Le principali novità fiscali per il 2015

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CONFINDUSTRIA VICENZA Le principali novità fiscali per il 2015 Vicenza, 6 marzo 2015 Avv. Francesca Mariotti Direttore Area Politiche Fiscali CONFINDUSTRIA 2

Riferimenti normativi Decreto Semplificazioni D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Legge di Stabilità 2015 L. 23 dicembre 2014, n. 190 3

Le novità in materia di IVA Lettere di intento (art. 20, D.Lgs. n. 175/2014; art. 1, co.1, lett. c), D.L. n. 746/1983) Rimborso crediti IVA (art. 13, D.lgs. n. 175/2014; art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972) Rimborso crediti IVA in conto fiscale (art. 14, D.lgs. n. 175/2014; art. 78, co.33, L. n. 413/1991) IVA relativa ad omaggi (art. 30, D.lgs. N. 175/2014; artt. 2, 3, 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972) Note di variazione (art. 31, D.lgs. n. 175/2014) Split payment (art. 1, co. 629, L. n. 190/2014; art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972) Reverse charge (art. 1, co. 629 e ss., L. n. 190/2014; artt. 17, 74, D.P.R. n. 633/1972) 4

Lettere di intento Art. 20, Decreto Semplificazioni Semplificazione delle modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento (operazioni non imponibili IVA effettuate da esportatori abituali) L onere informativo nei confronti dell AdE grava ora sull esportatore abituale (e non sul fornitore) ESPORTATORE: trasmette telematicamente all AdE le lettere di intento consegna (con le modalità ordinarie) al proprio fornitore, ovvero in dogana, lettera di intento + ricevuta trasmissione 5

Lettere di intento FORNITORE: effettua un riscontro dell avvenuta presentazione telematica ed emette la fattura senza applicazione dell IVA - riepiloga i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale ( riepilogo cumulativo o riferito ai singoli esportatori? ) 6

Lettere di intento REGIME SANZIONATORIO: Art.7, co. 4-bis, D.lgs. n. 471/1997: sanzioni tra il 100% e il 200% dell IVA relativa alle fatture emesse senza addebito di IVA a carico di del cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dell esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente la avvenuta presentazione all AdE Responsabilità del fornitore: controllo formale o sostanziale? Dovrebbe trattarsi di un controllo solo formale, di natura cartolare; il fornitore diventa, tuttavia, responsabile del mancato addebito dell imposta se l inapplicabilità dell agevolazione era obiettivamente rilevabile in base al principio di ordinaria diligenza (v. Ord. Cass. n. 176/2015) 7

Lettere di intento PROFILI TEMPORALI: - le nuove regole si applicano alle operazioni da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015 (anche se la lettera di intento è già stata inviata) - REGIME TRANSITORIO: fino all 11 febbraio 2015 gli operatori potevano consegnare o inviare la lettera d intento secondo le modalità previgenti (v. Circolare AdE n. 31/E/2014; Provv. 12 dicembre 2014; Circolare AdE Telefisco, n. 6/E/2015) 8

Lettere di intento CRITICITA : Uso in dogana: al momento della presentazione telematica della lettera di intento non si dispone di un dato puntuale relativo all importo in euro della singola operazione da effettuare mediante uso del plafond Tempi lunghi per ottenimento della ricevuta/ostacoli a speditezza delle procedure - Disciplina transitoria: condizioni obiettive di incertezza (prima dei chiarimenti resi dall AdE il 22 gennaio 2015): sarebbe auspicabile prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico dell esportatore abituale che ha omesso la presentazione telematica nel periodo 01.01.2015/11.02.2015 gestione delle dichiarazioni di intento vecchie/nuove gestione nel periodo transitorio in assenza della ricevuta 9

Lettere di intento CRITICITA : Invio della lettera andrebbe confermata la possibilità per gli esportatori abituali di trasmettere le lettere di intento/ricevute tramite PEC, senza ulteriori requisiti Profili di carattere informatico invio singolo per ogni dichiarazione o cumulativo? Nel caso di invio singolo, la procedura introduce rilevanti aggravi gestionali per gli operatori servizi web di verifica delle dichiarazioni di intento Si osserva, inoltre, che l obbligo di riepilogare i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione IVA appare eccessivo e ridondante (dati inclusi anche nel c.d. Spesometro) 10

Rimborso crediti IVA Art. 13, Decreto Semplificazioni Modifica della disciplina sulle garanzie necessarie per ottenere i rimborsi Incremento della soglia di esonero dalla prestazione di garanzie SOGLIA DI ESONERO GARANZIA: la norma incrementa la soglia di esonero dalla prestazione della garanzia da 5.164,57 a 15.000 la soglia massima è da intendersi riferita alla somma delle richieste relative all intero periodo di imposta (v. Circ. AdE 32-E/2014; Ris. 165/E/2000) 11

Rimborso crediti IVA RIMBORSI DI AMMONTARE SUPERIORE A 15.000 : possibilità di esonero da garanzia in presenza di un visto di conformità sulla dichiarazione o istanza trimestrale da cui emerge il credito; in alternativa, sottoscrizione della dichiarazione o dell istanza da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (per società soggette a controllo contabile ai sensi dell art. 2409-bis. cod.civ.) è necessario allegare alla dichiarazione o all istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta la sussistenza di specifici requisiti patrimoniali la possibilità di essere esclusi dall obbligo di presentazione della garanzia non è consentita a particolari categorie di contribuenti ritenute a rischio dal legislatore (in queste ipotesi è necessario fornire la garanzia, secondo le regole dettate dal comma 5, che riprendono - quanto a durata e tipologia di garanzia - le previsioni del comma 1 dell art. 38-bis del DPR n. 633/1972 nella previgente versione) 12

Rimborso crediti IVA PROFILI TEMPORALI: non è specificata una data di decorrenza delle nuove regole che entrano, quindi, in vigore trascorsi 15 gg. dalla pubblicazione in G.U. delle relative norme nuove regole operative con riguardo alle eccedenze detraibili chieste a rimborso a partire dal primo trimestre 2015 13

Rimborso crediti IVA CRITICITA : modifica poco incisiva: permangono le criticità in termini di mancato rispetto del principio di neutralità eccessiva lentezza delle procedure di rimborso (connesse problematiche di cash-flow) eccessivi oneri per i contribuenti: per i crediti superiori a 15.000 la prestazione della garanzia è sostituita da visto di conformità o sottoscrizione del revisore (contrasto con art. 8, Statuto del contribuente) aumento della soglia di esenzione, pur positivo, è di portata limitata (credito IVA annuale mediamente richiesto a rimborso è pari a circa 127.000 ) visto di conformità: strumento poco utile poiché non è idoneo a cogliere eventuali frodi connesse allo svolgimento di operazioni inesistenti 14

Rimborso crediti IVA conto fiscale Art. 14, Decreto Semplificazioni Modifica delle regole per il rimborso dei crediti di imposta e degli interessi maturati su crediti di imposta gestiti tramite conto fiscale sono abbreviati i termini per i rimborsi in conto fiscale da parte dell Agente della riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato su richiesta dell ufficio competente (entro 20 gg. dalla ricezione della comunicazione dell ufficio) contestualmente all erogazione dei rimborsi sono liquidati ed erogati gli interessi secondo le norme vigenti; viene quindi meno la necessità per il contribuente di presentare separatamente il modello G all Agente della riscossione per ottenere la liquidazione degli interessi semplificazione applicabile ai rimborsi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2015 15

Rimborso crediti IVA conto fiscale APPLICAZIONE PRATICA: l erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata: entro 60 gg. quando il rimborso è erogato direttamente dall Agente della Riscossione; entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell Ufficio competente quando, invece, il rimborso è disposto direttamente dall Agenzia delle Entrate gli interessi decorrono nel primo caso dal sessantunesimo giorno, mentre nel secondo caso dal ventunesimo giorno, qualora l erogazione del rimborso non avvenga entro i predetti termini a causa della mancanza od insufficienza dei fondi (v. Circolare AdE n. 31/E/2014) 16

IVA relativa a omaggi Art. 30, Decreto Semplificazioni Si rende uniforme il valore di riferimento previsto per la detraibilità dell IVA relativa agli acquisti di beni utilizzati come omaggi, alla disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi (per l integrale deducibilità degli omaggi) - Art. 2, co. 2, n. 4), DPR 633/72: si considerano soggette a IVA le cessioni gratuite di beni, ed eccezione di quelli non prodotti né commercializzati dall impresa di costo unitario pari o inferiore a 50 - Art. 3, co. 3, DPR 633/72: sono fuori campo IVA le prestazioni di servizi di valore pari o inferiore a 50, anche se effettuate a titolo gratuito per finalità estranee all esercizio di impresa - Art. 19-bis1, co. 1, lett. h), DPR 633/72: indetraibilità dell IVA relativa a spese c.d. di rappresentanza, con esclusione di quelle sostenute per acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 17

IVA relativa a omaggi PROFILI TEMPORALI: le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 13 dicembre 2014 (v. Circolare AdE n.31/e/2014) dovrebbero applicarsi i criteri ordinari di determinazione del momento di effettuazione delle operazioni (art. 6, DPR n. 633/72; art. 39, DL n. 331/93) CRITICITA : sarebbe opportuno coordinare la norma con le indicazioni contenute nella Circ. AdE n. 188/E/ 1998 che, ai fini della detraibilità dell IVA non considera come spese di rappresentanza quelle sostenute per acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrino nell attività propria dell impresa. Tale esclusione non è contemplata dal DM 19 novembre 2008 che definisce le spese di rappresentanza 18

Note di variazione Art. 31, Decreto Semplificazioni Modifiche alle norme sui presupposti per l emissione di una nota di variazione dell imponibile o dell imposta - possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, nei casi in cui l imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis, LF), ovvero di un piano di rientro pubblicato nel registro delle imprese (art. 67, LF) - Il fornitore che ha emesso una fattura in relazione a operazioni non pagata (in tutto o in parte) potrà recuperare l IVA portando in detrazione l importo corrispondente alla variazione (in aggiunta al regime perdite su crediti di cui all art. 101, co. 5, TUIR) 19

Note di variazione CRITICITA : la modifica è poco incisiva e di mero coordinamento permangono criticità in merito ai presupposti per l emissione di una nota di variazione in diminuzione nei casi in cui si verifichi il mancato pagamento da parte del debitore sarebbe opportuno: prevedere la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione già dal momento di inizio di una procedura concorsuale prevedere meccanismi specifici di recupero dell IVA relativa a crediti non riscossi di modesta entità 20

Split payment Art. 1, co. 629, lett. b), Legge di Stabilità 2015 Introduzione di una particolare modalità di versamento dell IVA per operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non sono debitori di imposta Art. 17-ter, DPR n. 633/72: Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ( ), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell economia e delle finanze. 21

Split payment MECCANISMO APPLICATIVO: al fornitore viene corrisposto il solo importo della base imponibile pagato dalla PA debitrice, al netto dell IVA indicata in fattura - l imposta è sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall Erario - i fornitori delle PA soggette allo SP sono inclusi tra i soggetti destinatari dei rimborsi delle eccedenze IVA in via prioritaria (nei limiti del credito rimborsabile relativo alle operazioni cui si applica lo SP) 22

Split payment AMBITO OGGETTIVO cessioni di beni e prestazioni di servizi non sottoposti al regime dell inversione contabile, in forza del quale è già l acquirente, e non il fornitore, il soggetto tenuto a versare l imposta tutti gli acquisti effettuati dalle PA sia che avvengano nell ambito della loro attività istituzionale (e quindi senza finalità commerciali), sia che si verifichino nell esercizio di un attività d impresa sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori ai sensi dell art. 21 del DPR n. 633/72 (sono escluse le operazioni certificate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o tramite scontrino fiscale o non fiscale) 23

Split payment AMBITO OGGETTIVO Sono escluse dallo split payment: le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA che non prevedono l evidenza dell imposta in fattura e che ne dispongono l assolvimento secondo regole proprie (es. regime delle agenzie di viaggio, regime del margine ecc) i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, intendendosi per tali anche le ritenute a titolo di acconto 24

Split payment AMBITO SOGGETTIVO lista di soggetti che ricalca quella relativa al regime dell esigibilità differita dell IVA l Agenzia delle Entrate ha precisato che per quanto concerne il novero dei soggetti tenuti all applicazione dello split payment, è possibile un interpretazione estensiva delle categorie riportate all articolo 17-ter è possibile riferirsi all Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), già utilizzato come anagrafica di riferimento per quanto concerne la fatturazione elettronica verso la PA il permanere di eventuali dubbi in merito alla classificazione del soggetto PA può trovare soluzione, in ultima analisi, attraverso il ricorso allo strumento dell interpello ordinario all Agenzia delle Entrate (ex art. 11 legge n. 212/2000) 25

Split payment PROFILI TEMPORALI: efficacia anticipata della misura, direttamente per le operazioni per le quali l'imposta è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015, indipendentemente dall avvenuto rilascio dell autorizzazione comunitaria il meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente alla stessa data; il nuovo regime, pertanto, non riguarda le operazioni fatturate fino alla data del 31 dicembre 2014 (v. DM 23 gennaio 2015) momento di esigibilità dell imposta: per le operazioni soggette allo SP l imposta è esigibile per la PA al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura (v. DM 23 gennaio 2015) 26

Split payment VERSAMENTO DELL IMPOSTA: A scelta della pubblica amministrazione acquirente, il versamento si può effettuare con le seguenti modalità: utilizzando un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente - Fino all adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativocontabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni devono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015 27

Split payment RIMBORSI IN VIA PRIORITARIA: si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell anno d imposta 2015, nel rispetto dei presupposti di cui all art. 2 del DM 22 marzo 2007 ( requisiti venuti meno con DM 23 febbraio 2015) sono erogati in via prioritaria solo i crediti IVA di valore non superiore all ammontare complessivo dell IVA applicata alle operazioni soggette allo split payment 28

Split payment REGIME SANZIONATORIO: a carico della PA inadempiente (che omette o ritarda il versamento dell imposta), sono applicate le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti di cui all art. 13 del D.lgs. n. 471/97 no sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell IVA afferente alle operazioni soggette a split payment intercorse prima della pubblicazione della Circolare AdE del 9 febbraio 2015 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: mancato rilascio dell autorizzazione comunitaria: aumento dell aliquota delle accise in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015 29

Split payment CRITICITA : gravi problemi legati alle conseguenze di carattere finanziario che derivano dal meccanismo di split payment; sarebbe opportuno valutare l ipotesi di intraprendere ulteriori interventi per migliorare tempi e modi di restituzione dei rimborsi IVA o per rafforzare le misure di aiuto alle imprese come, ad esempio, l incremento della soglia di compensazione orizzontale dei crediti IVA autorizzazione comunitaria: la Commissione europea sembrerebbe intenzionata ad esprimere parere positivo sulla misura; l iter potrebbe trovare conclusione entro marzo/aprile necessità di monitorare l andamento delle erogazioni dei rimborsi ulteriori criticità applicative, solo in parte risolte dalle circolari 30

Reverse charge Art. 1, co. 629 e ss., Legge di Stabilità 2015 Nuovi casi di applicazione dei meccanismi di inversione contabile, con finalità antielusiva MECCANISMO DI APPLICAZIONE: il reverse charge è un meccanismo in base al quale il cedente/prestatore emette nei confronti del proprio cliente soggetto passivo IVA, una fattura senza addebito di imposta, con l annotazione inversione contabile il cessionario integra la fattura con indicazione dell aliquota e dell ammontare dell IVA e la annota nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi), nonché nel registro degli acquisti 31

Reverse charge AMBITO DI APPLICAZIONE: Fattispecie già presenti: cessioni imponibili di oro cessioni di rottami prestazioni dei subappaltatori nell edilizia cessioni di fabbricati imponibili cessioni di telefoni cellulari cessioni di componenti di computer 32

Reverse charge AMBITO DI APPLICAZIONE: Fattispecie introdotte dalla L. Stabilità 2015: altri lavori nel settore dell edilizia cessioni di quote di emissioni di gas a effetto serra e altri certificati verdi cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti dei rivenditori cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione organizzata 33

Reverse charge PROFILI TEMPORALI: operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 il nuovo regime è applicabile fino al 31 dicembre 2018, previa informazione alla Commissione UE l ampliamento del RC nel settore dell edilizia non ha durata limitata nel tempo RC relativo a cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione organizzata: operatività subordinata a preventiva autorizzazione del Consiglio UE 34

Reverse charge CRITICITA GENERALI: ambiziosi obiettivi di recupero di gettito (stima di maggiori entrate fiscali per complessivi 1,628 mld, a decorrere dal 2015) ma oneri eccessivi per gli operatori in particolare sotto il profilo dei gravosi effetti sul piano finanziario richiesta di innalzamento della soglia di compensazione orizzontale dei crediti tributari in presenza di numerose criticità interpretative (v. slide successive), necessità di far salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti prima di eventuali chiarimenti dell Amministrazione finanziaria 35

Reverse charge edilizia Art. 17, co.6, lett. a-ter), DPR 633/72 Estensione RC a servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relativi ad edifici - a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari - a prescindere dalla tipologia di contratto concluso tra le parti CRITICITA : In generale, la norma dovrebbe riguardare marginalmente il settore dell edilizia (contratti più complessi) e produrre, invece, effetti diretti su imprese che operano con specifici contratti (es. intonacatura) difformità lessicali rispetto a norma comunitaria: beni immobili vs. edifici 36

Reverse charge edilizia CRITICITA : nozione di edifici (diverse nozioni già presenti nel ns. ordinamento, es. art. 2, D.lgs. n. 192/2005, ai fini delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico; Ris. n. 365/E/2007; Ris. n. 46/E /1998) in presenza di un contratto di appalto relativo ad un intervento edilizio complesso non dovrebbe essere necessario scomporre la prestazione per individuare le singole prestazioni potenzialmente soggette a RC definizione di prestazioni di completamento relative ad edifici 37

Reverse charge edilizia CRITICITA : definizione di prestazioni di installazione di impianti (vendita di apparati con posa in opera?) installazione di impianti telefonici servizi di pulizia: criteri per la corretta fatturazione nei casi in cui i servizi di pulizia non costituiscano una voce autonoma dei relativi contratti e nei casi in cui i servizi riguardino complessivamente gli immobili (intendendosi per tali: edifici, aree, manufatti metallici, infrastrutture, etc.) prestazioni relative a camere di albergo prestazioni di disinfestazione 38

Reverse charge energia Art. 17, co.6, DPR 633/72 Estensione RC a: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni (lett. d-bis) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lett. d-ter) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (lett. d-quater) 39

Reverse charge energia CRITICITA : individuazione del soggetto passivo-rivenditore ai fini dell applicazione del RC (singolo rapporto o riferimento al comportamento prevalente?) acquisti di energia elettrica compiuti dai soggetti appartenenti alla filiera elettrica rapporto tra soggetto passivo-rivenditore e grossista ai fini dell applicazione dell aliquota IVA ridotta riferimento al solo gas naturale (compreso il GNL) cessioni di gas a soggetti esercenti impianti stradali di distribuzione stradale di gas naturale forniture di energia elettrica e/o gas a soggetti operanti nella grande distribuzione alimentare (ipermercati, supermercati e discount alimentari) 40

Reverse charge energia CRITICITA : trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas ed all energia elettrica note di variazione emesse in data successiva all entrata in vigore del regime del reverse charge trattamento addebito del termine fisso 41

Reverse charge cessioni pallet Art. 74, co.7, DPR 633/72 Estensione RC a cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo CRITICITA : ambito di applicazione del RC (qualsiasi cessione?) modalità di fatturazione nei casi di: cessionari esportatori abituali che hanno trasmesso al cedente una dichiarazione di intento per effettuare acquisti in regime di non imponibilità ad IVA cessionari nei confronti dei quali sono effettuate operazioni di cessione all esportazione o di cessione intracomunitaria di beni cessionari non residenti, identificati direttamente ai fini IVA o con un rappresentante fiscale in Italia che effettuano l operazione di acquisto tramite tale parti IVA italiana cessione dei pallet accessoria a operazione principale 42

Reverse charge GDO Art. 17, co.6, lett. d-quinquies), DPR 633/72 Forniture effettuate nei confronti di supermercati, ipermercati, discount alimentari CRITICITA : operatività subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte della Commissione Europea numerose perplessità di ordine tecnico sollevate dalla Commissione Europea 43

Le novità in materia di IRAP Nuova deduzione per contratti di lavoro a tempo indeterminato (art. 1, co. 20, L. n. 190/2014; art. 11, D.lgs. n. 446/1997) Intervento sulle aliquote IRAP (art. 1, co. 23, L. n. 190/2014; art. 2, co. 1 e 4, D.L. n. 66/2014) Credito di imposta IRAP per soggetti privi di personale dipendente (art. 1, co. 21, L. n. 190/2014) 44

Nuova deduzione per contratti di lavoro a t. indeterminato Art. 1, co. 20, Legge di Stabilità 2015 Misure finalizzate a ridurre il c.d. cuneo fiscale e ad alleggerire la complessiva pressione fiscale sul fattore costo del lavoro per imprese di ogni tipo e professionisti che impiegano dipendenti con contratto a tempo indeterminato Nuova deduzione IRAP che, aggiungendosi a quelle già esistenti, copre l intero residuo ammontare del costo relativo al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato 45

Nuova deduzione per contratti di lavoro a t. indeterminato AMBITO SOGGETTIVO: tutti i soggetti passivi IRAP che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 e 9 del D.Lgs n. 446/1997: società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, persone fisiche e società semplici ed equiparate, esercenti arti e professioni, produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati sono esclusi i soggetti che, invece, determinano la base imponibile con il sistema retributivo ai sensi degli artt. 10 e 10-bis del decreto IRAP: gli enti non commerciali e le società ed enti di qualsiasi tipo non residenti (art. 10); Amministrazioni pubbliche, amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (art. 10-bis) 46

Nuova deduzione per contratti di lavoro a t. indeterminato AMBITO OGGETTIVO/MISURA DELLA DEDUZIONE: la deduzione è riconosciuta in misura pari alla differenza tra l importo totale del costo sostenuto dal datore di lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (formato da retribuzioni, ratei di ferie e permessi, benefit, TFR etc.) e la sommatoria delle altre deduzioni spettanti (cumulativamente e/o alternativamente) ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 PROFILI TEMPORALI: l efficacia delle disposizioni decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 47

Interventi sulle aliquote Art. 1, co. 22, Legge di Stabilità 2015 Abrogazione del precedente abbattimento di aliquota IRAP per effetto delle nuove disposizioni si verifica un aumento: dal 3,5% al 3,9% dell aliquota IRAP applicabile alla generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni dal 3,8% al 4,2% dell aliquota applicata a società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori dal 4,2% al 4,65% dell aliquota applicata a banche e altri soggetti finanziari dal 5,3% al 5,9% dell aliquota applicata a imprese di assicurazioni resta salva la possibilità per la Regioni di incrementare l aliquota massima 48

Interventi sulle aliquote COORDINAMENTO NORMATIVO: sono fatti salvi gli effetti determinati, ai fini della determinazione dell acconto con il metodo previsionale, dalla applicazione delle disposizioni, poi abrogate, che avevano fissato aliquote IRAP ridotte: pertanto, che non sono dovuti interessi e sanzioni dai contribuenti che abbiano applicato - per il calcolo dell acconto relativo al periodo d imposta 2014 (in caso di coincidenza con l anno solare) - le aliquote nella misura ridotta prevista dal D.L. n. 66 del 2014 49

Soggetti privi di personale dipendente Art. 1, co. 21, Legge di Stabilità 2015 Credito di imposta IRAP per soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti AMBITO SOGGETTIVO: soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del decreto IRAP (i.e. generalità delle imprese e dei professionisti; v. slide precedente) CHE non impiegano lavoratori dipendenti di qualsiasi categoria (a tempo determinato o indeterminato, di formazione lavoro etc.) 50

Soggetti privi di personale dipendente AMBITO OGGETTIVO/MISURA DEL CREDITO : il credito è riconosciuto per un ammontare pari al 10% dell IRAP lorda risultante dalla relativa dichiarazione annuale ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (entro il limite annuo di euro 700.000) PROFILI TEMPORALI: il credito è riconosciuto dall inizio dell anno nel corso del quale viene presentata la dichiarazione relativa al periodo d imposta di decorrenza del beneficio, e cioè per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare dal 1 gennaio 2016 con riferimento alla dichiarazione IRAP relativa al 2015, da presentare entro il 30 settembre 2016 51

Incentivi agli investimenti Credito di imposta R&S (art. 1, co. 35, L. n. 190/2014; art. 3, D.L. 145/2013) Patent box (art. 1, co. 37-45, L. n. 190/2014) 52

Credito di imposta R&S Art. 1, co. 35, Legge di Stabilità 2015 Sostituzione dell art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, (mai entrato in vigore) Finalità di incentivo all innovazione NUOVO art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d imposta, nella misura del 25 per cento [o del 50 per cento] delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 53

Credito di imposta R&S la norma sostituisce l art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, (di fatto, mai entrato in vigore per mancanza del decreto attuativo) mutuandone la finalità di incentivo all innovazione, con una serie di importanti differenze la norma dispone la cessazione delle agevolazioni di cui all art. 24, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati) e di cui all art. 1, co. 95-97, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle reti di impresa) sussistono problemi di coordinamento con le norme soppresse/sostituite 54

Credito di imposta R&S Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 Vecchio testo Approvazione Commissione Europea Istanza telematica Tutte le imprese con fatturato annuo inferiore a 500 mln Durata triennale Credito di imposta 50% incrementi annuali di spesa Spese in R&S minime annue: 50.000 Credito max annuo: 2,5 mln Personale impiegato in R&S Nuovo testo Non è richiesta approvazione Applicazione automatica Tutte le imprese, nessun limite di fatturato Durata quinquennale Credito di imposta 25% (o 50%) incrementi di spesa rispetto al triennio 2012-2014 Incremento spese minimo: 30.000 Credito max annuo: 5 mln Personale impiegato in R&S altamente qualificato 55

Credito di imposta R&S AMBITO SOGGETTIVO: TUTTE LE IMPRESE: Non rilevano: il fatturato, la natura giuridica, la dimensione, il settore di appartenenza, il regime contabile adottato, l area geografica 56

Credito di imposta R&S ATTIVITA AGEVOLABILI a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette (RICERCA FONDAMENTALE o DI BASE) b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi (RICERCA INDUSTRIALE o APPLICATA) 57

Credito di imposta R&S ATTIVITA AGEVOLABILI c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; * + realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (SVILUPPO SPERIMENTALE o PRE-COMPETITIVO) d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali NON si considerano attività di R&S, le modifiche di routine)apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti 58

Credito di imposta R&S SPESE AMMISSIBILI spese relative a personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S L AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio L AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELLE SPESE SOSTENUTE competenze tecniche e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale L AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 25% DELLE SPESE SOSTENUTE spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese L AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE 59

Credito di imposta R&S MATURAZIONE E FRUIZIONE DEL CREDITO: applicazione AUTOMATICA: non c è un processo valutativo preventivo il credito di imposta: va indicato nella dichiarazione dei redditi non concorre alla formazione del reddito non concorre alla base imponibile IRAP non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109(5), TUIR è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. L utilizzo n compensazione dovrebbe essere possibile, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal 1 gennaio dell anno in cui si presenta la prima dichiarazione che dà evidenza degli investimenti agevolati (i.e. 01.01.2016) salvo quanto previsto per la compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 annui: compensazione effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) 60

Credito di imposta R&S Calcolo della media Calcolo spese nel periodo di imposta Incremento di almeno 30.000? No No credito Sì Media spese in R&S triennio 2012-2014 Calcolo delle spese in R&S (in ciascuno dei periodi d imposta in cui trova applicazione il credito d imposta, quindi dal 2015 al 2019) e confronto con la media Verifica dell incremento (il confronto dovrebbe essere operato per singola Spettanza categoria di spesa) credito Delta incrementale di almeno 30.000 61

Credito di imposta R&S indebita fruizione, anche parziale, del beneficio per mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell inammissibilità dei costi che hanno determinato l importo fruito: l AdE provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni la documentazione contabile relativa alla spettanza del bonus deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale ovvero da professionista iscritto nel Registro dei revisori legali nell esecuzione dell incarico il professionista deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell art. 10, D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell International Federation of Accountants (IFAC) la certificazione non è richiesta per le imprese con bilancio certificato, mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale possono computare ai fini del calcolo del beneficio anche le spese di certificazione da parte dei professionisti incaricati entro il limite max di 5.000 62

Credito di imposta R&S CRITICITA : - stabili organizzazioni di soggetti non residenti: pur in assenza di esplicito richiamo, dovrebbero poter rientrare tra i soggetti beneficiari dell agevolazione (è, tuttavia, auspicabile un chiarimento esplicito come per la L. n. 296/2006) - imprese in attività da meno di tre periodi di imposta/newco - reti di imprese - spese relative a personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S (escluse le spese riguardanti borse di studio o relative a contratti di fornitura di lavoro interinale) - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio (non dovrebbero rilevare, i costi sostenuti per locazione o noleggio dei beni) - spese relative a competenze tecniche e privative industriali: va chiarito se vi rientrano anche le spese di mantenimento, accrescimento e sviluppo, rilevanti ai fini dell applicazione del c.d. Patent Box 63

Credito di imposta R&S CRITICITA : reato di indebita compensazione: giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 3367/2015) secondo cui anche il credito non spettante può integrare il reato di indebita compensazione (non è necessario il comportamento frodatorio) le imprese che hanno fatto affidamento sulla normativa contenuta nel D.L. n. 145/2013 (mai attuata), effettuando investimenti incrementali nel 2014 subiscono una duplice penalizzazione: non solo non avranno il credito d imposta per le spese sostenute, ma le stesse andranno ad essere conteggiate nella media storica riducendo così l investimento incrementale agevolabile nel periodo 2015-2019 la soglia di 30.000, se intesa non come soglia minima di spesa ma come delta incrementale minimo rischia di rendere il beneficio di difficile fruizione necessità di conservare la documentazione relativa al credito (spese sostenute, contratti per ricerca extra-muros, fogli presenza personale, etc.) per 12 anni 64

Patent box Art. 1, co. 37-45, Legge di Stabilità 2015 Introduzione di un regime di tassazione agevolata redditi da utilizzo e cessione beni immateriali al fine di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all estero da imprese italiane o estere e favorire l investimento in attività di R&S La misura prevede: a regime l esclusione del 50% reddito derivante da utilizzo di IP (30% per il 2015, 40% per il 2016) dal reddito imponibile IRES e IRAP esclusione 100% plusvalenza da cessione, se almeno il 90% dei ricavi è reinvestito in simili IP entro il secondo esercizio da quello della cessione 65

Patent box AMBITO SOGGETTIVO: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (società, imprenditori individuali, soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono in vigore accordi contro la doppia imposizione e scambio effettivo di informazioni) che svolgano attività di ricerca e sviluppo AMBITO OGGETTIVO: redditi derivanti da utilizzo di opere dell ingegno, brevetti industriali, marchi di imprese (anche commerciali), disegni, modelli, processi, formule, e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili 66

Patent box MECCANISMO APPLICATIVO: opzione irrevocabile della durata di 5 anni (rinnovabile?) procedura obbligatoria di Ruling per la quantificazione dei componenti positivi di reddito impliciti riferibili a utilizzo diretto degli IP e relativi componenti negativi; procedura facoltativa per i redditi derivanti dalla concessione in uso degli IP realizzate nell ambito di operazioni infragruppo (v. Investment Compact) PROFILI TEMPORALI: l agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (previa emanazione del decreto attuativo) 67

Patent box MODALITA DI CALCOLO 1. Identificare il reddito riferibile direttamente all IP («Reddito IP») 2. Calcolare la porzione agevolabile («Reddito Agevolabile») Reddito agevolabile nel limite del rapporto espresso dal Nexus Approach («Rapporto»): tra costi qualificati di R&S per sviluppo, mantenimento, accrescimento dell IP (numeratore) e costi totali per la produzione dello stesso IP (denominatore) 68

Patent box CRITICITA : complessità procedura di ruling (per piccole e medie imprese) chiarimenti su modalità di calcolo e elementi del rapporto chiarimenti su rinnovabilità dell opzione ambito oggettivo di applicazione (diritto d autore?) 69

Altre novità 70

Rivalutazione partecipazioni e terreni Art. 1, co. 626-625, Legge di Stabilità 2015 Riapertura termini la norma prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, non detenuti in regime d impresa, stabiliti dall art. 2, comma 2 del DL n. 282/2002 PROFILI TEMPORALI: la nuova rivalutazione è applicabile ai terreni ed alle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2015 Il versamento dell imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015 la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2015 71

Rivalutazione partecipazioni e terreni INTERVENTO DEL MAXIEMENDAMENTO: Raddoppio dell imposta sostitutiva sui valori di acquisto di: partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari, di cui all art. 5 Legge n. 448/2001 (incremento dal 4% all 8%) terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all art. 7 Legge n. 448/2001 (incremento dal 2% al 4%) 72

Società in perdita sistematica Art. 18, Decreto Semplificazioni Revisione in senso meno rigoroso del regime applicabile alle società in perdita La norma prevede un ampliamento da 3 a 5 anni del numero dei periodi di imposta i cui risultati fiscali negativi costituiscono oggetto di osservazione ai fini dell attribuzione della qualifica di società in perdita sistematica e del conseguente assoggettamento alla disciplina delle società di comodo PROFILI TEMPORALI: Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 73

Spese professionisti Art. 10, Decreto Semplificazioni Revisione del trattamento, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall esercizio di arti e professioni, delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande Nuovo art. 54, comma 5, TUIR Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 74

Spese professionisti PROFILI TEMPORALI A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2015 MODALITA APPLICATIVE I professionisti non dovranno più riaddebitare in fattura le spese al committente e non potranno più considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo 75

Operazioni con Paesi black-list Art. 21, Decreto Semplificazioni Semplificazione delle modalità di comunicazione all AdE dei dati relativi alle transazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black-list La comunicazione sarà effettuata con frequenza annuale Le operazioni saranno comunicate se di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro PROFILI TEMPORALI: Le modifiche entreranno in vigore già per le operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (13 dicembre 2014) 76

Operazioni con Paesi black-list CHIARIMENTI DI PRASSI: Interpretazione delle modalità di applicazione della soglia di 10.000 : l importo complessivo annuale si deve riferire al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black list (Circolare AdE 6/E/2015 e Circolare Ade 31/E/2014) 77

Ritenute agenti e rappresentanti Art. 27, Decreto Semplificazioni Stabilizzazione della dichiarazione annuale per beneficiare della riduzione della ritenuta di cui all art. 25-bis, DPR n. 600/73 Ai sensi del novellato art. 25-bis, co. 7, il decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione: -possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata -non possa avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente 78

Ritenute agenti e rappresentanti CHIARIMENTI DI PRASSI: nelle more dell adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega è possibile la trasmissione della dichiarazione prevista dal D.M. 16 aprile 1983 anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti la dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità al fini dell applicazione della ritenuta sul venti per cento dell ammontare delle provvigioni anche oltre l anno cui si riferisce 79

Regimi opzionali Art. 16, Decreto Semplificazioni Razionalizzazione delle modalità di comunicazione relative alla scelta di alcuni regimi opzionali in materia di IRES e IRAP AMBITO DI APPLICAZIONE: Consolidato nazionale Trasparenza fiscale Tonnage tax IRAP società di perone /imprese individuali 80

Regimi opzionali Le opzioni vengono ricondotte nel contesto della dichiarazione IRES/IRAP L opzione andrà esercitata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta anteriore a quello di applicazione dei regimi opzionali, mediante la compilazione di appositi quadri o prospetti a ciò destinati Viene unificata anche la tempistica delle comunicazioni (termine ordinario di presentazione della dichiarazione) 81

Regimi opzionali CHIARIMENTI DI PRASSI (Circ. AdE n. 31/E/2014): Trasparenza fiscale: in forza del richiamo contenuto nell art. 116, TUIR all art. 115, TUIR, le modifiche introdotte trovano applicazione anche in riferimento all esercizio dell opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria Consolidato: la modifica introdotta riguarda tanto l esercizio dell opzione, quanto il suo rinnovo ivi compresa l ipotesi di allargamento dei soggetti facenti parte del consolidato (con l ingresso, ad esempio, di una o più nuove società). Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o la comunicazione per l importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell opzione (è prevista una comunicazione separata da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione) 82

Responsabilità dei liquidatori Art. 28, co.4, Decreto Semplificazioni ai fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese si interviene anche sulla responsabilità speciale, prevista per liquidatori, ex amministratori e soci, dall art. 36, D.P.R. n. 602/1973 che viene estesa a tutti i tributi, da ritenersi quelli iscrivibili a ruolo (o intimabili attraverso l atto di accertamento esecutivo), e non solamente all Ires 83

Ravvedimento operoso Art. 1, co. 637, Legge di Stabilità 2015 Ampliamento delle modalità e dei termini del ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione Ambito applicativo Nei primi 14 giorni dalla violazione 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti Dal 15 al 30 giorno dalla violazione 1/10 del minimo (3%) Tutti i tributi per violazioni sui versamenti Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutti i tributi 84

Ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione Ambito applicativo Dal 91 giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e' stata commessa la violazione Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione 1/8 del minimo Tutti i tributi 1/7 del minimo 1/6 del minimo Solo per i tributi amministrati dall`agenzia delle Entrate Solo per i tributi amministrati dall`agenzia delle Entrate 85