1. Raccolta e confezionamento in laboratorio. 2. trasferimento al deposito temporaneo. 3. gestione del deposito temporaneo compilazione del registro di carico e scarico rapporto con le diverse ditte incaricate per il trasporto e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti; 4. compilazione dei documenti di viaggio: formulario e istruzioni adr 5. compilazione della dichiarazione annuale mud 6. assegnare il codice più opportuno. 7. utilizzare il contenitore appropriato: il contenitore deve essere a norma (marcato ce), per garantire materiale adeguato, doppia chiusura, maneggiabilità e impilabilità; i contenitori sono forniti dal servizio (disponibili in deposito); i contenitori per i rifiuti sanitari sono specifici: bidoni, cartoni e scatole per lame e oggetti taglienti; per i rifiuti chimici liquidi si usano taniche da 5, 10 o 20 litri. 8. compilare la scheda di accompagnamento. 9. compilare e apporre: l etichetta descrittiva, il simbolo di rifiuto r e i pittogrammi di rischio
raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima dell avvio alle operazioni di trasporto e smaltimento/recupero I rifiuti pericolosi (di tutte le tipologie) devono essere avviati allo smaltimento ogni due mesi o quando viene raggiunto il quantitativo di 10 mc., o allo scadere dell anno di presa in carico Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura (CER, R nera su fondo giallo e il pittogramma di rischio). Si deve mantenere la separazione per tipologie, indicando sulla cartellonistica il CER utilizzato per la registrazione. Il deposito deve avvenire in luogo custodito e coperto, destinato allo scopo e opportunamente segnalato. I rifiuti devono essere conservati in sicurezza (es.: vasche di contenimento, pavimento grigliato, impianto elettrico antideflagrante) per gli operatori e per l ambiente.
Usare carrelli con le sponde e contenitori a norma Recarsi al deposito solo nelle giornate e negli orari prefissati, in cui è assicurata la presenza dell incaricato.
accompagna tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non, ed è redatto in 4 copie: I resta al produttore II per il trasportatore III per il destinatario IV deve tornare al produttore entro 90 giorni (a conferma della conclusione dell iter)
Produttore: la persona o l azienda la cui attività ha prodotto rifiuti. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Raccolta: l operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. Deposito Temporaneo: il raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti
È la denuncia annuale dei rifiuti pericolosi prodotti e gestiti ai fini del catasto (fini statistici). Effettua il monitoraggio del flusso dei rifiuti. È obbligatorio per tutti i soggetti della filiera : produttori, trasportatori, smaltitori. Va presentato annualmente entro la data prevista alla CCIAA della Provincia competente. La gestione di questi dati è affidata all UNIONE delle CAMERE di COMMERCIO, su incarico delle singole province.
Si possono riassumere in: Classificare correttamente il rifiuto Gestire correttamente il deposito Adempiere alla compilazione di Registro Carico e Scarico dei Rifiuti Formulario di Identificazione (FIR) MUD Adempiere alla normativa ADR
Quando i rifiuti pericolosi sono conferiti al Deposito Temporaneo si annotano sul Registro di Carico e Scarico (come carico). Il Registro si deve aggiornare per legge entro 10 giorni da ogni operazione. Lo smaltimento avviene tramite ditte specializzate, autorizzate al trasporto delle classi di pericolosità relative al rifiuto da smaltire e iscritte all Albo Nazionale delle Imprese abilitate alla gestione e al trasporto dei rifiuti pericolosi.
Quadro sulla attuale situazione normativa: DLg.s. n.152 del 3/4/2006. DLg.s. n.284 dell 8/11/2006 (1 correttivo) Dlgs n.4 del 16/1/2008 (2 correttivo) Legge n. 31 del 28/2/08 (conversione milleproroghe) Proposta di direttiva sui rifiuti del Parlamento e del Consiglio europeo (accordo politico del 29/06/07)
Il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152, all art. 184 c.3 let. H, classifica i rifiuti derivanti da attività sanitarie come rifiuti speciali e lo stesso D.Lgs 152/06 all art. 227 rimanda, per quel che concerne la gestione di tale tipologia di rifiuto, al D.P.R. 15 luglio 2003, n 254. Il D.P.R. 254/03 regola la gestione dei rifiuti sanitari abrogando tutta la previgente normativa in materia, statuendo, all art. 1 c. 3, che i rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e defininendo all art. 2 c. 1 le varie tipologie di rifiuti sanitari, suddividendoli in:
Rifiuti sanitari: Rifiuti sanitari non pericolosi; Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; Rifiuti da esumazione ed estumulazione; Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali; Rifiuti sanitari assimilati agli urbani; Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione; Rifiuti speciali prodotti al di fuori di strutture sanitarie.
L attuale classificazione dei rifiuti sanitari come rifiuti speciali rende obbligatorio per i produttori di tale tipologia di rifiuto ( ospedali, case di cura, studi odontoiatrici, studi veterinari, ambulatori in cui si effettuano prestazioni medico chirurgiche ambulatoriali, medici di base e centri estetici )affidarne lo smaltimento ad aziende specializzate che si occupano di tutte le fasi della gestione che vanno dalla raccolta allo smaltimento definitivo. A tal proposito, l art. 8 del D.P.R. 254/03, pone l obbligo per il produttore di rifiuti sanitari di utilizzare, al fine di garantire la tutela della salute e dell ambiente, per il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recante la scritta Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo, o se si tratta di rifiuti taglienti e pungenti apposito imballaggio rigido a perdere. I rifiuti che, in base alla vigente normativa, devono essere smaltiti in impianti, chiamati di Termovalorizzazzione, sfruttando il potere calorico presente nei rifiuti producono energia assolutamente non inquinante.
D.P.R. n. 254 del 2003 regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari Art. 17 Responsabile della struttura sanitaria: 1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento,
A.D.R. Acronimo di: Accord Dangereuses Route Accordo Europeo relativo ai Trasporti Internazionali di Merci Pericolose su strada, ratificato in Italia nel 1962 aggiornato periodicamente (Direttiva 94/55/CE).
In base a tali accordi è necessario impiegare contenitori omologati ed etichettati e fornire le conseguenti istruzioni di sicurezza per il trasporto al conducente verificare che l automezzo sia a norma; verificare che il conducente sia in possesso delle autorizzazioni; classificare correttamente il pericolo del rifiuto da trasportare mediante dati analitici o metodi conformi alle norme (es.: C.E.R.). Le sanzioni sono sempre molto pesanti, sia le amministrative che le penali. Le pene raddoppiano per reati riferibili ai rifiuti pericolosi.
DOMANDE E DIBATTITO