DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE UNITÀ TEMATICA C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI COSTITUZIONALI AFFARI GIURIDICI



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Traduzione a cura di Sara DʼAttoma ****

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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE UNITÀ TEMATICA C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI COSTITUZIONALI AFFARI GIURIDICI Funzionamento del diritto comune europeo della vendita (DCEV) nell'ambito del regolamento Roma I SINTESI Sintesi Lo studio ha lo scopo di precisare l'articolazione tra il DCEV e il regolamento Roma I ricercando in che misura tale articolazione favorirà il commercio transfrontaliero di B2C (business to consumer) per consentire ai professionisti che desiderano commerciare in tutta l'unione europea di essere soggetti alle norme tassative del DCEV e non alle leggi di polizia di origine statale dei 27 Stati membri dell'unione europea. Si tratterà quindi di verificare che le norme tassative del DCEV permettano un elevato livello di protezione del consumatore rispetto ai diritti interni del consumo dei paesi dell'unione europea. PE 462.477 IT

Le fonctionnement du DCEV dans le cadre du Règlement Rome I La presente nota è stata richiesta dalla commissione giuridica del Parlamento europeo. AUTORE Martine BEHAR-TOUCHAIS Professore presso l'università Panthéon-Sorbonne- Parigi I (Facoltà di giurisprudenza della Sorbona) Condirettrice dell'istituto di ricerca giuridica della Sorbona (IRJS-Institut TUNC) Direttrice del polo Contratti, consumo, commercio elettronico della rete europea di esperti di diritto Trans Europe Experts (TEE) Ex componente del collegio del Consiglio francese della concorrenza AMMINISTRATORE RESPONSABILE Danai PAPADOPOULOU Unità tematica: Diritti dei cittadini e affari costituzionali Parlamento europeo B-1047 Bruxelles Indirizzo e-mail: danai.papadopoulou@europarl.europa.eu VERSIONI LINGUISTICHE Originale: FR Traduzioni: BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV INFORMAZIONI SULL EDITORE Per contattare il dipartimento tematico o abbonarsi alla lettera d informazione mensile rivolgersi all indirizzo seguente: poldep-citizens@europarl.europa.eu Parlamento europeo, manoscritto ultimato nell'ottobre 2012 Unione europea, 2012 Il presente documento è disponibile su Internet all indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/studies CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle dell autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. È ammessa la riproduzione o la traduzione a fini non commerciali, a condizione che sia citata la fonte e che l editore, a seguito di preventiva comunicazione, ne riceva una copia. 2

Le fonctionnement du DCEV dans le cadre du Règlement Rome I SINTESI Contesto Il Libro Verde della Commissione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese (COM(2010)348/3) ha ricapitolato le sette opzioni possibili a tal fine. Si va dalla semplice pubblicazione dei risultati del lavoro del gruppo di esperti all'uopo nominati a un vero e proprio Codice europeo dei contratti. «Si potrebbe istituire uno strumento facoltativo con regolamento, e sarebbe concepito come secondo regime in ciascuno Stato membro, offrendo così alle parti la scelta tra due regimi di diritto contrattuale interno». In tale contesto l'11 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)635 final). Occorre quindi individuare in che modo il diritto comune europeo della vendita (DCEV) potrà articolarsi con il regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (business to consumer) o Roma I. La questione che qui si pone riguarda soltanto i rapporti B2C. Obiettivi Affinché il DCEV sia coronato di successo occorre che sia chiara la sua articolazione con il regolamento Roma I. È quindi necessario che il DCEV implichi un elevato livello di protezione del consumatore che, senza necessariamente comportare tutte quante le disposizioni più protettrici, supporti il raffronto con i diritti nazionali. Giova quindi innanzitutto individuare in che modo il DCEV si articola con il regolamento Roma I. Sarebbe stato possibile qualificare il DCEV con 28 regime di legge uniforme applicabile prima di qualsiasi ragionamento in termini di conflitto di leggi, ovvero di secondo regime di diritto interno. La qualifica scelta del DCEV come secondo regime di diritto interno è pertanto determinante. La scelta del DCEV non è una scelta di legge applicabile ai sensi del diritto internazionale privato, ma interviene in via secondaria, in seno alla legge applicabile, come una scelta tra due regimi, il 1 regime di origine statale e il 2 regime (il DCEV). Le critiche dottrinali a tale qualifica non sono perentorie. Taluni autori negano a un regolamento europeo il potere di fare diritto nazionale. Altri sono preoccupati per le conseguenze derivanti dalla qualifica di diritto interno del DCEV (interpretazione interna, conformità con le direttive esistenti, trasposizione delle future direttive in seno al DCEV...). Tutt'al più tali riflessioni consentono di ammettere un'ibridità del DCEV che, pur essendo un 2 regime di diritto interno, è stato nondimeno concepito sul piano europeo e ha "portato" a un regolamento. La sua concezione europea giustifica ad esempio l'interpretazione da parte della Corte di giustizia. Ciò non toglie che la qualifica di 2 regime di diritto interno consente di assicurare un funzionamento normale del regolamento Roma I. Detto regolamento non è snaturato e consentirà di determinare la legge applicabile. Solo le leggi di polizia del 1 regime sono neutralizzate come riferisce la Commissione: «Se le parti scelgono la legge di un altro Stato membro diversa dalla legge del consumatore, tale scelta non può, ricorrendo le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge del paese in cui ha la residenza abituale (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I). Quest'ultima disposizione può non avere rilevanza pratica se le parti hanno optato, nell'ambito del diritto nazionale vigente, per il diritto comune europeo della vendita. Questo perché le norme di diritto comune europeo della vendita del diritto 3

Le fonctionnement du DCEV dans le cadre du Règlement Rome I nazionale prescelto sono identiche alle norme di diritto comune europeo della vendita del paese del consumatore. Di conseguenza, le norme imperative a tutela del consumatore del paese del consumatore non sono superiori né questi è privato della protezione assicuratagli dalla legge del paese in cui ha la residenza abituale.» In altri termini, poiché il regime opzionale è un 2 regime interno in ciascuno Stato membro non può per sua natura essere snaturato dalle leggi di polizia dell'altro regime interno di origine statale in quanto vi si sostituisce totalmente, quando le parti lo scelgono ( 1 ). Diventa perciò il regime interno scelto dalle parti. Lo studio precisa l'articolazione del DCEV con i principali testi del regolamento Roma I e dimostra che non sussistono reali difficoltà di articolazione in quanto si ammettono le premesse del ragionamento e della qualifica del 2 regime di diritto interno dello strumento opzionale. * Poiché in caso di scelta dello strumento opzionale il consumatore non sarà più protetto dalle norme imperative del 1 regime nazionale di diritto del consumo del suo luogo di residenza abituale bensì dalle norme imperative del 2 regime nazionale del suo luogo di residenza abituale, costituito dal DCEV, è importante raffrontare il livello di protezione del DCEV e dei diritti nazionali dei paesi dell'ue. Tale raffronto comporta l'effetto principale di dimostrare che la scelta del DCEV non sfavorisce il consumatore in quanto quest'ultimo continuerà a beneficiare di un elevato livello di protezione. Certo vi sono differenze che sono essenzialmente di dettaglio, salvo forse la nullità pronunciata unilateralmente senza ricorso alle vie legali. Le differenze di dettaglio che emergono consentiranno, alla bisogna, di promuovere un'informazione del consumatore paese per paese sulle differenze tra il 1 e il 2 regime. 1 Si veda anche in tal senso la nostra nota «Relation d un instrument optionnel avec les lois nationales» 2010 4