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consulenza alle Imprese a 360 Ai gentili clienti Loro sedi Circolare del 15 gennaio 2010 Oggetto: ULTIMI CHIARIMENTI MORATORIA BANCHE L ABI ha di recente fornito importanti chiarimenti in tema di moratoria dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, precisando, tra le altre cose, le tipologie di contratti bancari interessati. Il leasing operativo resta al di fuori della moratoria. Premessa Come noto, il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle Finanze, l ABI (Associazione bancaria italiana) e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese, hanno raggiunto un accorso, definito Avviso comune, con cui sono stati previsti i seguenti interventi in favore delle piccole e medie imprese attualmente in difficoltà finanziarie, ma aventi comunque adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale e rate non scadute da più di 180 giorni: INTERVENTI PREVISTI MUTUI Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata LEASING IMMOBILIARE Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni LEASING MOBILIARE Sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni CREDITO A BREVE TERMINE (per sostenere esigenze di cassa) RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI Allungamento a 270 gg delle scadenze del credito a breve termine ( 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili; Apposito finanziamento o altre forme di intervento.

Nota bene Si ricorda che la richiesta di sospensione da parte dell impresa interessata può avvenire attraverso la presentazione alla propria banca o intermediario finanziario, entro il 30 giugno 2010, dell apposito modulo di domanda reperibile sul sito dell ABI www.abi.it (nella sezione denominata: Avviso comune, Sospensione debiti PMI Archivio attuale modulo di richiesta dei benefici per le PMI). L ABI ha di recente fornito chiarimenti sulle iniziative previste dall Avviso comune, precisando quali sono le imprese interessate e come opera la sospensione. Ambito soggettivo: le imprese ammissibili alla moratoria Sono considerate ammissibili alla moratoria tutte le PMI (considerate tali secondo la definizione comunitaria, cioè con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o con totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro), appartenenti a qualsiasi settore produttivo, purché siano: residenti in Italia; o, ancorché estere, abbiano in Italia la stabile organizzazione. Nota bene Il possesso dei requisiti dimensionali va verificato per la singola impresa, anche se appartenente ad un gruppo, quindi in base al bilancio civilistico e non a quello consolidato. IMPRESE AMMESSE ALLA MORATORIA Tutte le imprese (comprese holding, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che svolgano professionalmente un attività economica), di qualsiasi settore produttivo e/o attività produttiva, aventi i seguenti requisiti: REQUISITI DIMENSIONALI: REQUISITO DI RESIDENZA: < 250 dipendenti e fatturato annuo 50 milioni o totale di bilancio 43 milioni Residenza o stabile organizzazione in Italia I requisiti di ammissibilità richiesti dall Avviso comune alla data del 30.09.2008 sono più stringenti di quelli richiesti alla data di presentazione della domanda; infatti: 2

REQUISITI ALLA DATA DEL 30.09.2008 Avere con la banca esclusivamente posizioni in bonis, cioè non presentare posizioni classificate come: REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Non avere nei confronti della banca posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza. scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni; di incaglio, ristrutturate, in sofferenza. Una volta accordata la sospensione (o l allungamento del termine di scadenza), quest ultima è neutrale rispetto alle qualificazioni delle banche sulla qualità del credito, nel senso che, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano le banche a rivedere, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione durante il periodo di sospensione (o dell allungamento del termine di scadenza), le esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e in bonis devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Ne consegue che, nell intero periodo di efficacia della sospensione e/o dell allungamento del termine della scadenza, le banche devono fermare il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento. Di converso, però, se subentrano fatti nuovi e rilevanti rispetto al momento in cui la sospensione del pagamento o l allungamento della scadenza è stata effettuata e tali che, indipendentemente dalla presenza della sospensione o dell allungamento, comporterebbero la richiesta del recupero del credito o il diniego di concessione di ulteriore credito, le azioni per il recupero del credito potranno essere iniziate anticipatamente rispetto al termine finale della sospensione o dell allungamento disposto ai fini dell Avviso comune. Ambito oggettivo: i contratti interessati Sono considerati ammessi alla sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, i finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui). 3

Ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento, da inquadrarsi nel mutuo di cui all art. 1813 cod. civ., in base al quale: Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Di conseguenza, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell ambito applicativo dell Avviso comune, purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine (cioè di durata non superiore a 18 mesi) e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. I mutui interessati dalla sospensione devono, inoltre, risultare in essere alla data della firma dell Avviso e, dunque, alla data del 3 agosto 2009, anche se erogati solo parzialmente a tale data. Dando rilievo alle premesse e agli obiettivi dell Avviso, si comprende come il mutuo deve essere stato stipulato in attinenza all esercizio dell attività delle PMI. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, essi rientrano nell ambito di applicazione dell Avviso se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010, con conseguente avvio dell ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell impresa. AMBITO APPLICATIVO SOSPENSIONE PER 12 MESI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI Finanziamenti bancari a medio e lungo termine (> 18 mesi) inquadrabili nel mutuo ex art. 1813 cod. civ., attinenti con l esercizio dell attività della PMI e in essere alla data del 3 agosto 2009 (anche solo parzialmente). 4

MUTUI IN PREAMMORTAMENTO SI se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010, con conseguente avvio dell ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell impresa. Sebbene siano esclusi: i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale, quali sono, ad esempio, i finanziamenti assistiti da contributi in conto interessi erogati non solo dallo Stato, ma anche dagli Enti territoriali (cioè, Regioni, Province e Comuni) e da altri enti pubblici, tra i quali le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura, l ABI precisa che non devono ritenersi, tuttavia, esclusi dall iniziativa i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche o nei casi in cui i finanziamenti siano concessi sulla base di provviste fornite da soggetti pubblici. Dall iniziativa non devono ritenersi, altresì, esclusi, in via di principio, i mutui cartolarizzati. L ABI ha precisato che, nonostante la banca non debba richiedere garanzie aggiuntive per concedere la sospensione, potrà comunque riservarsi di verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura (già concordata) anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed eventualmente realizzare le misure a tal fine necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali, ad esempio, la fideiussione, l ABI ritiene opportuno, ai fini dell estensione della stessa, che la banca acquisisca il consenso del terzo interessato. La sospensione delle rate del mutuo non incide sul regime fiscale applicabile al rapporto. Questo, infatti, va individuato con riferimento al momento della stipula del contratto. 5

Nota bene Nel caso dei mutui, la sospensione comporta lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l importo delle quote capitali stabilite contrattualmente. Ne segue che le quote capitali interessate dalla sospensione non verranno accodate dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitali che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, attraverso un ammortamento che fa riferimento allo stesso tasso contrattuale e che rispetta la stessa periodicità. Per quanto riguarda i leasing, i contratti interessati sono: il leasing mobiliare (targato, strumentale, nautico); il leasing immobiliare. le operazioni di locazione operativa (senza opzione finale di acquisto) non sono comprese nell ambito applicativo dell Avviso comune. Nota bene Nel caso dei leasing, la sospensione comporta che i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione. Sarà, inoltre, coerentemente postergato anche l esercizio dell opzione di riscatto. Nell ambito dell iniziativa riguardante l allungamento a 270 gg delle scadenze del credito a breve, possono farsi rientrare: le forme tecniche per anticipazione su crediti (ad esempio, gli anticipi SBF su effetti o ricevute, gli anticipi su fatture Italia ed estero); le operazioni di factoring effettuate da intermediari finanziari specializzati e da banche ( factor ), con particolare riferimento alle operazioni pro solvendo e maturity pro solvendo. Possono rientrare nell ambito applicativo dell Avviso comune tutti i crediti a breve concessi 6

entro il 30 giugno 2010. Non rientrano, invece, nell ambito applicativo dell allungamento delle scadenze del credito a breve: i finanziamenti all'importazione; le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti; le operazioni di anticipo flussi export; le operazioni di credito agrario con scadenza annuale; gli scoperti di conto corrente, anche ipotecari; le operazioni di prestito cambiario; le operazioni relative ai certificati di conformità auto. Infine, nel caso di richiesta di rafforzamento patrimoniale dell impresa, la banca può concedere finanziamenti per un importo pari ad almeno due volte il conferimento dei soci. A quest ultima ipotesi, tuttavia, non è esteso il divieto di richiedere garanzie aggiuntive sancito, invece, per le altre operazioni oggetto dell Avviso. Per tale ragione, le banche possono subordinare l intervento in questione all acquisizione di una garanzia. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Dott. Paolo Tallon 7