Split Payment e Reverse Charge



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Frascati 27 marzo 2015 Split Payment e Reverse Charge

LO SPLIT PAYMENT - INTRODUZIONE La disciplina della scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT) persegue la finalità di arginare l evasione da riscossione dell IVA, nell ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse. Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate OBIETTIVO: mira a garantire l erario dal rischio di inadempimento dell obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l imposta; mira a garantire gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

LO SPLIT PAYMENT RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 23 dicembre 2014,n. 190 La Art. 1, comma 629, lett. b), ha modificato il DPR 633/72, introducendo l art. 17-ter secondo cui «per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente Direzione Centrale Normativa 2 carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 6 comma 5, DPR 633/72 (IVA differita, disciplina precedente) Legge 23 dicembre 2014 n.190 (introduzione art. 17-ter) Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015

LO SPLIT PAYMENT AMBITO SOGGETTIVO Il nuovo regime si applica per alle cessioni di beni e servizi (artt. 2 e 3 del DPR 633/72) effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni: STATO ORGANI DELLO STATO ANCHE SE AVENTI PERSONALITA GIURIDICA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E RISPETTIVI CONSORZI CCIAA ISTITUTI UNIVERSITARI ASL ED ENTI OSPEDALIERI ENTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA CON PREVALENTE CARATTERE SCIENTIFICO, DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA E DI PREVIDENZA In realtà l Agenzia delle entrate è dovuta intervenire per precisare «laddove dovessero permanere dei dubbi sull applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l operatore interessato potrà inoltrare istanza di interpello all Agenzia delle Entrate ai sensi dell art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212» Circolare 1/E 2015, Agenzia delle Entrate

LO SPLIT PAYMENT MECCANISMO D APPLICAZIONE Split Payment Il meccanismo del SP si applica alle cessioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato nei confronti di pubbliche amministrazioni elencate nell art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 Sono esclusi gli acquisti per i quali l ente è debitore d imposta (in quanto soggetto agli obblighi di REVERSE CHARGE!?) e i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d imposta sul reddito Non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014 Si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015

LO SPLIT PAYMENT ESEMPIO FATTURAZIONE Fino al 30.03.2015 ante fattura elettronica Alfa Srl Spett.le Comune xxx Fattura n. x del xx.xx.xxxx Si rimette fattura per xxxxxxxxx Imponibile: Euro 10.000,00 Iva (22%): Euro 2.200,00 Iva versata dal committente ai sensi dell art.17-ter D.P.R. 633/72 Totale Fattura: Euro 12.200,00 Netto a pagare: Euro 10.000,00 Nella fattura andrà indicata l IVA (con apposita dicitura lo split payment) ma questa andrà stornata dal totale della fattura, in quanto non verrà corrisposta dall Ente al fornitore, ma sarà versata all Erario direttamente dall ente pubblico.

LO SPLIT PAYMENT ESEMPIO FATTURAZIONE Dal 31.03.2015 dopo la fattura elettronica

LO SPLIT PAYMENT SCRITTURE CONTABILI L IVA esposta in fattura andrà registrata nel registro IVA vendite ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. L imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un apposita scrittura dal totale del credito accesso verso l ente pubblico.

LO SPLIT PAYMENT Operazioni ante 2015 Le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell esigibilità differita di cui all articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72; per tali ultime operazioni all atto dell incasso sarà necessari esclusivamente registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita.

LO SPLIT PAYMENT PROBLEMATICHE E RISVOLTI FINANZIARI PROBLEMA Da un punto di vista finanziario, le imprese che hanno come committenti prevalentemente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA (crisi di liquidità). Dichiarazione IVA/compensazione In caso di volumi d affari elevati con le P.A., che portino ad avere eccedenze di credito superiori a euro 700.000,00, si dovrà fai conti con il limite annuale di compensazione. SOLUZIONE A Rimborso art. 30 DPR 633/72 Richiesta in D. Iva, visto di conformità ed eventuale presentazione della garanzia. Vedi NB Dichiarazione Iva Altra questione da non sottovalutare è le necessità che per utilizzare l eccedenza di credito IVA di importo rilevante sarà necessaria l apposizione del visto di conformità in dichiarazione. SOLUZIONE B RIMBORSO CREDITO IVA IN VIA PRIORITARIA istanza con il modello IVA TR erogazione entro tre mesi dalla richiesta (credito nei primi tre trimestri) DM 23 gennaio 2015 NB Il nuovo art. 38-bis D.P.R. 633/1972 prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di Euro 15.000 possono essere eseguiti senza la presentazione della garanzia: - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell organo di controllo; - a condizione che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

REVERSE CHARGE INTRODUZIONE Regime IVA di inversione contabile (o reverse charge) una serie di obblighi, attinenti alle modalità di assolvimento dell imposta, che normalmente gravano sul cedente/prestatore vengono viceversa posti a carico del cessionario REVERSE CHARGE REGIME DI ESENZIONE O FUORI CAMPO IVA OBIETTIVO Ridurre il rischio di evasione dell imposta

Direttiva 2006/112/CE Direttiva 2006/112/CE Art.199 REVERSE CHARGE RIFERIMENTI NORMATIVI Gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite di carattere temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell IVA sia, in luogo del cedente o del prestatore d opera, colui nei cui confronti sono state effettuate le seguenti operazioni: a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3; b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a); c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137; d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato VI; e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia; f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. Art.199-bis Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'iva sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva; b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva. c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2; f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2; h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop; i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione; j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356. L art. 395 della Direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio dell Unione Europea può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga (fra cui anche misure di deroga al regime ordinario di fatturazione delle operazioni IVA), allo scopo di semplificare la riscossione dell imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

REVERSE CHARGE NOVITA Fino al 31 dicembre 2014, il reverse charge si applicava alle seguenti attività: cessioni di oro industriale e da investimento (in quest ultimo caso, solo se il cedente esercita l opzione per l imponibilità); prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici; cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l IVA, mediante opzione nell atto di vendita. vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche; cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali. I commi 629-633, dell art. 1 della legge di stabilità 2015 hanno esteso l ambito di applicazione del regime IVA di inversione contabile: Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori, nonché di certificati relativi all energia e al gas Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari Cessioni di bancali di legno (pellet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici

REVERSE CHARGE DECORRENZA E DURATA ATTIVITA DECORRENZA DURATA Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (art. 17, comma 6, lettera lettera a ter) 1 gennaio 2015 A regime Settore edile (lettera a e lettera a-ter) 1 gennaio 2015 A regime Settore energetico: trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra(lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d- quinquies) 1 gennaio 2015 4 anni Sospesa, in attesa di autorizzazione comunitaria 4 anni Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7) 1 gennaio 2015 A regime

REVERSE CHARGE MECCANISMO D APPLICAZIONE La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l annotazione «inversione contabile» e indicazione della norma (art. 17, comma 6 lett. A TER D.P.R. 633/72 o art. 74, comma 7 ) La fattura è integrata dal cessionario con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta La fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi sia nel registro degli acquisti (entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)

REVERSE CHARGE ESEMPIO FATTURA IMPRESE DI PULIZIE Modello Fattura Cedente Modello Fattura Cessionario Impresa Clean&Clean C.F. e P.I.09876543210 Impresa Clean&Clean C.F. e P.I.09876543210 Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l. Via Sardegna 71 00100 Roma P.I. 01234567890 Fattura n. 3 del 31.03.2015 High Quality S.r.l. Via Sardegna 71 00100 Roma P.I. 01234567890 Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015 Imponibile: Euro 350,00 Totale Fattura: Euro 350,00 Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell art.17, comma 6, lett. A-ter D.P.R. 633/72 Oggetto: Pulizia Uffici mese di marzo 2015 Imponibile: Euro 350,00 Totale Fattura: Euro 350,00 Operazione soggetta al Reverse Charge ai sensi dell art.17, comma 6, lett. A-ter D.P.R. 633/72 Integrazione IVA ai sensi dell art. 17,comma 6, lett. a-ter D.P.R. 633/72 Aliquota IVA 22% IVA 77,00 Totale 427,00

REVERSE CHARGE IVA INCASSATA Iva Esposta Iva Non Esposta (Reverse Charge) Cedente Vende 1.000 IVA 220 Totale 1.220 Liquidazione periodica IVA Iva Vendite 220 Iva Acquisti 0 Iva Versata 220 Erario Entrata da Cedente 220 Entrata da Cessionario 220 Totale 440 Cessionario Acquista 1.000 IVA 220 Totale 1.220 Vende 2.000 IVA 440 Totale 2.440 Liquidazione period. IVA Iva Vendite 440 Iva Acquisti 220- Iva Versata 220 Cedente Vende 1.000 IVA 0 Totale 1.000 Liquidazione periodica IVA Iva Vendite 0 Iva Acquisti 0 Iva Versata 0 Erario Entrata da Cedente 0 Entrata da Cessionario 440 Totale 440 Cessionario Acquista 1.000 IVA 0(*) Totale 1.000 (*) Saldo a zero per effetto della doppia registrazione nel reg. acquisti e vendite Vende 2.000 IVA 440 Totale 2.440 Liquidazione period. IVA Iva Vendite 440 Iva Acquisti 0 Iva Versata 440

I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il riferimento alle attività svolte secondo la classificazione ATECO 2007 SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI (art. 17, comma 6. lettera a-ter, D.P.R. n. 633/72) Dal 1 gennaio 2015, la nuova lettera a-ter), dell articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, prevede l applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia degli edifici (in sostanza, uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, etc. o parti di essi). Pulizia di edifici Codice ATECO 2007 Descrizione e commenti 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari) 81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

I SINGOLI SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE il riferimento alle attività svolte secondo la classificazione ATECO 2007 SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente l estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici. Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007 e, fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un attività riconducibile al settore edile.

SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) Codice ATECO 2007 43.21.01 Descrizione e commenti Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti in edifici 43.22.01 43.22.02 43.22.03 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)

SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72) Codice ATECO 2007 Prestazione di demolizione di edifici 43.11.00 Descrizione e commenti Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici) Codice Descrizione e commenti ATECO 2007 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Completamento di edifici 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. E importante sottolineare che il reverse charge continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle altre attività (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento di edifici) rientranti nel settore F. - attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2, sezione F), - costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sezione F), - costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo 42.2, sezione F) - costruzioni di altre opere di ingegneria civile (gruppo 42.9, sezione F) - preparazione del cantiere edile (classe 43.12 sezione F) - trivellazione e perforazione (classe 43.13 sezione F) - altri lavori specializzati di costruzione (gruppo 43.9, sezione F)

SPLIT PAYMENT VS REVERSE CHARGE Il Reverse Charge trova applicazione solo quando l ente pubblico che riceve la prestazione è SOGGETTO PASSIVO IVA, ovvero agisce nell esercizio d impresa Ovvero per le attività non rientranti nello svolgimento delle attività di pubblica autorità Esempi: distribuzione acqua, gas, trasporti di persone, gestione centri sportivi, d istruzione, culturali, gestione musei e biblioteche, ecc. Se l Ente Pubblico, nello svolgimento di tali attività, ricevesse servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, sarà obbligato ad applicare il Reverse Charge e non lo Split Payment