Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento economico Trattamento normativo Diritti del lavoratore Diritti del datore di lavoro Doveri del lavoratore Doveri del datore di lavoro La risoluzione del rapporto di lavoro Criteri di computo Sanzioni Disciplina previdenziale Provvedimenti di attuazione Rinvii alla contrattazione Transizione
Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione LAVORO RIPARTITO CONTENUTO PRECISAZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l adempimento di un unica e identica obbligazione lavorativa. Ferma restando la solidarietà fra i lavoratori, le parti del contratto possono prevedere una speciale regolamentazione del rapporto. La solidarietà riguarda le modalità temporali di esecuzione della prestazione e non quelle concrete di esecuzione della stessa. Questa forma di lavoro si pone come uno strumento volto a conciliare i tempi di lavoro e di vita: il modello previsto dal decreto attuativo mira a consolidare la prassi in atto e pertanto si uniforma all impianto della Circ. Min. del 07/04/1998, limitando però la fattispecie al coinvolgimento di due soli lavoratori. A) lavoratori: può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 art. 41, co.1 e 2. Legge n. 30/2003 art. 4, comma1 lett. e), art. 1292 cod. Circ. Min. del 07/04/1998 Ambito oggettivo di applicazione B) datori di lavoro: qualunque datore ad eccezione della Pubblica Amministrazione La disciplina legale non individua dei presupposti oggettivi per il ricorso al lavoro ripartito. art.1, co.2,
Forma Durata La forma scritta è richiesta ai fini della prova. Devono essere indicate nel contratto stipulato fra le parti: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche per l attività lavorativa svolta. In assenza di disposizione contraria il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. art. 42, Trattamento economico Trattamento normativo Diritti del lavoratore Diritti del datore di lavoro Vige il principio di parità di trattamento riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Questa norma ricalca quella in materia di part-time e di lavoro a chiamata. Vige il principio di parità di trattamento, salvo, però, la disciplina specifica per questa tipologia di rapporto individuata nei principi dal decreto legislativo e demandata poi alla contrattazione collettiva. Il lavoratore ha diritto ad eseguire la prestazione secondo le modalità temporali stabilite in accordo con l altro lavoratore: il datore di lavoro non può opporsi alla ripartizione dell attività lavorativa stabilita dai due lavoratori i quali hanno la facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni fra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell orario di lavoro ma in questo caso il rischio dell impossibilità della prestazione si pone a carico dell altro lavoratore. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, e il trattamento economico corrispondente verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Ha diritto all adempimento dell intera prestazione. Può rifiutarsi di ricevere l adempimento di un terzo. art. 43, art. 43, art. 41, art. 43, d.lgs. 276/2003; art. 1307 cod.;
Doveri del lavoratore In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei lavoratori coobligati ha facoltà di chiedere all altro di trasformare il suo rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Nell ipotesi di impossibilità di rendere la prestazione da parte dell altro obbligato sorge il dovere di renderla da parte del lavoratore che non può adempierla mediante un terzo salvo il consenso del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro che ciascuno dei soggetti intende seguire al fine di certificarne le assenze, quindi le modifiche o le sostituzioni devono essere concordate, tra i lavoratori, con anticipo di almeno una settimana. art. 1180 cod. art. 41, d.lgs 276/2003 Doveri del datore di lavoro La risoluzione del rapporto di lavoro Il datore di lavoro vede limitato il proprio potere direttivo nei confronti dei lavoratori con riferimento ai tempi dell esecuzione della prestazione: i lavoratori, infatti, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente la ripartizione dell attività lavorativa e di effettuare sostituzioni fra loro. Egli deve inoltre garantire la parità di trattamento e il rispetto del principio di non discriminazione. Nell ipotesi di licenziamento e dimissioni di una delle parti il rapporto si estingue anche nei confronti dell altra ma il datore di lavoro ha facoltà di chiedere all altro obbligato di adempiere integralmente o parzialmente la prestazione lavorativa ed in questo caso il rapporto diventa un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. L impossibilità di adempiere la prestazione di lavoro per entrambi i lavoratori sospende il rapporto che si risolve se viene meno l interesse del datore di lavoro. art. 41 e art. 44, d.lgs. 276/2003. art. 41, co.5 e 6, d.lgs 276/2003 art. 1256 cod. Legge 15 luglio 1966 n. 604, art.. 3 Criteri di computo Si applicano in quanto compatibili le norme dettate in materia di lavoro subordinato. art. 44, co.3. d.lgs 276/2003
Sanzioni Disciplina previdenziale Provvedimenti di attuazione Sanzioni disciplinari: Infrazione relativa alla modalità di esecuzione della prestazione ratione temporis (esiste il vincolo della solidarietà): entrambi i lavoratori rispondono delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni concernenti l orario, le assenze etc. Infrazione relativa alla modalità di esecuzione della prestazione in concreto (non si estende il vincolo della solidarietà): la responsabilità disciplinare rimane in capo all autore dell illecito. La possibilità di irrogare la sanzione disciplinare ad un soggetto diverso dall autore, anche in presenza del vincolo di solidarietà, non è pacifica in dottrina: si oppone la considerazione del carattere personale dell illecito disciplinare, in particolare sulla base di quanto previsto dall art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Assimilata ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi deve essere effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Non sono previsti particolari provvedimenti di attuazione di carattere regolamentare. La attuazione dei principi contenuti nel decreto è rimessa alla contrattazione collettiva. La disciplina legale tende, comunque, a confermare la prassi consolidata a seguito della Circ. Min. Lav. del 43/1998. art. 2104 cod. art. 2105 cod. art. 2106 cod. art. 7 St.lav. art. 45,. Circ. Min. Lav. del 43/1998 Rinvii alla contrattazione La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni legali contenute nel d.lgs. n. 276/2003. Non è prevista alcuna specificazione del tipo di fonte collettiva richiamata (come invece in materia di part-time e lavoro intermittente). In assenza di contratti collettivi, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito e in quanto non in contrasto con quanto espressamente previsto per questa tipologia di rapporto. art. 43,
TRANSIZIONE Il regime transitorio e l attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva potranno essere affidati anche ad un Accordo interconfederale su convocazione, entro 5 gg. successivi all entrata in vigore del decreto attuativo, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. art. 86, co.13, d.lgs. n. 61/2000.