PROGETTO TESSERA SANITARIA

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Pag. 2 di 7 INDICE 1. REVISIONI DEL DOCUMENTO 3 2. INTRODUZIONE 4 3. COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA NRE 6 4. REGOLE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA RICETTA NEL TRACCIATO COMMA 5, ART.50 7

Pag. 3 di 7 1. REVISIONI DEL DOCUMENTO DATA MODIFICA DESCRIZIONE

Pag. 4 di 7 2. INTRODUZIONE Il presente documento descrive le modalità con le quali le strutture erogatrici di servizi sanitari, che hanno l obbligo della trasmissione dei dati delle ricette del SSN al sistema Tessera Sanitaria, possono inviare i dati delle ricette dematerializzate utilizzando il tracciato del decreto 18 marzo 2008 attuativo del comma 5, dell articolo 50. La normativa di riferimento della ricetta dematerializzata è il DM 2 novembre 2011. In attesa della definizione e della pubblicazione delle nuove modalità, la rilevazione mensile delle ricette erogate deve tenere conto delle ricette cartacee del SSN emesse dal Poligrafico dello Stato, come avvenuto finora, e anche delle ricette erogate in maniera dematerializzata e gestite attraverso il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) autenticato e verificato dal sistema Tessera Sanitaria. A tal proposito il tracciato record del disciplinare tecnico del comma 5, art. 50 consente la rilevazione e la compilazione di tutti i campi previsti dalle ricette erogate sulla base delle disposizioni previste per la ricetta dematerializzata, prodotta di fatto con le stesse regole utilizzate finora per le ricette cartacee del SSN. L unico elemento di novità nella compilazione dei dati del tracciato comma 5, art.50 riguarda i campi destinati a contenere l identificativo della ricetta dematerializzata, ossia il Numero di Ricetta Elettronica (NRE), uguale come lunghezza ai due codici a barre della ricetta cartacea, ma avente diverse regole di composizione. Alla luce di ciò, il comma 5, art.50 deve contenere la rilevazione dei dati di tre tipologie di ricette: - Cartacee del SSN (rosse) - Dematerializzate - Ricette interne ospedaliere numerate con NRE (sperimentazione) identificate da due tipologie di codici: - Codice a barre assegnato dal Poligrafico dello Stato per le ricette rosse, - Numero di Ricetta Elettronica (NRE) per ricette dematerializzate o per le ricette interne ospedaliere.

Pag. 5 di 7 Essendo la trasmissione dei dati dell erogato secondo le norme previste dal comma 6 / comma 11, art.50 sempre successiva all invio dei dati del prescritto, per ogni ricetta inviata secondo il tracciato comma 5, art.50 verrà controllato che: 1. Il Codice a barre della ricetta cartacea assegnato dal Poligrafico dello Stato, corrisponda all identificativo delle ricette che sono state compilate dai medici prescrittori sul modulo cartaceo del SSN e che sono state da loro trasmesse giornalmente al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) secondo quanto previsto dal DPCM 26 mar 2008; 2. Il Numero di ricetta elettronica (NRE) delle ricette dematerializzate (DM 2 novembre 2011), corrisponda all identificativo delle ricette dematerializzate che sono state prescritte dai medici e trasmesse da loro on-line al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) secondo quanto previsto dal DM 2 novembre 2011; 3. Il Numero di ricetta elettronica (NRE) delle ricette interne (autoimpegnative) emesse in alcuni ospedali di Regioni / Province Autonome, ed utilizzato nell ambito della sperimentazione della ricetta Ospedaliera interna, di fatto completata, corrisponda all identificativo delle ricette che sono state compilate dai medici prescrittori numerandole con un NRE e che sono state da loro trasmesse giornalmente al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) secondo quanto previsto dal DPCM 26 mar 2008. La quantità di tali ricette è destinata a diminuire nei prossimi mesi, anche sulla base dei piani di diffusione presentati dalle Regioni /Province Autonome, che prevedono l adozione delle modalità e delle specifiche tecniche definite nell ambito delle attività di dematerializzazione della ricetta del SSN secondo il DM 2 novembre 2011. Nella ricevuta di accoglienza telematica dei dati inviati secondo il comma 5, art. 50 è possibile consultare il numero di ricette dematerializzate inviate al Sistema di Accoglienza Centrale.

Pag. 6 di 7 3. COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA NRE Si riporta di seguito una breve descrizione della composizione del Numero di Ricetta Elettronica (NRE) con il quale vengono numerate le ricette prescritte dai medici in maniera dematerializzata ed utilizzato dai soggetti abilitati in fase di erogazione. Si evidenzia che il Numero di Ricetta Elettronica deve essere utilizzato solamente per le ricette dematerializzate e per le ricette prescritte internamente ad alcuni Ospedali secondo le regole di una sperimentazione precedente alla pubblicazione del DM 2 novembre 2011, in quanto tale numero identifica in maniera univoca ricette elettroniche prodotte senza l utilizzo delle ricette cartacee del SSN, che posseggono invece una propria numerazione assegnata dal Poligrafico dello Stato. L'NRE è così formato: AAA BB C DDDDDDD EE per un totale di 15 caratteri così suddivisi: AAA = codice della Regione/Provincia che richiede un lotto di numeri elettronici o del medico che registra on-line una ricetta dematerializzata; BB = codice raggruppamento lotto, ossia codice alfanumerico assegnato automaticamente dal Sistema di Accoglienza Centrale, che contraddistingue ricette con protocolli uguali; C = identificativo del lotto, in base al quale il richiedente decide quanti NRE deve contenere il lotto, da un minimo di 100 ad un massimo di 1 miliardo di numeri o che viene assegnato automaticamente dal Sistema di Accoglienza Centrale a fronte di una registrazione on-line di una ricetta; DDDDDDD = codice del lotto di numeri assegnato automaticamente dal Sistema di Accoglienza Centrale (nella sua lunghezza massima); EE = numero di protocollo singolo all interno del lotto di numeri (nella sua lunghezza minima). La somma delle parti D + E è sempre di 9 caratteri, anche se la lunghezza dei singoli elementi D ed E varia in funzione del valore di C. Ulteriori informazioni sull NRE sono contenute nel documento Specifiche tecniche ricetta dematerializzata - prescrizione pubblicate nel portale www.sistemats.it > medici in rete > DM 2 novembre 2011 - Ricetta dematerializzata.

Pag. 7 di 7 4. REGOLE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IDENTIFICATIVI DELLA RICETTA NEL TRACCIATO COMMA 5, ART.50 Di seguito viene riportata la tabella di corrispondenza per la corretta compilazione del tracciato comma 5, art.50 nella parte contenente i dati identificativi di una ricetta: LA PORZIONE DI NUMERO DI RICETTA ELETTRONICA VA SCRITTA NEL SEGUENTE IDENTIFICATIVO CAMPO NEL TRACCIATO COMMA 5, ART50 Codice regione (AAA) CodRegione codice raggruppamento lotto (BB) AnnoProduzione identificativo lotto ( C ) CheckDigit codice del lotto assegnato dal SAC (parte D) + numero di protocollo singolo all interno del lotto ( parte E) per un totale di 9 caratteri ProgRicettaRicettario