REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

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Transcript:

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA ART. 1 Con decorrenza dal periodo di paga di ottobre 2003 la denuncia nominativa dei lavoratori occupati deve essere trasmessa entro il ventesimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Con decorrenza 1 gennaio 2006 la denuncia nominativa deve redigersi su MUT (Modello Unico Telematico) previa richiesta di iscrizione ed autorizzazione da effettuarsi attraverso i moduli predisposti dalla Cassa Edile di Perugia. L impresa che ha sospeso o cessato l attività deve comunicarlo attraverso il MUT del mese in cui avviene la sospensione o cessazione entro lo stesso termine. Con decorrenza dal periodo di paga di ottobre 2006 la Cassa Edile applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, la penale di 100,00 per ciascuna denuncia. ART. 2 Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione di quanto ad essa eventualmente dovuto, a qualsiasi titolo. Con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2006 in caso di inesatta compilazione delle denunce che porti a dover variare qualsiasi dato contenuto nella denuncia stessa, sarà dovuto alla Cassa Edile un parziale rimborso delle spese per maggiori oneri amministrativi in ragione di 10,00 a denuncia. L importo di detta penalità addebitato direttamente nella posizione contabile dell impresa. Gli importi trascritti a favore degli operai riportati nelle denunce nominative non potranno essere variati in alcun modo successivamente alla liquidazione dell accantonamento per i mesi interessati alla liquidazione stessa. 1

ART. 3 Le imprese iscritte sono tenute al versamento degli accantonamenti nella misura determinata da contratti collettivi in vigore. Le imprese sono inoltre tenute al versamento dei seguenti altri contributi sempre nella misura prevista dai Contratti Collettivi nazionali e integrativi provinciali vigenti: a) contributo Cassa Edile; b) contributo CESF; c) contributo per anzianità professionale edile; d) quote di servizio sindacale; e) contributo lavori pesanti e usuranti; f) contributo Sistema Edilizia; e) ogni altro eventuale contributo previsto. Le imprese sono altresì tenute al versamento dei precedenti contributi in conseguenza al mancato rispetto dell orario contrattuale e nella misura accertata dalla Cassa Edile ed appositamente comunicata all impresa stessa. ART. 4 La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, trasmessa ai sensi dell art. 1, deve essere pagata entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Se tale giorno cade di sabato o festivo la scadenza si intende anticipata al primo giorno lavorativo precedente. Con decorrenza 1 ottobre 2006 alle denunce nominative a partire da quella di ottobre 2006, verranno applicati interessi di mora calcolati in ragione d anno nella misura del 50% di quella minima individuata dall INPS nei casi di omissione contributiva. La Cassa Edile adeguerà automaticamente tale aliquota al variare di quella INPS. ART. 5 I versamenti di cui agli artt. precedenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità: - la denuncia nominativa dei lavoratori occupati a mezzo bollettino MAV; - le sanzioni, le spese legali e le somme soggette a recupero da parte dei legali incaricati a mezzo bonifico bancario. I mezzi di pagamento di cui sopra verranno regolati presso gli istituti di credito prescelti dal Comitato di Gestione. ART. 6 Ai sensi e per gli effetti dell art. 1194 C.C., il pagamento effettuato da parte di impresa morosa viene imputato prima alle spese, poi agli interessi di mora, quindi al capitale. 2

ART. 7 Quando l impresa morosa vanta nei confronti della Cassa Edile un credito per integrazione malattia/infortunio, nella misura accertata dagli uffici della Cassa Edile, la Cassa Edile effettuerà d ufficio il conguaglio del debito per spese legali, interessi di mora ex art. 4 e sanzioni ex art. 1. ART. 8 Di tutti i versamenti ricevuti, l Istituto darà comunicazione alla Cassa Edile dei versamenti effettuati da ciascuna impresa. Il Comitato di Gestione potrà regolare i rapporti con gli Istituti di Credito incaricati delle riscossioni mediante uno o più conti correnti in relazione alle eventuali esigenze amministrative e contabili. Di tutti gli accrediti ricevuti dagli Istituti di Credito, la Cassa Edile, indipendentemente dalla tenuta di uno o più conti correnti, dovrà provvedere alla separata contabilizzazione dei versamenti in modo che, in ogni momento, possa rilevarsi la situazione economica e finanziaria dei vari fondi in essere. ART. 9 Presso la Cassa Edile sono istituite: a) l anagrafe dei datori di lavoro denunciati; b) l anagrafe degli operai iscritti. ART. 10 Sulle schede intestate ai singoli datori di lavoro devono essere trascritti gli importi relativi a ciascun periodo di paga, delle singole percentuali e contributi di cui al precedente art. 3 secondo le denunce e i versamenti pervenuti. ART. 11 Sulle schede intestate ai singoli operai devono essere trascritti, per ogni periodo di paga, ed in unica cifra, gli importi versati per l accantonamento di cui all art.3 quali risultano dalle relative denunce nominative. 3

Dopo il primo periodo di paga, e in corrispondenza a ciascun periodo di paga successivo, deve essere indicato, in apposita colonna, il totale riassuntivo dei versamenti effettuati per i titoli in parola, in capo ad ogni singolo lavoratore. ART. 12 L iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l invio del MUT contenente il nominativo del dipendente. ART. 13 A richiesta di ciascun lavoratore, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare un documento attestante la sua iscrizione e, sempre a richiesta, qualsiasi altra documentazione riguardante la sua posizione. ART. 14 Alla fine di ogni mese deve essere controllata la corrispondenza tra gli importi per ferie, gratifica natalizia e contributi registrati nell anagrafe operai, nell anagrafe ditte e negli altri fondi o conti affidati alla gestione della Cassa Edile e confrontati i risultati con gli importi accreditati complessivamente per il medesimo periodo di tempo dagli istituti di credito. Dell esito dei controlli gli uffici dovranno dare atto con apposito verbale da sottoporre alla Presidenza ed al Collegio Sindacale. ART. 15 La Cassa Edile provvede accreditare conti correnti o carte prepagate intestate al lavoratore iscritto e, solo in caso eccezionale, ad intestare mandati di pagamento, entro il 5 giugno ed il 5 dicembre di ogni anno, per l importo delle percentuali di cui all art. 3 che risulta essere accantonato a favore di ciascun lavoratore rispettivamente per il periodo 1 ottobre/31 dicembre dell anno precedente e 1 gennaio/30 settembre dell anno in corso, sempre che gli accantonamenti siano stati effettuati entro il termine di cui all art. 4. ART. 16 Gli importi pagati ai lavoratori iscritti a mezzo mandato di pagamento e dagli stessi non riscossi entro tre mesi dalla data di emissione degli stessi e gli importi pagati con accredito su c/c 4

bancario o postale e riaccreditati alla Cassa Edile, devono essere accantonati su apposito capitolo. Gli importi accantonati nell apposito capitolo di cui al precedente comma possono essere richiesti entro e non oltre i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge, ovvero cinque anni, dal lavoratore o dai suoi aventi causa e liquidati dalla Cassa. Trascorso il termine come previsto nel secondo comma, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione, per le forme di assistenza gestite dalla Cassa Edile della Provincia di Perugia. ART. 17 Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo, su domanda degli aventi diritto corredata della documentazione probatoria, solo nei seguenti casi: a) cessazione dell assistenza gestita dalla Cassa Edile; b) passaggio dell iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella indicata nell art. 5 dello Statuto (edilizia ed affine); c) espatrio dell iscritto; d) disoccupazione da oltre 45 giorni; e) gravi motivi di salute, ad insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza. ART. 18 La Cassa Edile non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva comprovata necessità da parte dei richiedenti ed a insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza. ART. 19 La Cassa Edile accantonerà fino ad un massimo dell 80% del contributo Cassa Edile per coprire tutte le spese di gestione della Cassa Edile stessa. Il residuo confluirà nel conto di assistenza unitamente agli importi derivanti dalle seguenti entrate: 5

a) interessi attivi bancari; b) le maggiorazioni contributive previste dall art. 4; c) le sanzioni previste dall art. 1; d) eventuali residui attivi di cui al comma 2 del presente articolo; e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità. E in facoltà del Comitato di Gestione di accendere fondi bancari separati per particolari gestioni. ART. 20 Gli spostamenti dei fondi devono essere effettuati con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente della Cassa Edile. Gli investimenti mobiliari e immobiliari potranno essere effettuato solo mediante ordinativo di trasferimento fondi cartaceo. I pagamenti effettuati tramite remote banking dovranno essere effettuati da persona autorizzata dal Presidente e dal Vice Presidente e dovranno comunque essere supportati dall ordinativo cartaceo firmato congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. Qualsiasi rimborso venga effettuato dalla Cassa Edile ai datori di lavoro dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario. ART. 21 Per il pagamento delle spese di gestione si deve provvedere con bonifico bancario secondo le modalità previste dal terzo comma dell art. 20. Per le spese minute si provvederà attraverso un fondo cassa che sarà periodicamente integrato. ART. 22 La Cassa Edile provvede alle prestazioni previste dalle vigenti norme del contratto collettivo nazionale di lavoro ed inoltre a quelle forme di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico che, ai sensi dell art. 8 dello Statuto, potranno essere stabilite dal Comitato di Gestione, nei limiti delle disponibilità dei fondi esistenti. ART. 23 6

Ai sensi dell art.8 dello Statuto, possono fruire delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima. ART. 24 Per ottenere le prestazioni assistenziali deliberate dal Comitato di Gestione, i lavoratori debbono presentare domanda scritta a mezzo di moduli all uopo predisposti, corredata dalla necessaria documentazione indicata dal Comitato di Gestione. ART. 25 Le assistenze richieste ed erogate devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiari precisando le causali dell erogazione o le causali di mancata erogazione. ART. 26 Ai sensi dell art.8 dello Statuto, le norme che regolano le varie forme di assistenza e l ammontare delle somme ad esse riservate vengono deliberate di anno in anno dal Comitato di Gestione. ART. 27 Quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Comitato di Gestione. ART. 28 Il presente Regolamento potrà essere modificato in ogni momento dal Comitato di Gestione in carica, anche su richiesta di uno o più dei suoi componenti. 7