STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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1 STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI QUALITÀ E SOLUZIONI Dott. PAOLO VIANO Dott. ROMINA BELLELLI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. UMBERTO BARBOLINI Rag. DANIELA CAVALCA Dott. DANIELA GUALTIERI Dott. CARLOTTA CORRADINI Dott. ISABELLA CASALI A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Circolare prot. N 01/ Oggetto: Compensazione credito Iva Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. Come già relazionato con Nostra Circolare Prot. n. 05/2009 e 08bis/2009 a seguito della modifica dell art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal 01/01/2010 la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a ,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR). Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, per i soggetti a credito che intendono compensare l IVA con altri tributi, sarà possibile presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma (dal 1 febbraio), anziché nell ambito di UNICO. In questo modo, la compensazione potrà essere effettuata dal 16 marzo (in caso di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio). In caso di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio opererà l esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA. Nell ALLEGATO 1 si riepilogano i documenti necessari per la predisposizione della dichiarazione iva 2010 che dovranno essere trasmessi allo Studio entro e non oltre il 08/02/2010; successivamente a tale data lo Studio non potrà garantire la trasmissione telematica della dichiarazione IVA entro il mese di febbraio. Di conseguenza, i suddetti crediti non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo (esempio: il credito iva annuale 2009 non sarà compensabile dall'1/1/2010 bensì Sede e ufficio: REGGIO EMILIA Via P.C. Cadoppi, 10 Tel. (39) Fax (39) Ufficio: BORETTO (RE) Viale Montanari, 6 Tel. (39) Fax (39) Codice fiscale e Partita IVA: Web site: e.mail: info@vianoeassociati.it
2 dal 16/03/2010 se la dichiarazione sarà trasmessa entro il 28/02/2010, il credito relativa al primo trimestre 2010 non sarà compensabile dal 01/04/2010 bensì dal 16/05/2010 se l istanza verrà trasmessa entro il 30/04/2010). Inoltre l utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali (rimangono esclusi i crediti trimestrali) di importo superiore a ,00 euro presupporrà anche che la dichiarazione IVA rechi, in via alternativa: l apposizione del visto di conformità da parte di: dottori commercialisti; esperti contabili; consulenti del lavoro; ovvero la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. Collegio Sindacale). Tale visto di conformità presuppone che il professionista effettui una serie di controlli preventivi all invio delle dichiarazioni ai fini di verificare: - la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti; - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l Agenzia delle Entrate ha richiesto obbligatoriamente la stipula di un assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per il rilascio dell autorizzazione del visto di conformità. Lo Studio, in quanto soggetto autorizzato essendosi in tal senso attivato e possedendo i requisiti richiesti dalla norma, si rende disponibile, previa verifica della sussistenza del credito come previsto dalla legge, ad apporre il visto di conformità, alle seguenti condizioni economiche (per i soggetti privi di Collegio Sindacale): - importo del credito a compensazione fino a euro ,00 onorario pari all 1% (con un minimo di euro 500,00) - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,00 onorario aggiuntivo al precedente, pari all 0,75% del credito eccedente euro ,00 - importo del credito a compensazione da euro ,01 a euro ,90 ulteriore onorario aggiuntivo ai due precedenti, pari all 0,50% del credito eccedente euro ,00 L Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato: - la possibilità, per i soggetti che vantano un credito superiore ad euro , di utilizzare in compensazione con altri tributi il credito IVA sino ad euro prima della data di presentazione della dichiarazione IVA. - che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad euro hanno l obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati); conseguentemente l utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito 2
3 esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro ,00. A tal proposito si consiglia ai clienti di utilizzare il canale Entratel già dal mese di febbraio 2010 (in particolare ci riferiamo a quei soggetti che vantano un credito iva annuale superiore a e che anche se nel mese di febbraio compenseranno ancora sotto il limite di euro effettueranno in futuro utilizzi, che sommati ai precedenti, passeranno tale soglia). Il limite di euro è infatti da considerarsi cumulativamente nel corso dell anno, pertanto, le compensazioni andranno sommate tra di loro al fine di individuare il superamento del limite di euro che la compensazione di tipo orizzontale ovvero IVA con IVA, anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni, pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente. - che i soggetti che vantano alla data odierna un credito residuo IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché crediti residui trimestrali relativi all anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad utilizzarli in compensazione anche nel corso dell anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame. In particolare, il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all interno della quale il credito dell anno precedente sarà per così dire, rigenerato andandosi a sommare al credito IVA maturato nel
4 ALLEGATO 1 Oggetto: Documentazione per comunicazione Iva e dichiarazione Iva Al fine della predisposizione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva per l anno 2009 siamo ad elencare i documenti necessari da consegnare allo scrivente Studio - Credito IVA trimestri 2009 compensati in F24 con altri tributi; - Credito IVA anno 2008 compensato in F24 con altri tributi; - Dichiarazione IVA per l anno anno 2008 se non già in nostro possesso; - Copia della comunicazione dati IVA relativa all anno 2009 se non già in nostro possesso; - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2009 riferite a beni ammortizzabili (materiali ed immateriali); - Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2009 riferite a beni strumentali non ammortizzabili (canoni relativi a beni strum., acquisti con contratti di leasing, usufrutto, locazione); - Imponibile delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (materie prime, semilavorati, materie sussidiarie); - Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all art. 17 c. 3 (autofatture) con distinzione dell imponibile e dell IVA; - Ammontare complessivo delle operazioni intracomunitarie e importazioni con distinta indicazione di: operazioni intracomunitarie non imponibili riferite a cessioni di beni ed a prestazioni, imponibile + IVA riferito ad acquisti intracomunitari, imponibile + IVA riferito ad importazioni; - Operazioni esenti di cui all art. 10, n. 27 quinquies (tenendo distinte le cessioni di beni ammortizzabili); - Operazioni con la Repubblica di San Marino con indicazione dell ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi, dell ammontare degli acquisti senza pagamento di IVA e dell ammontare degli acquisti con pagamento di IVA; - Riepilogo annuale registro IVA vendite con evidenziate le cessioni di beni ammortizzabili indicando se tali beni sono stati acquistati usati; - Riepilogo annuale registro IVA acquisti con evidenziati gli acquisti con IVA indetraibile; - Dati relativi alle liquidazioni periodiche ed evidenziazione separata degli interessi (se trimestrali) nonché i dati relativi all acconto versato; - Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso e versamenti integrativi d imposta; - Importo rimborsi infrannuali eventualmente richiesti; - Metodo adottato per la determinazione del plafond 2009 (solare o mensile) - Importo plafond al 01/01/09; - Importo dell utilizzo mensile del plafond suddiviso tra utilizzo all interno o per acquisti intracomunitari o all importazione; - Volume d affari complessivo mese per mese tenendo distinte le esportazioni ed escludendo le cessioni di beni ammortizzabili (solo per gli esportatori e gli operatori CEE che utilizzano il plafond); - Acquisti di beni di cui all art. 74, commi 7 e 8; - Cessioni di beni di cui all art. 74, commi 8 e 9; - Crediti d imposta particolari utilizzati in compensazione di debiti IVA 2009; - Ammontare degli acquisti e importazioni di oro/argento con distinta annotazione di imponibile e imposta in riferimento ad acquisti effettuati all interno dello Stato, ad acquisti intracomunitari e ad importazioni; - Ammontare delle cessioni di oro/argento; - Ammontare delle operazioni attive anno 2009 con imposta esigibile in anni successivi (fatture emesse nel 2009 in sospensione d imposta non incassate nell esercizio); - Ammontare operazioni attive anni precedenti con imposta esigibile nel 2009 (fatture emesse 4
5 anni precedenti in sospensione d imposta incassate nel 2009); - Ammontare degli acquisti 2009 con detrazione d imposta differita in esercizi successivi; - Ammontare degli acquisti anni precedenti con imposta esigibile nel 2009; - Ammontare e ripartizione su base regionale delle fatture emesse nei confronti di privati consumatori; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di rottami; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di oro e argento; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore edile; - Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di fabbricati strumentali; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di rottami; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per a cessione di oro e argento; - Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore edile; - Ammontare delle fatture r emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di fabbricati strumentali; - Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell Iva ai sensi dell art 1 Legge 244/2007 (contribuenti minimi); - Ammontare delle spese sostenute relativi a cellulari di cui si è proceduto alla detrazione superiore al 50%. 5
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