INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE ONORARI MEDIATORI

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INDENNITA DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE ONORARI MEDIATORI I. Spese di avvio del procedimento: 40,00 (IVA esclusa) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di 80,00 (IVA esclusa) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte invitata al momento della sua adesione al procedimento o della partecipazione al primo incontro. L importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. In caso di modifiche soggettive alla procedura in corso saranno corrisposte nuove spese di avvio esclusivamente nel caso in cui non vi sia una istanza congiunta. Qualora una o più controparti risiedessero all estero le spese di notifica saranno imputate alla parte istante. II. Spese di mediazione: le spese di mediazione comprendono l onorario del Mediatore e dell Organismo di Mediazione e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Sono previsti importi in misura ridotta delle spese di mediazione per le materie di cui all art. 5 c. 1 del d.lgs. n. 28/2010 ( mediazione obbligatoria ). III. Spese vive: ai sensi dell art. 16 D.M. 180/2010, le indennità di mediazione non comprendono le spese vive della procedura (raccomandate, visure catastali, visure camerali, ecc.) che saranno addebitate in solido alle parti che hanno partecipato agli incontri. IV. Primo incontro e mancata adesione: quando le parti, all esito del primo incontro di programmazione, decidono di non proseguire il tentativo di mediazione, ovvero, qualora nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento, all Organismo di Mediazione non è dovuto alcun compenso oltre alle spese di avvio e alle spese vive. Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, nel sospendere parzialmente l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.

In caso di mancata adesione le parti presenti possono chiedere al mediatore, nel proprio interesse, di fissare ugualmente un ulteriore incontro al fine di consentire alle controparti un ulteriore termine per l adesione alla procedura. In questo caso è dovuto all Organismo di Mediazione un contributo forfettario di 50,00 (IVA esclusa). Tabelle delle indennità Spesa di mediazione Valore della lite per ciascuna parte (Tab. A DM 180/2010) ONORARIO MEDIATORE (In caso di esito NEGATIVO) MEDIAZIONE VOLONTARIA MAGGIORAZIONE In caso di SUCCESSO della MEDIAZIONE Art. 16. C. 4, lettera b) ONORARIO MEDIATORE (In caso di SUCCESSO) Fino a 1.000,00 65,00* 65,00 3,00 68,00 da 1.001,00 a 5.000,00 130,00* 130,00 6,00 136,00 da 5.001,00 a 10.000,00 240,00* 240,00 12,00 252,00 da 10.001,00 a 25.000,00 360,00* 360,00 18,00 378,00 da 25.001,00 a 50.000,00 600,00* 600,00 30,00 630,00 da 50.001,00 a 250.000,00 1.000,00* 1.000,00 50,00 1.050,00 da 250.001,00 a 500.000,00 2.000,00* 2.000,00 100,00 2.100,00 da 500.001,00 a 2.500.000,00 3.800,00* 3.800,00 190,00 3.990,00 da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 5.200,00* 5.200,00 260,00 5.460,00 oltre 5.000.000,00 9.200,00* 9.200,00 460,00 9.660,00

Indennità ed onorari sono al netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge. L IVA va, dunque, aggiunta nella misura del 22% (nel caso di controversie internazionali l IVA potrebbe non essere dovuta). MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ONORARIO MEDIATORE MAGGIORAZIONE (In caso di esito In caso di SUCCESSO Spesa di mediazione NEGATIVO) della MEDIAZIONE per ciascuna parte Valore della lite Art. 16. C. 4, lettera b) D.M. (riduzione ex art. 16, 180/2010) c. 4 lettera d) D.M. 180/2010) ONORARIO MEDIATORE (In caso di SUCCESSO) Fino a 1.000,00 43,00* 43,00 3,00 46,00 da 1.001,00 a 5.000,00 86,00* 86,00 6,00 92,00 da 5.001,00 a 10.000,00 160,00* 160,00 12,00 172,00 da 10.001,00 a 25.000,00 240,00* 240,00 18,00 258,00 da 25.001,00 a 50.000,00 400,00* 400,00 30,00 430,00 da 50.001,00 a 250.000,00 666,00* 666,00 50,00 716,00 da 250.001,00 a 500.000,00 1.000,00* 1.000,00 100,00 1.100,00 da 500.001,00 a 2.500.000,00 1.900,00* 1.900,00 190,00 2.090,00 da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 2.600,00* 2.600,00 260,00 2.860,00 oltre 5.000.000,00 4.600,00* 4.600,00 460,00 5.060,00

Indennità ed onorari sono la netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge. L IVA va, dunque, aggiunta nella misura del 22% (nel caso di controversie internazionali l IVA potrebbe non essere dovuta). Le spese di indennità comprendono sia le spese di avvio del procedimento che le spese di mediazione. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano fra loro. VI. Differimento: le parti hanno facoltà di chiedere il differimento di un incontro, prima che questo si svolga, motivandone le ragioni. Il differimento ha un costo forfettario di 10,00 oltre iva. VII. Maggiorazioni[1]: sulle tariffe della Tabella delle indennità, fuori dai casi di cui all art. 5, comma 1, d.lgs.28/2010, il Responsabile dell Organismo applica una maggiorazione del 20% sull importo massimo del relativo scaglione nei seguenti casi: formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore; controversie riguardanti affari di particolare complessità, importanza e difficoltà, ossia quelle procedure ove si verifichino almeno due dei seguenti presupposti: numero di parti pari o superiore a 3; numero di incontri pari o superiore a 3; durata di almeno uno degli incontri superiore a 3 ore; richiesta di parte del mediatore ausiliario. Le maggiorazioni vengono disposte dal Responsabile dell Organismo e le parti possono richiederne la motivazione. VIII. Riduzioni: il Responsabile dell Organismo può accordare una riduzione fino alla misura di un terzo delle tariffe riportate nella Tabella delle Indennità nei seguenti casi: controversie riguardanti affari di particolare semplicità e immediatezza; domanda congiunta di mediazione.

IX. Valore della lite: il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e, qualora risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell Organismo decide il valore di riferimento determinandolo, dopo una sommaria istruttoria, nello scaglione da 5.001,00 a 10.000,00 o nello scaglione da 50.001,00 a 250.000,00. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta maggiore, l importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. X. Indennità: le spese di mediazione sono corrisposte prima dell incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. L intero importo delle indennità dovrà essere corrisposto prima del rilascio del verbale. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l Organismo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 l Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. Resta salva l applicabilità dell art. VII. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell art. 5 del d.lgs. n, 28/2010, la parte che sia in possesso delle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell art. 76 del d.p.r. n. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare apposita dichiarazione in Segreteria. Incentivi fiscali Tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di 50.000. Oltre tale valore, l imposta si calcola solo sulla parte eccedente.

In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d imposta per le somme pagate all organismo fino alla concorrenza di 500. Qualora la mediazione non riuscisse il credito d imposta è ridotto alla metà. Modalità di pagamento Bonifico bancario : intestato a: Medita srl IBAN: IT15L0103014003000000369496 Bollettino postale Contanti Carta di credito o Bancomat