Foto dei minori sui social Fulvio de Capoa L invito alla prudenza nel pubblicare foto di minori sui social deriva proprio dalla dalla loro estrema diffusione. La pubblicazione delle foto dei propri figli è un azione che potenzialmente può raggiungere migliaia di individui, conosciuti e non i quali possono anche non avere buone intenzioni, mi riferisco naturalmente ai pedofili. Sussiste altresì anche il timore della realizzazione di condotte criminose, certo non infrequenti, ad opera di soggetti che taggano le foto di bambini online e, con procedimenti di fotomontaggio ne traggono materiale pedopornografico di vario genere da utilizzare successivamente. Per fortuna, oggi, anche la pratica del fotomontaggio è punita come quella di coloro che producono queste foto con bambini reali. A tal proposito rammento la legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote), che nell anno 2012, ha modificato la norma del nostro codice penale che punisce la pedopornografia minorile introducendone una nozione esplicita. Per la prima volta: si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali. Secondo una stima delle forze di polizia la metà delle immagini dei bambini che si trovano sui social finisce in circuiti illeciti.
Va chiarito subito che, per quanto si possa restringere il campo degli amici sui social ed impostare le dovute misure per la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità per ognuno di salvare le foto altrui e di condividerle consentendone, pertanto, la diffusione in rete. E, quindi, opportuno sapere che sussiste la possibilità di copiare le foto e che le stesse possono essere utilizzate da chiunque, senza possibilità di controllo. Non sono certo infrequenti i casi di persone che si sono ritrovate le immagini dei propri figli pubblicate su rotocalchi e siti vari. Sarebbe per esempio opportuno evitare con riferimento alle foto dei minori, l indicazione della scuola frequentata dai nostri figli; in definitiva evitare di fornire informazioni confidenziali. Andrebbero altresì attenzionate le pagine dei social che spesso le scuole, le accademie di danza, i centri sportivi etc. attivano per promuovere le proprie attività e farsi pubblicità. Rammento che è sempre necessario il preventivo consenso scritto da parte dei genitori. Anche per i genitori separati/divorziati laddove la sentenza del tribunale abbia stabilito l affidamento condiviso dei propri figli è necessaria l accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli. Purtroppo, spesso in buona fede, le informazioni potenzialmente rischiose vengono fornite inconsapevolmente dagli amici. Ad esempio a volte vengono pubblicate le foto dell ingresso di casa di un amico con tag al proprietario e tanto di commento a casa di Tizio, a Roma in Via. A cosa servono le impostazioni sulla privacy e le richieste di non comparire su un elenco telefonico se poi un amico di
Facebook lo comunica a tutta la Rete? La legge stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola [1] vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network. Il consenso della persona ritratta non è però sempre necessario, così come non sono sempre i medesimi i rischi per chi pubblica abusivamente le immagini altrui. Quando non è necessario chiedere il consenso. Non è necessario chiedere il consenso della persona ritratta nell immagine o nel video solo nei seguenti casi [2]: la persona è nota al pubblico (es. un famoso attore) o ricopre un ufficio pubblico (es. politico); l immagine si riferisce a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svolte in pubblico. In questo caso l immagine o il video devono riguardare l evento pubblico in generale e non una o più persone specifiche (es. un primo piano di una persona tra il pubblico). La legge esclude la necessità del consenso anche qualora la pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica online, specialmente sui social network. Si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche. Minori Qualora le immagini ritraggano un minore, è necessario il
consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Quanto detto finora si riferisce alla pubblicazione effettuata da privati per scopi non commerciali o di profitto. Se la pubblicazione è effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso deve essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all interessato l informativa sulla privacy [3]. I rischi in caso di pubblicazione illecita Nel caso in cui un privato pubblichi un immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, si commette un illecito di natura esclusivamente civile e l interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video. Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiederne il risarcimento. Il risarcimento e la rimozione possono essere richiesti anche dai genitori, dal coniuge o dai figli della persona ritratta. Il reato di diffamazione. Se la pubblicazione illecita dell immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata [4] e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Il reato di trattamento illecito di dati. Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il
consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati [5], punito con la reclusione fino a tre anni. note [1] Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941. [2] Art. 97 L. n. 633/1941. [3] Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003. [4] Art. 595 cod. pen. [5] Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003. Fulvio de Capoa