11.2014, n. 8673 NUOVO ISEE D.M. Lavoro 7.11.2014 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER IMPRESE NON RIENTRANTI IN CIGS Circ. Min. Lavoro 14.11.2014 n. 28 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL E RILASCIO DATI DURC Determ. Inail 5.11.2014 n. 330

82 NOVITÀ DEL PERIODO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI CREDITO D IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI Circ. Fond. Studi CDL 19.11.2014 n. 19 D.M. Sviluppo Economico 10.10.2014

Novità sotto la lente - annotazione dell utilizzatore del veicolo sulla carta di circolazione - emersione da lavoro irregolare A cura di Laurenzia Binda 83

Arrivederci al prossimo incontro 18 dicembre 2014 Conguagli di fine anno 2014 Nuovi aggiornamenti sulle novità in area lavoro A cura di Luca Caratti 84