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CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SPA REGOLAMENTO UNICO DI DI GESTIONE DEI DEI FONDI COMUNI DI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI APPARTENENTI AL AL SISTEMA FONDI IGM IGM Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore. Il presente regolamento è stato approvato dall organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della finanza) relative all approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all approvazione specifica della Banca d Italia, in quanto rientra nei casi in cui l approvazione si intende rilasciata in via generale.

INDICE REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO 1 B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 2 1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei Fondi 2 1.1 Parte relativa a tutti i Fondi 2 1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo 4 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione 5 3. Regime delle spese 6 3.1 Spese a carico dei Fondi 6 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti 7 3.3 Spese a carico della SGR 8 C) MODALITA DI FUNZIONAMENTO 9 1. Partecipazione al Fondo 9 1.1 Previsioni generali 9 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 9 1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo 10 1.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all interno del medesimo fondo (switch) 11 2. Quote e certificati di partecipazione 11 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti 12 4. Spese a carico della SGR 12 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione 12 6. Rimborso delle quote 12 6.1 Previsioni generali 12 6.2 Modalità di rimborso delle quote 13 7. Modifiche del regolamento 14 8. Liquidazione del Fondo 14

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore. Denominazione e durata dei fondi Società di gestione del risparmio (S.G.R.) Banca Depositaria Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati denominati: IGM Fondo di fondi bilanciato azionario IGM Fondo di fondi flessibile Per i fondi IGM Fondo di fondi bilanciato azionario e IGM Fondo di fondi flessibile sono previste due classi di quote, definite quote di Classe A e quote di Classe B, che si differenziano per il livello di commissioni di gestione applicato. Le quote di Classe B sono riservate esclusivamente a clienti professionali 1. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento è da intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote di un Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe, hanno uguale valore ed uguali diritti. La durata dei Fondi è fissata al 31/12/2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, almeno 2 anni prima della scadenza. CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT S.P.A. S.G.R., autorizzata dalla Banca d Italia ed iscritta al n. 49 dell albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d Italia ai sensi dell articolo 35 del D.Lgs. 58/98 - Iscritta al Registro delle Imprese di Modena con sede in Modena, Piazza Grande, 33, codice fiscale e Partita IVA n. 02180790368 Tel.: 059.221311 - Fax: 059.224063Il sito internet della SGR è: www. consultinvest.it L attuazione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR, che può conferire deleghe, in conformità alle previsioni dello statuto sociale ed alle disposizioni normative e di Vigilanza (D.Lgs.58/98, Art.33, comma 3), senza limitazione od esonero di responsabilità. BNP Paribas Securities Services SA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 (di seguito denominata Banca Depositaria ), iscritta all albo delle banche tenuto presso la Banca di Italia al numero 5483, è nominata Banca Depositaria dei Fondi. Presso la succursale di Milano, via Ansperto n. 5, sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi e sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi Il sito internet della Banca Depositaria è: www.bnpparibas.com Il valore unitario della quota distinto nelle due classi di quote previste per i Fondi IGM Fondo di fondi bilanciato azionario e IGM Fondo di fondi flessibile espresso in euro, viene determinato con periodicità quotidiana; qualora tale giorno coincida con la chiusura della borsa italiana o con un giorno di festività nazionale italiana, la determinazione avviene con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul quotidiano Il sole 24ore. Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare. Il valore unitario della quota è, inoltre, reperibile sul sito internet della Società www. consultinvest.it 1 Per clienti professionali si intendono i soggetti di cui alla Delibera Consob n.16190/2007, Art.26, comma 1, lettera d), ovvero : I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: Banche, Imprese di investimento, Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, Imprese di assicurazione, Organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, Fondi pensione e società di gestione di tali fondi, Negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, Soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, Altri investitori istituzionali, Agenti di cambio, Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali : Totale di bilancio : 20.000.000, Fatturato netto : 40.000.000, Fondi propri : 2.000.000, Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi di altre operazioni finanziarie, I clienti diversi da quelli sopra individuati, che ne facciano espressa richiesta, purché siano rispettati i criteri e le procedure indicate nell allegato 3 della Delibera Consob 16190/2007. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 1

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore. 1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA D INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI 1.1 Parte relativa a tutti i Fondi 1. La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta l assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota del fondo. L investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria espone al rischio di cambio, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di liquidità. L investimento in strumenti finanziari di natura azionaria espone al rischio di cambio e al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali degli emittenti, che può essere tale da determinare la riduzione o la perdita del capitale investito. L investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le relative attività. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, i Fondi/Comparti sono esposti al rischio di insolvenza della controparte. 2. La SGR gestisce i singoli Fondi osservando i divieti ed i limiti all attività di investimento previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento adottato dalla Banca d Italia con Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La SGR ha, inoltre, la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC - compatibilmente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d Italia, con finalità di: - copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto complessivo); - efficiente gestione di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto complessivo) per tale intendendosi: (i) (ii) arbitraggio, al fine di sfruttare i disallineamenti dei prezzi di strumenti finanziari quotati in differenti mercati; efficienza del processo di investimento al fine di ottenere minori costi di intermediazione e rapidità di esecuzione; - investimento (fino al 100% del valore netto complessivo) al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo. 4. Coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto delle disposizioni prudenziali tempo per tempo vigenti, la SGR ha facoltà di effettuare operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili. 5. Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell elenco previsto dall articolo 63, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o nell apposita sezione prevista dall articolo 67, comma 1, del Decreto stesso, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento, nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi. Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso. 6. La valuta di denominazione dei Fondi/Comparti è l Euro. L unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote, che viene determinato in millesimi di Euro. 7. Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scelte anche diverse da quelle previste nel Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 2

Regolamento di gestione, in relazione all andamento dei mercati finanziari, o ad altre specifiche situazioni congiunturali nell interesse dei Partecipanti. 8. Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE). 9. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. 10. L orizzonte temporale dell investitore indicato per ciascun Fondo corrisponde, secondo un ordine crescente, ai seguenti valori: - Breve periodo fino a 1,5 anni, - Breve Medio periodo 1,5 2 anni, - Medio periodo 2 4 anni, - Medio Lungo periodo 4 5 anni, - Lungo periodo oltre 5 anni. 11. I limiti indicati nella parte specifica attinenti le caratteristiche e le politiche di investimento di ciascun Fondo devono intendersi come segue: Definizione del limite Significato Residuale fino al 10% Contenuto tra il 10% ed il 30% Significativo tra il 30% ed il 50% Prevalente tra il 50% ed il 70% Principale almeno il 70% 12. Si definiscono Investment grade le emissioni che abbiano ricevuto l assegnazione di un merito creditizio (rating) pari ad investment grade da parte di almeno due delle seguenti agenzie: Moody s, Standard & Poor s, Fitch-IBCA, Duff & Phelps Credit Rating CO. E Thomson Bank Watch Inc.. 13. Con il termine elevato rating ci si intende riferire ad emissioni caratterizzate da un rating ricompreso nella classe dell investment grade. FONDI ARMONIZZATI 14. Il patrimonio di ciascun Fondo armonizzato, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, nonché nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina vigente, può essere investito in: - strumenti finanziari quotati e/o non quotati; - strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% delle sue attività, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo; - parti di altri OICR aperti, armonizzati e/o non armonizzati, quotati e/o non quotati, rispettivamente fino al 100% del totale delle attività in caso di investimento in OICR armonizzati e fino al 30% del totale delle attività in caso investimento in OICR non armonizzati, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire, quali risultano dalle disposizioni regolamentari, siano compatibili con quelli del Fondo acquirente secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative. 1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo 1. FONDI ARMONIZZATI IGM Fondo di fondi bilanciato azionario E un Fondo di fondi bilanciato azionario che attua una politica di investimento diversificata tra parti di OICR di natura azionaria ed obbligazionaria, orientata a cogliere le migliori opportunità di investimento in un orizzonte temporale di medio - lungo periodo. Il Fondo persegue finalità di graduale incremento del capitale investito, attraverso la gestione professionale del portafoglio, in un arco temporale di investimento di 48/60 mesi e presenta un profilo di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - alto. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 3

Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR ed in Exchange Traded Funds (ETF), di natura azionaria e obbligazionaria, armonizzati e non armonizzati e, per la parte rimanente, in titoli azionari e obbligazionari. Il Fondo persegue una composizione del portafoglio che prevede un peso percentuale delle parti di OICR di tipo azionario compreso tra un minimo del 50% ad un massimo del 90% dell attivo, essendo possibile l investimento fino al 50% dell attivo in OICR di natura obbligazionaria e monetaria. Tale investimento sarà caratterizzato in misura significativa da OICR che investono in titoli ad elevato rating ovvero in titoli di pronta liquidabilità e depositi bancari od in titoli di capitale emessi da imprese di qualsiasi settore e tipo. Gli investimenti diretti in titoli monetari ed obbligazionari saranno caratterizzati principalmente da emissioni con merito creditizio (rating) investment grade e la durata media finanziaria modificata della componente obbligazionaria del portafoglio del fondo sarà compresa tra 0 e 10 anni. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati. Pur non avendo una specializzazione settoriale, il Fondo potrà comunque investire in misura anche significativa in OICR specializzati in specifici settori, ovvero in segmenti di emittenti a bassa capitalizzazione. Le valute di investimento del fondo sono costituite principalmente da euro, dollaro, yen e sterlina. Investimenti in valute dei paesi emergenti sono possibili in misura residuale o contenuta. L utilizzo di derivati è finalizzato: - alla copertura dei rischi fino al 100% del valore netto complessivo del fondo; - all efficiente gestione del portafoglio, fino al 100% del valore netto complessivo del fondo; all investimento fino al 100% del valore netto complessivo del fondo. Possono essere utilizzate tutte le tecniche di copertura dei rischi, utilizzando futures, cambi a termine ed altri strumenti derivati. Il Fondo pertanto è esposto: - con riguardo alla componente azionaria, al rischio di variazione di prezzo tipico dei mercati azionari, connesso anche alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito, nonché al rischio di cambio; - con riguardo alla componente obbligazionaria, ai rischi di tasso, di cambio e di credito; - con riguardo all utilizzo di strumenti finanziari derivati non trattati sui mercati regolamentati, al rischio di insolvenza della controparte. Lo stile di gestione è di tipo attivo ed orientato all obiettivo di generare un extra rendimento rispetto al parametro di riferimento indicato nella tabella di cui all Art. 3.1 del presente Regolamento, mantenendo un costante monitoraggio del rischio assunto. Gli scostamenti rispetto al proprio benchmark possono essere anche significativi. IGM Fondo di fondi flessibile E un Fondo di fondi flessibile che attua una politica di investimento diversificata tra parti di OICR di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria ed orientata a cogliere le migliori opportunità di investimento in un orizzonte temporale di medio periodo. Il Fondo persegue finalità di conservazione e di graduale incremento del capitale investito, attraverso la gestione professionale del portafoglio, in un arco temporale di investimento di medio periodo e presenta un profilo di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - alto. Il Fondo investe prevalentemente in parti di OICR ed in Exchange Traded Funds (ETF), di natura azionaria e obbligazionaria, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire in strumenti finanziari di capitale e/o di debito, nonché in altre tipologie di strumenti finanziari previste dalla normativa di settore e, per la parte rimanente, in titoli azionari e obbligazionari. Il peso della componente azionaria potrà variare tra lo 0 ed il 50% dell attivo, mentre quello della componente obbligazionaria e monetaria potrà raggiungere il 100% dell attivo. E consentito l investimento fino al 50% in strumenti finanziari del mercato monetario e in depositi bancari. Gli investimenti diretti in titoli obbligazionari e monetari saranno caratterizzati principalmente da emissioni con merito creditizio (rating) investment grade e la durata media finanziaria della componente obbligazionaria del portafoglio del fondo sarà compresa tra 0 e 10 anni. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento degli OICR selezionati ed è possibile la diversificazione degli investimenti in tutti gli stili di gestione e in tutte le metodologie di investimento. Pur non avendo una specializzazione settoriale, il Fondo potrà comunque investire in misura anche significativa in OICR specializzati in specifici settori, ovvero in segmenti di emittenti a bassa capitalizzazione, ovvero in stili gestionali decorrelati per la parte di OICR speculativi. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 4

Le valute di investimento del fondo sono costituite principalmente da euro, dollaro, yen e sterlina. Sono possibili investimenti nelle valute dei paesi emergenti. L utilizzo dei derivati è finalizzato: - alla copertura dei rischi fino al 100% del valore netto complessivo del fondo; - all efficiente gestione del portafoglio, fino al 100% del valore netto complessivo del fondo; all investimento fino al 100% del valore netto complessivo del fondo Possono essere utilizzate tutte le tecniche di copertura dei rischi, utilizzando futures, cambi a termine ed altri strumenti derivati. Il Fondo pertanto è esposto: - con riguardo alla componente azionaria, al rischio di variazione di prezzo tipico dei mercati azionari, connesso anche alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito, nonché al rischio di cambio; - con riguardo alla componente obbligazionaria, ai rischi di tasso, di cambio e di credito; - con riguardo all utilizzo di strumenti finanziari derivati non trattati sui mercati regolamentati, al rischio di insolvenza della controparte. Lo stile di gestione è di tipo attivo ed orientato all obiettivo di generare un extra rendimento rispetto al parametro di riferimento, come indicato nella tabella di cui all Art. 3.1 del presente Regolamento, mantenendo un costante monitoraggio del rischio assunto. Gli scostamenti rispetto al proprio benchmark possono essere anche significativi. 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA DI RIPARTIZIONE I Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati pertanto non vengono distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo; il risultato dell attività di gestione è pertanto espresso all interno del valore della quota. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 5

3. REGIME DELLE SPESE 3.1 Spese a carico dei Fondi 1. COMPENSO DELLA SGR: - provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata giornalmente, sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità, in occasione del primo giorno di valorizzazione della quota successivo alla fine del mese solare, nella misura di seguito indicata: FONDO PROVVIGIONE FISSA DI GESTIONE ANNUA IN % IGM Fondo di fondi bilanciato azionario Classe A 1,50% Classe B 0,80% IGM Fondo di fondi flessibile Classe A 1,50% Classe B 0,80% Le provvigioni di gestione relative ai Fondi IGM Fondo di fondi bilanciato azionario e IGM Fondo di fondi flessibile sono imputate a ciascuna classe di quote dei Fondi, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo dei Fondi, al netto di tutte le componenti rettificate diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote. - provvigione di incentivo, prevista per tutti i Fondi/Classi di cui al presente Regolamento, applicata quando il rendimento del Fondo, sulla base del raffronto a 12 mesi, supera il parametro di riferimento/obiettivo di rendimento indicato nel presente paragrafo per ciascuno di essi. Per il Fondo IGM Fondo di fondi bilanciato azionario la provvigione di incentivo è pari al 30% della differenza tra l incremento percentuale del valore della quota e la variazione del corrispondente parametro di riferimento di seguito indicato. Per il Fondo IGM Fondo di fondi flessibile la provvigione di incentivo è pari al 20% della differenza tra l incremento percentuale del valore della quota e la variazione del corrispondente parametro di riferimento di seguito indicato. I parametri di riferimento/obiettivi di rendimento dei fondi di cui al presente Regolamento sono i seguenti: Fondo Parametro di riferimento Tipo di parametro IGM Fondo di fondi bilanciato azionario 25% JP Morgan EMU Government 75% MSCI EMU Total Return Net Indice Indice IGM Fondo di fondi flessibile JP Morgan Euro Cash 1 Mese +1,50% Obiettivo di rendimento La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto sui 12 mesi precedenti. All interno dell anno solare, la provvigione di incentivo è calcolata giornalmente confrontando la variazione del valore unitario della quota dal 1 gennaio di ogni anno con la variazione del corrispondente parametro nel medesimo lasso temporale ed è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo netto nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio nel periodo cui si riferisce la performance. Annualmente l ammontare della provvigione di incentivo non potrà eccedere l ammontare della relativa provvigione di gestione. Il parametro di riferimento viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo, rettificando la performance del benchmark in base all aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi. Qualora gli indici in Euro fossero originariamente espressi in valuta diversa, si intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione dei fondi) ai cambi quotidianamente rilevati dalla Banca Centrale Europea. Ai fini del computo della provvigione variabile gli eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall applicazione del parametro corretto. Nel caso di investimenti in OICR istituiti dalla SGR fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso dal compenso della SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dalla SGR in relazione a tali OICR. In ogni caso le provvigioni di gestione e di incentivo, complessivamente considerate, non possono annualmente superare le seguenti percentuali del valore complessivo netto del Fondo: FONDO PROVVIGIONI COMPLESSIVE MASSIME ANNUE IN % IGM Fondo di fondi bilanciato azionario Classe A 3,00% Classe B 1,60% IGM Fondo di fondi flessibile Classe A 3,00% Classe B 1,60% Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 6

- il costo sostenuto dalla SGR per il calcolo del valore della quota, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ogni fondo in misura dello 0,047% su base annua Tale compenso è accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.;; 2. COMPENSO DELLA BANCA DEPOSITARIA: - il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l incarico svolto calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ogni fondo in misura dello 0,0355% su base annua. Tale compenso è accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo. 3. ALTRI ONERI: - gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari; - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote del Fondo; - le spese degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell Organo di Vigilanza; - le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; - gli oneri finanziari connessi all eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti e le relative spese (ad. esempio: spese di istruttoria); - le spese legali e giudiziarie sostenute nell esclusivo interesse del Fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo; - il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall Italia. 4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. 5. Qualora il Fondo investa in quote di OICR collegati, sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di detti OICR e le relative commissioni di gestione e performance sono dedotte dal compenso spettante alla SGR. 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti 1. Le sottoscrizioni, il passaggio tra Fondi (switch) ed i rimborsi di quote dei Fondi non sono gravate da commissioni. 2. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall importo di pertinenza del sottoscrittore, a titolo di rimborso dei costi amministrativi: - diritto fisso di 5 euro su ogni versamento in unica soluzione e sulle operazioni di passaggio tra Fondi. Nel caso di sottoscrizione multipla (Cfr. 4.1.2) la SGR percepirà un solo diritto fisso pari a 5 euro applicato al primo fondo sottoscritto; - diritto fisso di 2 euro su ogni versamento sui Piani di Accumulo; - le imposte e tasse eventualmente dovute, in base alla normativa vigente, in relazione alla effettuazione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio tra Fondi, alle comunicazioni di conferma dell investimento e del disinvestimento. 3. E previsto un diritto fisso pari a 25 euro in favore della Banca Depositaria, per l emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento. Rimangono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi alla spedizione del certificato materiale e quelli connessi all assicurazione del medesimo volta a garantirne un sicuro trasferimento. Tali oneri sono limitati alla copertura delle spese effettivamente sostenute, che saranno di volta in volta comunicate all interessato. 4. Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all ultimo aggiornamento dell indice generale accertato dall ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 7

impiegati. Degli eventuali aggiornamenti verrà data notizia sul medesimo quotidiano sul quale è pubblicato il valore della quota. 5. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti obblighi o oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento. 6. In caso di utilizzo della procedura RID, al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. 3.3 Spese a carico della SGR Sono a carico della SGR: - le spese di funzionamento ed amministrazione della stessa; - le spese inerenti alla preparazione, alla stampa ed alla diffusione del materiale di propaganda utilizzato ai fini della commercializzazione dei Fondi; - le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti; - tutte le spese che non sono specificamente indicate come a carico dei sottoscrittori o dei Fondi. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 8

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento. Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore. 1. Partecipazione al Fondo 1.1 Previsioni generali 1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente anche ai sensi dell art.1411 c.c. i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 58/98. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella sezione1.4. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno di valorizzazione della quota successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento. 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante: - versamento in un unica soluzione. L importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro per le quote dei Fondi IGM Fondo di Fondi bilanciato azionario Classe A e IGM Fondo di fondi flessibile Classe A e a 20.000 euro per le quote dei Fondi IGM Fondo di Fondi bilanciato azionario Classe B e IGM Fondo di fondi flessibile Classe B; Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 9

- versamenti successivi di importo minimo pari a 1.000 euro; - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione 1.3; - adesioni ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.4. 2. La sottoscrizione può essere effettuata: - direttamente presso la SGR; - per il tramite dei soggetti collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6. 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l indicazione dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria. 5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante: - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti; - carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata; - vaglia postale; - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivo al primo; - conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l indice in conformità del quale il Fondo investe. 6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione. 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella parte A) Scheda Identificativa del presente Regolamento. 1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo 1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo, che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l investimento nel Fondo. 2. L adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati: - il valore complessivo dell investimento; - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano; - l importo unitario e la cadenza dei versamenti; - l importo corrispondente a n. 1 versamento o multipli di esso, da corrispondere in sede di sottoscrizione. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 10

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 240 versamenti. 4. L importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 1.000 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento nell ambito del Piano versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. 5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione 1.2. E altresì ammessa l autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo. 6. E facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. 7. La lettera di conferma dell avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti. 8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione: - della durata residua del Piano; - dell importo unitario dei versamenti successivi; - della cadenza dei versamenti. Le disposizioni di variazione dei Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. 9. La SGR provvede ove del caso a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni. 1.4 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all interno del medesimo fondo (switch) 1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR. 2. L operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. 3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità: - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12:00; - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro i termini indicati al successivo punto 6. 2. Quote e certificati di partecipazione 1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o azioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante. 2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all atto della sottoscrizione, sia successivamente - l emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 11

intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento. 5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. 3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti 1. L Organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l ambito e l articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l adeguatezza. 2. Nell ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria. 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell operatività del Fondo. 4. Spese a carico della SGR Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti. 5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione 1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'italia, con la periodicità indicata nella parte A) Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5. 2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. 3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR: a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un idonea informativa dell accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l entità dell errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR ferma restando la descrizione dell evento nel rendiconto di gestione del fondo può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa. 5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ( soglia di irrilevanza dell errore), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. 6. Rimborso delle quote 6.1 Previsioni generali 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. Regolamento Unico di Gestione - Sistema Fondi IGM -24 aprile 2015 - Pagina 12