Mondovì, 16 novembre 2012 SSUU 2/12/2010, n. 24418 Indice degli argomenti Premessa Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario Valutazioni preliminari del legale Come si affronta il contenzioso con un istituto di credito: aspetti processuali Quali sono le ragioni del proliferare del contenzioso bancario? Vuoto normativo Quali sono le domande rivolte nei confronti di una banca? Azione di ripetizione dell indebito Azione di accertamento negativo Mondovì, 16 novembre 2012 2 Valutazioni preliminari La prescrizione Il rapporto tra la banca e il cliente era un rapporto affidato? Il rapporto è ancora in essere o è cessato? SS.UU n. 24418 del 2 dicembre 2010 DL n. 225 del 29 dicembre 2010, art. 2 comma 61 Corte Cost. n. 78 del 2 aprile 2012 Il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l azione di ripetizione delle rimesse ripristinatorie effettuate in eccesso dal correntista decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati 6 1
DL 29/12/2010 n. 225 Corte Cost. 2/4/2012, n. 78 L art. 2, comma 61 Illegittimità costituzionale Raccolta della documentazione «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» «si dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 2, comma 61 del DL 29 dicembre 2010, n. 225» Rilevanza della documentazione completa ex art. 2697 cod. civ. CONTRATTO ESTRATTI CONTO MENSILI RIASSUNTI SCALARE TRIMESTRALI 8 Diffida ex art. 119, quarto comma TUB Minuta di diffida ex art. 119 TUB Sul contratto Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Oggetto: Richiesta documentazione ex art. 119 Dlgs. 385/93. La., P.I. con sede legale in alla Via, in persona del rappresentante legale, premesso che a) l istante ha intrattenuto con la - con sede legale in Via,Abi Cab il rapporto di conto corrente n. ; b) ai sensi dell art. 119 Dlgs. 385/93, sussiste, diritto ed interesse, in capo all esponente, di ottenere mediante rilascio da parte del citato Istituto, copia dei contratti di apertura di conto corrente ed eventuali aperture di credito e degli estratti conto e riassunti scalari trimestrali inerenti i summenzionati rapporti; c) l istante non ha mai ricevuto nel corso del tempo dall Istituto di Credito emarginato in indirizzo alcun estratto conto e riassunto scalare trimestrale relativo ai rapporti dettagliatamente indicati al punto 1. Tanto premesso, l istante, che con la presente, intende, altresì, interrompere, come in effetti interrompe, i termini di prescrizione ex art. 2934 ss CC., ai sensi dell art. 119 TUB 385/93 e, altresì, revoca espressamente qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca relativa ai conti corrente dinanzi richiamati, ovvero, volta a fissare il disciplinare economico dei contratti di conto corrente -INVITA E DIFFIDAla in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in ad inviare, entro e non oltre il termine di legge, copia della seguente documentazione: copia dei contratti costitutivi di conto corrente ed eventuali aperture di credito; copia degli estratti conto trimestrali dalla data d inizio alla fine dei rapporti; copia dei riassunti scalare trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali. relativi ai conti di cui in premessa. Con riserva espressa, in difetto, di ogni diritto, ragione o azione scaturente dal mancato rispetto della presente diffida. Distinti saluti., il Timbro e firma società Art. 117 TUB i contratti sono redatti per iscritto nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo Mancanza del contratto Il contratto monofirma 2
Corte App. Bari, 23/2/2009 n. 167 Anatocismo Tribunale di Monza, 13/05/2012 Cod. civ. e T.U.B. La nullità del contratto monofirma «con l entrata in vigore dell art. 3 della L 17.2.1992, n. 154 poi recepito nell art. 117 TUB, tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi soddisfatto nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente» In senso contrario In tema di contratto di conto corrente, la sottoscrizione del cliente, il quale con ciò manifesta l'adesione alla proposta contrattuale proveniente dalla banca, è di per se idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta scritta dalla legge, non essendo necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale e già espressa nel documento tipo da lui predisposto. Conseguenze della nullità del contratto Impossibilità di applicare commissioni e spese non pattuite Impossibilità di far riferimento al tasso di interesse sostitutivo di cui al comma 7 dell art. 117 TUB Applicabilità dei soli interessi al tasso legale, al netto di qualsivoglia forma di capitalizzazione 13 14 Esame delle clausole contrattuali Giurisprudenza di riferimento Gli interessi ultralegali Anatocismo Interessi ultralegali Jus Variandi CMS (sostituita dalla «remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti» ex Art. 117bis TUB) Cass. Civ. n. 2374/1999 Cass. Civ. n. 3096/1999 Cass. Civ. n. 12507/1999 SS.UU n. 21095 del 4 novembre 2004 SS.UU n. 24418 del 2 dicembre 2010 Art. 1284, terzo comma, cod. civ.: «Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale» Art. 117, quantro comma, TUB: «I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati [ ]» 17 18 3
Tribunale di Salerno, 8/09/2010 Tribunale di Palermo, 31/12/2009 Tribunale di Modena, 5/04/2012 Interessi ultralegali Jus variandi ex art. 118 TUB CMS Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall art. 1284 comma 3 c.c. e successivamente dagli art. 3 e 4 L. 154/1992 ed infine dall art. 117 d.lg. 385/1993. [...] Sono dunque nulle quelle clausole sullo ius variandi dal contenuto generico, con previsione di facoltà di modifica della banca non agganciata ad alcun parametro.. La commissione di massimo scoperto [ ] è compatibile con l esercizio dell autonomia contrattuale, a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, e che la clausola non integri un eccessivo squilibrio delle prestazioni in danno del correntista... 19 20 21 Aspetti processuali: casistica Sull istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. Segue: casistica Iniziativa giudiziaria del cliente a rapporto concluso azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. l esibizione a norma dell art. 210 c.p.c. non può in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell onere della prova a carico della parte istante ex multis: Cass. Civ, 17948/2006 Iniziativa giudiziaria del cliente a rapporto in essere (azione di accertamento negativo) N.B.: la domanda riconvenzionale della banca comporta un inversione dell onere della prova 4
Tribunale di Latina, 19/06/2012 Trib. Foggia 9/7/2010, n. 1216 Il cd saldo zero Il cd saldo zero Segue: casistica L omessa produzione da parte della banca degli estratti conto dall apertura del rapporto, non consentendo di verificare la legittimità delle modalità di addebito di interessi, spese e commissioni, comporta la necessità di ricondurre a zero il primo saldo disponibile in assenza della prova dei movimenti di dare/avere da cui scaturì la formazione del saldo contabilizzato al 2 gennaio 1995, non è possibile accertare il saldo finale esistente alla chiusura del conto Iniziativa giudiziaria della Banca azione monitoria 25 26 Art. 50 TUB Giudizio di opposizione Studio Legale Guardamagna e Associati www.gealex.eu La Banca d Italia e le banche possono chiedere il decreto d ingiunzione previsto dall art. 633 del codice di procedura civile anche in base all estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido L onere probatorio permane a carico dell attore sostanziale (la banca) Avv. Felice Massa Piazza San Pietro in Gessate 2 Milano, 20122 Tel. +3902579601 fmassa@gealex.eu 30 5