NORME PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE SANITARIE E IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI" Ambrogio Lorenzetti, La Giustizia, Particolare dell Allegoria del Buon Governo, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena
SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Procedimenti civili iscritti nel 2012 Italia: 4.296.317 Distretto di Roma (Tribunali di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri, Viterbo): 503.366 Tribunale di Roma: Italia Distretto di Roma Tribunale di Rom 500000 375000 250000 125000 201.638
IL CONFLITTO NEL SETTORE PUBBLICO delle tipologie di nel settore dei servizi percentuali sul campione intervistato) Trasporti e Viabilità Telecomunicazioni Servizi pubblici (Gas, Acqua, Elettr.) Servizio sanitario (Resp. Medici) Altro 40 30 20 La Mappa dei Conflitti, Primo dell Osservatorio sui conflitti e 10 0
UN ESEMPIO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA CITTADINI E P.A. le controversie fino a 12.900,00 euro tra un cittadino e Ro già dal 1996, può essere attivato gratuitame procedimento di conciliazione presso lo Sportello gestito dal Comune in collaborazione Camera di Conciliazione di Roma 2000 domande di
LE CARTE DEI SERVIZI ( art. 1, 1 e 2 comma) garantire standard di efficienza e qualità nell'erogazione d tutela dei cittadini e degli utenti prevenire situazioni di contenzioso tra erogatori di servizi Gli enti pubblici regionali, le società regionali, le ASL, le Aziende ospedaliere della Regione devono adottare e pubblicizzare le Carte dei Servizi previste dal d. lgs. 286/1999
LA CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE (art. 1, 4 comma) Gli enti pubblici regionali, le società regionali, le ASL, le Aziend ospedaliere della Regione devono inserire la clausola espress conciliativa nelle loro Carte dei Servizi Questa clausola prevede la possibilità per gli utenti di ricorre alla procedura di conciliazione Attivare la procedura è una scelta libera e volontaria del cittadino Gli enti si obbligano a partecipare alla procedura e a pagare entr 30 giorni in caso di accordo
LA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE (art. 1, 3 comma art. 3, 1 e 2 comma) La Camera di Conciliazione ha sede presso l Istituto Regionale Studi Superiori Giuridici A. C. Jemolo È composta da un consiglio direttivo di tre membri nominati dal Giunta regionale e scelti fra qualificati operatori del diritto, senti l Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma nel Lazio
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE A ROMA E NEL LAZIO ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO Costituito con atto notarile l 11/7/ 2011, ne fanno parte: il Tribunale di Roma, la Corte d Appello di Roma, l Ordine degli Avvocati di Roma, l Ordine dei Commercialisti Roma, l Ordine dei Notai di Roma, l Ordine dei Medici di Roma, la Camera di Conciliazione di Roma, Roma Capitale, la Provincia di Roma, l Istituto A.C. Jemolo, Lazio Service. Costituito con legge regionale 11/7/1987 n.40 come centro di studi e ricerche giuridiche di carattere regionale
I CONCILIATORI (art. 3, 2 comma) Possono essere nominati conciliatori: avvocati, commercialist notai, medici I conciliatori sono segnalati dagli Ordini professionali ch fanno parte dell Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione Roma e nel Lazio L Osservatorio designa i conciliatori il Consiglio direttivo della Camera, d intesa con l Istituto Jemolo redige la lista dei conciliatori
IL REGOLAMENTO (art. 3, 3 comma) 'organizzazione della Camera è disciplinata da u il limite di valore delle controversie da trattare i criteri e le modalità di presentazione delle domande, anche l accesso a un portale web le spese del procedimento le risorse e il personale da assegnare alla Camera
persone che si trovano in situazione di disagio economico IL PROCEDIMENTO (art. 4) DI CONCILIAZIONE Il procedimento davanti alla volontario, veloce, imparziale Camera di Conciliazione conclude entro 90 giorni non con una sentenza ma con la stipu un atto negoziale transattivo proposta di accordo le parti formulata dal conciliatore no parti possono farsi assistere nella procedura da una persona
GLI ONERI FINANZIARI (art. 5) Gli oneri derivanti dall attuazione di questa legge saranno sostenuti attraverso le risorse destinate all Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo
PIU GARANZIE PER I SERVIZI PUBBLICI DEL LAZIO LA CONCILIAZIONE: na buona pratica per la definizione delle controversie tra cittadini e Regione