APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

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APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE a cura Federico Gavioli Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, modifica nuovamente la complessa materia della responsabilità solidale negli appalti tra appaltatore, subappaltatore e committente, abrogando i commi da 29 a 34 dell articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Visco-Bersani), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Cosa prevedeva il decreto Visco-Bersani Il legislatore in questi ultimi anni in materia di sicurezza sul lavoro è intervenuto anche nel settore delle omissioni fiscali, contributive e assicurative, in materia di rapporto contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, estendendo la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro non solo con l appaltatore, ma anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori. La legge Visco-Bersani di cui al decreto legge n. 223/06 aveva dato un nuovo impulso sulle norme in tema di appalto di opere e servizi previsti dal decreto legislativo n. 276/03 attuativo della riforma Biagi. E opportuno sottolineare che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell articolo 1655 e seguenti del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l organizzazione dei mezzi necessari da parte dell appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell opera o del servizio dedotti in contratto, dall esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. 1

In particolare l articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n.276/03 (cd. Decreto Biagi) norma tutt ora in vigore, stabilisce che in caso di appalto di opere o servizi, il committente, imprenditore o datore di lavoro esercente attività di impresa o professionale è responsabile in solido con l appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori utilizzati nell appalto. L articolo 35, comma 28 e successivi, del decreto legge n.223/06, convertito con modifiche nella legge n.248/06, estendeva la responsabilità solidale anche alle ritenute fiscali sui compensi dei lavoratori utilizzati nell appalto. Al fine di contrastare i rapporti di lavoro irregolari di tipo fiscale, contributivo e previdenziale erano state introdotte importanti modifiche in materia di appalti, con particolare riferimento ai rapporti fra appaltatore e subappaltatore, attribuendo al primo particolari responsabilità in merito al pagamento dell imposta sul valore aggiunto, sulle ritenute irpef e sui contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti. Il comma 32 prevedeva che il committente poteva pagare il corrispettivo dovuto all appaltatore solamente dopo aver verificato, tramite l acquisizione di apposita documentazione, i versamenti degli obblighi riguardanti le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e quelli inerenti i versamenti previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali a cui era tenuto il subappaltatore in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l opera, la fornitura o il servizio affidati. L inosservanza di tali nuovi obblighi nel caso che gli adempimenti richiesti di verifica non fossero eseguiti correttamente da parte del committente erano puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro. Il decreto n. 74 del 25 febbraio 2008 Il Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con molto ritardo, a testimonianza di un percorso di concretizzazione del processo di responsabilità solidale negli appalti voluto dal decreto Visco-Bersani, di non facile attuazione, aveva emanato il decreto del 25 2

febbraio 2008, n. 74, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 (di fatto mai entrato in vigore perché il decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 lo ha abrogato) che dava attuazione alle norme sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi delineati dal decreto legge n.223/06, convertito con modifiche in legge 4 agosto 2006, n. 248. La finalità principale del decreto in commento era quella di far attuare una serie di comportanti tra i soggetti interessati che avessero come scopo l interruzione della responsabilità solidale tra l appaltatore e il subappaltatore e in subordine anche nei confronti del committente. In caso di subappalto, il subappaltatore aveva il compito di comunicare all appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati e ogni eventuale variazione che riguardava gli stessi soggetti. Tale comunicazione era indispensabile affinché l appaltatore fosse messo in grado di verificare su quali lavoratori doveva operare la citata responsabilità solidale. L impresa subappaltatrice per attestare il versamento delle ritenute fiscali dei propri dipendenti poteva anche rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e copie del modello F24 da cui fosse riscontrabile l avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. L attestazione dell avvenuto versamento da parte dell impresa subappaltatrice, poteva inoltre, essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell articolo 3, comma 3, lettera a) del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l avvenuto addebito ovvero della asseverazione, esonerava l impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con riferimento ai soggetti impiegati nell esecuzione dell opera o 3

nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione che il subappaltatore deve rilasciare all appaltatore. Le novità previste nel decreto legge 97/08 Il legislatore con il decreto legge n. 97/08 nell abrogare le disposizioni in materia contenute nella manovra Visco-Bersani e il decreto ministeriale n. 74/08, mantiene in vita il comma 28, che sancisce tra appaltatore e subappaltatore una piena responsabilità sia con riferimento alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, sia sui versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui il subappaltatore è tenuto. Non è tuttora chiaro come all atto pratico questi controlli tra appaltatore e subappaltatore, per evitare la responsabilità solidale, possa essere evitata poiché il decreto di attuazione n. 74 del 25 febbraio 2008 del Ministero dell Economia e del Lavoro è stato completamente abrogato dall articolo 3, comma 8, del citato decreto legge n. 97/2008. In tema di solidarietà resta in vigore l articolo 29 del decreto legislativo n. 276/03, il quale, stabilisce che in caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato con l appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 4

Responsabilità tra committente e appaltatore prevista dal decreto Biagi entro i due anni dalla cessazione appalto per retribuzioni e contributi previdenziali dovuti Parzialmente abrogata responsabilità solidale negli appalti tra appaltatore, subappaltatore e committente Rimane in vigore la responsabilità solidale per l effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e inail tra appaltare e subappaltatore ad esclusione del comma 28 dell articolo 35 del decreto Visco-Bersani Federico Gavioli 12 Settembre 2008 5