COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

Documenti analoghi
T.U.L.P.S. pag. 1 di 5. Provincia di UDINE

Comune di Grado Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

COMUNE DI NIMIS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Prot. n Lì, 11 aprile 2008 ORDINANZA N. 7 IL SINDACO O R D I N A

CITTA DI IMOLA. Settore Comando Polizia Municipale Servizio Interventi Economici

COMUNE DI ARTEGNA Provincia Di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

Comune di Viadana Provincia di Mantova

Comune di Campodipietra

Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PISTOIA

Approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del (precedente delibera di C.C. n. 84 del )

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

ORDINANZA. Rep. n. 54/2008 prot. n del 18 luglio 2008

ORDINANZA in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande IL SINDACO

COMUNE DI GAZZO Piazza IV Novembre n 1 CAP PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CESANO BOSCONE SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio sviluppo del territorio

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL Ufficio: SETTORE POLIZIA E ATT. PRODUTTIVE

COMUNE DI TREZZO SULL ADDA Provincia di Milano Via Roma, Trezzo sull Adda

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL SINDACO ORDINA DICHIARA. questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; DISPONE

DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ATTIVITA ARTIGIANALI

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMUNE DI RUBIERA (Provincia di Reggio Emilia)

Comune di Vicenza IL SINDACO

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI

COMUNE DI PIANIGA PROVINCIA DI VENEZIA C.a.p Piazza San Martino, 1

COMUNE di LIONI. Provincia di Avellino ORDINANZA DEL: SETTORE AMMINISTRATIVO N. 7 DEL

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

SETTORE ANNONA / ATTIVITA PRODUTTIVE IL SINDACO

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi

IL SINDACO. ORDINANZA N 15 del 18/03/2010

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO Assessorato Attività produttive

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROVINCIA DI BOLOGNA

Comune di Viadana Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

COMUNE DI APRILIA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI ROVATO (Provincia di Brescia) CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

ORDINANZA DEL SINDACO

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

Comune di Costacciaro (Provincia di Perugia)

C I T T À D I S A R Z A N A

COMUNE DI SIENA DIREZIONE TERRITORIO

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

COMUNE DI POIRINO. Provincia di Torino ORDINANZA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE N. 95 DEL IL SINDACO

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA PARTICOLARI IL SINDACO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Oggetto: Orari di apertura degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande.

Ordinanza nr. 125 del 10 luglio 1998 e s.m.i. COMMERCIO SU AREE PRIVATE

IL SINDACO IL SINDACO. Luigi Costi

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL INTERNO DEGLI STESSI I L S I N D A C O

Nr di prot. Attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini: disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei laboratori.

COMUNE DI CESENA. SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE Servizio Attività Economiche. P.G.N /453 Cesena,

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

Comune di Robbiate Provincia di Lecco

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

Su proposta delle scriventi Organizzazioni di Categoria, unitamente alla presente, si allega la proposta di cui all oggetto.

Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013.

Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/02/2010

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO (Provincia di Roma)

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Provincia di Lucca) 3 SETTORE SERVIZI FINANZIARI

COMUNE DI VIAREGGIO. Area Sviluppo Economico Sportello Unico per le Attività Produttive REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA DI SALE GIOCHI

COMUNE DI NORMA. (Approvato Del. C.C. n. 18 del 27/06/2008 Modificato con Del. C.C. n. 24 del 17/07/2008)

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA PROVINCIA DI BRESCIA Area Servizi Amministrativi SEGRETERIA GENERALE

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE Cinque Terre - Provincia della Spezia

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

C O M U N E D I A L M E S E P R O V I N C I A D I T O R I N O

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona

Ripartizione Tecnica LL.PP. / AMBIENTE Il Funzionario 4 Sezione

O R D I N A N Z A Registro Generale n. 33

COMUNE DI FORLI' VP/vp Prot. n. /2010

ORDINANZA N. 117/2010 DEL 16/12/2010

C OMUNE DI T ERNI ASSESSORATO AL COMMERCIO Prot. n Terni,

COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL ORDINANZA DEL SINDACO N.

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE N 21 del 22 ottobre 2010

CITTA DI SAN DONA DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare) ORDINANZA SINDACALE

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ROSSANO

CITTA DI GALLIPOLI. (Provincia di Lecce) IL SINDACO

Vicopisano Comune in Provincia di Pisa

COMUNE DI OLIVETO CITRA

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo

Orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.


Prot Moniga del Garda, lì 8/6/2017. Ordinanza N. 3/2017

CITTA DI MONOPOLI PROVINCIA DI BARI RIPARTIZIONE VII^ SEZIONE COMMERCIO - ANNONA ORDINANZA NR.210

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore IV Territorio e Sviluppo Economico Servizio Attività Produttive.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni.

Apertura degli esercizi pubblici durante il periodo estivo: arriva chiarezza dal Comune di Macchiagodena

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DICIPLINA DELL ORARIO DELLE ATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO E SVAGO DISCIPLINATE DAL T.U.L.P.S. Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 dell 11/10/1999 e n. 80 del 20/12/1999 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2001 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/11/2013

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 1. Il presente regolamento disciplina l orario delle attività di pubblico spettacolo e quelle d intrattenimento e svago autorizzate ai sensi ai sensi degli artt.68, 69, 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. e dal relativo Regolamento di esecuzione. ART. 2 DEFINIZIONI 1. Per attività di pubblico spettacolo e d intrattenimento e svago s intendono quelle esercitate per soddisfare qualunque tipo di ristoro o godimento dello spirito, da cui esulano i caratteri dell insegnamento o della propaganda, indette nell esercizio di attività imprenditoriale, svolte in modo prevalente ed organizzato e non casuale in locali nei quali è prevista un affluenza di pubblico, tale da costituire una certa attrattiva. 2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le attività di mero allietamento costituite dalla riproduzione sonora o l esecuzione di brani musicali effettuate, non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale, nei pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli privati e negli agriturismi, nonché le manifestazioni a carattere temporaneo, anche sul suolo pubblico, esercitate in forma non imprenditoriale. ART. 3 COMPETENZE 1. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all attuazione di quanto determinato ai sensi del presente regolamento, nonché all adozione degli atti derogatori. ART. 4 FASCE ORARIE 1. L orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi degli articoli 68, 69, 86 del T.U.L.P.S., dovrà essere determinato osservando i seguenti criteri: 1) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili: Fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 01.30 2) palestre con annessa attività di pubblico spettacolo, piste per autoveicoli, motoveicoli, gokart ecc. pattinaggio, skate-board, tavole e apparecchi similari: Fascia oraria: dalle ore 9.00 alle ore 01.30 3) sale da ballo, nightclub (sale da ballo e discoteche nelle quali si svolgono numeri di arte varia), caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili: Fascia oraria: dalle ore 17.00 alle ore 03.00 4) teatri tenda: Fascia oraria: dalle ore 09.00 alle ore 02.00 2. Per le attività di cui ai punti n.1 e n.2, esclusivamente per il periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre, è prevista la seguente fascia oraria: dalle ore 08.30 alle ore 02.00.

3. Nelle giornate festive e prefestive e nella giornata del venerdì, nell ultima settimana intera di carnevale e nell ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio, il 14 febbraio (festa di S. Valentino), l 8 marzo (festa della Donna), nella giornata del Santo Patrono ed in quelle ad esse successive, è consentito agli esercenti di anticipare l apertura e di posticipare la chiusura fino al massimo di un ora, anche in deroga alle fasce orarie di cui al precedente comma 1, senza obbligo di comunicazione al Comune. Le deroghe di cui al presente comma devono intendersi riferite esclusivamente all ora di apertura iniziale ed a quella di chiusura finale comunicata ai sensi del successivo articolo 8, e non a quelle intermedie eventualmente adottate. 4. Nell ambito di ciascuna fascia oraria è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite massimo giornaliero di 13 ore, anche non consecutive. 5. E consentito derogare all obbligo del limite massimo giornaliero previsto al precedente comma 4 durante le giornate e nelle occasioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. ART. 5 ALTRE ATTIVITA 1. Per le attività classificabili di pubblico spettacolo o d intrattenimento e svago, non espressamente indicate nel precedente articolo 4, comma 1, comunque soggette alle disposizioni di cui agli articoli 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., l orario sarà determinato nel provvedimento amministrativo, ai sensi dell art.9 del T.U.L.P.S., con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per gli esercizi similari. 2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alla disciplina dell orario delle attività temporanee di pubblico spettacolo o d intrattenimento e svago soggette ad autorizzazione di Pubblica Sicurezza. 3. Per le attività classificabili di pubblico spettacolo o d intrattenimento e svago, non soggette ad una delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., il Sindaco, mediante Ordinanza, può disciplinarne l orario di svolgimento con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per esercizi similari. ART. 6 ATTIVITA CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE 1. Quando congiuntamente all attività prevalente di pubblico spettacolo o d intrattenimento e svago è svolta anche quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l orario di somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l attività d intrattenimento e svago, come stabilito nel presente Regolamento. 2. In ogni caso, l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al presente articolo non può svolgersi disgiuntamente dall attività di intrattenimento e svago autorizzata.

ART. 7 TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE 1. Gli esercenti possono liberamente scegliere uno o più giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana. ART. 8 COMUNICAZIONI ED ESPOSIZIONE DELL ORARIO 1. Ogni esercente deve comunicare al Comune, l orario che intende osservare, ed ogni successiva modifica dello stesso, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 4. 2. La comunicazione di cui al precedente comma deve contenere anche l indicazione delle eventuali giornate di chiusura. 3. L orario di chiusura comunicato o consentito in deroga è considerato termine per l accesso al locale da parte dei clienti. 4. Lo sgombero completo del locale e la cessazione di ogni servizio devono avvenire entro 60 minuti dall orario di chiusura comunicato o consentito in deroga. 5. L esercente deve indicare l orario di apertura praticato mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile al pubblico, all interno e all esterno dei propri locali. ART. 9 DEROGHE 1. Il Sindaco può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all osservanza delle fasce orarie di cui all art.4 del presente Regolamento, in occasione di festività, ricorrenze o manifestazioni limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse. ART. 10 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI 1. E consentito chiudere l esercizio sino ad un massimo di trenta giorni, senza necessità di darne preavviso al Comune. 2. Se la chiusura è superiore ai trenta giorni e non superiore a 12 mesi, l esercente è tenuto a dare preventivo avviso al Comune. 3. Se, per cause di forza maggiore, da comprovarsi da parte dell interessato, la chiusura debba protrarsi per un periodo superiore ai 12 mesi, il titolare deve presentare al Comune apposita domanda preventiva al fine di ottenere l autorizzazione alla chiusura dell esercizio, che sarà rilasciata discrezionalmente nei casi in cui i motivi della richiesta siano riconosciuti validi ed esistenti.

4. La sospensione delle attività d intrattenimento e svago previste dall art.86 del T.U.L.P.S. sono regolamentate dall art. 99 del T.U.L.P.S. ART. 11 ATTIVITA MISTE 1. Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto, quella prevalente determina l orario di apertura e chiusura. In ogni caso, è vietato un orario differenziato. 2. Per attività miste s intende l esercizio congiunto, nel medesimo locale, di differenti attività sottoposte ciascuna, per legge o regolamento, ad un diverso regime d orario. 3. Il carattere di prevalenza è accertato dal Comune, in conformità ai seguenti parametri: a) Il volume d affari; b) La superficie utilizzata, in rapporto al modo d utilizzo della stessa da parte del pubblico. ART. 12 SANZIONI 1. La determinazione e l irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1. 2. Le violazioni degli articoli 4 e 10 comma 3 del presente Regolamento e di quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. 3. Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione/attività per un periodo di tre giornate di apertura con conseguente sospensione dell attività. 4. Le altre violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, ed quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, se non specificatamente sanzionate dalla Legge, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.