all.b P.I.I. PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "CONAD" in via Durighello Desenzano del Garda(BS) Convenzione Urbanistica

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P.I.I. PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "CONAD" in via Durighello Desenzano del Garda(BS) VALVERDE SRL Via Parrocchia n.9 25020 - Flero(BS) cf/pi 02874570175 società controllata da CONAD CENTRO NORD Società Cooperativa Via Kennedy n. 5 42040 - Campegine (RE) cf/pi 00606990174 Via Durighello Loc. Rivoltella Desenzano del Garda(BS) Convenzione Urbanistica Fg. 37 mapp.(113-74-95-57-65-108-56-66-219) TAVOLA N. : SCALA : all.b * DATA : 05-01-2015 PROGETTISTA PROGETTISTA COMMITTENTE

Bozza di Convenzione Urbanistica regolante il Programma Integrato d Intervento (P.I.I.) CONAD per la realizzazione di attività commerciale su area sita in Via Ugo Foscolo Proponente: CONAD CENTRO NORD Società Cooperativa Via Kenney n. 5, 42040 Campegine (RE) cf/pi 00606990174

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA regolante il PROGRAMMA INTEGRATO D INTERVENTO denominato PII CONAD di via Ugo Foscolo in Comune di Desenzano del Garda, ex titolo VI capo I L.R. 12/2005, relativo alla realizzazione di attività commerciale su area sita in Via Ugo Foscolo. Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150 Articoli 12,14,46,93 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del L'anno duemila... il.. giorno. del mese di.. in. avanti a me si sono costituiti: il Sig.. nato a. il., nella sua qualità di Dirigente dell Area Servizi al Territorio del Comune di Desenzano del Garda (nel prosieguo denominato Comune), domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Carducci, 2, il quale interviene alla stipula in forza dell art. 107 del D. lgs 18/8/2000 n 267 T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali, dell art. 72 dello Statuto comunale e del provvedimento del Sindaco n... in data che in copia autentica si allega a presente atto sotto la lettera..; e Il Sig. nato a.. il., che interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della ditta CONAD CENTRO NORD con sede in via Kennedy n.5 a Campegine (RE) cf/pi 00606990174 (nel prosieguo denominato attuatore privato); PREMESSO 1) che il comparto interessato dal Piano Integrato d Intervento ha una superficie complessiva di mq 3.694 (superficie territoriale catastale) posta in via Ugo Foscolo ed identificata al NCTR così ripartita: Fg. 37 mappale 113 di mq 355 Fg. 37 mappale 74 (parte) di mq 693 Fg. 37 mappale 95 (parte) di mq 605 Fg. 37 mappale 57 (parte) di mq 534 Fg. 37 mappale 65 (parte) di mq 55 Fg. 37 mappale 108 (parte) di mq 7 Fg. 37 mappale 56 (parte) di mq 735 Fg. 37 mappale 66 sub 15 (parte) di mq 258

Fg. 37 mappale 66 sub 3 di mq 450 Fg. 26 mappale 219 (parte) di mq 2 2) che parte della superficie territoriale di cui sopra, parte del mappale 66 fg. 37, pari a mq 258, di proprietà del condominio, in parte comune di proprietà CONAD e in parte in proprietà del Comune di Desenzano (in quanto già proprietari di un unità interna al condominio), è attualmente inserita nel PGT vigente come Ambito destinato a servizi - Art.41 NTA Piano delle Regole. 3) che il mappale 66 sub. 3 foglio 37, categoria D/8, superficie pari a 450 mq, in quanto porzione di fabbricato esistente all interno del complesso condominiale, di proprietà della soc. Valverde SRL, risulta inserito nel PGT vigente come ambito per attività produttive, commerciali e terziarie 4) che la restante parte di proprietà comunale della superficie territoriale, pari a mq 2986, di proprietà Comunale è attualmente inserita nel PGT vigente come Ambito destinato a servizi - Art.41 NTA Piano delle Regole e come "Trama viaria ed urbana" all'interno dell'ambito delle Infrastrutture e Sistema della viabilità; 5) che per la parte di proprietà comunale; così identificata catastalmente al NTCR: Fg. 37 mappali 113 di mq 332 Fg. 37 mappali 74 (parte) di mq 692 Fg. 37 mappali 95 (parte) di mq 605 Fg. 37 mappali 57 (parte) di mq 499 Fg. 37 mappali 56 (parte) di mq 6 per un totale di mq 2.134, l attuatore privato ha avanzato una proposta di acquisto al fine di poter attuare il Piano Integrato d Intervento; 5) che l attuatore privato ha presentato in data, registrata con il numero di prot., domanda di approvazione di un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), ai sensi degli artt. da 87 a 93 della L.R 12/2005 e s.m.i., secondo le previsioni contenute nel Documento d Inquadramento per la Programmazione Integrata d Intervento (ex art. 25, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 13/07/2009 così come richiamate dall art. 2 della relazione tecnica del Documento di Piano; 6) che il Programma Integrato d Intervento presentato prevede: - la modifica della destinazione e della possibilità edificatoria dell area in oggetto, per ottenere una destinazione commerciale, più coerente con le dimensioni, l accessibilità e la posizione del terreno; - la partecipazione a titolo di concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, di cui al punto 4.4.1 della Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio comunale con delibera 61 del 13/07/2009; - una riorganizzazione più coerente degli spazi dei parcheggi posti a servizio dell intera area residenziale e commerciale; - la cessione al Comune di una porzione di immobile da destinare a servizi di natura pubblica di interesse generale; 7) che il Programma Integrato d Intervento è stato oggetto delle seguenti deliberazioni: - deliberazione della Giunta comunale n. del, avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e individuazione dell autorità competente. ed è stato approvato con:

- deliberazione di adozione del Consiglio comunale n. del - deliberazione di approvazione del Consiglio comunale n. del 8) che l area è gravata da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 9) che il Piano Integrato di Intervento approvato dal Consiglio Comunale con il provvedimento sopra citato è costituito dalla seguente documentazione, depositata in atti del Comune: - domanda - relazione tecnica e paesaggistica - bozza di convenzione - relazione geologica - documentazione fotografica - valutazione di impatto acustico - computo metrico opere urbanizzazione - simulazioni fotografiche - valutazione ambientale strategica VAS - URB 1_relazione urbanistica (contenete gli estratti) - URB 2_rilievo stato di fatto con estratti - URB 3_sezioni ambientali - URB 4_cessioni aree comune, planimetria stato di fatto e progetto - URB 5_cessione aree e standard - URB 6_ verifiche urbanistiche - ED 1_ planivolumetrico con ortofoto e estratti - ED 2_ planimetria generale con materiali ed essenza arboree - ED 3_ sezioni ambientali ed indici - ED 4_ sezioni ambientali - ED 5_ planimetria generale e pianta piano terra - ED 6_ pianta piano terra e piano copertura - ED 7_ prospetti e sezioni - ED 8_ planimetria generale rete fognaria - ED 9_ reti infrastrutture Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OBBLIGO GENERALE L attuatore privato assume gli oneri e gli obblighi meglio specificati nel prosieguo fino al loro completo assolvimento, che sarà attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E CESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. L attuatore privato è obbligato per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree o degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall attuatore privato con la presente convenzione si trasferiscono

anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune e non saranno pertanto ad esso opponibili. 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall attuatore privato non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, e previo, in ogni caso, autorizzazione scritta da parte del Comune. Art. 3 - ALIENAZIONE DA PARTE DEL COMUNE 1. Nell'ambito del proprio patrimonio, il Comune aliena a favore dell'attuatore privato per la realizzazione del PII, la superficie identificata catastalmente al NCTR: Fg. 37 mappale 113 di mq 332 Fg. 37 mappale 74 (parte) di mq 692 Fg. 37 mappale 95 (parte) di mq 605 Fg. 37 mappale 57 (parte) di mq 499 Fg. 37 mappale 56 (parte) di mq 6 per un totale di mq 2.134, non ritendendola strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto suscettibile di iniziative di valorizzazione. 2. Il valore stabilito per l alienazione è pari a 450,00 /mq. 3. L area verrà alienata a corpo per un importo complessivo di 960.300,00 4. L area alienata avrà una destinazione commerciale (Ambito produttivo per attività terziarie e commerciali) normata ai sensi dell art. 36ter delle NTA del Piano delle Regole. 5. L area alienata avrà una capacità edificatoria pari a 825 mq di superficie lorda di pavimento. 6. Per quanto riguarda l alienazione dell area condominiale, il comune in quanto coinvolto per la sua quota millesimale, rimanda alla delibera dell assemblea condominiale nella quale si è stabilito la cessione dell area per un importo pari a 450,00 /mq. 7. Si conviene che il versamento dell importo di cui sopra per l acquisto dell area dal Comune sarà versato dall attuatore al momento della firma della presente convenzione e della stipula dell atto notarile di cessione dell area dal Comune all attuatore. Art. 4 - ASSETTO FINALE DEI DIRITTI REALI, DERIVANTE DALL ATTUZIONE DEL PII Gli assetti del P.I.I. sono i seguenti: Situazione urbanistica iniziale Piano delle Regole del PGT vigente - Ambito destinato a servizi art. 41 NTA Piano delle Regole e come "Trama viaria ed urbana" all'interno dell'ambito delle Infrastrutture e Sistema della Viabilità. Situazione urbanistica finale Secondo il P.I.I. approvato in variante allo strumento urbanistico vigente con i provvedimenti del Consiglio comunale richiamati al punto 7 delle premesse il piano risulta così caratterizzato: - Area interessata alla trasformazione: mq 2.392 (individuata al Fg. 37 mapp. 56 parte,57 parte, 66 parte,74 parte, 95 parte,113 parte) - Superficie lorda di pavimento assegnata mq 825 - Aree di cessione 100% slp: mq 825 (individuata al Fg. 37 mapp. 56 parte,57 parte, 74 parte, 113 parte) - Standard di qualità aggiuntivo corrisposto sotto forma di denaro ed amministrato direttamente dal Comune per attuare la previsione di dotazione di standard previsti dal Piano dei Servizi. Art. 5 - TERMINI PER ADEMPIMENTI PER LE CESSIONI DELLE AREE PUBBLICHE 1. La durata della presente convenzione è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della stipula della presente convenzione, che dovrà avvenire entro quattro mesi dall approvazione definitiva del PII da

parte del Consiglio Comunale. Eventuali proroghe dovranno essere concordate con l Amministrazione Comunale. 2. Tutte le opere di urbanizzazione di interesse pubblico dovranno essere completate entro il termine di 36 (trentasei) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire. 3. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, ivi compresa l'edificazione prevista, devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine di 5 (cinque) anni. 4. L attuatore Privato si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Desenzano del Garda le opere di urbanizzazione meglio descritte nel successivo art. 9. 5. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, in forma gratuita a favore del Comune, avverrà tramite atto notarile da stipularsi con spese a carico degli attuatori privati. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dall attuatore privato è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune. 6. La manutenzione e la conservazione delle opere resta a carico dell attuatore privato sino all'approvazione del collaudo finale delle stesse. Art. 6 - DOTAZIONE DEGLI STANDARD PUBBLICI DI SERVIZIO PER L ATTIVITA PREVISTA 1. L attuatore privato, relativamente agli standard urbanistici, in base a quanto previsto dal Documento di Piano del PGT vigente, si impegna a cedere gratuitamente il 100% delle aree indicate negli elaborati del P.I.I. e individuate graficamente nella planimetria prodotta in allegato URB 5. 2. Le aree di cessione previste dal P.I.I. risultano pari a mq. 825, e sono individuate catastalmente al NCT foglio n. 37 mappale 56 parte, 57 parte, 74 parte, 113 parte. Art. 7 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione gli attuatori privati possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici. 2. L'efficacia dei Permessi di Costruire in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento dei contributi di costruzione di cui all'art. 16 del DPR n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44, 48 della Legge Regionale n. 12 del 2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del Permesso di Costruire. 3. Per la costruzione assentita prima della scadenza di cui al comma 5 art. 2, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati con deliberazione comunale ai sensi dell'articolo 44 L.R. 12 del 2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Art. 8 PREVISIONE DI DISTANZE DAI CONFINI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 1. L art. 19.5 delle NTA del PGT prevede: Distanza dai confini: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, dalla superficie coperta dai confini del lotto di proprietà. E possibile derogare alla distanza minima dai confini dei prevista nelle presenti norme mediante atto registrato della conseguente servitù tra le parti finitime. 2. In merito ala distanza dal confine si da atto che l attuatore ha facoltà di edificare a distanza inferiore a 5 metri, come indicato dagli elaborati grafici (ED2- ED5), tale distanza è ammissibile ai sensi dell art. 19.5, conseguentemente alla stipula e di servitù tra le proprietà. Nel caso specifico il Comune autorizza l edificazione a distanza inferiore a 5 metri.

3. In merito alle aree condominiali si rimanda alla delibera di condominio per l autorizzazione ad edificare il nuovo manufatto a confine come da allegati grafici sopra citati. Art. 9- DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 1. L attuatore privato prende atto che, ai sensi del DPR 380/2001, il Permesso di Costruire per gli interventi previsti comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato: - all incidenza delle opere di urbanizzazione primaria; - all incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria; - al costo di costruzione; contributo che secondo le tariffe oggi vigenti (delib. G.C. 332 del 11/12/2013) e per la destinazione commerciale previsti, risulta il seguente: Nuova costruzione - per urbanizzazione primaria: mq 825 x /mq 71,98 = 59.383,50 - per urbanizzazione secondaria: mq 825 x /mq 45,40 = 37.455,00 Ristrutturazione edificio esistente extra comparto - per urbanizzazione primaria: mq 270 x /mq 36,00 = 9.720,00 - per urbanizzazione secondaria: mq 270 x /mq 22,70 = 6.129,00 per un totale di 112.746,20 - per costo di costruzione: da determinare in base al D.M. 10/5/1977 e da versare correlato ai Permessi di Costruire dell'edificio presente nel PII. Art. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 1. L attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la realizzazione del nuovo parcheggio (incluse segnaletica, illuminazione, pavimentazione, piantumazione e sistemazione del verde pubblico) e per la riqualificazione del parcheggio adiacente a servizio delle attività presenti e dell ufficio Postale di Rivoltella ( si veda allegato ), per un importo complessivo di lavori pari a 202.650,00 Euro. Sarà inoltre a carico dell'attuatore privato la sistemazione dello svincolo tra via Benedetto Croce e via Ugo Foscolo, in quanto tale svincolo non avrà più una valenza pubblica, ma diventerà di solo utilizzo privato. 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo parcheggio sarà a carico dell attuatore privato. 3. Non son previste opere di urbanizzazione secondaria. Né è previsto il versamento di oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 46 L.R. 12, come modificato dall'art. 21 comma 1 lettera g, LR n. 7/2010 in quanto il relativo importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria concorre con gli oneri di urbanizzazione primaria a coprire l'intero costo delle opere quantificate in Euro 202.650,00. Art. 11 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà essere coerente con il progetto preliminare integrante gli elaborati del PII, e con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41, 42, 44 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Il progetto esecutivo deve essere disponibile per le prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla presente convenzione.

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dall'attuatore privato, a sua cura e spese e validato dall'amministrazione Comunale che ne approverà anche il relativo quadro economico in coerenza con quello di cui al progetto preliminare. 4. Il progetto dovrà essere redatto con riferimento al prezziario per le opere edili di Brescia redatto dal collegio costruttori vigente all'atto della presentazione del progetto esecutivo. 5. Il quadro economico del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione oggetto anche di scomputo da quanto dovuto in termini di contributo di costruzione o dotazioni aggiuntive sarà così determinato: - opere a base d'asta (definite sulla base delle applicazioni delle quantità desunte dal progetto, dei prezzi unitari tratti dal prezziario corrente edito da collegio costruttori della provincia di Brescia) - spese tecniche entro il limite del 10% delle somme a base d'asta; - oneri e costi per gli spostamenti di linee tecnologiche interessanti i sedimi delle opere di urbanizzazione comprese le realizzazioni di cabine di trasformazione e opere tecnologiche in regime di 'esclusiva di terzi; - costi per il collaudatore nell'ordine dei costi dell'1% dei lavori a base d'asta. 6. Il quadro economico allegato al progetto esecutivo coerente per l'importo massimo con quello allegato al presente progetto di PII, costituirà riferimento economico non modificabile per la determinazione del valore delle opere e per i relativi scomputi da quanto dovuto. 7. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato a cura del direttore dei lavori, degli elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'articolo 40 del D.P.R. 554 del 1999. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente dal Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato diffuso, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 8. Le spese tecniche per la redazione del progetto di PII e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili sono estranee alla presente convenzione e fanno carico all'attuatore privato senza possibilità di scomputo. Art. 12 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dall attuatore privato, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all'articolo precedente. 2. Fanno eccezione le opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a carico degli attuatori privati. 3. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 dicembre 2010, n. 207 e ove occorra ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 4. Le opere di urbanizzazione e di riqualifica esterne al comparto verranno realizzate conformemente ai tempi di messa a disposizione delle aree da parte dei proprietari (Comune). Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLO STANDARD DI QUALITA AGGIUNTIVA Con riferimento all art. 4.4.1 Concorso alle risorse per l attuazione delle Previsioni del Piano dei Servizi, della Relazione del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio comunale con

delibera 61 del 13/07/2009, il beneficio immobiliare concesso per la trasformazione viene così determinato: Standard di qualità aggiuntiva in area privata (condominio) - valore dell area prima della trasformazione, calcolato al mq: - area interessata alla trasformazione: mq 200 - valore unitario area non edificabile: /mq 40,00 - valore complessivo: 40,00 x 200 = 8.000,00 - valore dell area dopo la trasformazione, calcolato sulla base della edificabilità espressa dal PII: - area edificabile con destinazione commerciale: mq 200 - valore area da potenzialità edificatoria: /mq 436,00 - valore complessivo: 450,00 x 200 = 90.000,00 - incremento di valore = ( 90.000,00-8.000,00) = 82.000,00 - valore dello standard di qualità aggiuntiva pari al 30% dell incremento di valore : 24.600,00 Standard di qualità aggiuntiva in area privata Riconoscimento di una quota di competenza dei costi per l attuazione del Piano dei Servizi quantificata in n 3 volte gli oneri di urbanizzazione secondaria: - superficie con destinazione commerciale: mq 825 - oneri di urbanizzazione secondaria: /mq 45,40 x mq 825 = 37.455,00 - valore dello standard di qualità aggiuntiva 3 volte gli oneri di urb. secondaria : 112.365,00 Si conviene che l attuatore verserà entrambi gli importi di cui sopra al momento della firma della presente convenzione. ART. 14 CESSIONE GRATUITA AL COMUNE 1. Il Comune riceve a titolo gratuito dall attuatore privato porzione di fabbricato così identificato catastalmente al NCTR: Fg. 37 map. 66 sub. 3 per una superficie di mq. 180 con destinazione magazzino. 2. La porzione di fabbricato sarà ceduto a titolo gratuito da parte del soggetto attuatore a beneficio dell Amministrazione. 3. Il possesso del fabbricato verrà ceduto al Comune, per questioni organizzative dell attività esistente, non prima del rilascio dell agibilità del nuovo fabbricato Conad da realizzarsi nelle aree di cui sopra. Art. 15 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 1. Ultimate le opere di urbanizzazione primaria e ogni altro adempimento costruttivo, l attuatore privato presenta al comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune a spese degli attuatori privati che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i sessanta giorni successivi alla richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi sei mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato. 3. In difetto il Comune, previa diffida all attuatore privato, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dell attuatore privato; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

ART. 16 - GARANZIE FINANZIARIE A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione in relazione all esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, l attuatore privato presta idonea garanzia finanziaria all atto della stipula della presente convenzione, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, per l importo di Euro (euro ), pari al costo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria relative alla realizzazione del parcheggio di via Ugo Foscolo ed alla riqualificazione del parcheggio di via Durighello. Tale garanzia verrà ridotta in corso d opera su richiesta della proponente, in rapporto al valore delle opere realizzate, anche solo parzialmente, e collaudate. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell inadempimento. La fideiussione è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privato rum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. ART. 17- SPESE Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso e le spese tecniche di progettazione dell opera inerente lo standard di qualità sono a carico esclusivo dell attuatore privato. ART. 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 1. L attuatore privato rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione. 2. L attuatore privato autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità Letto, confermato e sottoscritto, lì L attuatore privato Per il Comune