STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI. Circolare aggiornamento legislativo. Prot. N 2 / 07.02.2014



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STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. UMBERTO BARBOLINI Rag. DANIELA CAVALCA Dott. DANIELA GUALTIERI Dott. CARLOTTA CORRADINI Circolare aggiornamento legislativo Prot. N 2 / 07.02.2014 1. Rientro capitali dall estero (DL n. 4 del 28/01/2014)... 2 2. Nuovo redditometro... 5 3. Compensazioni di imposte con crediti verso le Pa... 5 3. Limiti contabilità semplificata (art.18 DPR 600/1973)... 5 4. Limiti liquidazioni iva trimestrali (art 27, 34 Dpr 633/72)... 6 5. Limiti contabilità di magazzino (art. 14 DPR 600/73 e art. 1 DPR 695/1996)... 6 6. Limite massimo crediti in compensazione e rimborsi infrannuali (art. 34, L.388/2000)... 7 7. Limite applicazione studi di settore (art. 10 L. 146/1998)... 9 8. Limiti bilancio abbreviato, collegio sindacale e bilancio consolidato... 10 9. Predisposizione del bilancio e bozza verbali CdiA... 11 10. Prossime scadenze... 12 Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. Sede e ufficio: 42124 REGGIO EMILIA Via P.C. Cadoppi, 10 Tel. (39) 0522 921074-921082 Fax (39) 0522 277056 Ufficio: 42022 BORETTO (RE) Viale Montanari, 6 Tel. (39) 0522 964729 Fax (39) 0522 965521 Codice fiscale e Partita IVA: 01987360359 - Web site: www.vianoeassociati.it e.mail: info@vianoeassociati.it e.mail certificata: studioviano@odcec.re.legalmail.it

1. Rientro capitali dall estero (DL n. 4 del 28/01/2014) Il Consiglio dei Ministri con DL n. 4 del 28/01/2014 ha licenziato una nuova procedura di collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all estero dai contribuenti (voluntary disclosure). Tale procedura dovrebbe concretizzarsi attraverso un autodenuncia, presentabile una volta sola, con la quale il contribuente illustrerà all Amministrazione finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all estero. La voluntary disclosure rappresenta un procedimento di sanatoria assai diverso dallo scudo fiscale del 2011: essa comporta in un vero e proprio accertamento per il quale sarà necessario fornire agli Uffici i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituire le disponibilità estere relativamente a tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento. Chi partecipa alla regolarizzazione spontanea non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione. Per i comportamenti fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta fino alla metà. In base all avviso di accertamento emesso a seguito della procedura, il contribuente dovrebbe poi versare in unica soluzione il totale delle imposte dovute e le sanzioni ridotte fino alla metà del minimo: se i capitali vengono trasferiti in Italia o in Stati membri dell UE o dello SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia; se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; oppure se l autore delle violazioni rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Le modalità di presentazione dell istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, saranno disciplinate con provvedimento del Direttore dell Agenzia. La collaborazione volontaria non dovrebbe essere ammessa se la richiesta verrà presentata dopo che l autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione. 2

2. Nuovo redditometro Terminato il periodo di prova e rodaggio, entra in funzione a partire dal 2014 il famigerato Redditometro (si veda circolare prot N. 01/2011). Il sistema sarà in grado di ricostruire per ciascun contribuente le spese effettuate di cui l'amministrazione fiscale ha certezza e di metterle a confronto con il reddito dichiarato in quell'anno e di evidenziare tutti i casi in cui la differenza è superiore al 20%, soglia oltre la quale scatterà l'accertamento. Se il redditometro evidenziasse uno scarto tra il reddito e le spese superiore al 20%, scostamento non giustificato neanche considerato il reddito familiare complessivo, il contribuente sarà invitato a presentarsi negli uffici dell'agenzia per dimostrare, ad esempio, che la casa o l'automobile è stata acquistata con risparmi di anni passati già tassati, o derivanti da redditi non dichiarati perché già tassati alla fonte come le rendite finanziarie, o con somme derivate da una donazione. Se le prove fossero convincenti (ma devono esserci gli atti, i bonifici etc) l attività si concluderebbe. In caso contrario si aprirebbe una seconda fase del contraddittorio, più approfondita. In questo caso potranno essere opposte dai contribuenti anche argomentazioni logiche (e non necessariamente prove documentali) per contestare le spese presunte. Se anche al termine di questa fase il Fisco mantenesse le sue pretese, si aprirebbe l'accertamento formale con quantificazione del maggior reddito accertato. A tal punto non resterebbero che due strade: pagare entro quindici giorni per avere le sanzioni ridotte, oppure avviare un contenzioso, ricorrendo alla giustizia tributaria. Le voci di spesa esaminate sono distinte per settore merceologico di consumo in senso ampio, ed in particolare: - Abbigliamento e alimentari - Mobili ed elettrodomestici - Combustibili ed energia - Assicurazione, RC Auto, furto e incendio su auto, camper, moto e altri mezzi, bollo, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione per mezzi a ruote o, distintamente, imbarcazioni o, ancora, aeromobili; tram, autobus, taxi, noleggio o leasing mezzi di trasporto. - Comunicazioni: apparecchi telefonici anche mobili, spese telefoniche. - Abitazione: mutuo, canone di locazione; fitto figurativo di abitazione di proprietà in locazione o a uso gratuito, canone di leasing immobiliare, acqua e condominio, manutenzione ordinaria. 3

- Istruzione: libri scolastici, tasse, rette per tutti i livelli scolastici, asili, tutoraggio, master, specializzazioni e corsi specifici, soggiorni di studio all estero, canoni di locazione per studenti universitari. - Altri beni e servizi: assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, barbiere, parrucchiere, istituti estetici, prodotti per la cura della persona; centri benessere, argenteria, gioielleria, bigiotteria, orologi, borse valigie e simili, onorari dei liberi professionisti, alberghi, pensioni e viaggi organizzati, pasti e consumazioni fuori casa, assegni periodici corrisposti al coniuge. - Tempo libero, cultura e giochi: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali, riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, tv e web, lotterie, lotto, piante e fiori, riparazioni elettrodomestici, abbonamenti pay-tv; attività sportive, circoli culturali, ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali, giochi online, cavalli, animali domestici. - Sanità: medicinali e visite mediche. - Investimenti: sotto la lente del redditometro finiranno le spese a lungo termine per immobili, beni mobili registrati, polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, obbligazioni, conferimenti e finanziamenti, capitalizzazioni, quote di partecipazione, fondi d investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali, conti di deposito vincolati, altri titoli di credito, prodotti finanziari, più valute estere, oro, numismatica, filatelia, oggetti d arte o di antiquariato, manutenzione straordinaria delle abitazioni, donazioni e altro. Per tutte queste voci, verrà esaminato l eventuale incremento patrimoniale, stornando eventuali mutui o finanziamenti ricevuti. 3. Compensazione di imposte con crediti verso le Pa Il DL 78/2010 ha stabilito la possibilità di compensare i debiti tributari, previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo con i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e Province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale, e derivanti da somministrazioni, forniture e appalti. Nel dettaglio, risultano ora compensabili i debiti derivanti da: - accertamento con adesione; - adesione al processo verbale di constatazione; - adesione agli inviti dell'ufficio; 4

- acquiescenza; - definizione agevolata delle sole sanzioni; - conciliazione giudiziale; - mediazione. Il credito utilizzato per la compensazione deve essere maturato al 31/12/2012, non prescritto, certo, liquido ed esigibile. A dimostrazione di ciò è necessaria un apposita certificazione attraverso piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La compensazione dovrà essere effettuata attraverso il modello F24, a tal fine l agenzia delle entrate ha approvato in data 31/01/2014 il nuovo modello F24 Crediti PP.AA. reso disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. 4. Limiti contabilità semplificata (art.18 DPR 600/1973) I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata per l'esercizio 2014, sono le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone con ricavi di competenza dell'anno precedente (esercizio 2013), non superiori a: - 400.000 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi; - 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività): - in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000, - in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa. Esempio: Ricavi per cessione di beni Euro 600.000 Ricavi per prestazione di servizi Euro 500.000 Contabilità semplificata perché l attività principale (cessione di beni) è inferiore al limite di Euro 700.000 anche se il totale è di 1.100 e se i servizi sono > 400.000 I ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto 5

dell'attività propria d'impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive. 5. Limiti liquidazioni iva trimestrali (art 27, 34 Dpr 633/72) I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2014 sono coloro che nell'esercizio solare precedente (2013) hanno realizzato un volume d affari non superiore a: - Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e professionisti; - Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività; - Euro 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza annotazione separata dei corrispettivi. Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare Euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per tutte le attività complessivamente considerate (comprese quelle di servizi). Esempio: Ricavi per cessione di beni Euro 450.000 Ricavi per prestazione di servizi Euro 350.000 TOTALE RICAVI Euro 800.000 Liquidazioni mensili perché il totale dei ricavi supera complessivamente Euro 800.000. Nell'anno di inizio attività il volume d'affari a cui riferirsi deve essere ragguagliato ad anno. 6. Limiti contabilità di magazzino (art. 14 DPR 600/73 e art. 1 DPR 695/1996) Obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino sono i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti: - ricavi Euro 5.164.568,99; - rimanenze finali Euro 1.032.913,80. 6

L'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni. L'obbligo di gestire la contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti. Esempi: - nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2011 e 2012, l'obbligo decorre dall'esercizio 2014, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2013. - nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2014 se negli anni 2012 e 2013 non sono stati superati i sopraccitati limiti. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono ragguagliare ad anno l'ammontare dei ricavi. 7. Limite massimo crediti in compensazione e rimborsi infrannuali (art. 34, L.388/2000) Come già relazionatovi con nostra Circ. Prot. N 03/2013, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili tramite concessionario, è pari a Euro 700.000 per ciascun anno solare (indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato). Precisiamo che tale limite vale sia per le compensazioni cosiddette "orizzontali" (ovvero tra imposte diverse, esempio: compensazione di un debito Ires con un credito Iva), sia per le somme rimborsabili direttamente da parte dei concessionari della riscossione (il limite riguarda, pertanto, la somma dei due importi). Quindi se un contribuente ha richiesto a rimborso a mezzo modello VR direttamente al concessionario Euro 200.000,00, nello stesso periodo non potrà compensare più di Euro 500.000,00. A tal fine, non vanno considerati: - i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali; - i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva richiesti a rimborso (in quanto questi ultimi sono chiesti direttamente all'agenzia delle Entrate e non al Concessionario); - i crediti compensati con i debiti della stessa imposta, anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24 (esempio: Iva a debito compensata con Iva a credito dell anno antecedente). Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al limite, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso senza limite alcuno, all'agenzia delle Entrate, oppure può essere riportata all'anno successivo. 7

Come già relazionato con Nostra Circolare Prot. n. 03/2013 a seguito della modifica dell art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal 01/01/2010 la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR). Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, per i soggetti a credito che intendono compensare l IVA con altri tributi, sarà possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma (dal 1 febbraio), anziché nell ambito di UNICO. In questo modo, la compensazione potrà essere effettuata dal 16 marzo (in caso di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio). In caso di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio opererà l esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA. Nell Allegato 1 si riepilogano i documenti necessari per la predisposizione della dichiarazione iva 2013 che dovranno essere trasmessi allo Studio entro e non oltre il 20/02/2014; successivamente a tale data lo Studio non potrà garantire la trasmissione telematica della dichiarazione IVA entro il mese di febbraio. Di conseguenza, i suddetti crediti di importo superiore a 5.000 euro non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo (esempio: il credito iva annuale 2013 non sarà compensabile dall'1/1/2014 bensì dal 16/03/2014 se la dichiarazione sarà trasmessa entro il 28/02/2014. Il credito relativo al primo trimestre 2014 non sarà compensabile dal 01/04/2014 bensì dal 16/05/2014 se l istanza verrà trasmessa entro il 30/04/2014). Inoltre l utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali (rimangono esclusi i crediti trimestrali) di importo superiore a 15.000,00 euro presupporrà anche che la dichiarazione IVA rechi, in via alternativa: l apposizione del visto di conformità da parte di: - dottori commercialisti; - esperti contabili; - consulenti del lavoro; ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. Collegio Sindacale). Tale visto di conformità presuppone che il professionista effettui una serie di controlli preventivi all invio delle dichiarazioni ai fini di verificare: - la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l Agenzia delle Entrate richiede obbligatoriamente la stipula di un assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per il rilascio dell autorizzazione del visto di conformità. 8

Lo Studio, in quanto soggetto autorizzato essendosi in tal senso attivato e possedendo i requisiti richiesti dalla norma, si rende disponibile, previa verifica della sussistenza del credito come previsto dalla legge, ad apporre il visto di conformità, alle seguenti condizioni economiche (per i soggetti privi di Collegio Sindacale): - importo del credito a compensazione fino a euro 100.000,00 onorario pari all 1% (con un minimo di euro 500,00) - importo del credito a compensazione da euro 100.000,01 a euro 250.000,00 onorario aggiuntivo al precedente, pari all 0,75% del credito eccedente euro 100.000,00 - importo del credito a compensazione da euro 250.000,01 a euro 516.456,90 ulteriore onorario aggiuntivo ai due precedenti, pari all 0,50% del credito eccedente euro 250.000,00 Si rammenta che l Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato: - la possibilità, per i soggetti che vantano un credito superiore ad euro 5.000, di utilizzare in compensazione con altri tributi il credito IVA sino ad euro 5.000 prima della data di presentazione della dichiarazione IVA; - che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad euro 5.000 hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati); conseguentemente l utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro 5.000,00. Nel caso il contribuente vantasse un credito superiore ad Euro 5.000,00, nel silenzio della norma si consiglia prudenzialmente di compensare da subito il credito iva mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, quindi già a partire dal 16/01. - che la compensazione tra imposte della stessa natura ovvero IVA con IVA (cosiddetta compensazione verticale), anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni, pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente. 8. Limite applicazione studi di settore (art. 10 L. 146/1998) Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, i soggetti che per il periodo di imposta di riferimento hanno conseguito ricavi o compensi di competenza, per un importo superiore a Euro 5.164.568,99. Nel calcolo non vanno considerati i proventi relativi alla cessione di azioni, quote 9

di partecipazione in società, obbligazioni e altri titoli. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di competenza per un importo compreso tra Euro 5.164.568,99 ed Euro 7.500.000,00 anche se esclusi dal calcolo sono, comunque, tenuti alla compilazione degli studi di settore ai fini statistici. Sono inoltre, previste condizioni di inapplicabilità non correlate ai ricavi, bensì a caratteristiche soggettive dei contribuenti (esempio: periodo di non normale svolgimento dell'attività, periodo d'imposta < 12 mesi, inizio cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, etc..) che verranno valutate caso per caso dallo Studio. 9. Limiti bilancio abbreviato, collegio sindacale e bilancio consolidato (artt. 2435/bis e 2477 c.c.) Potranno redigere il bilancio in forma abbreviata, anziché in forma ordinaria, le società che nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due dei seguenti limiti: 1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000,00 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità Gli stessi limiti e gli stessi criteri valgono anche per la nomina del collegio sindacale da parte delle SRL con Capitale Sociale inferiore ad Euro 120.000,00, che pertanto saranno tenute a tale organo solo in caso di superamento di tali limiti per due esercizi consecutivi. Inoltre, non avranno l obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi societari che NON superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 17.500.000,00 2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 35.000.000,00 3. dipendenti occupati in media durante l esercizio 250 unità 10

10. Predisposizione del bilancio e bozza verbali CdiA Si rammenta ai Clienti l obbligo della tempestiva trascrizione e sottoscrizione dei verbali di predisposizione del bilancio sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell Organo Amministrativo (vedi Allegato 2 e Allegato 3). Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo con la sequenza civilistica di formazione del bilancio d esercizio: 1) verso la fine di febbraio: verbale cdia per inizio bilancio (art. 2388 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma di statuto. 2) entro 31 marzo: verbale cdia per eventuale differimento del bilancio con specificate le ragioni che giustificano il differimento 3) entro 31 marzo (30 maggio se bilancio differito) o, se non vi e' il collegio sindacale, 15 aprile (14 giugno se bilancio differito): verbale cdia per ultimazione bilancio, stesura nota integrativa, stesura eventuale della relazione degli amministratori ed eventuale consegna a sindaci (art. 2429.c) di bilancio, nota integrativa ed eventuale relazione degli amministratori e convocazione assemblea soci per approvazione bilancio (art. 2388 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma di statuto 4) entro 15 aprile (14 giugno se bilancio differito): racc.ta ai soci con cui si informa che il bilancio e' depositato presso la sede legale con n.i., eventuale relazione degli amministratori ed eventuale relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.). 5) entro 30 aprile (29 giugno se bilancio differito): termine ultimo assemblea soci (in 1 convocazione) per approvazione bilancio (art. 2364 c.c). L assemblea dovrà essere preventivamente convocata con preavviso e modalità a norma di statuto. 6) il giorno dell'assemblea: contabilizzazione su giornale delle scritture di chiusura, e chiusura generale dei conti come da bilancio approvato 7) il giorno successivo dell'assemblea: 11

riapertura generale dei conti come da bilancio approvato 8) entro 30 gg da assemblea (anche in successive convocazioni rispetto alla prima deserta) che approva bilancio (o da assemblea che non lo approva): deposito del bilancio al registro imprese (art. 2435 c.c.) Nota 1: La convocazione del CdiA è fatta dal Presidente (con modalità e preavviso previsti dallo Statuto) ed indirizzata a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se il CdiA è totalitario (presenti tutti i membri del CdiA, e i sindaci). Nota 2: La convocazione dell Assemblea soci è fatta dal Presidente del CdiA previa delibera e delega del CdiA, avviene con modalità e preavviso previsti dallo Statuto da inviare a tutti i soci, a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se l assemblea soci è totalitaria ovvero presenti tutti i soci, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi (se esistenti) e se gli assenti e i presenti dichiarano di essere informati (art. 2366 cc). 11. Prossime scadenze - Dal 01/02/2014 invio dichiarazione IVA per i soggetti a credito che intendono compensare importi superiori a 5.000 euro. - Entro 17/02/2014 va effettuato il pagamento dell'ultima rata dei contributi fissi INPS per l'anno 2013. - Il 28/02/2014 scade la comunicazione annuale IVA relativa all anno d imposta 2013, istituita e disciplinata dal DPR 435/2001. Devono presentare la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili o se non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Sono pertanto esonerati dalla presentazione della comunicazione le persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a Euro 25.822,84, coloro che hanno realizzato solo operazioni esenti, coloro che hanno optato per il regime dei minimi per l'anno 2013, e i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati. Sono altresì esonerati i soggetti che invieranno entro il 28/02/2014 la dich.ne IVA. - In data 17/03/2014 scade il termine per il versamento della tassa sulle concessioni governative 12

per la bollatura e numerazione dei libri contabili, dovuta dalle società di capitali. L'importo da versare è così determinato: - Euro 309,87 se il capitale sociale è di importo uguale od inferiore a Euro 516.456,90 - Euro 516,46 se il capitale sociale è di importo superiore a Euro 516.456,90 Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con codice tributo 7085 e con periodo di riferimento 2014. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano 13

ALLEGATO 1 Oggetto: Documentazione per comunicazione Iva e dichiarazione Iva Al fine della predisposizione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva per l anno 2013 siamo ad elencare i documenti necessari da consegnare allo scrivente Studio - Credito IVA trimestri 2013 compensati in F24 con altri tributi; - Credito IVA anno 2012 compensato in F24 con altri tributi; - Dichiarazione IVA per l anno anno 2012 se non già in nostro possesso; - Copia della comunicazione dati IVA relativa all anno 2013 se non già in nostro possesso; - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2013 riferite a beni ammortizzabili (materiali ed immateriali); - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2013 riferite a beni strumentali non ammortizzabili (canoni relativi a beni strum., acquisti con contratti di leasing, usufrutto, locazione); - Imponibile delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (materie prime, semilavorati, materie sussidiarie); - Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all art. 17 c. 3 (autofatture) con distinzione dell imponibile e dell IVA; - Ammontare complessivo delle operazioni intracomunitarie e importazioni con distinta indicazione di: operazioni intracomunitarie non imponibili riferite a cessioni di beni ed a prestazioni, imponibile + IVA riferito ad acquisti intracomunitari, imponibile + IVA riferito ad importazioni; - Ammontare delle operazioni non soggette all IVA che concorrono alla determinazione del volume d affari e per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura (operazioni fuori campo iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72) - Operazioni esenti di cui all art. 10, n. 27 quinquies (tenendo distinte le cessioni di beni ammortizzabili); - Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti dei terremotati - Operazioni con la Repubblica di San Marino con indicazione dell ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi, dell ammontare degli acquisti senza pagamento di IVA e dell ammontare degli acquisti con pagamento di IVA; - Riepilogo annuale registro IVA vendite con evidenziate le cessioni di beni ammortizzabili indicando se tali beni sono stati acquistati usati; - Riepilogo annuale registro IVA acquisti con evidenziati gli acquisti con IVA indetraibile; - Dati relativi alle liquidazioni periodiche ed evidenziazione separata degli interessi (se trimestrali) nonché i dati relativi all acconto versato; - Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso e versamenti integrativi d imposta; - Importo rimborsi infrannuali eventualmente richiesti; - Metodo adottato per la determinazione del plafond 2013 (solare o mensile) - Importo plafond al 01/01/12; - Importo dell utilizzo mensile del plafond suddiviso tra utilizzo all interno o per acquisti intracomunitari o all importazione; - Volume d affari complessivo mese per mese tenendo distinte le esportazioni ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili (solo per gli esportatori e gli operatori CEE che utilizzano il plafond); - Acquisti di beni di cui all art. 74, commi 7 e 8; - Cessioni di beni di cui all art. 74, commi 8 e 9; 14

- Crediti d imposta particolari utilizzati in compensazione di debiti IVA 2012; - Ammontare degli acquisti e importazioni di oro/argento con distinta annotazione di imponibile e imposta in riferimento ad acquisti effettuati all interno dello Stato, ad acquisti intracomunitari e ad importazioni; - Ammontare delle cessioni di oro/argento; - Ammontare delle operazioni attive anno 2013 con imposta esigibile in anni successivi (fatture emesse nel 2013 in sospensione d imposta non incassate nell esercizio); - Ammontare operazioni attive anni precedenti con imposta esigibile nel 2013 (fatture emesse anni precedenti in sospensione d imposta incassate nel 2013); - Ammontare degli acquisti 2013 con detrazione d imposta differita in esercizi successivi; - Ammontare degli acquisti anni precedenti con imposta esigibile nel 2013; - Ammontare e ripartizione su base regionale delle fatture emesse nei confronti di privati consumatori; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di rottami; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di oro e argento; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore edile; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di fabbricati strumentali; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di rottami; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per a cessione di oro e argento; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore edile; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di fabbricati strumentali; - Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell Iva ai sensi dell art 1 Legge 244/2007 (contribuenti minimi); - Ammontare delle spese sostenute relativi a cellulari di cui si è proceduto alla detrazione superiore al 50%. 15

ALLEGATO 2 Verbale dell Organo Amministrativo (con eventuale collegio sindacale) Oggidì (verso la fine di febbraio) alle ore presso la sede sociale in via n a,si riunisce l'organo Amministrativo per deliberare sul seguente argomento: - ordine del giorno - 1) Disamina delle problematica relative al bilanci 2) Varie ed eventuali Assume la presidenza il Sig. (Amministratore Unico), che chiama a fungere da segretario il Sig. che accetta. Prende la parola il Sig. (Amministratore Unico), che constata la presenza dell'organo Amministrativo al completo. (Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone di (oppure sono invece assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale). Il Presidente, in merito al primo punto all'o.d.g. espone la necessità di approfondire alcune tematiche specifiche inerenti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013. Inizia la disamina delle poste contabili ritenute di maggiore interesse dall'organo Amministrativo al fine della corretta formazione del bilancio stesso. Dopo breve discussione sui vari argomenti proposti, il Consiglio, all unanimità, per alzata di mano delibera di aggiornarsi ad una successiva riunione e di dare nel contempo inizio alle procedure per la formazione del bilancio d'esercizio. Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 16

ALLEGATO 3 Verbale dell Organo Amministrativo (con eventuale collegio sindacale) Oggidì (almeno 30 gg. prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione del bilancio) alle ore presso la sede sociale in via n a,si riunisce l'organo Amministrativo per deliberare sul seguente argomento: - ordine del giorno - 1) Termine predisposizione bozza di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione al 31/12/2013 2) Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le formalità necessarie e per gli adempimenti relativi alla convocazione dell'assemblea soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio. 3) Varie ed eventuali Assume la presidenza il Sig. (Amministratore Unico), che chiama a fungere da segretario il Sig. che accetta. Prende la parola il Sig. (Amministratore Unico), che constata la presenza dell'organo Amministrativo al completo. (Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone di (oppure sono invece assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale). L Organo Amministrativo termina la predisposizione della bozza di Bilancio, della Nota Integrativa (e della Relazione sulla gestione al 31/12/2013) e delega il Presidente a depositarne copia presso la sede sociale (nonché a consegnarne copia ai sindaci ed all eventuale revisore affinchè il Collegio Sindacale e l organo di controllo contabile predispongano la propria relazione, così come previsto dall'art. 2429 del C.C.. ) L Organo Amministrativo, in ossequio al dettato normativo, delibera quindi di convocare, entro il 30 aprile 2014, l'assemblea soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e delega il Presidente al compimento delle formalità necessarie per la convocazione dell'assemblea medesima nonché a procedere alla trascrizione del bilancio sul libro inventari una volta che l assemblea avrà deliberato la sua approvazione. Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 17