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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Avv. Valerio Sangiovanni Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Nicola Rondinone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 05 marzo 2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La Ricorrente lamenta l addebito d interessi passivi in percentuale difforme da quella convenzionalmente pattuita. Più precisamente, con riferimento al contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria stipulato in data 19.01.2009, la Ricorrente, lamentando l addebito d interessi passivi in percentuale difforme da quella convenzionalmente pattuita e richiamando l interlocuzione intrattenuta con la Convenuta a partire da ottobre 2009, ha rappresenta che: - a seguito di specifica contestazione (allegato B al ricorso), la Resistente ha riconosciuto un errore nel calcolo degli interessi debitori maturati al 30.06.2009 e, pertanto, in data 30.09.2009 ha provveduto al riaccredito di 10.096,98; - tale conteggio è stato ulteriormente contestato in quanto non sembra essere stato eseguito con l importo capitale iniziale (allegato D al ricorso); - con riferimento all esposizione accumulata sul c/c la Banca ha proposto, ai fini del rientro, la stipulazione di un mutuo ipotecario, indicando nel calcolo della somma da mutuare interessi calcolati al trimestre che si aggiravano su una cifra di circa 7000,00 ; importo ancora una volta risultante dall applicazione di un tasso debitore difforme da quello pattuito con il contratto di apertura di credito del 19.01.2009 (allegato F al ricorso); - in considerazione dell erroneità di tale ammontare, l appuntamento già fissato dal notaio per la stipula del mutuo è stato annullato ed è stato chiesto alla Banca un ricalcolo delle competenze; - dopo alcuni solleciti, la Resistente ha comunicato che, scaduta l apertura di credito in data 31.08.2010, al rapporto di c/c sono stati applicati i tassi standard ; tale comunicazione è stata inviata 11 mesi dopo la scadenza del contratto (allegato H al ricorso); - la Banca è stata invitata più volte a ricalcolare le competenze dovute in base ai tassi d interesse a suo tempo pattuiti; la stessa non ha mai riscontrato tali richieste e con Pag. 2/6

comunicazione del 31.05.2012 ha esercitato il diritto di recesso (allegato N al ricorso), chiedendo la corresponsione del saldo debitore ( 354.010,26). Con ricorso protocollato il 27.06.2012, la Ricorrente ha chiesto al Collegio ABF di esamina[re il] contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria. Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 03.10.2012, la Banca ha preliminarmente descritto il rapporto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria stipulato dall Interessata in data 19.01.2009, ovvero: - finanziamento di 270.000,00 utilizzabile in c/c con regolazione dei saldi a debito nei limiti di fido con tasso pari al 3,00 punti in più dell EURIBOR 3 mesi, media percentuale mese precedente, e, nel caso di rapporto irregolare (eccedenze a debito rispetto al limite di disponibilità), tasso debitore pari a 3,00 punti in più del tasso applicato sui saldi a debito e sull intero ammontare del saldo a debito + interessi di mora calcolati nella stessa misura fino al giorno dell effettivo pagamento; - l apertura di credito era a scadenza (31.08.2010) e la proroga poteva essere concessa su accordo delle parti (art. 4); l affidamento non è stato prorogato; - alla scadenza la cliente era tenuta a corrispondere interessi, spese, imposte e tasse, senza che vi dovesse essere un apposita richiesta in tal senso; - l apertura di credito era regolata - nei limiti di compatibilità - dalle disposizioni di c/c (art. 7 b), tra cui la previsione di una CMS pari allo 0,99%. Considerate le caratteristiche del suddetto rapporto, la Convenuta ha evidenziato che non aveva nessun obbligo di comunicare preventivamente alla cliente la scadenza dell affidamento, pattuito a tempo determinato, e conseguentemente il ritorno all applicazione delle condizioni standard di c/c, per utilizzi allo scoperto. Ha rilevato, poi, che la variazione del tasso debitore è stata comunicata all Interessata (ex art. 118 TUB) con comunicazione dell 08.09.2010 (allegato 2 alle controdeduzioni). Il segnalato disguido nel calcolo delle competenze al 30.06.2009 è stato rimosso mediante la riliquidazione dei tassi, come confermato anche dalla Ricorrente e risultante dall e/c al 30.09.2009. Il perseverare della situazione di sconfinamento ha determinato la chiusura del rapporto (comunicazione del 31.05.2012) e l allocazione della posizione a incaglio. La Banca ha chiesto all ABF di rigettare il ricorso perché infondato. Le controdeduzioni sono state inviate alla Ricorrente via mail. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Deve, anzitutto, rilevarsi che la Ricorrente, nel chiedere al Collegio di esaminare il contratto stipulato con la Convenuta, rinvia in modo analitico alla corrispondenza con essa intrattenuta in merito alla difformità tra il tasso debitore applicato e quello convenzionalmente pattuito; ciò considerato, la domanda può essere ricondotta nell alveo delle richieste di accertamento e, in particolare, accertamento della validità delle clausole relative ai tassi d interesse debitore (intra ed extra fido) e accertamento della correttezza del comportamento della Banca nell applicazione - tempo per tempo - di tali condizioni economiche. Entrambe le parti hanno prodotto il contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria stipulato in data 19.01.2009, da cui si evincono le seguenti condizioni: A) l apertura di credito è a tempo determinato - scadenza 31 agosto 2010 (art. 4 comma 1); Pag. 3/6

B) con riferimento ai tassi d interesse l art. 2 lettera a1) prevede che, intra-fido, il tasso debitore è pari a 3,00 punti in più dell EURIBOR 3 mesi media percentuale mese presedente annuo nominale convertibile trimestralmente mentre nel caso di rapporto con funzionamento non regolare, intendendosi per tale il rapporto che presenti eccedenze a debito del Correntista, comunque risultanti rispetto al limite di disponibilità e/o che il tasso debitore è pari a 3,00 punti in più del tasso applicato sui saldi a debito di cui al precedente comma, ovvero pari a annuo effettivo sull intero ammontare del saldo a debito del correntista per i giorni di funzionamento irregolare; eventuali interessi di mora saranno calcolati nella stessa misura fino al giorno di effettivo pagamento e, comunque, nel rispetto della L. 108/96 : C) per quanto non espressamente disciplinato e nei limiti della compatibilità l art. 6 lett. b) fa rinvio alle norme che disciplinano il contratto di c/c; D) per quanto riguarda la Commissione di Massimo Scoperto l art. 2 comma lett. b) prevede una misura dello 0%; ammontare da riferirsi agli utilizzi intra-fido; mentre per gli utilizzi extra-fido il Documento di Sintesi relativo al c/c e allegato al contratto prevede la misura dello 0,99%; E) per le voci di costo Corrispettivo disponibilità creditizia e Indennizzo per sconfinamento che compaiono nell e/c al 30.09.2009 così come nel dettaglio di calcolo (all. 3 alle controdeduzioni), inserite con ogni probabilità a seguito della Legge n. 2/2009, oggi abrogata, non vi è alcuna evidenza in contratto e la Banca non ha prodotto documenti a supporto della loro introduzione. Ai fini della ricostruzione delle condizioni applicate alla Ricorrente, sia nel periodo di vigenza dell apertura di credito che successivamente, la documentazione versata in atti la consente solo in modo parziale, in quanto sono disponibili - oltre al contratto - un evidenza contabile fino al 30.09.2009, nonché la proposta di modifica unilaterale dell 08.09.2010. L analisi dei documenti disponibili ha evidenziato quanto segue: a) è incontroverso l errore della Banca nel calcolo degli interessi debitori dall inizio del rapporto fino al 30.06.2009 (nell e/c al 30.06.2009 prodotto dalla Ricorrente - all. B - gli interessi applicati intra ed extra fido sono superiori al 12%); errore che ha dato luogo al riaccredito di 10.096,68; b) il dettaglio del ricalcolo degli interessi prodotto dalla Convenuta (all. 3 alle controdeduzioni) dà conto, da un lato, del fatto che fino al 30.06.2009 lo scarto applicato tra l interesse debitore intra-fido e quello extra-fido è - come da contratto - di 3 punti percentuali, la CMS per l extra-fido è dello 0,99% e l interesse debitore extra-fido è calcolato - diversamente da quanto pattuito - solo sullo sconfinamento, dall altro lato, invece, che nel 3 trimestre 2009 lo scarto tra l interesse debitore intra-fido e quello extra-fido sale a 4 punti percentuali, il tasso debitore extra-fido continua ad essere applicato solo sullo sconfinamento e trovano applicazione il Corrispettivo disponibilità creditizia e l Indennizzo per sconfinamento ; c) non vi è evidenza, invece, delle condizioni applicate all apertura di credito successivamente al 30.09.2009 e fino alla sua scadenza; la Ricorrente dichiara che l offerta della Banca di stipulare un mutuo per il rientro dall esposizione non è stata accettata a causa del calcolo erroneo degli interessi dovuti; d) per quanto concerne l applicazione delle condizioni cd. standard successivamente alla scadenza dell apertura di credito, la Banca si difende producendo la comunicazione di modifica unilaterale (ex art. 118 TUB) nella quale per gli scoperti transitori in assenza di fido e/o interessi di mora è comunicato l 11,85% (ammontare indicato anche nell e/c al 30.06.2011 - all. I al ricorso); con riferimento a tale comunicazione si rileva che oltre ad una data di redazione successiva (08.09.2010) a quella di vigenza del nuovo tasso (03.09.2010) non è stata indicata nessuna motivazione per la variazione in peius; inoltre, Pag. 4/6

nel riepilogo delle variazioni intervenute compare comunque un tasso debitore su affidamenti (pari a quello convenzionalmente pattuito) con decorrenza 01.09.2010. La Ricorrente dichiara di aver avuto contezza del nuovo tasso solo a seguito dell interlocuzione in fase di reclamo. Come evidenziato più sopra, il contratto prevede per gli interessi di mora un tasso pari a 3,00 punti in più del tasso applicato sui saldi a debito di cui al precedente comma [i.e 3,00 punti in più dell EURIBOR 3 mesi] sull intero ammontare del saldo a debito del correntista. In ultimo, si rileva che la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni economiche presuppone che la scadenza dell apertura di credito in c/c garantita da ipoteca non incida automaticamente sul sottostante rapporto di c/c di corrispondenza ordinario; in caso contrario, il cliente sarebbe tenuto alla restituzione del saldo oltre ad eventuali interessi di mora, senza la possibilità di addebiti ad altro titolo. Ciò chiarito in fatto e venendo all esame del merito della presente controversia, deve anzitutto essere sottolineato che la documentazione agli atti consente una ricostruzione solo parziale delle condizioni di volta in volta applicate alla Ricorrente. In particolare, non vi è alcuna evidenza documentale delle condizioni applicate all apertura di credito successivamente al 30.09.2009 e fino alla sua scadenza, elemento che rende per questo Collegio impossibile una compiuta analisi dell intera vicenda. Svolta tale indispensabile premessa, e venendo all esame dell applicazione delle condizioni cd. standard successivamente alla scadenza dell apertura di credito, deve concludersi che le medesime non possono aver esplicato alcuna efficacia nei confronti della ricorrente, non essendo stato documentato il corretto esercizio dello ius variandi che l art. 118 TUB prevede in favore del intermediario: la comunicazione in questione, infatti, non solo riporta una data di redazione successiva (08.09.2010) a quella dell applicazione del nuovo tasso (03.09.2010), ma non contiene alcuna indicazione circa la motivazione che ha avrebbe indotto l intermediario ad introdurre la variazione in peius. Tutto ciò a tacer del fatto che la Ricorrente ha dichiarato di aver avuto contezza del nuovo tasso solo a seguito dell interlocuzione in fase di reclamo e che l intermediario non ha in alcun modo dimostrato né la spedizione né la ricezione di siffatta dichiarazione. Infine, sulla base del dettaglio del ricalcolo degli interessi agli atti del presente procedimento emerge che, fino al 30.06.2009, la differenza tra l interesse debitore intra-fido e quello extrafido è conforme alle condizioni contrattuali (ovvero 3 punti percentuali), la CMS per l extra-fido è dello 0,99% e l interesse debitore extra-fido è calcolato solo sullo sconfinamento. Dopo tale data, invece, (ovvero a partire dal 3 trimestre 2009) lo scarto tra l interesse debitore intra-fido e quello extra-fido sale a 4 punti percentuali (senza che vi sia alcuna valida giustificazione a supporto della variazione), il tasso debitore extra-fido continua ad essere applicato solo sullo sconfinamento (sebbene in una misura che non trova giustificazione sulla base di quanto risulta agli atti del presente procedimento e che, pertanto, per l eccedenza, risulta non dovuto) e trovano applicazione il Corrispettivo disponibilità creditizia e l Indennizzo per sconfinamento, voci di spesa che non figurano nel rapporto originario e che sulla base della documentazione agli atti non risulta siano state efficacemente e legittimamente introdotte dall intermediario resistente e, conseguentemente, si rivelano non dovute. Le doglianze della ricorrente risultano, dunque, fondate nei limiti appena illustrati. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario provveda a ricalcolare gli interessi e gli oneri così come specificato in motivazione. Pag. 5/6

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6