Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

Documenti analoghi
Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale

COSTI E COMMISSIONI NELLE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE BANCARIO LE FORME DI REMUNERAZIONE NEI CONTRATTI BANCARI: VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

Anatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo

QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO

L anatocismo bancario

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

LA CONSULENZA TECNICA NELL AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO

Ordinanza ex art. 186 quater cpc n. cronol. 2467/2017 del 18/04/2017 RG n. 3901/2015

SOMMARIO. Introduzione...

ASPETTI OPERATIVI NELLE CTU

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,

L anatocismo: nuova formulazione dell art. 120 TUB e riflessi operativi sui conti bancari

QUESITI IN TEMA BANCARIO

3 Edizione MASTER DIRITTO BANCARIO

Il pagamento di interessi anatocistici. Dott. Mario Mauro

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI Il Giudice Istruttore Sciogliendo la riserva assunta nella causa iscritta al n. XXX/09 RG, ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Libertà e diritti dei cittadini

Non si tratta infatti di un accertamento su di un fatto o di un atto, come sostenuto da altri, ma della ben altra ipotesi in cui per un atto negoziale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

La difficile lettura della riforma (L. 27/12/13 n.147) e la disciplina attuale dell anatocismo tra norme, giurisprudenza e dottrina

Decisione N. 336 del 14 gennaio 2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Formazione Bancari - Corso 2

Obbligo della forma scritta e pattuizione degli interessi ultralegali

Accoglimento totale del 18/04/2015 RG n. 781/2013

Accoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014

Le commissioni bancarie. Stefano Gennari

L attività del consulente tecnico

3 Edizione Percorso specializzazione DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Autore: Peruzzo Matteo In: Diritto civile e commerciale

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Brevi note su Il contenzioso bancario

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

Fallco Anatocismo. Sistema avanzato per la gestione del ricalcolo degli interessi anatocistici

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

APPUNTI PER LA RELAZIONE IN MATERIA BANCARIA CONVEGNO IVREA

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

ANATOCISMO STRUMENTI PROCESSUALI CIVILISTICI

o Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000

IL CONTENZIOSO SUL CREDITO BANCARIO

SOMMARIO. Parte I. Wolters Kluwer Italia V

Nuove tendenze sul saldo zero nella giurisprudenza di merito

CONVEGNO MOVIMENTO FORENSE PALERMO 7 GIUGNO 2017 VIZI E ANOMALIE NEI RAPPORTI BANCARI: PROFILI GIUDIZIALI E STRATEGIE DIFENSIVE

L art. 120 del TUB ed il calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie. A cura di Avv. Fabio Civale

LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

Ingiunzione fiscale. Processo

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]

SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7635/2013 R.G. promossa da:

STUDIO VECCHI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

INDICE. Prefazione...

III corso di formazione per tirocinanti L ANATOCISMO BANCARIO MARIA ROSARIA SODANO E ANTONIO STEFANI

IL CONTO CORRENTE.

La prescrizione nei rapporti bancari ODCEC Cremona 5 dicembre Paolo Stella Monfredini

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

contro MOTIVI DELLA DECISIONE

I contratti di finanziamento: L apertura di credito

IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Decisione N del 05 maggio 2017

Decisione N del 29 settembre 2016

Oggetto: LE NUOVE REGOLE (RESTRITTIVE) PER L USO DEGLI ASSEGNI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO


IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Francesco Tesauro

conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

CORSO BASE 15 ORE PER AVVOCATI MEDIATORI DI DIRITTO

Collegio di Milano. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. M A M E L I M A S S I M I L I A N O

MASSIMARIO SENTENZE ADUSBEF

OGGETTO: Conti Dormienti: chi ha verificato di aver diritto al rimborso può presentare l istanza.

Le parti nel processo tributario

MARIO G. DI VITTORIO G. E C. S.A.S.

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE (articolo 7 del vigente Statuto Sociale)

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

Genova, 10 marzo Titolo OIC 14 Le disponibilità liquide. Sede di svolgimento Genova

Lo stato del contenzioso e della giurisprudenza in tema di contratti derivati (swap) sottoscritti da Imprese ed Enti territoriali

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE s.c. Martignacco PROCESSO DEL CREDITO PROCEDURE INTERNE AI SENSI DEL D.M.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PRIMA CIVILE

Anatocismo Bancario Il rapporto Banca-Cliente: tutela e aspettative alla luce della nuova giurisprudenza

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

Decisione N del 15 luglio 2016

contro N. R.G. 2920/2011

Sentenza n. 3979/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 4362/2015

INDICE SOMMARIO. pag. Elenco delle principali abbreviazioni...

E S E R C I T A Z I O N E 1 T E C N I C A B A N C A R I A / D O T T. S T E F A N O P A L A

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Transcript:

Mondovì, 16 novembre 2012 SSUU 2/12/2010, n. 24418 Indice degli argomenti Premessa Il contenzioso bancario: la prospettiva del legale (Avv. Felice Massa) Premesse sull evoluzione del contenzioso bancario Valutazioni preliminari del legale Come si affronta il contenzioso con un istituto di credito: aspetti processuali Quali sono le ragioni del proliferare del contenzioso bancario? Vuoto normativo Quali sono le domande rivolte nei confronti di una banca? Azione di ripetizione dell indebito Azione di accertamento negativo Mondovì, 16 novembre 2012 2 Valutazioni preliminari La prescrizione Il rapporto tra la banca e il cliente era un rapporto affidato? Il rapporto è ancora in essere o è cessato? SS.UU n. 24418 del 2 dicembre 2010 DL n. 225 del 29 dicembre 2010, art. 2 comma 61 Corte Cost. n. 78 del 2 aprile 2012 Il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l azione di ripetizione delle rimesse ripristinatorie effettuate in eccesso dal correntista decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati 6 1

DL 29/12/2010 n. 225 Corte Cost. 2/4/2012, n. 78 L art. 2, comma 61 Illegittimità costituzionale Raccolta della documentazione «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» «si dichiara l illegittimità costituzionale dell art. 2, comma 61 del DL 29 dicembre 2010, n. 225» Rilevanza della documentazione completa ex art. 2697 cod. civ. CONTRATTO ESTRATTI CONTO MENSILI RIASSUNTI SCALARE TRIMESTRALI 8 Diffida ex art. 119, quarto comma TUB Minuta di diffida ex art. 119 TUB Sul contratto Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Oggetto: Richiesta documentazione ex art. 119 Dlgs. 385/93. La., P.I. con sede legale in alla Via, in persona del rappresentante legale, premesso che a) l istante ha intrattenuto con la - con sede legale in Via,Abi Cab il rapporto di conto corrente n. ; b) ai sensi dell art. 119 Dlgs. 385/93, sussiste, diritto ed interesse, in capo all esponente, di ottenere mediante rilascio da parte del citato Istituto, copia dei contratti di apertura di conto corrente ed eventuali aperture di credito e degli estratti conto e riassunti scalari trimestrali inerenti i summenzionati rapporti; c) l istante non ha mai ricevuto nel corso del tempo dall Istituto di Credito emarginato in indirizzo alcun estratto conto e riassunto scalare trimestrale relativo ai rapporti dettagliatamente indicati al punto 1. Tanto premesso, l istante, che con la presente, intende, altresì, interrompere, come in effetti interrompe, i termini di prescrizione ex art. 2934 ss CC., ai sensi dell art. 119 TUB 385/93 e, altresì, revoca espressamente qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca relativa ai conti corrente dinanzi richiamati, ovvero, volta a fissare il disciplinare economico dei contratti di conto corrente -INVITA E DIFFIDAla in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in ad inviare, entro e non oltre il termine di legge, copia della seguente documentazione: copia dei contratti costitutivi di conto corrente ed eventuali aperture di credito; copia degli estratti conto trimestrali dalla data d inizio alla fine dei rapporti; copia dei riassunti scalare trimestrali con evidenza del dettaglio delle competenze trimestrali. relativi ai conti di cui in premessa. Con riserva espressa, in difetto, di ogni diritto, ragione o azione scaturente dal mancato rispetto della presente diffida. Distinti saluti., il Timbro e firma società Art. 117 TUB i contratti sono redatti per iscritto nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo Mancanza del contratto Il contratto monofirma 2

Corte App. Bari, 23/2/2009 n. 167 Anatocismo Tribunale di Monza, 13/05/2012 Cod. civ. e T.U.B. La nullità del contratto monofirma «con l entrata in vigore dell art. 3 della L 17.2.1992, n. 154 poi recepito nell art. 117 TUB, tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi soddisfatto nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente» In senso contrario In tema di contratto di conto corrente, la sottoscrizione del cliente, il quale con ciò manifesta l'adesione alla proposta contrattuale proveniente dalla banca, è di per se idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta scritta dalla legge, non essendo necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, dal momento che la volontà negoziale e già espressa nel documento tipo da lui predisposto. Conseguenze della nullità del contratto Impossibilità di applicare commissioni e spese non pattuite Impossibilità di far riferimento al tasso di interesse sostitutivo di cui al comma 7 dell art. 117 TUB Applicabilità dei soli interessi al tasso legale, al netto di qualsivoglia forma di capitalizzazione 13 14 Esame delle clausole contrattuali Giurisprudenza di riferimento Gli interessi ultralegali Anatocismo Interessi ultralegali Jus Variandi CMS (sostituita dalla «remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti» ex Art. 117bis TUB) Cass. Civ. n. 2374/1999 Cass. Civ. n. 3096/1999 Cass. Civ. n. 12507/1999 SS.UU n. 21095 del 4 novembre 2004 SS.UU n. 24418 del 2 dicembre 2010 Art. 1284, terzo comma, cod. civ.: «Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale» Art. 117, quantro comma, TUB: «I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati [ ]» 17 18 3

Tribunale di Salerno, 8/09/2010 Tribunale di Palermo, 31/12/2009 Tribunale di Modena, 5/04/2012 Interessi ultralegali Jus variandi ex art. 118 TUB CMS Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall art. 1284 comma 3 c.c. e successivamente dagli art. 3 e 4 L. 154/1992 ed infine dall art. 117 d.lg. 385/1993. [...] Sono dunque nulle quelle clausole sullo ius variandi dal contenuto generico, con previsione di facoltà di modifica della banca non agganciata ad alcun parametro.. La commissione di massimo scoperto [ ] è compatibile con l esercizio dell autonomia contrattuale, a condizione che le parti abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, e che la clausola non integri un eccessivo squilibrio delle prestazioni in danno del correntista... 19 20 21 Aspetti processuali: casistica Sull istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. Segue: casistica Iniziativa giudiziaria del cliente a rapporto concluso azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. l esibizione a norma dell art. 210 c.p.c. non può in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell onere della prova a carico della parte istante ex multis: Cass. Civ, 17948/2006 Iniziativa giudiziaria del cliente a rapporto in essere (azione di accertamento negativo) N.B.: la domanda riconvenzionale della banca comporta un inversione dell onere della prova 4

Tribunale di Latina, 19/06/2012 Trib. Foggia 9/7/2010, n. 1216 Il cd saldo zero Il cd saldo zero Segue: casistica L omessa produzione da parte della banca degli estratti conto dall apertura del rapporto, non consentendo di verificare la legittimità delle modalità di addebito di interessi, spese e commissioni, comporta la necessità di ricondurre a zero il primo saldo disponibile in assenza della prova dei movimenti di dare/avere da cui scaturì la formazione del saldo contabilizzato al 2 gennaio 1995, non è possibile accertare il saldo finale esistente alla chiusura del conto Iniziativa giudiziaria della Banca azione monitoria 25 26 Art. 50 TUB Giudizio di opposizione Studio Legale Guardamagna e Associati www.gealex.eu La Banca d Italia e le banche possono chiedere il decreto d ingiunzione previsto dall art. 633 del codice di procedura civile anche in base all estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido L onere probatorio permane a carico dell attore sostanziale (la banca) Avv. Felice Massa Piazza San Pietro in Gessate 2 Milano, 20122 Tel. +3902579601 fmassa@gealex.eu 30 5