STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDICA DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA.

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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDICA DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA. DENOMINATO ALOA Associazione Ludica Ordine Architetti Costituzione e Scopi Articolo 1 In ottemperanza all art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, della legge 266, 11 agosto 1991, dell'art. 11 della Legge 20/05/1970 n. 300 e del D.Lgs. 460/1997, è istituito il circolo culturale ricreativo tra gli iscritti all Ordine dell Ordine degli Architetti, Panificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia denominato "ALOA", con sede sociale in Roma presso i locali dell Ordine in Piazza Manfredo Fanti, 47-00185 Roma. Articolo 2 Sono di competenza del Circolo le attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, turistico e sportivo, che concorrono a dare un contenuto finalistico all impiego del tempo libero. Sono altresì incluse nella competenza del Circolo le attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati. Articolo 3 Il Circolo è un Associazione di fatto dotata di autonomia funzionale. Il Circolo, al fine di usufruire dei benefici di legge, potrà aderire ad una qualsiasi delle organizzazioni del tempo libero, in relazione ad una o tutte le proprie attività istituzionali, fermo restando il suo carattere di Associazione libera di natura privatistica, l autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione, secondo le norme di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile. Il singolo Socio è comunque libero di associarsi ad organizzazioni di tempo libero di suo gradimento. Articolo 4 Il Circolo, data la pluralità dei compiti che gli si attribuiscono, può articolarsi, di massima, in sezioni specializzate con compiti di natura tecnico-organizzativa, in armonia con le finalità e gli indirizzi del Circolo. Articolo 5 I soci del Circolo sono: - i soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell Associazione; - i soci effettivi, coloro ai quali, per il contributo organizzativo o culturale dato, il Consiglio Direttivo attribuisca tale qualifica; - i soci ordinari, coloro i quali abbiano richiesto di far parte dell Associazione per svolgere una delle attività previste dal presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Possono associarsi all Associazione gli iscritti all Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, i loro familiari e gli Architetti appartenenti ad altri Ordini, gli Ingegneri e gli studenti o laureati in architettura o ingegneria non ancora iscritti. Previa formale adesione tutti gli iscritti all Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, in regola con la quota annuale di iscrizione, possono far parte della presente Associazione. Per i loro familiari e per gli Architetti appartenenti ad altri Ordini, gli Ingegneri e gli studenti o laureati in architettura o ingegneria non ancora iscritti, il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente la relativa quota. L adesione all Associazione ha durata annuale e può essere rinnovata. Articolo 6 I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto ad usufruire dei servizi del Circolo. Articolo 7 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, possono cioè liberamente frequentare i locali ed usare le attrezzature messe a disposizione del Circolo da parte dell Ordine, nonché eventuali strutture proprie del Circolo; possono inoltre partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate, nei limiti delle prescrizioni e modalità all'uopo stabilite. Articolo 8 Gli aderenti alle sezioni specializzate, per le particolari esigenze delle stesse, dovranno impegnarsi a versare eventuali quote che verranno fissate su proposta dei responsabili delle singole sezioni. Organi Articolo 9 Sono Organi del Circolo: - L'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il Segretario; - il Tesoriere; - il Direttore. Articolo 10 L Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante, si riunisce ordinariamente una volta l anno e, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Può essere altresì convocata su richiesta di un terzo dei soci, le assemblee sono valide in prima convocazione se presenti 2/3 dei soci; in seconda convocazione se è presente almeno 1 3 dei soci. Qualora non si raggiungesse in prima convocazione il necessario numero legale, si procederà alla seconda convocazione, per la quale l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei soci. Ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio. La convocazione si effettua a mezzo di affissione di avviso nella sede e negli eventuali altri posti di lavoro dell Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita e mediante invio di e-

mail a tutti i Soci. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Per la convocazione dell'assemblea ordinaria, unitamente all avviso, dovrà essere affisso anche il bilancio consuntivo. L Assemblea nomina il suo Presidente. Il Direttore Generale è il segretario dell Assemblea, ovvero in assenza, uno dei presenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, quelli ordinari non possono essere eletti a cariche sociali. Compiti dell'assemblea sono: a) nominare la commissione elettorale e la conseguente elezione del Consiglio Direttivo; b) approvare il bilancio consuntivo; c) apportare eventuali modifiche statutarie; d) eventuale nomina del socio cui affidare la gestione straordinaria del Circolo. Le deliberazioni sono prese tutte a maggioranza dei presenti, tranne quelle inerenti il punto c) del precedente capoverso, per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci e la maggioranza di 2/3 dei presenti. Articolo 11 Le espressioni di voto dell Assemblea dei soci devono avvenire per voto palese fatta eccezione per le elezioni che si riferiscono a persone, che devono avvenire tramite scrutinio segreto. Articolo 12 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di otto. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta e con votazione palese, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza della carica di un membro del Consiglio Direttivo per perdita della qualità di socio il subentrante, e cioè il primo dei non eletti, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, può essere altresì convocato anche dietro richiesta di almeno 3/5 dei membri. La convocazione è indetta con un preavviso di sette giorni, salvo casi di dimostrata particolare urgenza, mediante invito scritto che indicherà l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario ed in caso di assenza di ambedue le riunioni saranno presiedute da uno dei presenti, nominato dal Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano statutariamente riservati all Assemblea dei soci. Il Consiglio inoltre delibera circa l ammissione, la sospensione e l espulsione dei soci. Articolo 13 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, convoca e presiede il Consiglio. Firma la corrispondenza che impegna finanziariamente il Circolo congiuntamente al Tesoriere. Il Presidente dura in carica quattro anni, viene nominato dal Consiglio Direttivo, può essere riconfermato. Può essere revocato dall Assemblea.

Articolo 14 Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; cura la corrispondenza del Circolo, la compilazione dei libri dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell Assemblea, i rapporti con il personale, deve collaborare inoltre all'attività degli altri componenti del Consiglio. Il Segretario dura in carica quattro anni, viene nominato dal Consiglio Direttivo, può essere riconfermato. Può essere revocato dall Assemblea. Articolo 15 Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese. Redige i bilanci preventivo e consuntivo. Ha in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo provvedendo all'aggiornamento del libro degli inventari, i bilanci preventivo e consuntivo, cura in particolare le conservazioni dei documenti contabili. Il Tesoriere dura in carica quattro anni, viene nominato dal Consiglio Direttivo, può essere riconfermato. Può essere revocato dall Assemblea. Articolo 16 Il Direttore dell Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed avrà i seguenti compiti: a. predispone il programma annuale e pluriennale delle attività e delle modalità di gestione dei vari settori di intervento della Associazione da sottoporre all approvazione del Consiglio Direttivo; b. sovrintende e dirige l attività approvata dal Consiglio Direttivo dell Associazione; c. ha la responsabilità della gestione ordinaria delle attività dell Associazione; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; d. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell Assemblea dei soci; e. presiede il Comitato Scientifico. Il Direttore viene scelto in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell ambito delle attività formative scolastiche ed extrascolastiche e dell educazione permanente. E competenza del Consiglio Direttivo determinare le attribuzioni, i requisiti, le modalità di nomina, la durata del rapporto di lavoro, la conferma e la cessazione del servizio, le incompatibilità e le sostituzioni del Direttore. Patrimonio Articolo 16 I proventi del Circolo sono costituiti: - dai contributi dell Associazione; - dalle quote sociali; - da eventuali entrate occasionali o incidentali derivanti da manifestazioni o da gestioni interne; - da redditi su capitali; - da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità; - da eventuali quote individuali approvate dal Comitato Direttivo per le attività delle sezioni specializzate.

Articolo 17 La responsabilità della gestione è assunta dal Consiglio Direttivo. L esercizio finanziario decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), previo esame del Tesoriere, deve essere sottoposto all'approvazione dell Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio preventivo (entrate e uscite), corredato di una dettagliata relazione programmatica delle attività che il C.R.A.L. intende svolgere nell esercizio, con indicazione degli importi da destinarsi a ciascuna di esse, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell anno precedente ed inviato all Amministrazione dell Associazione. Lo stesso bilancio deve essere portato, entro la medesima data, a conoscenza dei soci mediante affissione. Provvedimenti disciplinari Articolo 18 Nel caso di infrazione delle norme sancite dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, il Consiglio Direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea; c) espulsione. Scioglimento Articolo 19 In caso di cessazione dell attività del Circolo i beni di qualunque tipo e specie seguiranno la destinazione stabilita dall'assemblea dei soci con le modalità previste per le modifiche statutarie. Elezioni Articolo 20 L Assemblea dei soci per l'elezione delle cariche sociali deve essere convocata entro un mese dalla scadenza dei mandati precedenti. Articolo 21 La commissione elettorale (massimo tre membri) risulta automaticamente insediata all atto della nomina da parte dell Assemblea. Articolo 22 Sono elettori tutti i soci, ordinari, effettivi e fondatori. Articolo 23 Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Risultano eletti i soci sulla base del maggior numero di voti riportati; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Articolo 24 Concluse le votazioni, la commissione elettorale provvede alla notifica dei risultati elettorali mediante affissione.

Avverso l esito delle votazioni possono essere prodotti ricorsi alla commissione elettorale entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica dei risultati ed entro tre giorni i ricorsi devono essere esaminati dalla commissione stessa. La commissione elettorale resta in carica fino alla conclusione dell esame degli eventuali ricorsi, in assenza deve ritenersi sciolta alla data di scadenza di presentazione. Articolo 25 Eventuali proposte di modifiche del presente Statuto, devono essere presentate per iscritto per essere sottoposte all assemblea almeno trenta giorni prima della richiesta di convocazione della seduta e dà non meno della metà dei soci aventi diritto al voto. Disposizioni finali Articolo 26 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dalle leggi valgono le decisioni prese dall Assemblea dei soci con la prassi prevista per le modifiche statutarie.