CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL UFFICIO DI STATISTICA ASSOCIATO

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL UFFICIO DI STATISTICA ASSOCIATO L'anno., il giorno del mese di ottobre presso la sede sono intervenuti i Sigg.ri: 1., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di della Comunità Montana Val di Merse; 2., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Casole d Elsa; 3., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Chiusdino; 4., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di... del Comune di Monticiano; 5., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Murlo; 6., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Radicondoli; 7., nato a il, il quale interviene nel presente atto nella qualità di.. del Comune di Sovicille; PREMESSO CHE l utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse; il governo del territorio, l attività di programmazione in tutti i settori di cui all art. 13, comma 1 del D. Lgs. 267\2000, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa; l attività statistica della amministrazioni pubbliche è disciplinata dall art. 12 del sopra citato D. Lgs 267/2000, dal D. Lgs. 6.9.1989 n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell informazione statistica; il Decreto 322\1989 prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l ufficio di statistica anche in forma associata, la Direttiva del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell informazione statistica n.7 del 18.12.1992 ha dettato i criteri per la costituzione di uffici statistici in forma associata fra più enti, 1

è in atto a livello statale un processo di informatizzazione che interessa anche l interconnessione delle anagrafi comunali, la stipula del presente accordo consente lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono, per la dislocazione geografica e per svolgere al meglio i servizi connessi ad altre funzioni già associate o da associare, hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio e del proprio Sistema Economico Locale, in forma integrata, la stipula della presente convenzione realizza una razionalizzazione nell uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie; l art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; Che gli Enti sopra individuati hanno già attivato la gestione associata del servizio di statistica; Che la ridefinizione delle competenze dell Ufficio di Statistica Associato, effettuata tenendo conto della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004, consente di rendere omogenee e coerenti le funzioni associate per competenze e materie, permettendo, inoltre, di conseguire il punteggio per la gestione associata del servizio statistico, ai fini dell incentivazione prevista dalla L:R. 40/2001; si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema Statistico Nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni locali connesse all attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, le seguenti amministrazioni Comunità Montana Val di Merse Comune di Casole d Elsa Comune di Chiusdino Comune di Monticiano Comune di Murlo Comune di Radicondoli Comune di Sovicille esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell articolo 2 del D. Lgs. 6.9.1989 n. 322 e dell art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, attraverso l Ufficio Associato del Servizio Statistico. 2

Art. 2 Struttura e organizzazione dell Ufficio Associato del Servizio Statistico 1. Per le finalità di cui all art. 1, la Comunità Montana Val di Merse, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, sentita la Consulta della Comunità Montana della Val di Merse di cui al successivo art. 9, ridefinisce la struttura, la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile del servizio di statistica associato già esistente e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 322/1989, dalle Direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell informazione statistica e dal presente atto. 2. L Ufficio Associato ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana Val di Merse. 3. Ciascuno degli enti associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla individuazione o riconferma del Referente Statistico. 4. Dell avvenuta ridefinizione dell Ufficio di Coordinamento e della nomina dei Referenti Statistici sarà data immediata comunicazione a tutti gli Enti che sono parte delle presente convenzione e all Istituto Nazionale di Statistica. Art. 3 Compiti 1. L Ufficio Associato del Servizio Statistico svolge i seguenti compiti: assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale; effettua le rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell opera di altri uffici degli Enti associati, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche; promuove ed effettua, in nome e per conto dell associazione e dei singoli Enti associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni, previste nel programma di lavoro comune di cui al successivo art. 12; predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal Piano Statistico Nazionale, dal programma di cui al successivo art. 12 e di notiziari periodici di dati statistici. 3

Art. 4 Accesso ai dati 1. Per l esercizio dei compiti di cui all art. 3, l Ufficio Associato: ha accesso ai dati statistici ed amministrativi di cui dispongono gli Enti associati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge; può richiedere agli uffici dei Comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 12; cura il collegamento con i referenti statistici e mantiene il raccordo con gli altri uffici e servizi dei comuni associati; promuove il coordinamento tra gli enti associati per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici per gli aspetti che interessano l attività statistica. Art. 5 Referenti Statistici 1. I referenti statistici: forniscono all ufficio statistico di coordinamento i dati elementari o elaborati di competenza dell amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 12; hanno accesso, fatte salve le eccezioni di legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio ente; possono effettuare lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni ritengono di effettuare in proprio; in tale caso, ne danno tempestiva comunicazione all Ufficio Associato. Art. 6 Rappresentanza esterna dell Ufficio Associato del Servizio Statistico 1. L Ufficio Associato del Servizio Statistico assume la rappresentanza esterna dei comuni associati, per quanto attiene l esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all ampliamento ed al miglioramento dell informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa. 2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessario il parere preventivo della Consulta dei Sindaci di cui al successivo art. 9. Art. 7 Responsabilità sulla tutela dei dati, segreto d ufficio e segreto statistico 4

1. I responsabili e gli addetti all Ufficio Associato del Servizio Statistico ed i Referenti Statistici sono tenuti all osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 322/1989 in materia di segreto d ufficio e di segreto statistico. Essi sono inoltre responsabili e/o incaricati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica. Art. 8 Dotazione organica 1. Le esigenze di professionalità della struttura associata è così determinata: 1 Responsabile dell Ufficio Associato del servizio Statistico 1 Professionalità tecnico-amministrativa 2. Il fabbisogno quantitativo delle professionalità sopra indicate sarà determinato dalla Comunità Montana Val di Merse, su indicazione della Consulta della Comunità Montana della Val di Merse, di cui al successivo art. 9, ed approvazione da parte delle Giunte degli Enti convenzionati. 3. I rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana Val di Merse, su indicazione della Consulta. 4. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, anche mediante l attivazione della forma del comando. 5. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Consulta della Comunità Montana della Val di Merse. 6. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell Ufficio Associato del Servizio Statistico. Art. 9 Consulta della Comunità Montana Val di Merse 1. E istituita la Consulta della Comunità Montana Val di Merse, composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati e presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana Val di Merse o da un suo delegato. 2. La Consulta: esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione e sull attività dell Ufficio Associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi della presente convenzione; esprime il parere di cui al precedente art. 6, comma 2; 5

delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo art. 12. 3. Alle sedute della Consulta possono essere invitati a partecipare i Segretari, i dipendenti o consulenti degli Enti. Art. 10 Formazione del personale interessato 1. Gli Enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Art. 11 Dotazione Tecnica 1. L Ufficio Associato del Servizio Statistico deve essere fornito di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete (internet) tra le Amministrazione consorziate, una rapida ed uniforme gestione delle informazioni ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza interessata e con tutti i soggetti e gli Enti coinvolti dalle attività dell Ufficio Associato. Art. 12 Programma annuale delle attività 1. La Consulta di cui al precedente articolo 9 approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e di quelle previste dal programma statistico nazionale, quantificando le risorse necessarie a finanziarlo. 2. Particolari esigenze, non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall Ufficio Associato del Servizio Statistico secondo le modalità concordate di volta in volta con la Consulta, previa indicazione, se necessario, delle ulteriori risorse utilizzabili. Art. 13 Criteri di ripartizione delle spese 1. Per il funzionamento dell Ufficio Associato, gli Enti convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa di cui al Programma Annuale previsto dal precedente art. 12. 2. La competenza di ciascun Comune viene calcolata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell anno pecedente. 3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato, da determinarsi da parte della Comunità Montana Val di Merse su proposta della Consulta, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio. 6

Art. 14 Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari 1. La Comunità Montana Val di Merse compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio. 2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze: q 50% entro il 30 giugno q 40% entro il 31 ottobre; q 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio. 3. La Comunità Montana Val di Merse si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. 4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione. 5. Qualora l importo dei contributi dovesse essere superiore al costo del servizio, le eventuali disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, previa determinazione della Consulta. Art. 15 Vigilanza dell Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 1. L Istituto Nazionale di Statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull attività statistica svolta dall Ufficio Associato e dai Referenti Statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all attività statistica di interesse nazionale. Art. 16 Durata e recesso 1. Le attività previste dalle presente Convenzione avranno inizio il 28 ottobre 2004. 2. La presente convenzione ha validità sino al 31.12.2009 ed è rinnovabile con apposito atto. 3. E possibile recedere dalla presente Convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustifichino la sussistenza. 4. L'atto sopra specificato dovrà essere formalmente comunicato entro il 31 ottobre di ogni anno agli altri Enti associati ed è valevole a partire dall anno successivo. 5. L Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti. 7

6. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. 7. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità se gli Enti associati individuano, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione. 8. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione. 9. In caso di mancato accordo, la Consulta della Comunità Montana Val di Merse procederà a maggioranza. Art. 17 Scioglimento della Convenzione 1. La presente Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. 2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1 gennaio dell'anno successivo. 3. Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione. 4. In caso di mancato accordo, la Consulta della Comunità Montana Val di Merse procederà a maggioranza. Comunità Montana Val di Merse Comune di Casole d Elsa Comune di Chiusdino Comune di Monticiano Comune di Murlo Comune di Radicondoli Comune di Sovicille 8