CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOVI

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Relazione ai sensi dell articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito con Legge n. 221/2012 concernente i criteri di scelta del contraente per l affidamento quinquennale del servizio di CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDOVI PREMESSA Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 In vigore dal 20 ottobre 2012), all art. 34, comma 13 (ora c. 20 testo coordinato con la Legge di Conversione n. 211/2012) prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e di Protezione Civile intende appaltare la gestione complessiva dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del Comune, sia in superficie che nel parcheggio multipiano situato in Loc. Quartiere, ad un soggetto Concessionario, il quale dovrà garantire la distribuzione dei titoli agli automobilisti, il controllo del corretto utilizzo delle aree da parte di questi, l applicazione delle sanzioni ai trasgressori, il versamento in favore del Comune di un corrispettivo mensile determinato in sede di gara, oltre che la manutenzione completa della segnaletica verticale ed orizzontale, la manutenzione di tutte le attrezzature e gli apparati impiegati per il funzionamento dell attività in concessione compresa la manutenzione ordinaria del parcheggio multipiano. Si rende, pertanto, necessario dare atto espressamente:

1. delle ragioni che hanno indotto l Amministrazione ad operare questa scelta dell affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati; 2. della sussistenza dei requisiti previsti dall ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; 3. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. CIÒ PREMESSO, con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore. 1) LA RAGIONI DELL AFFIDAMENTO La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 (Corte Cost. 325/2010). I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Il servizio di parcheggio a pagamento su aree comunali che questa Amministrazione ha intenzione di affidare, comprende che il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e finanziarie e in parte strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia ed efficienza dello stesso. Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento in superficie c.d. aree blu e nel parcheggio multipiano da gestire tramite il sistema di WPS Parking System denominato BC200, impianto a sbarre di gestione automatica per il parcheggio multipiano e per quanto riguarda i parcheggi in superficie tramite 18 parcometri marca Parkeon modello Stelio con pannello solare e accettatore bancomat in modalità FastPay; tutte le apparecchiature sono state installate nell anno 2010. Il servizio di cui sopra, comprende tutte le attività di gestione, di manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione dell ascensore marca SCHINDLER e dell impianto antincendio IMPIANTO A SPRINKLER, che trovano sede nella struttura multipiano e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale. Con riferimento al contenuto specifico delle attività comprese nella gestione in affidamento, si può certamente affermare che questi siano assimilabili ai SPL (Servizi Pubblici Locali). In particolare, assume la configurazione di concessione di pubblico servizio (Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4) quando la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione. Ciò posto, si è ritenuto che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per

l affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione, in quanto la precedente gestione che ha avuto inizio dal luglio 2010, ha determinato risultati economici positivi a favore dell Ente senza che lo stesso abbia sostenuto dei costi, e in considerazione anche del fatto che al momento non risultano disponibili risorse umane all interno dell ente per la gestione di quanto sopra, oltre che figure specialistiche competenti per la gestione del sistema e delle varie apparecchiature. 2) LA FORMA DELL AFFIDAMENTO PRESCELTA Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e di Protezione Civile provvederà ad approvare una procedura di gara aperta che prevede l affidamento del servizio ad un soggetto Concessionario. Ha infatti ritenuto che per la natura di tale servizio, la procedura applicabile dovrebbe essere quella prevista dall art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L art. 30, avente ad oggetto Concessione di servizi dispone quanto segue: 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7. La normativa che si è succeduta in questi ultimi anni in materia di servizi pubblici locali, confluita da ultimo nell art.4 del Decreto Legge n. 138/2011 conv. in Legge n. 148/2011, aveva bloccato la procedura in attesa della definizione dei parametri per adempiere all obbligo di verifica circa la possibilità di liberalizzare

il servizio, obbligo venuto meno a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199. L aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 3) I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Essendo le aree su cui sono stati individuati i parcheggi un bene demaniale, la cui gestione, come si è detto, comporta lo svolgimento di specifiche attività di gestione e controllo, si è provveduto ad inserire nel capitolato tutta una serie di obblighi espressamente indicati nello stesso documento ai quali il concessionario dovrà necessariamente uniformarsi. In merito alle compensazioni economiche, l importo a base di gara è stato determinato eseguendo una proiezione sugli introiti che teoricamente potrebbe realizzare il concessionario applicando una percentuale base di aggio da corrispondere al Comune pari al 50% che dovrà essere incrementata in sede di offerta economica. L importo presunto a base d asta è di 1.400.000,00.= IVA esclusa (per 5 anni ) risulta essere composto dal valore medio dei ricavi avuti nell ultimo quadriennio - anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e una stima del 2015, per la gestione dei parcometri a pagamento indicati nel Capitolato. CONCLUSIONI L Ente intende, pertanto, individuare un azienda che svolga in via continuativa e professionale le attività predette nel rispetto della normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni che saranno oggetto del Capitolato Speciale, del Contratto Tipo e di tutti gli altri atti di gara che andranno a costituire lex specials dell intera procedura. LE MODALITA DI AFFIDAMENTO Il Codice degli appalti pubblici, costituito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (emanato a seguito della Direttiva 18/2004/CE e che ha accorpato i precedenti Decreti legislativi in materia di appalti di lavori, forniture e servizi), sin dai primi articoli chiarisce l oggetto (art. 1) della disciplina, precisando che essa attiene ai contratti delle stazioni appaltanti aventi per oggetto l acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere. Secondo l accezione comunitaria, trasposta nello stesso Codice (art. 3 commi 3 e 12 e, nello specifico, anche art. 30), la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo ; rispetto a tale tipologia, l art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. costituisce l unica norma del

Codice applicabile alle concessioni, dovendosi per il resto ritenere esclusa l applicazione della Direttiva comunitaria (in tal senso vd. anche l art. 17 Direttiva CE n. 18/2004). Quindi, come già sottolineato, nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava (in tutto o in parte) sugli utenti, mentre nell appalto di servizi spetta all amministrazione l onere di compensare l attività svolta dal soggetto economico privato. Alla luce di quanto sopra è evidente che il rapporto che andrà ad instaurarsi tra l Amministrazione Comunale e la Ditta partecipante alla gara di affidamento sarà di natura concessoria e, pertanto, regolata dall art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Tale regime pur non essendo tipizzato sul piano normativo comunitario, costituisce comunque una procedura concorsuale in grado di considerare ed assicurare il rispetto dei principi comunitari, che discendono dal Trattato, su cui si basa il sistema degli affidamenti e, pertanto, l Ente dovrà in ogni caso garantire ed applicare i principi riguardanti: a) il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti; b) la libera circolazione delle merci; c) la libertà di stabilimento; d) la libera prestazione di servizi; e) la parità di trattamento; f) la trasparenza; g) la proporzionalità. La modalità di scelta del contraente, per i motivi su esposti, sarà disciplinata dall art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. previa pubblicazione di Avviso di gara reso noto secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Mondovì, lì 30/07/2015 PL/DC/mb IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CICILE Chionetti Domenica