Elementi di diritto penale. Prof.ssa Chiara Perini Corso di perfezionamento in mediazione-traduzione in ambito giudiziario 16 aprile 2012

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Elementi di diritto penale Prof.ssa Chiara Perini Corso di perfezionamento in mediazione-traduzione in ambito giudiziario 16 aprile 2012

La pena Diritto penale come sistema sanzionocentrico Fasi: Comminare una pena (da parte del legislatore) comminazione della pena Commisurare e irrogare la pena (da parte del giudice della cognizione) commisurazione e irrogazione della pena Il reo Eseguire la pena (da parte del giudice dell esecuzione c.d. Magistrato e Tribunale di Sorveglianza e da parte del sistema penitenziario) esecuzione della pena 2

reato Norma penale o incriminatrice con la seguente struttura sintattica: se A, allora B Nomen iuris di B (= conseguenza sanzionatoria) effetti costitutivi del reato e distintivi rispetto a norme sanzionatorie non penali, comunque appartenenti all ordinamento giuridico (es. illecito civile, illecito amministrativo) 3

delitto vs. contravvenzione In base al nome della pena (principale) comminata Art. 17 c.p. Delitto Ergastolo Reclusione Multa Contravvenzione Arresto Ammenda Conseguenze in termini di disciplina 4

Ulteriori pene principali reclusione militare per i reati militari (art. 22 c.p.m.p.) Competenza penale del giudice di pace (d.lgs. 274/2000) Permanenza domiciliare Lavoro di pubblica utilità (ma sempre previste in alternativa a multa o ammenda ) 5

Tipologie di comminatorie cornice edittale da a fino a non inferiore a Artt. 22-26 c.p. limiti generali di durata e di importo, rispettivamente, per le pene principali detentive e pecuniarie comminatoria congiunta comminatoria alternativa 6

Articolazione del sistema sanzionatorio penale pena principale pene accessorie (artt. 28-37 c.p.) Accedono a talune tipologie di condanna Effetto ulteriormente afflittivo Esempi: Interdizione dai pubblici uffici Interdizione da una professione o da un arte Incapacità di contrattare con la p.a. Estinzione del rapporto di lavoro o di impiego Decadenza e sospensione dalla potestà dei genitori 7

pena vs. misura di sicurezza Sistema sanzionatorio a doppio binario Funzioni della pena Retributiva Di prevenzione generale Di prevenzione speciale Art. 27 c. 3 Cost.: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato Funzione della misura di sicurezza Neutralizzare la pericolosità di singole persone 8

Misura di sicurezza Applicabile a persone socialmente pericolose, Che hanno commesso un reato O negli altri casi previsti dalla legge Ipotesi dei c.d. quasi-reati Reato impossibile: per la inidoneità dell azione o per l inesistenza dell oggetto di essa, è impossibile l evento dannoso o pericoloso (art. 49 c. 2 e 4 c.p.) Istigazione non accolta a commettere un delitto (art. 115 c. 4 c.p.) 9

Pericolosità sociale Art. 203 c.p.: Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso [un reato o un quasireato], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell articolo 133. Accertamento della pericolosità sociale in concreto Escluse attualmente ipotesi di pericolosità sociale presunta 10

Tipologia di misure di sicurezza Personali (pericolosità delle persone) Detentive (es. ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ricovero in riformatorio giudiziario, ecc.) Non detentive (es. libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni, ecc.) Patrimoniali (pericolosità delle cose) Cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.) Confisca (art. 240 c.p.) delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato delle cose che ( ) sono il prodotto o il profitto del reato 11

Il problema della detenzione breve Effetto criminogeno rispetto ad autori di reati lievi e spesso delinquenti primari Strumenti di contrasto: 1. Sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.) Limiti di pena inflitta (es. condanna non superiore a 2 anni) Preclusioni oggettive (es. se già concessa la sospensione condizionale e il cumulo della precedente con la nuova pena fa superare i limiti) Prognosi favorevole sul comportamento del reo (astensione da ulteriori reati) Effetto estintivo delle pene (principali e accessorie) in caso di esito positivo della prova 12

2. Sanzioni sostitutive Competenza del giudice della cognizione Pena detentiva fino a 6 mesi multa / ammenda Pena detentiva fino a 1 anno libertà controllata Limitazione della libertà di circolazione (divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza) Pena detentiva fino a 2 anni semidetenzione Misura privativa della libertà personale (obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in carcere) 13

3. Sanzioni alternative Competenza del giudice dell esecuzione Art. 47 ss. Ord. penit. (l. 26 luglio 1975 n. 354) Sempre più frequente l accesso dalla libertà senza che sia iniziata l esecuzione della pena detentiva (sospensione dell ordine di esecuzione della pena, irrogata con sentenza definitiva di condanna, da parte del p.m. e istanza di misura alternativa) Tipologia: Affidamento in prova ai servizi sociali (pena detentiva ancora da espiare non superiore a 3 anni) 14

(segue) Detenzione domiciliare (presso l abitazione o in luogo di cura) Varie ipotesi per particolari tipologie di condannati (es. condannato ultrasettantenne, donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, persona gravemente inferma che necessiti di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, ecc.) Semilibertà Il condannato esce dal carcere per il tempo necessario a partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale 15

La struttura del reato Elemento oggettivo Fulcro: principio di offensività del reato Canone di legittimazione della norma penale Concetto di bene giuridico Riferimento al fatto nell art. 25 c. 2 Cost. Elemento soggettivo Fulcro: principio di colpevolezza per il fatto Rimproverabilità all autore del fatto (non semplicemente causato dall autore) Concezione normativa (e non meramente psicologica ) della colpevolezza Art. 27 c. 1 Cost.: responsabilità per fatto proprio / per fatto proprio colpevole 16

Sistematica quadripartita Reato composto da: 1. Tipicità 2. Antigiuridicità 3. Colpevolezza 4. Punibilità Sequenza logica, non sovvertibile in sede di interpretazione 17

Tipicità Fulcro: condotta e offesa (elementi indefettibili) Condotta Azione vs. omissione Reato commissivo vs. omissivo 18

Reato commissivo Precetto penale = divieto ( non fare ) a forma libera vs. a forma vincolata Rilevanza del bene tutelato Es. Omicidio (art. 575 c.p.) vs. Truffa (art. 640 c.p.) 19

Altri elementi del fatto tipico presupposti della condotta Naturali o giuridici (es. stato di gravidanza nel reato di aborto; stato di coniugato nel reato di Bigamia) evento Accadimento temporalmente e spazialmente separato dall azione e da questa causato Tipologia: Modificazione della realtà fisica Modificazione della realtà psichica Alterazione della realtà economico-giuridica Comportamento umano 20

(segue) rapporto di causalità Teoria condizionalistica ( condicio sine qua non ) integrata da leggi scientifiche (universali o statistiche) oggetto materiale della condotta qualità del soggetto attivo Reato comune reato proprio Posizione privilegiata (anche in termini di potenzialità offensiva) del soggetto attivo rispetto al bene tutelato 21

L offesa Elemento: espresso (es. offesa all onore nel reato di Ingiuria, art. 594 c.p.) espresso e cristallizzato nel suo equivalente fenomenico (es. evento morte nel reato di Omicidio, art. 575 c.p.) sottinteso, da ricavare in via interpretativa (es. offesa al bene della amministrazione della giustizia nel reato di Calunnia, art. 368 c.p.) Per rispetto del principio di offensività, espulsione dall area di rilevanza penale dei fatti conformi al tipo ma inoffensivi 22

Offesa al bene giuridico Bene giuridico = situazione permeata di valore, offendibile e dunque tutelabiledi fatto Tipologia di beni giuridici Beni individuali collettivi Beni collettivi Beni istituzionali (es. amministrazione della giustizia) Beni a titolarità diffusa (es. incolumità pubblica, ambiente, ecc.) 23

Tipologia di offesa danno = compromissione dell integrità del bene tutelato (es. Omicidio) pericolo concreto = fatto che minaccia l esistenza o il godimento del bene tutelato (es. delitto di Incendio, art. 423 c.p., punito in quanto mette in pericolo la vita o l integrità fisica di un numero indeterminato di persone) Giudizio di accertamento del pericolo concreto da parte del giudice in concreto (verifica del pericolo effettivamente corso dal bene tutelato) La problematica categoria dei reati di pericolo astratto La minaccia per l esistenza o il godimento del bene tutelato sta sullo sfondo ed è apprezzata dal legislatore in via generale e astratta come ratio dell incriminazione (es. t.u. ambiente) 24

Reato omissivo Precetto penale = comando ( fare ) Reato omissivo proprio vs. improprio Reato omissivo proprio (es. Omissione di soccorso, art. 593 c.p.) Punito il mancato compimento di un azione giuridicamente doverosa a fronte di determinati presupposti Norma incriminatrice ad hoc (descrizione azione doverosa + presupposti dell obbligo di agire) ad impossibilia nemo tenetur Offesa = mantenimento di una preesistente situazione di pericolo per il bene tutelato 25

Reato omissivo improprio Art. 40 c. 2 c.p. Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo Clausola generale da combinare con fattispecie incriminatrici di parte speciale d evento a forma libera Obbligo impeditivo Fonti (norme giuridiche extrapenali: legge, contratto, ecc.) Contenuto (protezione/controllo) Causalità dell omissione 26

Altre tipologie di reato Di mera condotta (es. Omissione di soccorso) di evento (es. Omicidio) Istantanei (es. Furto, art. 624 c.p.) permanenti (es. Sequestro di persona, art. 605 c.p.) Abituali : ripetizione, anche a distanza di tempo, di una serie di azioni od omissioni (es. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, art. 572 c.p.) Necessariamente plurisoggettivi propri (es. Bigamia, art. 556 c.p.) impropri (es. Circonvenzione di persone incapaci, art. 643 c.p.) 27

Antigiuridicità fatto tipico fatto antigiuridico, salva la presenza di una causa di giustificazione o scriminante Risoluzione di un contrasto tra norme con prevalenza della norma che impone o facoltizza la condotta sulla norma che incrimina la medesima condotta 28

Disciplina delle scriminanti Valenza oggettiva (valgono anche se non conosciute o ritenute per errore inesistenti dall agente) Valenza universale (escluso qualsiasi tipo di sanzione, non solo penale; escluso anche il risarcimento del danno materiale e morale connesso al fatto tipico) Art. 55 c.p. Eccesso colposo. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall ordine dell Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo 29

Art. 50 c.p. Consenso dell avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne Diritti individuali disponibili Indisponibile il diritto alla vita (cfr. Omicidio del consenziente previsto come reato dall art. 579 c.p.) Limitatamente disponibile il diritto all integrità fisica (art. 5 c.c.) 30

Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L esercizio di un diritto o l adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. ( ) Es. esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero rispetto al reato di Diffamazione (art. 595 c.p.) Es. obbligo dell ufficiale di polizia giudiziaria di privare della libertà chi è colto in flagranza dei reati individuati dall art. 380 c.p.p. e reato di Sequestro di persona 31

Art. 52 c.p. Difesa legittima. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all offesa. Nei casi previsti dall articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) La propria o la altrui incolumità; b) I beni proprio o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d aggressione. ( ) 32

Art. 53 c.p. Uso legittimo delle armi. ( ) non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. ( ) 33

Art. 54 c.p. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. ( ) 34

Colpevolezza Categoria sistematica che attua il principio di personalità della responsabilità penale interpretato dalla Corte costituzionale come sinonimo di responsabilità penale colpevole Elementi costitutivi: Dolo, colpa o ipotesi di dolo misto a colpa Assenza di scusanti Conoscenza o conoscibilità della norma penale violata Capacità di intendere o di volere 35

Dolo Art. 43 c. 1, prima parte, c.p.: Il delitto è doloso, o secondo l intenzione, quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione Per le contravvenzioni, art. 42 c. 4 c.p.: Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa Oggetto del dolo: il fatto di reato (artt. 43 e 47 c.p.) Dolo generico vs. specifico ( al fine di ) Intensità del dolo: intenzionale, diretto, eventuale 36

Colpa Art. 43 c. 1, terza parte, c.p.: Il delitto ( ) è colposo, o contro l intenzione, quando l evento anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline Colpa generica vs. specifica Concetto di agente-modello (homo eiusdem condicionis et professionis) nella colpa generica Il principio di affidamento Il c.d. evento colposo Il nesso tra colpa ed evento Il grado della colpa Colpa semplice vs. cosciente (art. 61 n. 3 c.p.) 37

Responsabilità oggettiva Ipotesi di responsabilità penale basate sulla mera causazione oggettiva dell evento da parte della condotta dell agente Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, intesa come responsabilità penale colpevole Aggiunto il requisito della rimproverabilità dell evento all agente con l inserimento di un coefficiente di colpa in sede di interpretazione della norma penale Esempio: PRETERINTENZIONE (art. 43 c. 1, seconda parte, c.p.: Il delitto ( ) è preterintenzionale, o oltre l intenzione, quando dall azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall agente ) Es. Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) 38

Assenza di scusanti Fulcro: inesigibilità del comportamento conforme al precetto penale in presenza di circostanze anormali che hanno influito in modo irresistibile sulla volontà o sulle capacità psico-fisiche dell agente Catalogo tassativo ex lege Es. la provocazione nei delitti contro l onore (art. 599 c. 2 c.p.) Es. la necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell onore nei delitti di falsa testimonianza, falsa perizia, ecc. (art. 384 c. 1 c.p.) 39

Conoscenza/conoscibilità della legge penale Art. 5 c.p.: Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale. Articolo dichiarata costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile (Corte cost. n. 364/1988) Ignoranza evitabile non scusa Ignoranza inevitabile scusa 40

Capacità di intendere e di volere Imputabilità Capacità di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti (capacità di intendere) + Capacità di autodeterminarsi liberamente (capacità di volere) Considerazione dei fattori che incidono su tale capacità, escludendola o diminuendola (es. minore età, artt. 97-98 c.p.) Finzioni di imputabilità per esigenze generalpreventive (es. ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, art. 92 c.p.) 41

Punibilità Fulcro: opportunità del punire rispetto a un fatto tipico, antigiuridico e colpevole Condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.): es. sorpresa in flagranza rispetto a reato di Partecipazione a gioco d azzardo (art. 720 c.p.) Cause di esclusione della punibilità Cause personali di esclusione della punibilità (es. art. 649 c.p.) Cause sopravvenute di non punibilità (es. la ritrattazione nel delitto di Falsa testimonianza, art. 376 c.p.) Cause di estinzione del reato (es. morte del reo prima della condanna, prescrizione del reato, ecc.) 42

Tentativo Art. 56 c.p.: Delitto tentato. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l azione non si compie o l evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilità per il delitto diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà 43

Concorso di persone Art. 110 c.p.: Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita Modello unitario (e non a tipizzazione differenziata : autore, partecipe, determinatore, istigatore) Pluralità oggettiva di persone Realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato) ( accessorietà ) Contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto Concorso materiale vs. morale Contributo fungibile vs. infungibile Consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto 44

Concorso di reati Art. 81 c.p.: Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. ( ) 45

Circostanze del reato Aggravanti vs. attenuanti Comuni (es. artt. 61 e 62 c.p.) vs. speciali Definite vs. indefinite [es. art. 62-bis c.p.: Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste dall articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. ( ) ] Criteri di imputazione (art. 59 c.p.) Rilevanza oggettiva delle attenuanti (Almeno) colpa per le aggravanti Giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) 46

Commisurazione della pena Art. 27 c. 3 Cost. Art. 132 c.p. potere discrezionale del giudice nei limiti fissati dalla legge Obbligo di motivazione Criteri finalistici di commisurazione della pena Criteri fattuali di commisurazione della pena (art. 133 c.p.) 47

Art. 133 c.p. gravità del reato dedotta: Dalle modalità dell azione Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa capacità a delinquere del reo (intesa come giudizio prognostico) dedotta: Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo 48

Commisurazione della pena pecuniaria Valutazione delle condizioni economiche del reo per calibrare l afflittività concreta della pena pecuniaria (art. 133-bis c.p.) Condizioni economiche del reo come criterio fattuale di commisurazione supplementare in caso di pena pecuniaria Eventuale aumento fino al triplo, se misura massima inefficace Eventuale diminuzione fino a un terzo, se misura minima eccessivamente gravosa In relazione alle condizioni economiche del reo, eventuale rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria, disposta dal giudice (art. 133-ter c.p.) 49