LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni GABRIELE MAESTRI Dottorando in Teoria dello Stato Università di Roma La Sapienza Roma, Facoltà di Scienze Politiche 13/12/2011
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 19 Tutti hanno diritto di: - professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata - di farne propaganda - e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 3, comma 1 (= eguaglianza formale) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali Articolo 8, comma 1 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale Articolo 8, comma 2 e 3 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 19 Tutti hanno diritto di: - professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata - di farne propaganda - e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Premessa necessaria: la libertà religiosa è riconosciuta a tutti, non solo ai cittadini
DIRITTO DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA FEDE Professare = manifestare, esprimere apertamente la propria credenza Libertà negativa: non discriminazione degli agnostici e degli atei Libertà positiva: libertà di aderire a una qualunque delle religioni (a prescindere dalla loro consistenza sul territorio nazionale e dall esistenza di intese con lo Stato) Libertà di (non) dichiarare pubblicamente la propria appartenenza Problema degli atti di professione (Hanno copertura costituzionale? Obiezione di coscienza e dintorni)
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 19 Tutti hanno diritto di: - professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata - di farne propaganda - e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
DIRITTO DI FARE PROPAGANDA DELLA FEDE (= proselitismo) Senso stretto = Portare a conoscenza di altri i fondamenti, i principi e gli ideali della propria religione, per ottenere apprezzamento o di rigetto Senso ampio = Tentare di convincere altre persone a entrare in una comunità di fedeli e, come massimo risultato, puntare alla loro conversione Tutela della componente negativa (nessuna propaganda) Bilanciamento con altre disposizioni costituzionali e principi fondamentali (libertà personale, dignità della persona, proprietà privata ) Potenziale conflitto con la stessa libertà di professione religiosa: il problema del cambio di religione
DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo 19 Tutti hanno diritto di: - professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata - di farne propaganda - e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
DIRITTO DI ESERCITARE IL CULTO DELLA FEDE Esercizio del culto = Praticare i riti prescritti dalla propria fede, quindi determinati atti pratici individuali o comunitari (preghiera, celebrazioni, ) Tutela dell accezione negativa (credenza senza pratica) e positiva (partecipazione anche solo parziale) Limite del buon costume: parametro variabile in base alla concezione sociale del tempo. Tradizionalmente identificato con il pudore sessuale, ma forse c è di più (rispetto della correttezza sociale, decenza, decoro, dignità, anche se è difficile riempire meglio l etichetta)
IL PRINCIPIO DI LAICITÀ autonomia dell ordinamento giuridico dalla sfera etico-religiosa (laicità come autonomia del diritto): regole giuridiche precetti religiosi, reato peccato/immoralità separazione del potere politico da quello religioso come limite alla prevaricazione del potere ecclesiastico su quello civile (laicità come autonomia della politica) separazione come limite alla invadenza del potere civile su quello religioso (laicità come limite alla politica): dal giurisdizionalismo (Stato come protettore della fede) all alternativa diritto comune / concordati riconoscimento e garanzia della libertà religiosa e del pluralismo religioso (laicità come pluralismo confessionale) indifferenza ed estraneità della sfera pubblica rispetto al fattore religioso: alternativa tra laicità aperta (massimo pluralismo e libertà, spazio religioso nella sfera pubblica, purché non impegni troppo lo Stato) e laicità protetta (libertà dello stato dalla religione, vista come fatto privato); riconoscimento e garanzia della libertà individuale e del pluralismo di culture e tradizioni e quindi rifiuto dello Stato etico (che è fonte dell etica) e di ogni ideologia di stato (laicità come pluralismo politico)
Nessuno deve pretendere di possedere le chiavi per una verità certa e condivisa. Il laico può avere certezze interiori ma, credente o non credente, sa di non possedere mai, una volta per tutte, la piena comprensione della Verità. IL PRINCIPIO DI LAICITÀ Laicità come metodo, in grado di accomunare non credenti e credenti e di realizzare le condizioni per la coesistenza fra valori e progetti di vita contrastanti. Rifiuto di contrapposti fondamentalismi e di chiusure dogmatiche. Il metodo laico non significa per forza relativismo, eclettismo, indifferentismo, ma è il presupposto per la coesistenza di verità parziali, è dialogo continuo fra posizioni etiche diverse.
26 ottobre 2003
11 febbraio 2004
12 giugno 2005 14 giugno 2005
IL PROBLEMA DELLE FONTI PATTI LATERANENSI (1929) CODICE PENALE Rocco (1930) COSTITUZIONE (1948) Costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi? Lunga sopravvivenza dei reati legati al regime concordatario, giustificata dalla cattolicità della maggior parte degli Italiani; smantellamento solo dopo il nuovo concordato di Villa Madama (1984)
LE SENTENZE DELLA CORTE 925/1988: la punizione della bestemmia «contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato» non si giustifica più con la cattolicità «della quasi totalità dei cittadini italiani e nemmeno con l esigenza di tutelare il sentimento religioso della maggior parte della popolazione» ma deve intervenire il legislatore 203/1989: insegnamento della religione non incostituzionale, laicità «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione»; valore di cultura religiosa e cristianesimo come patrimonio storico 440/1995: bestemmia, incostituzionale il riferimento ai «Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato» (ma crea un reato nuovo contro «la Divinità»; depenalizzazione nel 1999) 329/1997: illegittimo reato di «Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose» se prevede una pena maggiore rispetto ai culti acattolici (laicità = «equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni») 508/2000: illegittimo reato di «Vilipendio della religione dello Stato» (non previsto per le altre religioni, quindi non estendibile) 327/2002: illegittimo reato di «Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico» se prevede una pena maggiore rispetto ai culti acattolici 168/2005: illegittimo reato di «Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone» se la pena è maggiore rispetto ai culti acattolici (art. 3 Cost. e laicità)