DIRE E NON DIRE. CHE FARE?

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Transcript:

Milano 17 novembre 2010 DIRE E NON DIRE. CHE FARE? Prof. Andrea Gentilomo Dipartimento C. Beccaria, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano

BREVI PREMESSE La denuncia di reato, il referto e la querela sono gli strumenti giuridici che danno inizio al procedimento penale, poiché portano a conoscenza dell ufficio che ha l obbligo di iniziare le indagini (la Procura della Repubblica) il fatto che può essersi verificato un reato. Rientrano tra le FONTI DI NOTIZIA DI REATO disciplinate da codice di procedura penale

Art. 330 cpp. Acquisizione delle notizie di reato. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti

DENUNCIA DI REATO art. 331 cpp 1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

DENUNCIA DI REATO art. 331 cpp 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

DENUNCIA DI REATO art. 331 cpp 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

DENUNCIA DI REATO: CONTENUTO art. 332 cpp La denuncia contiene l esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio Art. 357 c. p. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio Art. 358 c. p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale

MEDICI il medico convenzionato con il SSN è pubblico ufficiale per prevalente giurisprudenza (Cass. pen. Sez. V, n. 8080 del 25-07-1991, Garetto, rv 188544; Cass. pen. Sez. U., n. 7958 del 11-07-1992, Delogu, rv 191174; Cass. pen Sez. III, n. 1913 del 21-02-2000, Borghesi, rv 215696), così come il medico ospedaliero

MEDICI Il medico ospedaliero nella sua attività libero-professionale intra moenia non ha veste di pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VI, n. 1128 del 06-02-1997, Manno, rv 206898).

ALTRE PROFESSIONI SANITARIE Se svolgono le loro attività nell ambito di una struttura pubblica rivestono per solito il ruolo di incaricato di pubblico servizio (infermieri, ostetriche etc).

REFERTO art. 334 cpp Chi ha l obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al PM ( ). Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell intervento; dà inoltre notizie che servano a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o che può causare.

Art. 365 c.p. Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

SANZIONI Art. 361 c. p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Art. 362 c. p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. Art. 365 c. p. Omissione di referto.

Per riassumere Il medico che riveste il ruolo di pubblico ufficiale ha l obbligo di denuncia se nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio viene a conoscenza di un reato perseguibile d ufficio

Venire a conoscenza ha significato ampio ed implica che vi può essere anche una conoscenza indiretta del fatto, magari mediata da dati documentali o da riferimenti anamnestici forniti da soggetti diversi dalla vittima

Nel caso del referto, si fa riferimento ad una prestazione di opera o di assistenza, che implicano un contatto diretto. Vi è da rilevare che il coordinamento tra le due norme (che hanno identica finalità funzionale) non è semplice.

Il referto è la comunicazione tipica della professione sanitaria, come è agevole rilevare rispetto ai contenuti della segnalazione, mentre la denuncia ha contenuti che rimandano ad attività di indagine di polizia o, in ogni caso, molto più articolate. Il medico deve limitarsi a decidere se gli elementi a sua disposizione permettono di ipotizzare un delitto perseguibile d ufficio.

In tema di omissione di referto riferibile a lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Ove non risulti, in base ad elementi certi ed obiettivi (che quindi non necessitano di alcuna verifica in sede di indagine) che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il sanitario è tenuto all'obbligo del referto. Cass. pen. Sez. VI, n. 1473 del 04-02-1999, El Jarba (rv 212292).

In tema di omissione di referto (art. 365 cod. pen.) - che costituisce reato di pericolo e non di danno - non può ritenersi consentito al medico, quando gli risulti che l'ambiente in cui si sono verificate lesioni personali gravi sia quello ove venga prestata, da parte del soggetto passivo, attività di lavoro subordinato, di valutare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione all'avvenuta violazione, da parte del datore di lavoro, di norme concernenti la prevenzione degli infortuni; detta valutazione, infatti, è riservata al giudice e proprio ad essa è strumentale l'obbligatorietà della segnalazione da parte del sanitario. Cass. pen. Sez. II, n. 1631 del 09-02-1999, Bondi (rv 212535)

Operativamente. Il destinatario ultimo della segnalazione è il procuratore della Repubblica la comunicazione è scritta e deve essere inviata senza indugio o immediatamente se esiste un pericolo (per la fonte di prova) in entrambi i casi, deve essere identificata la vittima, specificando le circostanze che hanno portato all intervento medico e, per la denuncia, le possibili fonti di prova denuncia e referto sono obbligatori riguardano sempre reati (la denuncia) e delitti (il referto) perseguibili d ufficio.

CONTRASTI Segreto professionale art. 622 cp Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516

segreto notizie apprese "per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo "status" professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza. Cass. Pen. Sez. VI, n. 8635 del 24-09-1996

specificazioni Art. 21 l. 22-5-1978 n. 194 (tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza): Chiunque fuori dei casi previsti dall art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell art. 622 c.p.

senza giusta causa Rinvia a forme codificate (codice penale e di procedura penale, leggi ordinarie) e non codificate. Quindi, referto e denuncia non costituiscono violazione del segreto professionale. Rimane il problema per le altre situazioni

Art. 200 cpp. Segreto professionale. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria

Art. 200 cpp. Segreto professionale 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

CODICE DEONTOLOGICO 2006 Art. 10 - Segreto professionale - Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall obbligo del segreto.

Art. 10 cod. Deontologia La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12

Art. 11 - Riservatezza dei dati personali Art. 11 - Riservatezza dei dati personali - Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.

Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili - Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull opportunità della rivelazione stessa.

Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest ultima situazione peraltro, sarà necessaria l autorizzazione dell eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell art. 11 anche in caso di diniego dell interessato ove vi sia l urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Art. 4 1. Ai fini del presente codice si intende per: ( ) d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Quindi? Le situazioni di potenziale contrasto che si possono individuare sono sostanzialmente due: 1.Il paziente rivela notizie che fanno ipotizzare un reato perseguibile d ufficio da lui commesso. 2.Il paziente rivela notizie che lo riguardano e che possono riguardare anche la salute di altri soggetti.

Il caso 1 può trovare soluzione nella causa di non punibilità prevista per l omissione di referto (Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale), ma è dubbio che tale esimente valga nel caso di un pubblico ufficiale (cui compete la denuncia di reato).

Il caso 2 è certamente più complesso, mancando una norma generale di copertura, anche se il Codice della privacy lascia spazi di intervento (il codice deontologico, di fatto, rinvia a questa norma), possibilmente previo avallo da parte del Garante.

Motivi di perplessità sulla segnalazione all autorità giudiziaria scaturiscono essenzialmente dall incertezza sui presupposto (reato perseguibile d ufficio), ma anche dalla consapevolezza di innescare una sequenza di eventi non più controllabile dal sanitario e, in ultimo, dal timore di azioni da parte del segnalato

A volte, però, può essere la vittima a rifiutare l ipoteso di una segnalazione all autorità giudiziaria e questo può capitare soprattutto per i casi di violenza sessuale oppure di violenza domestica.

Sono situazioni in cui la denuncia viene vissuta come una ulteriore aggressione, oltre che fonte di ansia. Si tratta di situazioni in cui facilmente può essere perso il contatto con la persona ciò che evidentemente impedisce una assistenza adeguata.

In queste situazioni può porsi una alternativa (apparente) tra assecondare la persona ed omettere la denuncia e farla comunque ignorando la persona medesima. Soluzioni entrambe insoddisfacenti.

In questi ambiti specifici, in cui spesso la vittima/paziente ha effettivamente una serie complessa di esigenze assistenziali, l una o l altra delle opzioni sono fallimentari. Una possibile alternativa sta nell invio della persona a centri che abbiano una sufficiente competenza ed articolazione operativa da permettere la costruzione di una rete di assistenza entro cui può trovare spazio anche la denuncia in modo tale da essere accettata.