Adempimenti medico-legali negli infortuni e nelle malattie professionali

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SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE CORSO 2008/2011 SEDE DI REGGIO EMILIA Adempimenti medico-legali negli infortuni e nelle malattie professionali Dr. Gianni Gilioli Consigliere Nazionale ANMA (Associazione Nazionale Medici d Medico di Medicina Generale in Sassuolo (MO) 2-10 Dicembre 2010 Reggio Emilia (Associazione Nazionale Medici d Azienda e Competenti)

Adempimenti medico-legali Certificato medico INAIL di infortunio o di malattia professionali art. 52 e 53 DPR 1124/65 (assicurativo) Denuncia/Notifica di malattia professionale art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 D. Lgs 38/2000 (statistico) Referto art. 365 C.P. (penale)

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO Infortunio (art. 2 DPR 1124/65): evento che si è verificato per causa violenta in occasione di lavoro, da cui possono derivare - la morte del Lavoratore - o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale - o inabilità temporanea assoluta che comporti l astensione l dal lavoro per più di tre giorni. Il certificato medico di infortunio ha finalità assicurativo- previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO.

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO Il primo certificato medico di infortunio è un atto necessario che consente all INAIL di avviare l istruttoria l per l erogazione l delle prestazioni nei confronti dell assicurato. (art. 52 e 53 DPR 1124/65). Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell inabilit inabilità temporanea assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative (con o senza esiti).

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO La modulistica predisposta dall INAIL (Mod. 1 SS) è in triplice copia: - copia (A) per INAIL - copia (B) per l Assicuratol - copia (C) per il Datore di lavoro le copia (A) e (B) sono complete di diagnosi la copia (C) è priva di ogni riferimento alla diagnosi. I moduli che i Medici possono utilizzare per redigere i certificati vengono rilasciati dall INAIL gratuitamente o scaricabili dal sito www.inail.it.

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO Il primo certificato deve essere rilasciato dal Medico al Lavoratore infortunato che: - invia copia (A) all INAIL ( la può inviare anche il Medico con il consenso del Lavoratore ) - trattiene la sua copia (B) - trasmette la copia (C) immediatamente al proprio Datore di lavoro. Il Datore di lavoro lo inoltra all INAIL unitamente alla denuncia di sua competenza, entro due giorni oppure entro 24 ore se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale si prevede il pericolo di morte.

Che cosa deve contenere il certificato? IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO Nel certificato devono essere riportati i dati elencati dall art. art. 53 del D.P.R. 1124/65 e cioè: - generalità del lavoratore; - giorno e ora in cui è avvenuto l infortunio; l - le cause e le circostanze dell infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione; - la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

IL CERTIFICATO MEDICO DI INFORTUNIO IN AGRICOLTURA Nel caso di infortuni a carico dei lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo indeterminato, analogamente a quanto previsto dal D.M. 29.5.2001 per i lavoratori agricoli subordinati con contratto a tempo determinato e per i lavoratori autonomi, l obbligo l della denuncia ricade sul datore di lavoro secondo le modalità previste dalla disciplina in materia già in vigore per il settore industriale.

Malattia professionale: IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE - Malattia contratta nell esercizio esercizio ed a causa di determinate lavorazioni rischiose - A seguito od in esito delle quali, può residuare una riduzione della capacità lavorativa - Spesso a graduale e progressiva evoluzione, origina da cause non violente.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Ha finalità assicurativo-previdenziali previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO. Il primo certificato medico di malattia professionale è un atto necessario che consente all INAIL di avviare l istruttoria l per l erogazione delle prestazioni nei confronti dell assicurato. (art. 52 e 53 DPR 1124/65). Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell inabilit inabilità temporanea assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità del Lavoratore di riprendere le proprie mansioni lavorative.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE La modulistica predisposta dall INAIL (Mod. 5 SS) è in triplice copia: - copia (A) per INAIL - copia (B) per l Assicuratol - copia (C) per il Datore di lavoro le copia (A) e (B) sono complete di diagnosi la copia (C) è priva di ogni riferimento alla diagnosi. I moduli che i Medici possono utilizzare per redigere i certificati vengono rilasciati dall INAIL gratuitamente o scaricabili dal sito www.inail.it.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Il primo certificato deve essere rilasciato dal Medico al Lavoratore ammalato che: - invia copia (A) all INAIL ( la può inviare anche il Medico con il consenso del Lavoratore ) - trattiene la sua copia (B) - trasmette la copia (C) al proprio Datore di lavoro entro 15 giorni (Art. 52 del D.P.R. 1124/65). Il Datore di lavoro lo inoltra all INAIL unitamente alla denuncia di sua competenza, entro 5 giorni (Art. 53 del D.P.R. 1124/65). I moduli che i Medici possono utilizzare per redigere i certificati vengono rilasciati dall INAIL gratuitamente o scaricabili dal sito www.inail.it.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE Cosa deve contenere il certificato? (Art. 53 del D.P.R. 1124/65) generalità del lavoratore datore di lavoro attuale lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia datori di lavoro esercenti tali lavorazioni se diversi dall attuale attuale periodi nei quali l ammalato l è stato addetto a queste lavorazioni con specificate le mansioni; sintomatologia accusata - esame obiettivo - diagnosi - prognosi data di inizio della completa astensione dal lavoro data di compilazione del certificato. I Medici certificatori hanno l obbligo l di fornire all INAIL tutte le notizie che esso reputi necessarie.

IL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA Nei Lavoratori agricoli subordinati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni previste per il settore industriale, pertanto l obbligo l di denuncia è posto a carico del Datore di lavoro. Qualora, invece, la patologia colpisca il Lavoratore agricolo autonomo, ovvero un Lavoratore agricolo subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.M. 29 maggio 2001.

. il Medico Compila il certificato medico in 3 copie A,B,C Infortunio sul lavoro Malattia Professionale Mod. 5 SS Mod. 1 SS (copia A con consenso del Lav.) (copia A con consenso del Lav.) Lavoratore B B C C A A INAIL immediatamente 15 gg Datore di Lavoro Con la denuncia art. 53 5 gg 2 gg o 24h

Ma dopo aver compilato il Certificato medico INAIL art. 52 e 53 DPR 1124/65 a scopo assicurativo sia in caso di - Infortunio - malattia professionale Il compito del Medico è terminato?

DENUNCIA-SEGNALAZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE E prevista dall articolo articolo 139 del D.P.R. 1124/65,, così come modificato dalle disposizioni contenute nel decreto di riforma dell INAIL (Articolo( 10 del D. Lgs. n 38 del 2000). Ha valore conoscitivo statistico-epidemiologico con precise finalità preventive. Si segnalano le malattie certe o sospette professionali Non viene attivata la procedura assicurativa INAIL SPSAL non attiva le procedure come per il referto

Elenco aggiornato malattie Decreto 11 dicembre 2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65) COMUNICATO 1 1 APRILE 2010 (G.U. 1 1 Aprile 2010, N. 76 - S.O. N. 66) Oggetto: Aggiornamento dell elenco elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell articolo 139 del Testo Unico approvato, con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

DENUNCIA-SEGNALAZIONE ex art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D. Lgs.. 38/00 L elenco delle malattie da segnalare D.M. 11.12.2009 (G.U. 19 marzo 2010, n. 65) Comunicato 01.04.2010 (G.U. 1 aprile 2010, n. 76 - S.O. n. 66) è costituito da tre liste: - la prima contiene le malattie la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità - la seconda lista elenca le malattie per le quali l origine l lavorativa è di limitata probabilità - la terza lista contiene le malattie per le quali l origine l lavorativa è solo possibile Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all agente, agente, codice riportato nelle stesse liste.

DENUNCIA-SEGNALAZIONE ex art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D. Lgs.. 38/00 La denuncia va trasmessa: - al SPSAL (che ha sostituito le funzioni della Direzione Provinciale del Lavoro) della AUSL competente per territorio dove è situata l azienda l - e all INAIL competente in base al domicilio del Lavoratore. Per assolvere agli obblighi di riferire agli enti preposti sulle notizie di casi di malattie professionali o malattie correlate al lavoro, si propone utilizzare un modello di denuncia e segnalazione,, concordato tra la Regione - AUSL e INAIL, che potrà essere vantaggiosamente usato non soltanto come segnalazione ex articolo 139 ma anche come referto.

DENUNCIA-SEGNALAZIONE ex art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D. Lgs.. 38/00 Il Medico che riscontra una malattia professionale (certa o solo sospetta) deve denunciarla al SPSAL ed inviare comunicazione ad INAIL

LE SANZIONI PER IL MEDICO Omesso invio al SPSAL (e alla DPL) da parte del MMG o Curante della denuncia di malattia professionale. Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 258 a 1.032 euro Omesso invio al SPSAL (e alla DPL) da parte del Medico Competente della denuncia di malattia professionale Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro

DENUNCIA di infortunio o malattia professionali a fine assicurativo - indennitario Art. 52, 53, 251 DPR 1124/65 Destinatario: INAIL Fine: riconoscimento malattia professionale e relative prestazioni (economiche e non) Obbligo di invio: datore di lavoro che è stato informato da assicurato che ha ricevuto da medico copia certificato (obbligo di invio a carico co del medico per MP con prognosi > 3 gg in agricoltura) DENUNCIA di malattia a fine epidemiologico - statistico Art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/00 Destinatari: AUSL + INAIL Fine: PREVENZIONE (registro nazionale malattie causate da lavoro o ad esso correlato) Obblighi di invio: per il medico

Ma dopo aver compilato il Certificato medico INAIL ex art. 52 e 53 DPR 1124/65 a scopo assicurativo sia in caso di - Infortunio - malattia professionale E dopo aver trasmesso la Denuncia/Notifica di malattia professionale ex art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 D. Lgs 38/2000 a scopo statistico) Il compito del Medico è terminato?

IL REFERTO NELL INFORTUNIO E NELLA MALATTIA PROFESSIONALE Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l Autoritl Autorità Giudiziaria (ovvero il SPSAL) è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. L art. 365 (C.P.) recita: chiunque, avendo nell esercizio esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ufficio, d ometta o ritardi di riferirne all Autorit Autorità è punito con la multa Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

IL REFERTO NELL INFORTUNIO E NELLA MALATTIA PROFESSIONALE Sono perseguibili di ufficio i casi nei quali da un INFORTUNIO lavorativo derivi la morte del Lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima. Siccome nel caso di una MALATTIA PROFESSIONALE si configura una lesione personale colposa grave o gravissima (art. 583 C.P.), di conseguenza il Medico che pone diagnosi certa di una malattia la cui origine potrebbe essere lavorativa ha l obbligo l di inoltrare referto all Autorit Autorità Giudiziaria.

Lesione personale grave Ai sensi dell art. 583 del Codice Penale la lesione personale è considerata grave nei seguenti casi: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni 2. se il fatto produce l indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima La lesione personale è considerata gravissima, (art.( 583 C.P.) se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l arto l inservibile,, ovvero la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare,, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

legge 22 maggio 1978 n. 194 norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza Articolo 17: Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

IL REFERTO NELL INFORTUNIO E NELLA MALATTIA PROFESSIONALE Il referto deve pervenire, entro 48 ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente,, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia, GdF, Agenti di custodia, Sindaco) del luogo in cui il sanitario ha prestato la propria opera o assistenza (Art. 334 C.P.P.) I referti relativi a infortuni o malattie professionali vanno indirizzati al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) della AUSL che assolvono le funzioni di Polizia Giudiziaria. Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l assistito l a procedimento penale (ad esempio nel caso di titolare artigiano che si infortuni o che contragga una ipoacusia da rumore )

IL REFERTO NELL INFORTUNIO E NELLA MALATTIA PROFESSIONALE Il referto riguarda diverse professioni sanitarie (medico, odontoiatra, farmacista, ostetrica, infermiere ) Riguarda in genere il medico libero professionista Il medico Pubblico Ufficiale oppure Incaricato di Pubblico Servizio è tenuto al rapporto/denuncia

. Medico Malattia Professionale Infortunio sul lavoro Certificato medico Denuncia/notifica art.139 DPR 1124/65 e 10 D. Lgs 38/00 Referto art. 365 C.P. Lavoratore SPSAL Datore di lavoro INAIL DPL?

Procedure da seguire da parte del Medico nei casi di infortunio o malattia professionale con prognosi non superiore a 40 giorni Infortunio sul lavoro Malattia Professionale Consegna del certificato medico di infortunio al Lavoratore Consegna del certificato medico di malattia al Lavoratore Denuncia / notifica di malattia professionale a SPSAL e INAIL art.139 DPR 1124/65 e art. 10 D. Lgs 38/00 Per infortunio o malattia > 3 gg. in Agricoltura consegna il certificato direttamente all INAIL

Procedure da seguire da parte del Medico nei casi con lesioni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) o lesioni gravissime (infermit (infermità,, perdita di senso, perdita uso di arto, mutilazione, incapacità di procreare, sfegio,, morte ) Infortunio sul lavoro Consegna del certificato medico di infortunio al Lavoratore Malattia Professionale Consegna del certificato medico di malattia al Lavoratore Denuncia / notifica di malattia professionale a SPSAL e INAIL art.139 DPR 1124/65 e art. 10 D. Lgs 38/00 Obbligo di referto (art. 365 C.P.) da inviare immediatamente all Autorit Autorità Giudiziaria o al SPSAL della AUSL Per infortunio o malattia > 3 gg. in Agricoltura consegna il certificato direttamente all INAIL

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI Adempimenti del Medico in caso di malattie o decessi da esposizione ad agenti biologici e neoplasie da esposizione lavorativa a agenti cancerogeni: Oltre agli adempimenti sopra citati Trasmissione all ISPESL di copia della documentazione clinica, anatomo-patologica e inerente l anamnesi l lavorativa

ADEMPIMENTI del Lavoratore Ricevuto il certificato medico di infortunio sul lavoro (Mod. 1 SS) o di malattia professionale (Mod. 5 SS), ciascuno composto da copia A, B, C, dal Medico: Trasmette copia A del certificato medico all INAIL INAIL,, a meno che non abbia autorizzato il Medico a inviarlo direttamente Trasmette copia C del certificato medico al Datore di lavoro: - immediatamente in caso di infortunio - Entro 15 giorni in caso di malattia professionale Trattiene per sés la copia B

ADEMPIMENTI del Datore di Lavoro Ricevuto il certificato medico di infortunio sul lavoro o malattia professionale dal Lavoratore: Denuncia all istituto assicuratore (mod.101-i I o via telematica), allegando certificato medico (art.53 DPR 1124/65): - Entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non-guaribile entro 3 giorni) - Entro 24 ore dall infortunio (per pericolo di morte o decesso) - Entro 5 giorni dalla comunicazione del Lavoratore (per malattia professionale) Comunicazione all Autorit Autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l evento l entro 2 giorni (art. 54 DPR 1124/65)