AUTO AZIENDALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO



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AUTO AZIENDALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO Come è noto, l articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 28-6-2012 n. 92, in vigore dal 12 agosto 2012, ha abbassato la soglia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2013 ma tutti gli interessati dovranno ricalcolare le imposte del 2012 simulando l applicazione della norma al fine di versare importi maggiorati già in sede di acconto per l esercizio 2013. I limiti di deducibilità delle spese relative alle auto aziendali sono disciplinati dall articolo 164 del DPR 917/1986 che nella sua nuova formulazione prevede quanto segue. Veicoli a deducibilità integrale La norma prevede che siano interamente deducibili dal reddito le spese e gli altri componenti negativi relativi a: 1. aeromobili da turismo; 2. navi e imbarcazioni da diporto; 3. autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (a autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; m autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente); 4. ciclomotori e motocicli, quando sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa Sono inoltre interamente deducibili dal reddito le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico. La destinazione di veicoli ad uso pubblico deve essere riconosciuta espressamente attraverso un atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione (Circolare Ministeriale n. 48/E del 10/2/1998). Con riferimento ai veicoli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, la Circolare Ministeriale n. 48/E del 10/2/1998 precisa che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa i veicoli senza i quali l attività stessa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio

delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l addestramento al volo e alla navigazione). Veicoli a deducibilità parziale La norma prevede che siano deducibili dal reddito in modo limitato alcune spese e altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, ed in particolare: nella misura del 27,5 per cento (prima era il 40 per cento) relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (a autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; m autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), ai ciclomotori e motocicli che non possono considerarsi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa; nella misura del 80 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (a autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; m autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), ai ciclomotori e motocicli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 27,5 per cento (prima era il 40 per cento), limitatamente ad un solo veicolo. Se l attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan. Il limite è elevato a 50 milioni di lire (euro 25.822,84) per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; della parte del costo di acquisizione che eccede lire 8 milioni per i motocicli (euro 4.131,66); 2

della parte del costo di acquisizione che eccede lire 4 milioni per i ciclomotori (euro 2.065,83); dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (euro 3.615,20) per le autovetture e gli autocaravan; dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 1,5 milioni per i motocicli (euro 774,69); dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire ottocentomila per i ciclomotori (euro 413,17). Nel caso in cui le predette attività siano svolte da società semplici e associazioni, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. Con riferimento al valore dei contratti di locazione, anche finanziaria, o di noleggio i limiti suddetti vanno ragguagliati ad anno. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fiscalmente ammesso (102, comma 7, del DPR 917/1986). Merita particolare attenzione il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 che, alla luce dell articolo 35, comma 11 del DL 223/2006, fornisce una precisa definizione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, rientrano comunque nel campo di applicazione della limitazione di deducibilità. Si tratta dei veicoli che, seppure non rientrino tra quelli di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in quanto immatricolati come N1: abbiano codice di carrozzeria F0; abbiano quattro o più posti; abbiano un rapporto tra la potenza del motore (Pt) espressa in KW e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (MC) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180. 3

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta La norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta siano deducibili nella misura del 70 per cento (prima era il 90 per cento). La Circolare Ministeriale n. 48/E del 10/2/1998 precisa che: l utilizzo da parte del dipendente stesso debba essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l utilizzo (ad esempio, qualora ciò risulti da specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente) ; si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d imposta del datore di lavoro ; ai fini del conteggio della durata dell utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Nel caso di veicoli acquistati o ceduti nel corso del periodo d imposta si deve considerare anziché alla maggior parte del periodo di imposta del datore di lavoro alla maggior parte del periodo di possesso dell autovettura nel corso dell esercizio (Circolare Ministeriale n. 188/E del 16/7/1998) Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nel limite del 27,5 per cento secondo i criteri sopra indicati. Disposizioni di carattere generale Ai fini della determinazione del reddito d impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Per il calcolo del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione (art. 102 comma 6 del DPR 917/1986), il costo dei beni di cui all articolo 164, comma 1, lettera b) del DPR 917/1986, si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento. 4

Tassazione in capo al dipendente Quando l utilizzo del veicolo viene concesso in parte per scopi aziendali ed in parte per scopi personali sorge il problema di verificare i profili di tassazione di un reddito in natura in capo al lavoratore dipendente. A norma dell articolo 51 del DPR 917/1986 il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...) Ai fini della determinazione in denaro dei valori (...), compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari (...), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi (...). Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. (...) Per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Si tratta di una determinazione dell importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo. La Circolare Ministeriale n. 326/E del 23/12/1997 precisa che: è del tutto irrilevante (...) che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall ACI ; il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l immobile per custodire il veicolo, eccetera, beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente ; l importo da far concorrere alla formazione del reddito (...) deve essere ragguagliato al periodo dell anno durante il quale al dipendente viene concesso l uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo ; 5

se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore. Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell IVA. Se il veicolo è concesso esclusivamente per l uso personale o familiare del dipendente, per la tassazione in capo a questi non può essere utilizzato il criterio forfetario ma deve essere calcolato il valore normale dei beni e servizi forniti sulla base di quanto disposto dall articolo 9 del DPR 917/1986. Si segnala per completezza che la Legge di Stabilità 2013, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati, prevede una nuova stretta sulla deducibilità delle auto aziendali che scenderebbe dal 27,5 per cento al 20 per cento. 6