ESENZIONE FISCALE TOTALE: APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI



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ESENZIONE FISCALE TOTALE: APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI In applicazione del Decreto 1/2014 della Repubblica Veneta sull Esenzione Fiscale Totale, Plebiscito.eu ha avviato una campagna di obiezione fiscale in ottemperanza alla legalità veneta e che contemporaneamente non violi la legalità italiana, per permetterne una maggiore pervasività e incisività, anche se sul piano strettamente teorico si fa una apparente concessione allo stato italiano. In realtà in tal modo, utilizzando i loro strumenti, riusciamo ad organizzare una campagna molto più forte. Riportiamo di seguito alcune informazioni preparate dal nostro staff di commercialisti e tecnici, coordinati dal dott. Alberto Marsotto. AVVISI BONARI, CARTELLE DI PAGAMENTO, RAVVEDIMENTO OPEROSO 1) ARTI. 36- bis D.P.R. 29/09/1973, n. 600: Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l amministrazione finanziaria procede, entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi 1

dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell anagrafe tributaria, l Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) ( ); c) ( ); d) ( ); e) ( ); f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituo d imposta. 2- bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d imposta. Ricevuta la comunicazione dei controlli automatici di cui sopra (c.d. Avviso bonario) il contribuente nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione ha due diverse possibilità operative: 1) produce all Agenzia delle Entrate, dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, da parte dell Amministrazione 2

finanziaria, in modo tale da poter procedere alla sgravio totale o parziale dell Avviso bonario ricevuto; 2) se gli importi da Avviso bonario sono effettivamente dovuti (anche nella misura ridotta a seguito di sgravio parziale) dovrà provvedere al relativo pagamento secondo due alternative modalità: a) in unica soluzione; b) in rate trimestrali (max 20, a seconda dell ammontare complessivo della Comunicazione ricevuta) la prima delle quali entro 30 giorni dal ricevimento dell Avviso bonario originario o di quello eventualmente ricalcolato. Gli importi contenuti nell Avviso bonario ricevuto dall Amministrazione finanziaria, sono già comprensivi della sanzione pecuniaria pari al 10% dei tributi non versati e degli interessi di mora (dal 01/01/2014 nella misura dell 1%, fino al 31/12/2013 pari al 2,5%) calcolati dal 1 giorno di ritardo del versamento delle imposte sino alla data di effettivo versamento (regolarizzazione) da parte del contribuente. Nella comune esperienza gli Avvisi bonari relativi agli omessi, parziali o tardivi versamenti di imposte (IRPEF, IVA) vengono notificati al contribuente all incirca dopo un periodo variabile dagli 8 ai 10 mesi dal termine originario di scadenza del pagamento, a seconda dell imposta oggetto della violazione. Esempio: Il Sig. Mario Verdi non versa l Iva del primo trimestre 2014 (afferente i mesi gennaio, febbraio e marzo ) avente scadenza il 16/05/2014. Poiché il riepilogo generale dell IVA a debito o a credito relativa all anno 2014 (dato dalla sommatoria algebrica dell IVA sugli acquisti detraibile e dell IVA dovuta in base alla fatture di vendita) nonché il riporto dei versamenti effettuati nell arco dello stesso anno 2014, viene indicato all interno di specifici quadri 3

della Dichiarazione Annule IVA, la cui trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate avviene, salvo alcuni casi particolari e salvo modifiche legislative future sulle scadenza fiscali, entro il 30/09/2015, ebbene, a decorrere da tale data l Amministrazione finanziaria è in grado di applicare concretamente il disposto normativo di cui all articolo 36- bis, lett. f), del D.P.R. n. 600/1973: controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte( ) Pertanto, nel caso di omesso versamento di un importo IVA periodico (trimestrale) relativo all anno 2014, considerato che la dichiarazione fiscale (Dichiarazione annuale IVA per la maggior parte dei casi inviata telematicamente assieme al Modello UNICO/2015) dal quale emerge il suddetto mancato pagamento sarà trasmessa entro il 30/09/2015, la relativa comunicazione dell Agenzia Entrate non sarà notificata al contribuente prima del mese di maggio 2016 (quindi nel caso di Imposta IVA, anche oltre gli 8-10 mesi dal momento in cui si è commessa la violazione). Molta attenzione, va però prestata nel caso che, oggetto di omessi o parziali versamenti siano l IVA e/o le RITENUTE D ACCONTO IRPEF sulle retribuzioni del personale dipendente e/o sui compensi spettanti ai Professionisti (Avvocato, Notaio, Geometra, Commercialista) dei quali l azienda si fosse avvalsa durante l anno. Infatti, nelle suddette ipotesi omissive o di carente versamento, è di MASSIMA importanza, monitorare l ammontare annuo (esempio 01/01/2014 31/12/2014) dell importo non versato, in quanto se oltrepassata la soglia dei 50.000,00 Euro per l IVA o dei 50.000,00 per le RITENUTE D ACCONTO, scattano 4

irrimediabilmente le sanzioni di natura penal- tributaria di cui al D.Lgs. n. 74/2000!!!!! Mancato rispetto di pagamento dell Avviso Bonario ART. 25 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 Cartella di pagamento 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell attività di liquidazione prevista dall art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. b) ( ) c) ( ) 2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 5

Nella comune esperienza la cartella di pagamento viene notificata al contribuente, da parte di Equitalia, dopo circa 12 mesi dal ricevimento dell Avviso Bonario da parte derll Agenzia delle Entrate, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, anche rateale, dello stesso Avviso. Pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, il termine che intercorre tra l omesso o incompleto versamento dell imposta e la notifica della cartella di pagamento (Equitalia) è di circa 2 ANNI!!! (nel caso di omesso versamento IVA 2014, al di sotto della soglia dei 50.000,00 Euro, addirittura di 3 anni) La cartella di pagamento, prevede un ulteriore lasso di tempo di 60 giorni per il pagamento/impugnazione. Ma vieppiù. Decorsi inutilmente i 60 giorni senza che la cartella di pagamento sia stata pagata o impugnata, passano all incirca ulteriori 12 mesi perché l Agente della Riscossione solleciti il pagamento del debito scaduto (anche se questo comporterà l applicazione di un ulteriore interesse per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo di circa il 5.14%, ma comunque per tutto questo ulteriore lasso di tempo, il contribuente moroso non subirà alcuna azione esecutiva da parte di Equitalia). Il contribuente destinatario della cartella esattoriale, si arrecherà presso lo spotello Equitalia territorialmente competente in ragione della Provincia di residenza, per richiedere la rateazione della cartella stessa in un numero massimo di 72 rate mensili (importo minimo di 100,00 cadauna), con la 6

possibilità di ampliare la rateazione a 120 rate mensili, ma solo in presenza di precise fattispecie (c.d. Decreto del fare). Ottenuta la rateazione (non può essere negata, se non in limitati particolari casi) si blocca qualsivoglia azione esecutiva dell Agente per la Riscossione (Equitalia). Discorso a parte, va infine fatto per il contribuente che volesse pagare (per momentanee difficoltà economiche/finanziarie) tardivamente le imposte (ad esempio l IVA in scadenza il 16/05/2014) ma comunque prima che l Agenzia delle Entrate gli notifichi il cosiddetto Avviso bonario nel quale la sanzione pecuniaria si sconta nella misura del 10% degli importi non versati. In questo caso, il Nostro Sig. Mario Verdi farà ricorso all istituto del Ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n.472, avvalendosi alternativamente delle seguenti opportunità: a) Ravvedimento sprint. Se si paga entro il 14 giorno dalla scadenza basta versare la mini- sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento, al tasso legale dell 1%. Esempio: il Sig. Mario Verdi non versa IVA per Euro 2.000,00 alla scadenza del 16/05/2014, ma decide di versarla il giorno 29/05/2014 (quindi entro il 14 giorno dalla scadenza) Calcolo del ravv. operoso: 2.000,00 x 0,2 x 13 giorni di ritardo = 52,00 sanzione pecuniaria 100 2.000,00 x 0,01 x 13 giorni di ritardo = 0,72 interessi moratori 365 7

Tot. da versare il 29/05/2014: 2.000,00 + 52,00 + 0,72 = 2.052,72 b) Se si paga oltre il 14 giorno ma entro il 30 giorno dalla scadenza si dovrà versare la sanzione del 3% più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento, al tasso legale dell 1%. Esempio: il Sig. Mario Verdi non versa IVA per 2.000,00 alla scadenza del 16/05/2014, ma decide di versarla il giorno 13/06/2014 (quindi entro 30 giorni dalla scadenza) Calcolo del ravv. operoso: 2.000,00 x 3 = 60,00 sanzione pecuniaria 100 2.000,00 x 0,01 x 28 giorni di ritardo = 1,54 interessi moratori 365 Tot da versare il 13/06/2014: 2.000,00 + 60,00 + 1,54 = 2.061,54 3) Se si paga oltre il 30 giorno dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione, quindi nel nostro esempio entro il 30/09/2015, si dovrà versare la sanzione del 3,75% più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento, al tasso dell 1%. Esempio: il Sig. Mario Verdi non versa IVA per 2.000,00 alla scadenza del 16/05/2014, ma decide di versarla il giorno 23/12/2014. Calcolo del ravv. operoso: 2.000,00 x 3,75 = 75,00 sanzione pecuniaria 8

100 2.000,00 x 0,01 x 221 giorni di ritardo = 12,11 interessi moratori 365 Tot. da versare il 23/12/2014: 2.000,00 + 75,00 + 12,11 = 2.087,11 In conclusione, va sottolineato che il ravvedimento operoso nelle tre diverse misure di cui sopra, è fruibile dal contribuente a condizione che la violazione (tardivo o incompleto versamento) non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore (contribuente) o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, non sia stata in buona sostanza già scoperta la violazione da parte dell Ufficio procedente (Amministrazione finanziaria). 9