Regolamento sul rispetto delle normative di lealtà e integrità



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Approvata dal Consiglio di fondazione l' 05.12.2012 Valida dal 05.12.2012 Regolamento sul rispetto delle normative di lealtà e integrità

Sommario 1. Principi 3 2. Persone sottoposte al presente regolamento 3 3. Obblighi fondamentali 3 4. Vantaggi materiali 3 5. Inviti e regali 4 6. Attività commerciali delle persone attive nella gestione patrimoniale 4 7. Prevenzione dei conflitti d'interesse / Obbligo di dichiarazione 5 8. Negozi giuridici con persone vicine 5 9. Conferma e verifica del rispetto delle norme 6 10. Notifica delle infrazioni 6 11. Sanzioni 6 12. Disposizioni finali 7 Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 2/7

1. Principi 1.1. Il presente regolamento disciplina l'osservanza delle normative di lealtà e integrità in ottemperanza alla legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e alla rispettiva ordinanza (OPP2). 1.2. In qualità di membro dell'associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP), la CPV/CAP si impegna a rispettare i principi della Carta dell'asip e ad applicare le direttive in essa contenute. 1.3. I collaboratori della CPV/CAP sono tenuti a rispettare le disposizioni contrattuali del CCL della Coop e le condizioni generali di assunzione dei quadri. 2. Persone sottoposte al presente regolamento 2.1. Sottostanno all'osservanza del presente regolamento: tutti i collaboratori della CPV/CAP che partecipano ai processi decisionali nell'ambito della gestione patrimoniale; tutti i membri del Consiglio di fondazione, del comitato d'investimento e del comitato d'assicurazione della CPV/CAP; tutti i consulenti e incaricati esterni (gestori patrimoniali, global custodian, amministratori immobiliari, investment consultant, investment controller, periti. 3. Obblighi fondamentali 3.1. L'obiettivo primario di tutte le persone sottoposte al presente regolamento è la tutela degli interessi degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. 3.2. I collaboratori interni ed esterni sottoposti al presente regolamento hanno l'obbligo di fedeltà nei confronti della CPV/CAP. Nell'esercizio delle loro funzioni, i responsabili agiscono indipendentemente da interessi di terzi e prevengono i conflitti di interessi che potrebbero scaturire dalla loro situazione personale o professionale. 3.3. L'obbligo di diligenza nella gestione fiduciaria dei fondi affidati è il primo principio fondamentale da rispettare. Quest'obbligo implica tra l'altro l'elaborazione di basi decisionali obiettive, nonché la capacità di selezionare, formare e sorvegliare con cura e attenzione le persone incaricate. 3.4. Gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e tutti gli aventi diritto devono essere informati periodicamente, in modo veritiero e appropriato alla cerchia di interlocutori sulle attività della cassa pensione. 3.5. I responsabili della gestione aziendale e patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile. 3.6. Le mutazioni di personale in seno al Consiglio di fondazione e alla Direzione devono essere comunicate tempestivamente all'autorità di vigilanza. Anche le mutazioni concernenti i periti riconosciuti che svolgono la loro attività nella previdenza professionale e nell'organo di revisione devono essere notificate all'autorità di vigilanza. 4. Vantaggi materiali 4.1. Le indennità percepite dai collaboratori della CPV/CAP sono concordate per iscritto nei singoli contratti di lavoro e nei rispettivi regolamenti. Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 3/7

4.2. I collaboratori e i membri di organi, comitati e commissioni si impegnano a non trarre vantaggi diretti o indiretti per sé o per altri: non accettano provvigioni, prestiti, denaro, agevolazioni o altri regali al di là di semplici regali di cortesia (cfr. punto 5) da fornitori o altre persone che intrattengono rapporti di lavoro con la CPV/CAP. 4.3. Tutti i benefici finanziari che i collaboratori traggono dall'esercizio della loro attività per la CPV/CAP o in veste di rappresentanti della CPV/CAP presso organi esterni devono essere versati alla CPV/CAP. 4.4. Tutti i benefici finanziari (p.es. retrocessioni, soft dollars) ottenuti dagli incaricati esterni durante l'esercizio della loro attività per la CPV/CAP devono essere ceduti alla CPV/CAP, se superano l'indennità stabilita. 5. Inviti e regali 5.1. Gli inviti a eventi o seminari specialistici sono ammessi con il consenso del presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione a condizione che non durino più di due giorni. Le spese di viaggio sono assunte dalla CPV/CAP. 5.2. È ammessa la partecipazione a eventi sociali e pranzi di lavoro in cui vi è un chiaro vantaggio per la CPV/CAP, a condizione che non durino più di mezza giornata e si svolgano in un contesto in linea con le consuetudini del mercato. Ogni partner può accettare al massimo due inviti all'anno. 5.3. Non è ammessa l'accettazione di inviti privati senza un'evidente utilità per la CPV/CAP. In caso di dubbio, decide il presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione. 5.4. I regali fino a un valore massimo di Fr.100.- sono considerati doni di cortesia e sono ammessi. I regali fino a un valore massimo di Fr. 300.- possono essere accettati come un omaggio a tutta la CPV/CAP. 5.5. Non possono in alcun modo essere accettati regali sotto forma di denaro o prestazioni pecuniarie (buoni, ecc.). 6. Attività commerciali di persone attive nella gestione patrimoniale 6.1. Fra le persone ritenute attive nella gestione patrimoniale si annoverano tutti coloro che partecipano alle decisioni d'investimento dei capitali di previdenza per conto della CPV/CAP o che sono al corrente di tali decisioni prima che la transazione sia contabilizzata o pubblicata. 6.2. Tutte le persone impegnate nella gestione patrimoniale devono sempre agire nell'interesse della CPV/CAP. In particolare non possono effettuare reinvestimenti in depositi della CPV/CAP se non nell'interesse economico della stessa. 6.3. Non è ammesso sfruttare le informazioni che riguardano ordini della CPV/CAP per svolgere operazioni per conto proprio: front running: sfruttare informazioni antecedenti su ordini previsti dalla CPV/CAP per effettuare transazioni per conto proprio parallel running: sfruttare informazioni concomitanti per agire contemporaneamente a un ordine della CPV/CAP after running: sfruttare le informazioni per effettuare transazioni nelle 24 ore successive all'esecuzione di un ordine della CPV/CAP o alla conoscenza dell'informazione. È vietato compiere operazioni sui medesimi titoli o altri veicoli d'investimento correlati o derivati. Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 4/7

6.4. In generale, è vietato compiere un'operazione su un titolo o un investimento trattato dalla CPV/CAP, passibile di danneggiarla. È equiparata a un'attività commerciale ogni partecipazione a operazioni analoghe sotto altra forma. 6.5. Sono considerate operazioni per conto proprio anche le transazioni effettuate da terzi per eludere le disposizioni di cui sopra. 7. Prevenzione dei conflitti di interesse / Obbligo di dichiarazione 7.1. Possono insorgere potenziali conflitti d'interesse nei casi di: esercizio di doppie funzioni in relazione ad attività per la CPV/CAP affiliazione a organi di sorveglianza o di decisione sostanziali partecipazioni finanziarie strette relazioni d'affari di natura privata strette relazioni personali e/o vincoli familiari con interlocutori, organi decisionali o proprietari qualora le aziende interessate o le istituzioni siano partner commerciali della CPV/CAP. 7.2. Richiedono un'attenzione particolare riguardo a possibili conflitti d'interesse: la scelta dei partner aziendali a cui assegnare i mandati (p.es. gestione patrimoniale, negoziazioni di titoli, costruzioni, informatica) la compravendita, la manutenzione e il risanamento di immobili 7.3. Le persone impegnate ai vertici, in organi direttivi, nell'amministrazione patrimoniale o immobiliare della CPV/CAP sono tenute segnalare ogni anno i vincoli d'interesse che potrebbero pregiudicare l'indipendenza del loro operato. Il medesimo obbligo vale anche per le persone terze implicate nei processi decisionali della CPV/CAP. 7.4. Se vi sono conflitti d'interesse, l'istanza decisionale competente adotta le misure adeguate per eliminarli, come p.es.: ricusazione della persona in questione dalla pratica in corso esclusione di un partner commerciale da una procedura di offerta in corso o risoluzione della relazione d'affari scioglimento del vincolo d'interessi diventato incompatibile per causa della persona in questione Recesso o esonero della persona in questione dalla sua funzione 7.5. Le persone esterne che si occupano della gestione aziendale o patrimoniale o gli aventi economicamente diritto di aziende incaricate di svolgere questi compiti non possono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione della CPV/CAP. 7.6. I contratti di gestione patrimoniale, assicurativi e amministrativi devono poter essere sciolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per la CPV/CAP. 8. Negozi giuridici con persone vicine 8.1. Sono considerate persone vicine: coniuge, partner registrato, convivente parenti di primo grado: genitori, figli parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti persone giuridiche aventi economicamente diritto Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 5/7

8.2. I negozi giuridici conclusi dalla CPV/CAP con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche che si occupano della gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della CPV/CAP con persone fisiche o giuridiche vicine alle persone di cui sopra devono essere dichiarati ai revisori nei conti annuali. 8.3. In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza. 8.4. Il Consiglio di fondazione stabilisce quali sono i negozi giuridici importanti e li comunica all'organo di revisione. 8.5. Nel rapporto di gestione vengono pubblicati i nomi e le funzioni dei periti incaricati, dei consulenti in investimenti e dei gestori patrimoniali esterni. 9. Conferma e verifica di osservanza delle norme 9.1. Tutte le persone sottoposte al presente regolamento e le istituzioni devono notificare su un apposito modulo da firmare e rinviare alla CPV/CAP di aver rispettato le prescrizioni. 9.2. Il Consiglio di fondazione è informato ogni anno sul risultato delle conferme. 9.3. Il Consiglio di fondazione può esigere che l'organo di revisione verifichi la situazione finanziaria delle persone implicate nella gestione patrimoniale e nei processi decisionali. In questo caso, le persone in questione sono tenute a dichiarare la loro situazione patrimoniale personale all'organo di revisione. 9.4. L'organo di revisione controlla se sono state adottate le misure necessarie per garantire la lealtà in materia di gestione patrimoniale e se l'organo supremo ha controllato adeguatamente il rispetto degli obblighi di lealtà. Esso controlla inoltre se è stato rispettato l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 48l OPP2. Le persone coinvolte sono tenute a dichiarare la loro situazione patrimoniale se serve a dimostrare l'esattezza delle informazioni. 10. Notifica delle infrazioni 10.1. I collaboratori che constatano infrazioni accertate o potenziali del rispetto delle normative di lealtà sono tenuti a notificarle al presidente della Direzione o del Consiglio di fondazione della CPV/CAP. 10.2. La riservatezza di tali notifiche è garantita. 11. Sanzioni 11.1. Le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento sono comminate dall'organo decisionale competente. 11.2. Per determinare la sanzione si tiene conto dei seguenti fattori: gravità della violazione dolo o colpa ripercussioni all'esterno 11.3. In caso di violazioni gravi è assolutamente necessario informare il presidente del Consiglio di fondazione. 11.4. I vantaggi patrimoniali percepiti senza essere consentiti devono essere restituiti. Con riserva di adottare provvedimenti di diritto penale e civile. Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 6/7

12. Disposizioni finali 12.1. I collaboratori devono essere informati sul contenuto del presente regolamento. 12.2. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il medesimo giorno. 12.3. Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Reglement Loyalitäts- und Integritätsvorschriften_I.docx 7/7