Cenni sull applicazione dei Principi Contabili Internazionali nella disciplina nazionale italiana
Definizione di fair value Per i Principi Contabili Internazionali NON esiste una definizione univoca di fair value. La definizione più immediata del concetto di fair value è quella rinvenibile dai principi contabili: Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili..
Questa definizione generale rimane valida finché il processo di valutazione si basa sui valori: Ø Ø di uno scambio "potenziale", in un mercato trasparente ed elastico, Ø Ø con riferimento a elementi patrimoniali appartenenti a categorie omogenee, normalmente scambiato sul mercato, in presenza di una pluralità di soggetti non in grado individualmente di influenzare il prezzo di contrattazione.
Nei principi contabili internazionali, l utilizzo del fair value, inteso come applicazione di uno o più fra i metodi di valutazione sopra descritti, ricorre nei seguenti documenti: IAS 2 Rimanenze IAS 11 Lavori su ordinazione IAS 12 Imposte sul reddito IAS 16 Immobili, impianti e macchinari IAS 17 Leasing IAS 18 Ricavi IAS 19 Benefici per i dipendenti IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere IAS 36 Impairment IAS 38 Attività immateriali IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione IAS 40 Investimenti immobiliari IFRS 2 Pagamenti basati su azioni IFRS 3 Aggregazioni aziendali IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita ed attività operative cessate
Strumenti finanziari L'articolo 2427 bis del codice civile richiede che vengano fornite informazioni sui seguenti elementi: fair value degli strumenti finanziari; differenza tra valore di bilancio delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture (*) ed il fair value se quest'ultimo è inferiore al valore di iscrizione dell'immobilizzazione.
Le informazioni richieste sono: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. (*) Il codice non fornisce una definizione di joint venture, di fair value, di strumenti finanziari e di tecniche di valutazione generalmente accettate : per questo motivo rinvia ai principi contabili internazionali.
Strumenti finanziari derivati Ai sensi del c. 1 dell'art, 2427 bis c.c. si devono indicare nelle note al bilancio il fair value degli strumenti finanziari derivati ed informazioni sulla loro entità e natura (per ciascuna categoria). L'informazione deve essere fornita sia per i derivati utilizzati con la finalità di coprire i rischi finanziari, sia se utilizzati nell'ambito di operazioni speculative. Il principio italiano rispecchia a grandi linee il contenuto dello IAS 39.
Immobilizzazioni finanziarie (con l'esclusione degli investimenti in partecipazioni controllate, collegate e joint venture). Comma 2, art. 2427 bis del codice civile Per le immobilizzazioni finanziarie il cui valore di bilancio risulti superiore al fair value si devono indicare: Ø valore contabile e fair value delle singole attività (o di appropriati raggruppamenti di attività); Ø i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale maggior valore possa essere recuperato.
Informazioni aggiuntive da fornire in nota integrativa L articolo 2427- bis del codice civile richiede che vengano fornite informazioni: Ø sul fair value degli strumenti finanziari Ø sulla differenza tra valore di bilancio delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture ed il fair value se quest'ultimo è inferiore al valore di iscrizione dell'immobilizzazione. Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati va descritto: a) il loro fair value; b) la loro entità e la loro natura.
Sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono ad una delle parti contraenti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: Ø il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; Ø il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; Ø si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Il fair value è determinato con riferimento: Ø al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; Ø al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Ø Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati sopra non dà un risultato attendibile.
Leasing Il punto 22 dell'art. 2427 c.c. riguarda le informazioni sul leasing finanziario da inserire nella nota integrativa. Nella nota integrativa devono essere fornite le informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario, indicando la sostanza economica dell'operazione e non la forma. In caso di leasing finanziario è necessario inserire un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo inerente i singoli contratti.
É necessario inoltre indicare l'onere finanziario effettivo attribuibile ai diversi contratti di competenza dell'esercizio. Lo IAS 17 specifica che l'onere finanziario implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi per il leasing sia uguale al valore corrente del bene locato. Il punto 22 dell'art. 2427 c.c. prevede che l'utilizzatore indichi nella nota integrativa l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.