A partire dal 1 gennaio 2008 sono rideterminati gli importi massimi dei trattamenti relativi a:

Documenti analoghi
Confederazione Generale Italiana del Lavoro

Circolare Nr. 103/2016

La contribuzione Inps per l anno 2012: ammortizzatori, Gestione separata, artigiani e commercianti

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 21/02/2017

C IRCOLARE INPS N 48 del Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito OGGETTO:

Sommario ALIQUOTE 2015 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 21/02/2017

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2015 NELLA REGIONE MARCHE

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 14/03/2016

L INDENNITÀ DI MOBILITÀ

Stima Ires andamento occupazione-disoccupazione (vedi Nota) Forze di lavoro

A S P I. la prestazione che ha sostituito le indennità di disoccupazione e di mobilità

Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016

2) Lavoratori beneficiari. a) Anzianità aziendale

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati dal 1 gennaio 2011 dalle aziende di tutti i settori escluso quello dell edilizia,

ACCORDO QUADRO. Per l erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga per la Toscana per il 2013

Ammortizzatori sociali Il contratto di Solidarietà in Telecom

Parte I Strumenti ordinari e la loro semplificazione

SOMMARIO. Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV. Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA

prospettiva di crescita (sic), ha, tra l altro:

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

INPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407


Roma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

PRIMI CHIARIMENTI SU COSA CAMBIA DOPO L APPROVAZIONE DEI MINISTERI VIGILANTI DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE INPGI

Circolare n. 6/09 del 15 luglio 2009*

6. La mobilità. 6.1 Le finalità e il campo di applicazione

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 7/2015

ACCORDO 18 FEBBRAIO tra. ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili. la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. si conviene quanto segue

A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Marzo 2011

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale del credito

Informativa n. 4 INDICE. del 17 gennaio DL n. 216 (c.d. milleproroghe ) - Principali novità in materia di lavoro

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato. e, p.c.

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali 1

Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità

Politiche Passive del Lavoro in Europa. Scheda Paese ITALIA

Circolare n. 9. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo. Roma, 11/05/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Prorogati gli incentivi contributivi sull assunzione di disoccupati. (Decreto Ministero del Lavoro )

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Circolare N.21 del 11 Febbraio 2014

In attesa dell emanazione della circolare, si trasmettono in allegato le tabelle utilizzate per il rinnovo delle pensioni per l anno 2005.

Direzione Centrale Entrate. Roma, 31/01/2017

Mobilità in deroga alla normativa vigente

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Testi e commenti a cura di Morena dall Olio - Villiam Zanoni Si ringrazia della collaborazione l Inca Nazionale

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

PICCOLO VADEMECUM DELLE NORME SU STATI DI CRISI E PREPENSIONAMENTI

Comparto Ricerca della Provincia di Trento

D.I /2015 operatività del Fondo di solidarietà residuale.

LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 07/03/2013

Rinnovo Tabelle

Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53

La materia in questione é regolata dalla legge. Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

VADEMECUM CIG CON TICKET

Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL ENAC BIENNIO ECONOMICO

DIMOSTRATIVO

CIRCOLARE N. 2 INPS DEL 7 GENNAIO 2013

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Paghe. I contratti di solidarietà in busta paga

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA. Le modifiche del Jobs Act

OGGETTO: PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2015

VISTO l articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Crisi occupazionale e ammortizzatori sociali: La proposta della Cgil

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

GIOVANI - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

p. il dipartimento previdenza p. la Segreteria

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INDICE Ammortizzatori sociali (prestazioni a sostegno del reddito)

INPS: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per la gestione separata

Area Lavoro e Previdenza CUD / 2004 PARTE C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS. Milano, 10 febbraio 2004 a cura di Anna Colombini 1

Circolare n. 41 del OGGETTO: Contribuzioni INPS Aggiornamenti anno 2010.

PENSIONI DPR.157/2013

FONDI DI PREVIDENZA LE NUOVE TABELLE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

OGGETTO: Aumento dell aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, a decorrere dall 1/1/2012

HERMES Messaggistica Ufficiale INPS.HERMES.01/03/

1) Destinatari del trattamento. 2) Misura, durata del trattamento di integrazione salariale in deroga. 3) Termini per la presentazione della domanda

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Roma, 21 ottobre 2016

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

COLF E BADANTI CONTRIBUTI INPS ANNO

Riordino degli Ammortizzatori Sociali

B) Importi da prendere a riferimento, nell anno 2012, per le seguenti prestazioni:

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Ammortizzatori Sociali in deroga e Incentivi per il Lavoro

Main Office: : Via S. Radegonda, 8 - Milano Tel Fax NEWS SETTIMANALE. Novembre 2011 n.

Proroga degli incentivi all occupazione di soggetti che versano in particolari condizioni: domanda entro il prossimo 30 giugno

Diritto del Lavoro Novità e aggiornamenti

GUIDA AGLI INCENTIVI PER I LAVORATORI SVANTAGGIATI

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Presidio Unificato Previdenza Agricola

NOTA OPERATIVA N. 30

Transcript:

Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere 00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-previdenziali@inca.it Roma lì, 13.2.2008 Prot. n 31 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori Compr.li INCA Agli Uffici Zona INCA Al Dip. Politiche del Lavoro CGIL LORO SEDI All. 1, Nota riepilogativa Oggetto: importi massimi dei trattamenti di prestazioni temporanee Sommario A partire dal 1 gennaio 2008 sono rideterminati gli importi massimi dei trattamenti relativi a: cassa integrazione guadagni, cassa integrazione per il settore dell edilizia e lapidei, indennità di mobilità, disoccupazione speciale in edilizia, indennità ordinaria di disoccupazione normale e con requisiti ridotti, assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità. Care compagne, cari compagni, l INPS con circolare n. 14 del 1 febbraio 2008 ha comunicato gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, aumento dell assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità relativi all anno 2008. A partire dall anno 2008 con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, l articolo 1, comma 27, della legge di recepimento del Protocollo sul Welfare, n. 247 del 24 Dicembre 2007, in G.U. n. 301 de 29 dicembre 2007 ha disposto, che l aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, è determinato nella misura del 100%(fino al 2007 era 1

l 80%) dell aumento derivante dalla variazione media annuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. Alla presente si allega una nota redatta con la collaborazione del compagno Renato Rollino. Fraterni saluti. p. Il Settore Previdenza ed Assistenza p. Il Collegio di Presidenza Morena Rocchi Luigina De Santis All. n. 1 NOTA RIEPILOGATIVA Nelle tabelle di seguito riprodotte sono indicati gli importi delle diverse prestazioni temporanee che verranno erogate dall INPS nel corso del 2008 (a confronto con gli importi in vigore nel 2007), relativi ai seguenti istituti: 1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Ordinaria e Straordinaria) 2 - INDENNITA DI MOBILITA 3 - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILIZIA 4 - INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NORMALE E CON REQUISITI RIDOTTI 5 - ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA (ASU ex LSU) Si ricorda che i predetti importi, salvo nelle eccezioni richiamate, vengono rivalutati nella misura media annuale delle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati. Laddove i predetti trattamenti sono indicati anche nel valore netto, s intende che i medesimi sono soggetti alla ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84%. Per gli aspetti di carattere fiscale occorre invece fare riferimento alla disciplina legislativa operante in materia. 1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Viene erogata nella misura dell 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: 2

Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,48 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro 1/A Cassa Integrazione Settori Edilizia e Lapidei limitatamente per gli eventi meteorologici: Indennità mensile lorda 1030,30 Euro 1.012,87 Euro Indennità mensile netta 970,13 Euro 953,72 Euro Indennità mensile lorda 1238,32 Euro 1.217,38 Euro Indennità mensile netta 1166,00 Euro 1146,29 Euro Nota: Ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti i trattamenti di CIG sono erogati dall INPGI. 3

2 - INDENNITA DI MOBILITA Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Retribuzione mensile lorda superiore a 1857,48 Euro (anno 2007: 1826,07 Euro) Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,48 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro Dal 13 mese in avanti l indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L indennità da corrispondersi è quindi pari all indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%. Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati, come invece avviene per la CIG, nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata. Nota: In deroga alla normativa generale, come già avvenuto in passato, i trattamenti di CIGS o Mobilità dei lavoratori di talune aziende situate in aree di crisi, anche in riferimento a settori produttivi ed aree regionali, possono essere ulteriormente prorogati, nell attesa dell attivazione di nuove iniziative occupazionali. Nel 2008, per i casi previsti dalla legge Finanziaria, art 2, comma 521, con concessione, attraverso appositi Decreti del Ministro del Lavoro, il trattamento economico corrisposto viene ridotto del 10 per la prima proroga, del 30% per la seconda e del 40% per le successive proroghe. 4

3 - DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILIZIA Indennità mensile lorda 858,58 Euro 844.06 Euro Indennità mensile netta 808,44 Euro 794,77 Euro Indennità mensile lorda 1031,93 Euro 1014,98 Euro Indennità mensile netta 971,67 Euro 955,23 Euro Dal 13 mese in avanti l indennità di disoccupazione speciale in edilizia subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L indennità da corrispondersi è quindi pari all indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono, ridotta della predetta aliquota del 20%. Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell indennità di disoccupazione speciale in edilizia negli anni successivi è quello in vigore alla data del licenziamento. Non è soggetto quindi alle rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati, come invece avviene per la CIG. La corresponsione di questo trattamento è condizionato dalla presenza di uno dei seguenti requisiti: a) - Il lavoratore deve avere maturato un anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro per ferie, festività ed infortunio e risultare licenziato per riduzione di personale da parte di un azienda per la quale è stato approvato un programma di CIGS(art.3,c.3 legge 451/94); b) - Il lavoratore deve essere licenziato da un azienda edile impegnata nella realizzazione o completamento di una grande opera pubblica ed essere in possesso di un anzianità di lavoro in tale attività di almeno 18 mesi ed alla condizione che lo stato di avanzamento dei lavori (al momento del licenziamento), non sia inferiore al 70% (art.11,c.2 legge 223/91). Questo requisito viene riconosciuto mediante l emanazione di apposito decreto da parte del Ministro del Lavoro. Per quanto riguarda l entità dell indennità di disoccupazione speciale in edilizia, valgono le stesse condizioni previste per il trattamento di mobilità, fermo restando la diversa durata. 5

L indennità di disoccupazione speciale in edilizia per fine lavoro (legge 427/75) non viene rivalutata annualmente, rispetto alle variazioni dell indice ISTAT - famiglie operai ed impiegati. Pertanto l importo dell indennità resta fissato anche per il 2008 in 579,49 Euro lordi (545,65 Euro netti). Per avere diritto a tale trattamento al lavoratore nel biennio precedente: - devono essere stati versati o dovuti almeno 43 contributi settimanali o 10 mensili e nell anno precedente non deve avere percepito altro trattamento speciale di disoccupazione. Si ricorda che in alcuni casi l indennità di disoccupazione ordinaria, essendo l importo, dal 1/01/2008, fissato nella misura del 60% della retribuzione per i primi sei mesi, risulta piu favorevole del trattamento speciale. Naturalmente il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti per il diritto all indennità di disoccupazione ordinaria. L interessato deve essere informato,in questo caso, del fatto che la contribuzione figurativa non è utile ai fini della pensione di anzianità. 4 - INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE Dal 1 gennaio 2008 viene erogata nella misura del 60% per i primi 6 mesi, al 50% per i due mesi successivi e al 40% per i restanti mesi, della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13, 14 ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimali: 4/A Non agricola con requisiti normali Indennità mensile 858,58 Euro 844,06 Euro Indennità mensile 1031,93 1014,48 Euro L indennità ordinaria di disoccupazione non è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84%. 4/B Per l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola normale e con requisiti ridotti che saranno liquidate per l attività svolta nel 2007 si applicano gli importi stabiliti per tale anno rispettivamente di euro 844,06 e 1014,48 Euro. 6

5 - ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI (ASU ex LSU) a) Per i lavoratori disoccupati ancora impegnati nelle attività socialmente utili ( LSU) ai sensi della legge 608/96 e successive modifiche ed integrazioni l importo dell assegno mensile per l anno 2008 è pari 512,59 Euro (anno 2007: 503,92 Euro) b) Per i lavoratori inoccupati impegnati nei Lavori di Pubblica Utilità ai sensi dell art. 45 della legge 144/99 l importo dell assegno mensile per l anno 2008 è pari a 413,16 Euro (non è soggetto alle rivalutazioni annuali). 7