A CURA ITAL UIL DI BRESCIA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI



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A CURA ITAL UIL DI BRESCIA INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI GENNAIO 2002

L'ASSICURAZIONE INAIL I lavoratori e le lavoratrici vittime di infortuni e malattie professionali sono assistiti dall'inail (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro). L'assicurazione garantisce al lavoratore l'assistenza sanitaria e le prestazioni economiche al verificarsi di un infortunio sul lavoro o al manifestarsi di una malattia professionale. L'assicurazione INAIL si applica ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai lavoratori italiani all'estero ed alle casalinghe. LAVORATORI DIPENDENTI Tutti gli operai Gli impiegati che svolgono di fatto un'attività che li esponga al rischio infortunio e di malattia professionale I sovrintendenti al lavoro anche se non partecipano materialmente ad esso, purchè operino nelle stesse condizioni previste per gli operai Gli apprendisti Gli alunni e gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che svolgano esercitazioni tecnico scentifiche o che svolgano esercitazioni pratiche o di lavoro (senza indennità di temporanea) Gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riliqualificazione professionale, anche aziendali, o dei cantieri scuola Il coniuge, i figli o gli altri parenti del datore di lavoro che prestano opera manuale, anche senza retribuzione, nell'impresa I soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società che prestano opera manuale I lavoratoria domicilio I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e ai servizi di riassetto e pulizia dei locali I ricoverati in case di cura, ospedali, istituti di assistenza e beneficenza che svolgono, per il servizio interno o attività occupazionale, lavori protetti nonchè i loro istruttori e sovrintendenti 1

I sacerdoti, i religiosi e le religiose I detenuti in stabilimenti di pena quando svolgono lavori, nonchè i loro istruttori e sovrintendenti I componenti gli equipaggi, per la navigazione e la pesca, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto I lavoratori dipendenti dell'area dirigenziale Gli sportivi professionisti I lavoratori parasubordinati Ai postelegrafonici dal 1999 LAVORATORI AUTONOMI Gli artigiani che svolgono attività manuale Assuntori di stazione di fermata e di passaggio a livello esercitate in regime di convenzione LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO Coloro che prestano attività all'estero in qualità di dipendenti di imprese italiane CASALINGHE Uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgano in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico 2

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO L'INAIL copre ogni infortunio avvenuto per causa violenta o virulenta, in occasione di lavoro, che provochi l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni, l'inabilità permanente o la morte. CAUSA VIOLENTA O VIRULENTA E' causa violenta ogni evento che, dall'esterno, danneggi l'integrità psico-fisica del lavoratore: Aggressione da energia meccanica, da sforzo muscolare Aggressione da energia atomica o nucleare, da energia termica Aggressione da microrganismi, da virus o parassiti OCCASIONE DI LAVORO Indica l'esistenza di un collegamento, anche indiretto, tra l'attività lavorativa svolta e l'infortunio, cioè un rapporto di causa-effetto legato non solo al luogo di lavoro o all'orario di lavoro. INFORTUNIO IN ITINERE E' l'infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l'abitazione e il luogo di lavoro, anche per il pranzo in assenza di mensa aziendale, anche usando il mezzo privato ma solo se "necessitato" 3

LA DENUNCIA DELL'INFORTUNIO PROCEDURE Il lavoratore (o chi per lui se impossibilitato a causa di lesione grave) deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al datore di lavoro; è importante farlo anche se la lesione è lieve, poichè potrebbero manifestarsi conseguenze nel futuro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'inail ogni infortunio occorso entro due giorni utilizzando l'apposito modulo in triplice copia. Non c'è obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro se l'infortunio, secondo la prima prognosi è guaribile entro tre giorni, se la guarigione dovesse risultare più lenta e la durata dell'assenza dal lavoro si prolungasse, vige l'obbligo di inoltrare denuncia all'inail entro le 48 ore successive a quando tale evenienza si è manifestata. Nel caso in cui il datore di lavoro ometta la denuncia, il lavoratore deve provvedere in proprio o attraverso il PATRONATO ITAL alla segnalazione dell'infortunio all'inail. L'infortunio mortale va denunciato con telegramma entro 24 ore dall'evento. E' importante controllare il modulo della denuncia, prestando particolare attenzione alla descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio, accertarsi che l'azienda descriva correttamente i fatti perchè non possa eludere sue eventuali responsabilità o carenze nell'ambiente di lavoro e nei dispositivi di sicurezza... AL LAVORATORE CONVIENE RILASCIARE SUBITO LA DELEGA DI PATROCINIO AL PATRONATO ITAL PERCHE' POSSA TRATTARE AL MEGLIO LA SUA PRATICA PRESSO L'INAIL PERCIO' IL DELEGATO DEVE INVITARE IL LAVORATORE A RILASCIARE DELEGA DI PATROCINIO ALL'ITAL PERCHE' POSSA VERIFICARE LA DENUNCIA E CHIEDERNE L'EVENTUALE RIFORMULAZIONE. Due copie della denuncia vanno inviate all'inail competente, cioè dove il datore di lavoro versa il premio assicurativo, ad esse va allegato il certificato del medico che ha prestato la prima assistenza; se si tratta, ad esempio del medico di famiglia o del pronto soccorso, tocca allo stesso il compito di inoltrare all'inail il certificato e di notificare all'impresa ciò che è stato fatto. Una delle 2 copie sarà inoltrata dall'inail alla Direzione Provinciale del Lavoro, la terza copia sarà trattenuta presso l'azienda. 4

Il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza, usando l'apposito modulo fornito dal Ministero del lavoro, in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore ai 30 giorni l'autorità di Pubblica Sicurezza deve denunciare d'ufficio l'evento alle Direzioni Provinciali del Lavoro in modo che possano svolgere l'inchiesta prevista dalla legge. LE MALATTIE PROFESSIONALI La malattia professionale è dovuta all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o dei materiali o dei fattori negativi presenti nell'ambiente di lavoro. Le malattie professionali assicurate nell'industria elencate in una apposita lista e definite come "tabellate" sono 58 e in agricoltura 27, oltre a queste abbiamo la silicosi e l'asbestosi. Ogni forma morbosa che possa essere ritenuta conseguenza di un'attività lavorativa può essere denunciata all'inail anche se non è compresa nella lista anzidetta, in questo caso, cioè per le malattie "non tabellate", occorre documentare il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia. Il D.L. 38 del 23.2.2000 ribadisce l'obbligo per ogni medico di denunciare all'asl, all'inail e alla Direzione Provinciale del Lavoro le malattie che possano aver avuto la loro causa da una attività lavorativa nociva, indicandone l'anamnesi lavorativa, i rischi e le sostanze cui il lavoratore sia stato esposto. Il rischio ambientale è il rischio cui sono soggetti i lavoratori che pur non essendo addetti alle lavorazioni morbigene, compiano funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al rischio di malattia derivante dalle lavorazioni stesse, ovvero siano comunque occupati in lavori complementari o sussidiari anche se svolti in ambienti diversi. 5

LA DENUNCIA Il lavoratore deve denunciare attraverso l'invio del certificato medico al datore di lavoro la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. Per data di manifestazione si intende quella del primo giorno di assenza dal lavoro a causa di essa; qualora non vi sia assenza, la data è quella del certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale. Il datore di lavoro deve inviare all'inail la denuncia entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia corredandola col certificato medico. IL LAVORATORE PUO' PROCEDERE ALLA DENUNCIA IN PROPRIO ATTRAVERSO IL PATRONATO ITAL Anche dopo la cessazine dell'esposizione al rischio, il lavoratore colpito da malattia professionale ha diritto alle prestazioni assicurative purchè la malattia si manifesti entro i termini previsti dalle tabelle, per la silicosi e l'asbestosi non è previsto alcun termine. LE PRESTAZIONI INAIL IL DIRITTO Il lavoratore dipendente ed i parasubordinati hanno diritto alle prestazioni anche se il datore di lavoro non ha versato il premio Inail. Il lavoratore autonomo può godere delle prestazioni solo se in regola con i pagamenti. PERDITA DEL DIRITTO L'infortunato o portatore di malattia professionale perde ogni diritto sia economico che sanitario, qualora non faccia richiesta di riconoscimento o di indenizzo entro 3 anni dal giorno del manifestarsi dell'evento lesivo. 6

PRESTAZIONI ECONOMICHE Dal datore di lavoro: - L'intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l'infortunio - Il 60% della retribuzione per i 3 giorni successivi (salvo condizioni di maggior favore fissate dai contratti collettivi di lavoro) - L'eventuale integrazione (ove prevista contrattualmente) dell'indennità erogata dall'inail per raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera. Dall'Inail: - L'indennità di temporanea a partire dal 4 giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni di inabilità ed al 75% della stessa dal 91 giorno in poi. Numerosi contratti di lavoro prevedono che sia il datore di lavoro ad anticiparla. - La rendita per inabilità permanente derivante da infortuni e malattie professionali antecedenti al 25 luglio 2000, che abbiano causato una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 10%. L'entità della rendita è calcolata in base alla retribuzione ed alla gravità del danno, con riferimento ad apposita tabella che indica (per le più importanti menomazioni) il grado di inabilità. Se alla scadenza del decennio per gli infortuni o quindicennio per le malattie professionali la rendita viene confermata o riconosciuta con un danno al di sopra del 15% continuerà ad essere erogata; se il danno risulterà nella percentuale compresa tra l'11% e il 15% verrà liquidata in capitale; se con percentuale fino al 10% sarà sospesa. - La rendita ai superstiti spetta ai familiari in caso di morte del titolare di rendita deceduto in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale (salvo eventuale incompatibilità con la pensione di reversibilità INPS). - Speciale assegno continuativo mensile viene liquidato in caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita con grado d'invalidità non inferiore al 65%. La prestazione è riservata al coniuge ed ai figli non titolari di reddito. La domanda va presentata all'inail entro 180 giorni dal decesso pena la decadenza del diritto. 7

ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE Integrazione della rendita : nel caso di ricaduta, durante il periodo delle cure e fino a quanto il lavoratore titolare di rendita non può lavorare, l'inail integra la rendita di inabilità fino alla misura massima del 100%, l'integrazione è dovuta anche al lavoratore disoccupato. Quote integrative: le rendite infortunistiche vengono maggiorate del 5% per il coniuge e per ciascun figlio (fino al 18 anno di età - fino al 21 se studenti di scuola media o professionale - fino al 26 se studente universitario - senza limiti temporali se inabile) Assegno per assistenza personale continuativa: spetta al titolare di rendita per inabilità al 100% che abbia bisogno di essere assistito da altra persona ; non è comulabile con altri assegni di accompagnamento. Assegno di incollocabilità: ne usufruiscono gli invalidi con invalidità superiore al 33% dichiarati incollocabili presso aziende private o pubbliche purchè con età non superiore ai 65 anni. Rendita di passaggio: viene corrisposta, in aggiunta alle altre prestazioni, al lavoratore affetto da asbestosi o silicosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore al 80% e che abbia abbandonato volontariamente per ragioni di salute la lavorazione che ha provocato la malattia. Viene corrisposta per un anno dalla data di abbandono del lavoro, è calcolata sulla base dei 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore negli ultimi 30 giorni di lavoro. La domanda va presentata entro 180 giorni dal licenziamento corredata dall'attestazione dello stato di disoccupazione. 8

REVISIONE PER AGGRAVAMENTO TERMINI PER LA REVISIONE DEGLI EVENTI ANTE 25.07.2000 La revisione delle prestazioni per miglioramento o aggravamento avviene o per iniziativa dell'inail o su richiesta del lavoratore. Può richiedere visita per aggravamento anche il lavoratore guarito senza postumi o con postumi in misura non indennizzabile. La revisione della rendita può essere chiesta entro 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali dalla data della sua costituzione o dalla data dell'evento nei casi in cui non siano stati riconosciuti postumi indennizzabili. Per silicosi ed asbestosi non sono previsti termini. Nel caso di infortunio la prima revisione può essere chiesta ad almeno un anno dalla data dell'infortunio e sei mesi da quella di costituzione della rendita; le successive revisioni possono essere richieste ad almeno un anno dalla precedente. Dopo 4 anni si possono chiedere solo altre 2 revisioni, una al settennio e una al decennio, dopo tale scadenza la rendita è considerata definitiva. Nel caso di malattia professionale la prima revisione può essere chiesta dopo almeno 6 mesi dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta o, qualora essa non ci sia stata, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia, possono comunque essere richieste a distanza di un anno l'una dall'altra fino al massimo dei 15 anni; ad esclusione della silicosi ed asbestosi per le quali non esistono limiti temporali. IL NUOVO INDENNIZZO INAIL DA 25/7/2000 Il DANNO BIOLOGICO è ormai interpretato da giurisprudenza e dottrina come danno alla persona intesa nella sua globalità, e quindi come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre. L'indennizzo del danno biologico è areddituale e cioè senza riferimento alla retribuzione ma solo in relazione al grado del danno, all'età, al sesso dell'interessato ed il suo importo è stabilito da tabelle. Viene erogato sotto forma di capitale per i gradi di invalidità dal 6% al 15% e in rendita a partire dal 16%. A partire dal 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita in aggiunta al danno biologico che 9

indennizza le conseguenze patrimoniali liquidata in base alla percentuale del danno correlata alla retribuzione percepita dall'interessato nei limiti del minimale e massimale di legge. AGGRAVAMENTI In caso di menomazioni inferiori al 6% come si è visto non spetta nessun indennizzo, in caso di aggravamento questi assicurati hanno diritto, entro 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali, a richiedere: L'indennizzo in capitale per danno biologico se la menomazione è aggravata con un danno dal 6% al 15%; Liquidazione della rendita per danno biologico e patrimoniale se il grado riconosciuto è dal 16% al 100%. Nei casi con punteggio tra il 6% ed il 15% già indennizzati in capitale è possibile ottenere: L'adeguamento dell'indennizzo in capitale già concesso se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto il grado indennizzabile (pari o superiore al 16%) La costituzione della rendita se ha raggiunto il grado indennizzabile. Se si tratta di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, malattie infettive o parassitarie, la domanda di aggravamento esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita (non ai fini della liquidazione in capitale), può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra però con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta. Rettifica per errore : L'Inail può rettificare, in qualunque momento, le prestazioni erogate a qualunque titolo, in caso di errore commesso in sede di concessione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni stesse.può altresì procedere alla rettifica entro il periodo di 10 anni, decorrenti dalla data dell'originario provvedimento errato; i termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati giudizialmente. La rettifica per errore è consentita solo se conseguente ad una riformulazione medico-legale, diagnostica e valutativa, effettuata sulla base degli stessi criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili al momento dell'iniziale concessione. Quote integrative : la percentuale del 5% viene applicata solo sulla parte della rendita erogata per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali. 10

Rimangono assoggettati alla precedente disciplina le seguenti prestazioni: indennità giornaliera di temporanea assegno per assistenza personale continuativa assegno di incollocabilità rendita di passaggio speciale assegno continuativo mensile commisurato alla rendita effettivamente percepita dal defunto limitatamente alla quota per indennizzo patrimoniale L'ASSICURAZIONE CASALINGHE E' stata istituita presso l'inail l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. Sono soggette all'obbligo di iscrizione dal marzo 2001 tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro domestico anche finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti a causa dello svolgimento delle attività domestiche dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Nessun risarcimento è previsto in caso di infortunio mortale, infortunio in itinere, quelli verificatesi al di fuori del territorio nazionale, infortuni per calamità naturali, da crolli degli immobili derivanti da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione e tumulti popolari. Non è prevista la mrevisione per aggravamento del danno riconosciuto. Rientrano nell'obbligo assicurativo: i pensionati i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia gli invalidi a prescindere dal grado di invalidità gli studenti il lavoratore in cassa integrazione il lavoratore in mobilità il lavoratore stagionale o a tempo determinato 11

NON rientrano nell'obbligo assicurativo: I religiosi e le religiose lavoratori utilizzati in LSU, borse di lavoro, pip, corsisti, tirocinanti lavoratori part-time Rientrano gli infortuni occorsi nella casa dove si trascorrono le vacanze purchè sul territorio nazionale, mentre non sono riconosciuti quegli infortuni che pur verificatesi in ambiente familiare sono conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico. ONERE CONTRIBUTIVO Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed il relativo versamento dovevano essere effettuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali. per gli anni successivi il versamento del premio deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. L'onere perl'assicurazione è fissato in euro 12,91 ( 25.000) all'anno, che restano a carico dello stato per le persone con redditi propri annui lordi ai fini Irpef non superiori a 4648,11 euro ( 9.000.000) ed appartenenti a nuclei familiari con ressito non superiore a 9296,22 euro ( 18.000.000), in questo caso bisogna fare richiesta di esonero con autodichiarazione dei redditi. 12

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