ROMA CAPITALE. REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO VERDE URBANO (pubblico e privato)



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ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO VERDE URBANO (pubblico e privato) 1/56

INDICE Criteri generali... 4 Art. 1 Oggetto del regolamento... 4 Art. 2 Principi e finalità... 4 Art. 3 Tipologie di verde urbano... 5 Art. 4 Alberi di pregio e monumentali... 6 Disciplina degli interventi sul verde e della tutela... 7 Art. 5 Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi... 7 Art. 6 Interventi programmati o urgenti su aree a verde e alberate... 9 Art. 7 Compensazione ambientale in caso di abbattimenti autorizzati... 9 Art. 8 Potature... 10 Art. 9 Danneggiamenti e deturpamenti delle alberature... 12 Art. 10 Interventi sulle alberature a seguito di opere edilizie... 13 Art. 11 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere... 14 Art. 12 Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali... 15 Art. 13 Restauri e interventi manutentivi su giardini, parchi e ville storiche... 16 Art. 14 Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive... 17 Art. 15 Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione... 18 Art. 16 Verde spondale e fasce fluviali... 19 Art. 17 Sicurezza delle alberature... 19 Art. 18 Prevenzione degli incendi... 19 Art. 19 Difesa fitosanitaria... 20 Criteri di realizzazione e gestione di giardini, parchi e aree a verde... 21 Art. 20 Censimento delle alberature e catasto del verde... 21 Art. 21 Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale... 22 Art. 22 Alberature stradali... 25 Art. 23 Nuovi impianti, ripristini o sostituzioni... 28 Art. 24 Distanze minime di impianto... 29 Art. 25 Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde... 31 Art. 26 Autorizzazioni per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde... 34 Art. 27 Verde verticale e verde pensile... 34 Art. 28 Aree ludiche... 38 Art. 29 Verde scolastico... 39 Art. 30 Aree per cani... 40 2/56

Art. 31 Dotazione di verde per aree di parcheggio e impianti di carburanti... 41 Art. 32 Interventi di Manutenzione e Gestione... 42 Art. 33 Smaltimento dei rifiuti vegetali... 44 Fruizione dei parchi e dei giardini pubblici... 44 Art. 34 Arredo e tutela del paesaggio e del decoro urbano... 44 Art. 35 Accesso a parchi e giardini... 45 Art. 36 Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde... 45 Art. 37 Giochi e attività sportive... 46 Art. 38 Accesso ai cani... 47 Art. 39 Accesso di veicoli a motore... 47 Art. 40 Comportamenti vietati... 48 Art. 41 Utilizzi impropri degli spazi verdi... 49 Sanzioni e ripristini... 49 Art. 42 Sanzioni amministrative e ripristini... 49 Art. 43 Procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento... 50 Art. 44 Finalizzazione dei proventi e delle sanzioni... 51 Art. 45 Vigilanza... 51 Art. 46 Disposizioni finali... 51 ALLEGATI Tabella delle sanzioni amministrative... 52 Metodologie per la stima del valore ornamentale... 53 Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale... 55 3/56

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO VERDE URBANO (pubblico e privato) Criteri generali Art. 1 Oggetto del regolamento 1) Il presente Regolamento del Verde Urbano si applica in tutto il territorio di, fatta eccezione per le aree oggetto di attività agricole, esercitate dall imprenditore agricolo così come definito in seno all art. 2135 del Codice Civile e per i boschi individuati ai sensi dell art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 e s.m. e i. e della correlata normativa regionale. 2) Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio. Disciplina le modalità degli interventi da effettuare sul patrimonio verde sia di proprietà pubblica, comunale e non, che di proprietà privata, nei limiti e nei modi di seguito indicati, e fissa norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e salvaguardia di aree verdi, alberature, arbusti e siepi. Ad integrazione del Titolo III, Cap. I delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (sistema ambientale e paesaggistico) e delle indicazioni fornite nel Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R., indica i criteri da seguire per la corretta realizzazione e la gestione delle suddette aree onde garantire la protezione e la razionale conduzione degli spazi verdi della città, rimandando ai regolamenti specifici di gestione. 3) Per quanto concerne le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ogni procedimento di natura autorizzatoria è definito dall art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e gestito dalle competenti strutture amministrative in regime di subdelega, ai sensi della legge regionale del Lazio, 22 giugno 2012, n.8. 4) Il patrimonio vegetale è parte integrante del paesaggio e ne costituisce uno degli elementi fondanti ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio., nei limiti delle proprie competenze istituzionali ed in armonia con quanto previsto nell art.7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, alla tutela, alla pianificazione, al recupero, alla riqualificazione, alla valorizzazione, ed alla vigilanza del paesaggio. Concorrono inoltre alla formazione e all educazione al paesaggio di tutti i cittadini e gli operatori. Art. 2 Principi e finalità 1) Il presente Regolamento disciplina, preserva e tutela il patrimonio arboreo e vegetale in genere, comprendendo tutte le aree verdi, i parchi e giardini, il verde storico e quello polifunzionale, al fine di conservarne, migliorarne e potenziarne le caratteristiche, viste le imprescindibili funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali e sanitarie che questo svolge nelle aree fortemente antropizzate. 4/56

2) Le finalità del Regolamento sono: a. tutelare e valorizzare il patrimonio verde come elemento qualificante del contesto urbano e paesaggistico e come fattore identitario e di miglioramento della qualità della vita degli abitanti; b. contribuire ad una piena attuazione, tutela e valorizzazione della Rete ecologica cioè di un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare e implementare la biodiversità; c. contribuire ad una razionale gestione del patrimonio verde esistente e di quello di nuova formazione; 3) Il presente Regolamento promuove, nell ambito di, lo sviluppo della cultura a tutela e salvaguardia dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio verde, atta a favorire iniziative volte all educazione ed alla sensibilizzazione della cittadinanza con particolare riguardo, agli alberi, ai giardini ed alle Ville Storiche. 4) L albero è un bene immobile (art. 812 Codice Civile) di primaria importanza ambientale e paesaggistica. 5) La rimozione e/o l abbattimento di un albero, costituendo interventi potenzialmente in grado di modificare significativamente il territorio e le condizioni di vivibilità degli spazi urbani, sono assoggettati ad autorizzazione amministrativa nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3. Ad ogni abbattimento, quando inevitabile, deve seguire un adeguata compensazione ambientale e paesaggistica volta a conservare, e se possibile, a migliorare, la qualità dell ambiente urbano. 6) L irreversibile danneggiamento, di natura fisica e/o chimica, di un albero è assimilato ad un abbattimento, almeno ai fini della relativa compensazione arborea, oltreché per i correlati profili sanzionatori. 5) L escavazione in profondità, la modifica delle quote, la costipazione e l impermeabilizzazione delle aree verdi costituiscono modificazione dei luoghi e come tali sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa come da specifica regolamentazione, nel rispetto dei criteri di cui all art. 26 ed alla conseguente mitigazione dell impatto ambientale. 6) Riferimento normativo e culturale per gli interventi sul patrimonio storico è costituito dalla Carta di Firenze sul giardino storico del 1981. 7) Per il verde urbano si rimanda alla L.10/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. 8) Per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi si rimanda alle Linee Guida UNI/PDR 8/2014. Art. 3 Tipologie di verde urbano 1) Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e privato, nei limiti del complesso patrimonio vegetale di costituito da: aree naturali, macchie di vegetazione arborea e arbustiva, argini e scarpate di fossati non consorziali, sponde fluviali, Agro Romano soggetto a tutela, ville storiche, aree archeologiche, parchi e giardini pubblici e privati, alberi e alberate di pregio, verde e alberature stradali, verde a completamento delle infrastrutture viarie, dei servizi pubblici degli insediamenti residenziali pubblici e privati, verde architettonico, pensile, verticale e di pertinenza di edifici, aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e aree verdi attrezzate e verde di uso collettivo (impianti sportivi, chiese e conventi, verde annesso a edifici e aree di pertinenza pubblica, aree militari, aree industriali, il verde di arredo, in carico a gestori diversi (Comune di Roma, Municipi, istituti di formazione, Aziende Sanitarie 5/56

Ospedaliere, istituti religiosi, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, aziende municipali, società o consorzi privati ecc.) 2) Per la classificazione delle tipologie di verde urbano ed extraurbano si distinguono: a. piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato riferito a spazi che hanno un raggio di utenza di 50 100 metri e dimensioni inferiori a 500 mq); b. giardini scolastici e giardini di quartiere (verde di quartiere riferito a spazi che hanno un raggio di utenza fino a 500 1.000 metri e dimensioni fra 500 e 5.000 mq); c. ville, giardini e parchi storici, alberate urbane storiche, parchi archeologici, aree verdi di rappresentanza (verde a valenza cittadina riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini); d. parchi, aree naturali protette e riserve naturali a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina ed extra cittadina); e. orti urbani regolamentati; f. Agro Romano soggetto a tutela g. il verde di arredo di pertinenza della viabilità veicolare, delle infrastrutture, o delle zone annesse agli insediamenti relativi ad aree industriali o di servizi a scala urbana (cimiteri, ospedali, aree religiose, aree sportive ecc) con molteplici valenze igienico sanitaria, protettiva, paesaggistica, culturale, sociale e ricreativa, con la finalità di arricchire gli spazi in ambito urbano, compresi gli spazi di risulta. h. sistema delle aree naturali, dei corsi d acqua e della Rete Ecologica. Art. 4 Alberi di pregio e monumentali 1) promuove la tutela, di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, delle alberature di pregio, paesaggistico, naturalistico, storico e culturale individuate nel territorio capitolino ed istituisce a tal fine un apposito elenco, sia delle singole alberature, che di quelle in gruppi o in filari. 2) Individuate tali alberature, di concerto con il Corpo Forestale dello Stato, la struttura preposta di provvede a informare i soggetti interessati del rinvenimento di dette alberature di pregio sottolineando la necessità di riservare loro particolare cura. 3) Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. 4) Per gli alberi monumentali censiti, di proprietà privata di pregio o meritevoli di particolare tutela, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate da parte di un tecnico abilitato, e nei limiti consentiti dalla legge, opere provvisionali di mantenimento in sito alternative all'abbattimento ed eliminata tempestivamente ogni prevedibile e possibile causa di deterioramento della vitalità degli alberi stessi. 5) Ricevuta la comunicazione, diviene obbligatorio per i rispettivi proprietari eliminare tempestivamente ogni prevedibile e possibile causa di deterioramento della vitalità delle piante di pregio. 6) Gli interventi manutentivi relativi agli alberi di pregio individuati da debbono essere particolarmente prescritti da un tecnico abilitato e di comprovata esperienza e preventivamente autorizzati dal competente Ufficio di. 7) La segnalazione di eventuali alberi di pregio possono essere fatte anche da cittadini, associazioni e comitati. Tali segnalazioni saranno vagliate dagli uffici competenti e se 6/56

rispondenti ai criteri stabiliti dall Amministrazione potranno essere inserite nell apposito elenco. 8) Gli alberi segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell'elenco degli alberi di pregio devono rispettare almeno tre dei seguenti criteri: a) dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza; b) sviluppo complessivo dell'esemplare; c) stato precario di salute della pianta; d) particolarità del genere e della specie; e) significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico; f) ubicazione nel contesto urbano; g) preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; h) essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città. 9) Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti, in maniera progressiva, seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da equiparare il valore ornamentale e vegetale dei soggetti rimossi (cfr. allegato). Disciplina degli interventi sul verde e della tutela Art. 5 Abbattimenti di alberature, arbusti e siepi 1) Gli abbattimenti degli alberi sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato. In accordo con i principi per la conservazione della biodiversità, si impegna ad evitare l abbattimento di alberi. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o gli immobili tutelati ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Decreto Urbani, Legge 10 del 14 febbraio 2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione. 2) Sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso, in ordine ad uno o più dei fattori applicabili alla casistica, quali ad esempio non esaustivo: condizione fitopatologia; senescenza dell albero; insufficiente o precario radicamento; instabilità; incompatibilità con il sito d impianto, comportante instabilità; morte dell albero, comportante rischio di caduta. 3) La struttura preposta di autorizza l abbattimento se l analisi è condotta in base ai protocolli di valutazione della stabilità degli alberi, come ad es. non esaustivo la metodologia Visual Tree Assessment (V.T.A.), al fine di valutare insieme a irrisolvibili problemi di natura statica o vegetativa, gli eventuali gravi danni alle adiacenti strutture murarie. 4) Di norma non sono previsti casi di abbattimenti di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione in un arco temporale adeguato, 7/56

predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo secondo i criteri del rinnovo selettivo ad opera dell U.O. Gestione Verde Pubblico. 5) In presenza di opere edili private l'abbattimento è consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto compreso il trapianto. Fanno eccezione gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni. 6) Il proprietario della/e pianta/e tutelate dal presente Regolamento ai sensi delle disposizioni che precedono, in caso di paventata necessità di abbattimento conformata nei termini di cui al successivo punto 7, è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione all abbattimento al competente Ufficio di, salvo procedura di urgenza. 7) L istanza di autorizzazione all abbattimento di alberature, arbusti e siepi redatta da un professionista abilitato deve essere motivata da documentate problematiche di natura statica o vegetativa o fitopatologica delle piante oggetto della stessa istanza ovvero da evidenti ammaloramenti e/o danneggiamenti, provocati dalle stesse alberature ad attigue strutture o impianti infrastrutture. 8) A tal fine tutte le istanze (nuove e reiterate) devono essere corredate da: a) relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica che motivi l intervento in funzione di accertato pericolo per le persone, per le cose e/o per la viabilità,, che descriva le caratteristiche fitopatologiche delle alberature da abbattere, il rapporto e le interferenze di queste con le strutture edili e la rete dei sotto servizi e le eventuali esigenze di diradamento strettamente indispensabile alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili economicamente e/o tecnicamente con il trapianto. b) documentazione fotografica c) ricevuta dell avvenuto versamento dei diritti di istruttoria per un importo unitario annualmente determinato dall Assemblea Capitolina ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 9) Il competente Ufficio di provvede al rilascio dell autorizzazione o del provvedimento di diniego nei termini previsti dagli uffici competenti, scaduti i quali si determinerà il silenzio assenso. Si precisa che: a) L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite. b) Il competente Ufficio di può non autorizzare l abbattimento qualora le problematiche siano risolvibili con interventi di messa in sicurezza delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei manufatti e degli impianti di volta in volta interessati. c) L eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall art.2051 c.c. La stessa proprietà dovrà pertanto controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell istanza. 10) Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero della Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature. 8/56

Art. 6 Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate 1) Comunicazione interventi programmati Con almeno un mese di anticipo sull avvio degli interventi programmati l ufficio competente, dipartimentale o municipale, dirama una comunicazione ai cittadini tramite avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune e promuove una campagna informativa da condursi nella zona dell intervento, con scheda sintetica sull intervento previsto. La scheda sintetica dovrà illustrare: la natura e le ragioni dell intervento i tempi previsti per la sua realizzazione l esecutore dell intervento, con i recapiti per ulteriori informazioni la compensazione necessaria ed i tempi 2) Interventi in emergenza Nel caso di interventi d urgenza, l avviso di cui al c.1 viene pubblicato successivamente all intervento e qualora vi sia immediato pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi eseguiti in condizioni di emergenza dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altri, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui all articolo 5 precedente. a) Va redatto un verbale che riporti la descrizione dell intervento e le specifiche dell abbattimento, che andranno successivamente pubblicate nella scheda sintetica. b) Deve essere calcolata una compensazione come previsto all art. 7 seguente. 3) In caso di immediato e conclamato pericolo per l incolumità, pubblica e privata, i proprietari possono procedere all abbattimento della/e pianta/e con l obbligo di trasmettere nel successivo termine di 10 giorni al competente Ufficio di una sintetica comunicazione dell accaduto, unitamente ad un esauriente documentazione fotografica e ad una relazione fitostatica e fitosanitaria redatta da un tecnico abilitato in cui si attesti la necessità dell intervento compiuto in regime di immediatezza, ferma restando la possibilità di attività di verifica da parte del competente ufficio di in ordine alla reale sussistenza dell addotto stato di pericolo. Art. 7 Compensazione ambientale in caso di abbattimenti autorizzati 1) Nell ipotesi di abbattimento delle alberature o rimozione di arbusti e siepi comunque verificatisi ai sensi delle precedenti disposizioni di cui al presente Regolamento, la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: a. vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene, considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche simile a tale fascia fitoclimatica, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio. Il competente Ufficio di vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche; b. la specie e le dimensioni delle piante da utilizzare a compensazione degli abbattimenti sono indicate nell autorizzazione all abbattimento rilasciata dall Ufficio competente di Roma 9/56

Capitale, ovvero nel provvedimento di presa d atto in caso di abbattimento d urgenza di cui all art.7, comma 9 in funzione del contesto urbano e paesaggistico di riferimento (cfr. Delibera 307/ 2014 Linee guida per la gestione ecc e succ. mod. e integraz.); c. la qualità degli individui arborei e arbustivi da utilizzare a compensazione degli abbattimenti deve essere di prima scelta vivaistica; d. Il proprietario o il concessionario si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per un periodo avente termine alla fine della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora, con obbligo di sostituzione in caso di mancato attecchimento. L attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di detto periodo le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell impianto. La struttura preposta di, attraverso successivi sopralluoghi, verifica i tempi, l adeguatezza e l attecchimento dei reimpianti registrandone l evoluzione. 2) La proprietà è tenuta a comprovare l avvenuta piantagione e attecchimento mediante invio di materiale fotografico degli impianti dopo due anni dalla messa a dimora al competente Ufficio di, come indicato nel provvedimento autorizzativo; 3) Soltanto in casi di assoluta ed obiettiva impossibilità a reimpiantare nel sito originario, le compensazioni vegetazionali possono essere effettuate, previo assenso formale della struttura preposta di, anche in aree e proprietà diverse dai siti originari. 4) Se il danno è consistente, l individuazione del luogo adatto per le nuove messe a dimora verrà deciso a seguito di consultazioni partecipate con la cittadinanza, sempre in considerazione delle esigenze di crescita delle piante e delle loro necessità ecologiche e biologiche. Art. 8 Potature 1) Obiettivo fondamentale della potatura degli alberi e delle specie arbustive è quello di consentire il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa; 2) In un contesto naturale di parco o giardino dove è possibile lo sviluppo naturale della pianta, un albero messo a dimora e allevato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. Gli alberi in ambiente urbano vanno invece potati al fine di ottenere lo sviluppo e la crescita migliore in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti. 3) Nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni. 4) Le potature devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari 10/56

esigenze motivate da un tecnico abilitato e con previo accertamento della presenza di nidi attivi (come indicato dalla L. 157/1992 e dall art. 49 comma 4 lettera g) del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali D.C.C. 24.10.05). 5) Per la potatura occorre tener presente i seguenti aspetti: a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell albero; b) il taglio dei rami dà luogo a una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi se non allevati correttamente; c) il legno dei monconi, se non tagliati correttamente in modo da limitare al massimo la superficie esterna al ramo principale, dopo il taglio risulta vulnerabile all attacco degli insetti e dei funghi patogeni, e di conseguenza rende necessaria la disinfezione con appositi prodotti; d) la potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; e) gli interventi di potatura che riducono la chioma di oltre un terzo del volume totale o che, per evitare situazioni di pericolo, debbano essere effettuati durante altri periodi dell anno rispetto a quelli di stasi vegetativa, sono sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte del competente Ufficio di. In tali casi il proprietario dell albero deve presentare una specifica istanza di autorizzazione, redatta da un tecnico abilitato con le modalità di cui ai precedenti articoli corredata da esauriente relazione illustrativa e documentazione fotografica e ricevuta attestante l avvenuto versamento dei diritti di istruttoria. 6) Non è richiesta autorizzazione per i tagli limitati, ovvero quelli riguardanti complessivamente un volume inferiore ad un terzo della chioma che siano effettuati esclusivamente per contenere la chioma, eliminare rami secchi, lesionati o affetti da patologie, per motivi di difesa fitosanitaria, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o di pubblici servizi preesistenti; 7) Sono vietati gli interventi sugli alberi che ne alterino la struttura in maniera sostanziale, ne compromettano la crescita, ne pregiudichino la sopravvivenza, quali, ad esempio: la capitozzatura, o la potatura drastica non eseguita a regola d arte; l applicazione di ancoraggi e strozzature nonché di oggetti dannosi o nocivi per la pianta; il trapianto non eseguito a regola d arte; 8) Al fine di tutelare il patrimonio arboreo gli interventi di potatura che riguardano il privato dovranno essere comunicati almeno 30 giorni prima dell intervento, scaduti i quali vigerà il silenzio assenso. A sua discrezione la struttura preposta di potrà richiedere una relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica mirata a giustificare l entità o il momento dell intervento, ed eseguire il controllo; 9) Gli interventi di capitozzatura, ovvero recanti tagli che interrompono la crescita apicale del fusto o praticati su branche aventi al taglio diametro superiore a 15 cm, costituiscono pratica tecnica a carattere d eccezione e debbono essere debitamente motivati e autorizzati; 11/56

10) Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non autorizzate si configura a tutti gli effetti come danneggiamento con la conseguente applicazione del previsto programma sanzionatorio di cui all art. 42. 11) Le potature devono essere eseguite da ditte specializzate con le seguenti modalità: a) Tutti i tagli su rami con diametro superiore ai 6 cm devono essere disinfettati con prodotti a base di soluzioni rameiche. b) Tutte le operazioni di potatura devono essere eseguite mediante l utilizzo di idonei mezzi tecnici e, così come per tutte le lavorazioni e le opere citate in questo Regolamento, sono soggette al DLgs 81/08 e s.m.i. e a tutte le norme che regolano i rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori e la pubblica incolumità, avendo cura di non arrecare danni alle piante o a parti di esse e senza l'utilizzo dei ramponi. Gli attrezzi da taglio impiegati, devono essere accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% dopo ogni utilizzo su piante affette da parassiti fungini trasmissibili (cancro colorato del platano, cancro del cipresso, grafiosi dell olmo, etc.) osservando tutte le misure di prevenzione fitosanitaria previste dalla legge. 12) Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dalla struttura preposta. Tali interventi dovranno essere comunicati ai Municipi competenti. I programmi di potatura dovranno far riferimento ai seguenti criteri: a) sviluppo della pianta; b) stato e tipologia di allevamento; c) messa in sicurezza; d) ultimo anno di potatura; e) stato fitopatologico e fitostatico; Art. 9 Danneggiamenti e deturpamenti delle alberature 1) Tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità statica e/o vegetativa ed il regolare sviluppo delle piante disciplinate nel presente Regolamento, così come individuate ai sensi dell art. 4, sono considerate deturpamenti e, pertanto, soggette a sanzione amministrativa; 2) E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare: a) il versamento, l inoculo, l introduzione, l aspersione di sostanze fitotossiche sulle piante e nell Area di Pertinenza dell Albero (APA) come definita all art. 21, quali diserbanti, acidi, oli, sale; b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura in corrispondenza delle piante e all'interno dell Area di Pertinenza dell Albero; c) l'impermeabilizzazione, anche temporanea, la pavimentazione o altre opere edilizie sull'area di Pertinenza dell Albero; d) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto; e) lo stoccaggio di materiali edili, detriti e inerti all'interno dell Area di Pertinenza dell Albero f) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che compromettano il corretto sviluppo e le funzioni dell apparato ipogeo della pianta; 12/56

g) il passaggio di veicoli su superfici esistenti pavimentate all interno dell Area di Pertinenza dell Albero; h) l infissione, l affissione, la strozzatura tramite legature o l incisione anulare del tronco. 3) Il competente Ufficio di si riserva di effettuare analisi chimiche dei tessuti vegetali e/o dei terreni circostanti rispetto ad alberature oggetto di morte improvvisa, con rimborso delle spese sostenute in caso di accertata responsabilità da parte della proprietà. 4) Sono considerati danneggiamenti, ai fini dell applicazione del previsto programma sanzionatorio di cui al successivo art. 42, anche le compromissioni statico vegetative prodotte alle piante in aree di cantiere. Art. 10 Interventi sulle alberature a seguito di opere edilizie 1) Tutti gli specifici interventi, quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, abbattimenti, spostamenti, reimpianti, aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, debbono essere previsti nel progetto ed assentiti nell ambito della successiva dichiarazione di inizio lavori o permesso a costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere eventualmente anche a compensazione ambientale; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato ante operam. 2) Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell ambito dell arboricoltura moderna, ovvero, in funzione della grandezza delle piante: a) tramite zollatura tradizionale, b) per mezzo di macchina trapiantatrice, c) con sistema a piattaforma rigida. 3) Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare come minimo gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città di Roma in seno alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonché le indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio. 4) In ogni intervento edilizio di nuovo impianto o di ristrutturazione è fatto obbligo, previa elaborazione di specifico progetto di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20% del terreno libero da costruzioni emergenti oltre metri 1,50. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10%, si dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. E obbligatoria inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori. 5) Le nuove realizzazioni non devono manomettere mai la Zona di Protezione Radicale Z.P.R., (così come definita nel successivo art. 21) dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre non possono incidere complessivamente più del 50% sull Area di Pertinenza dell Albero APA (art. 21). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché 13/56

garantire la permeabilità dei suoli stessi anche nell ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica. 6) I nuovi impianti arborei devono rispettare i sesti d impianto e le distanze definite nel presente Regolamento nel successivo art. 24. 7) Nell ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un area verde destinata al pubblico utilizzo, deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti. 8) La mancata osservazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la trasmissione da parte del responsabile delle verifiche di apposita relazione al competente Ufficio di Roma Capitale che ha rilasciato il titolo edilizio per le valutazioni di competenza ai fini del ripristino dello stato di progetto. Art. 11 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere 1) Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. 2) Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse, come in parte previsto nell art. 9: i) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici; la combustione di sostanze di qualsiasi natura; ii) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante; iii) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta; iv) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili; v) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali. 3) È consentito il transito di mezzi pesanti all'interno dell Area di Pertinenza dell Albero, così come definita nel successivo art.19, solo in caso di carenza di spazi funzionali agli spostamenti necessari, se effettuato per periodi strettamente correlati allo svolgimento dell attività programmata e comunque solo dopo l installazione di opportune protezioni per la vegetazione presente; qualora non si possa evitare di transitare all interno dell area di insidenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta di uno strato di materiale drenante, sul quale devono essere poste tavole di legno o pannelli metallici o plastici. 14/56

4) Tutti gli alberi arbusti presenti nell'ambito del cantiere, devono essere protetti da recinzioni solide estese alle superfici di pertinenza per evitare danni agli apparati radicali. 5) Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intero popolamento arboreo interessato, i singoli soggetti arborei e arbustivi devono essere protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2.00 da terra, disposte in verticale attorno al tronco, garantendo comunque l irrigazione della pianta e la rimozione di ogni polvere nociva alla salute della pianta stessa; tale protezione deve essere completata con l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto. 6) Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. 7) Al termine dei lavori tutti i dispositivi messi in opera per la protezione delle piante, devono essere prontamente rimossi. 8) La colmatura degli scavi effettuati in prossimità di alberature deve essere effettuata con apporto di terra agraria e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno deve essere verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche. 9) Qualora i lavori producano presumibile alterazione del preesistente regime idrico, le alberature, ove necessario, dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo estivo; 10) In tutte le aree di cantiere, pubbliche o private, deve essere inoltre garantita la puntuale osservanza del Regolamento Scavi di, di cui alla Deliberazione C.C. 105/2009 (cfr. Art.12). 11) Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento. Art. 12 Criteri per la tutela delle alberature durante scavi stradali 1) Il presente articolo integra il vigente Regolamento Scavi sia per le opere pubbliche che private. Tutti gli interventi in prossimità degli alberi che provocano danni meccanici devono essere eseguiti adottando ogni accorgimento necessario ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri della zona di protezione radicale. 2) Gli interventi devono essere pianificati e comunicati preventivamente secondo le procedure già indicate nell art. 6. La comunicazione dovrà essere completa di stato dei luoghi, profondità di scavo, descrizione dell intervento, metodologia dell intervento: planimetria che documenti lo stato dei luoghi ante e post operam, profondità di scavo, descrizione dell intervento, metodologia dell intervento. 3) In tutti i lavori di scavo, dove ricadano alberature di 1 e 2 grandezza, è obbligatoria la presenza di un direttore tecnico, che sovraintenda i lavori. 4) Il direttore tecnico, nel caso di tagli a radici primarie, stabilirà l idonea profilassi e valuterà la stabilità dell albero predisponendo gli interventi fitosanitari più opportuni, redigendo un apposita relazione tecnica fitosanitaria e fitostatica, da inviare alla struttura preposta di entro 15 giorni dalla fine dell intervento. 5) Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto, così come descritte nell allegato B del vigente Regolamento Scavi di, presentata dalle Società di pubblici servizi al competente Ufficio dell Amministrazione Capitolina, deve necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e validata da un professionista abilitato, attestante il 15/56

carattere non pregiudizievole per la stabilità e la vitalità delle alberature degli interventi programmati. Lo stesso professionista dovrà seguire i lavori e all esito di questi rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni previste nelle relazione tecnico fitosanitaria, attestando, nel contempo, la stabilità di medio periodo dei soggetti arborei interessati. 6) Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all interno delle medesime aree è di norma esclusa l installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico. 7) Per quanto riguarda opere di dotazione di impianti tecnici (irrigazione, drenaggio e illuminazione) e passaggio di reti tecnologiche nelle aree verdi è sempre opportuno documentare ogni intervento su una planimetria (elettronica, cartacea, ecc.) che ne riporti esattamente il tracciato, la profondità e gli elementi essenziali (cosiddetta planimetria as build ) al fine di agevolare la posa in opera, la modifica o l integrazione degli impianti stessi e la successiva manutenzione e gestione. Tale pratica consente inoltre di garantire una migliore gestione delle aree anche in vista di nuove piantagioni. 8) La valutazione da parte della DL della buona esecuzione dei lavori per la posa in opera degli impianti dovrebbe avvenire in una prima fase a scavi ancora aperti (verifica funzionale) e poi dopo un adeguato periodo di assestamento del terreno di re interro (verifica del ripristino dello stato dei luoghi). 9) Le Società di pubblici servizi debbono inoltre impegnarsi tramite formale atto d obbligo a manlevare da ogni danneggiamento subito dall impianto non segnalato a causa di interventi manutentivi sulla vegetazione presente e a ripristinare le condizioni ambientali dell area a verde a seguito di eventuali interventi di riparazione. 10) Gli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei siti inquinati devono osservare le distanze di rispetto dalle preesistenze arboree definite nel Regolamento Scavi oltre che nel presente Regolamento. Ove non sia possibile il rispetto delle distanze previste per motivi irrisolvibili devono essere adottate misure compensative che prevedano anche l integrale reimpianto 11) La struttura preposta di può disporre l aumento della distanza di scavo dalle alberature, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Scavi, tenuto conto della dimensione nonché della particolare situazione statico vegetativa e del contesto urbano e storico archeologico delle stesse. 12) A fronte di interventi non autorizzati eseguiti a distanza non regolamentare, la Società realizzatrice assume immediata e diretta responsabilità della messa in sicurezza dell alberatura, o della sua sostituzione, su disposizione del competente Ufficio di Roma Capitale. Art. 13 Restauri e interventi manutentivi su giardini, parchi e ville storiche 1) Giardini, parchi e Ville Storiche di sono individuati dall Ufficio comunale preposto di concerto con la Soprintendenza di Stato e della Sovrintendenza Capitolina. Essi hanno notevole valore culturale, paesaggistico ed archeologico. In tali ambiti sono 16/56

esclusivamente consentiti interventi di manutenzione, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio. Per la corretta tutela e valorizzazione di tale patrimonio, per ogni giardino, parco o villa storica dovrà essere redatto uno specifico piano di gestione. 2) In caso di interventi di manutenzione straordinaria e/o restauro l intervento dovrà essere autorizzato previa redazione di specifico progetto redatto da tecnico abilitato che dovrà essere autorizzato dalla Soprintendenza competente. 3) Ogni intervento di recupero, restauro, ripristino e valorizzazione di un giardino storico dovrà essere intrapreso, ad opera di un gruppo di lavoro interdisciplinare, solo dopo uno studio approfondito dello stato dei luoghi, con particolare attenzione agli aspetti storici e paesaggistici oltre che vegetazionali su cui fondare il progetto. Il progetto dovrà comprendere la redazione di un piano di manutenzione/gestione del bene, o aggiornare quello già esistente. 4) Tali progetti dovranno rispondere a quanto previsto dall art.30 del P.T.P.R. e essenziale rimane inoltre il riferimento alla Carta dei Giardini Storici, detta Carta di Firenze del 21 maggio 1981. Art. 14 Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive 1) L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua a fattori che possono interferire negativamente con il corretto sviluppo sia di individui singoli, che di insiemi e filari, come ad esempio: a) I diversi lavori d urbanizzazione, che interferendo con l'apparato radicale, possono compromettere nel tempo la stabilità meccanica e facilitare l'insorgenza di patologie e processi degenerativi; b) Carenze nutrizionali ed attacchi di funghi o insetti che, aggredendo le foglie, riducono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive e, aggredendo i tessuti legnosi, compromettono la vitalità e la stabilità dei soggetti; c) I danni prodotti dall impermeabilizzazione della zona di protezione radicale che causano la riduzione degli scambi idrici e gassosi e inducono scottature fogliari riflettendo il calore solare nei mesi estivi. 2) Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all altezza di 1,00 m dal colletto, ubicate nel territorio di sono considerate beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento. In relazione al contesto e al valore storico, paesaggistico e culturale di riferimento a tale misura è ammessa deroga previa idonea relazione di richiesta completa di motivazione da presentare agli uffici responsabili. 3) Soggiacciono alle stesse forme di tutela di cui al presente Regolamento, anche gli arbusti di particolare pregio e le nuove piantagioni poste a dimora in sostituzione di alberature abbattute, quest ultime a prescindere dalla misura della circonferenza del rispettivo tronco. Sono escluse da tutela specie infestanti come ad es. la robinia e l ailanto per le quali è ammessa la deroga prevista nel comma precedente. 4) I proprietari delle alberature, degli arbusti e delle siepi di cui ai commi precedenti, hanno il dovere di custodia ai sensi dell art. 2051 c.c. e sono pertanto tenuti a garantirne la capacità vegetativa e la stabilità. 17/56

5) Nell ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento, è vietato abbattere gli alberi, gli arbusti e le siepi, di cui ai precedenti commi, siano essi in perfetto stato vegetativo o in deperimento, in assenza di apposita autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata secondo la procedura di cui all art. 7, da parte del competente Ufficio di. 6) L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento ecologico delle caratteristiche tipiche della specie. d) In caso di estirpazione è obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti. e) Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli. f) L uso di specie erbacee spontanee e dei fiori selvatici (wildflowers) va favorita perché coniuga valori legati alla biodiversità e principi di sostenibilità. La tutela delle erbacee spontanee ha anche il vantaggio da un punto di vista ecologico e paesaggistico di ricucire con elementi di continuità il paesaggio naturale e quello antropizzato. Dal punto di vista della sostenibilità le piante erbacee sono in grado di coprire il suolo in un lasso di tempo molto breve con fabbisogno di apporto idrico contenuto, richiedono limitata manutenzione e di prestano bene alla riqualificazione di aree dismesse e degradate essendo adatte all inerbimento di suoli di scarsa qualità. g) In tali contesti è vietato l'uso di erbicidi e disseccanti chimici residuali lungo i bordi delle strade al fine di evitare la scomparsa di copertura erbacea del suolo che favorisce tra l altro lo scorrimento delle acque e i fenomeni erosivi. Art. 15 Interventi per la tutela del verde e del suolo in zone soggette ad erosione 1) L'escavazione in profondità, la modifica delle quote, la costipazione e l'impermeabilizzazione delle superfici non costruite costituiscono modificazioni dei luoghi e come tali sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa e a conseguente mitigazione dell impatto ambientale ai fini di garantire la conservazione del suolo, l assorbimento e la regimentazione delle acque meteoriche per contrastare il dissesto idrogeologico. 2) Il monitoraggio e il riassetto idrogeologico e forestale delle aree verdi collinari di proprietà della città rivestono carattere di priorità. 3) Tutti gli interventi in tal senso, come il sostegno di scarpate, il recupero di aree in frana, la regimazione idraulica di corsi d'acqua, la realizzazione di sentieri ed il recupero del territorio collinare e fluviale, dovranno essere preferibilmente realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. 4) Qualora ciò non sia ritenuto possibile o attuabile, il progettista dovrà in apposita relazione tecnica, illustrare le motivazioni che ne impediscono l'utilizzo a favore di tecniche tradizionali di ingegneria civile e descrivere in modo esaustivo gli interventi di compensazione ambientale e di mascheratura dei manufatti che si prevede di realizzare in tale caso. 18/56

5) Vanno incentivate opere ed interventi finalizzati al consolidamento dei suoli declivi mediante messa a dimora di alberature e/o arbusti, la semina di erbacee, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (quali ad esempio viminate, fascinate, gradinate, palizzate) e di idonei sistemi di regimazione delle acque di superficie. 6) Nelle aree verdi deve essere limitata l impermeabilizzazione dei suoli declivi e l installazione di ogni struttura in grado di aumentare il ruscellamento delle acque di superficie. 7) Le aree impermeabilizzate di ogni proprietà non devono superare i limiti imposti dalle NTA di PRG vigente e comunque non devono superare il 30% della superficie totale. Tutti gli interventi di pavimentazione devono garantire il drenaggio delle acque superficiali alle falde sottostanti. Art. 16 Verde spondale e fasce fluviali 1) La tutela del verde spondale e delle fasce fluviali viene attuata in accordo con il Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523 oltre che alle prescrizioni dell Autorità di Bacino del Tevere, l ARDIS e altri enti competenti in materia idraulica. I tagli di alberi e arbusti, gli atti di sradicamento e bruciamento dei ceppi, che possono rendere instabili le sponde dei corsi d'acqua, sono vietati. 2) Sono vietati la coltivazione e nuovi interventi di messa a dimora di vegetazione sulla fascia spondale anche da parte dei privati. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici. 3) E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde e sono comunque vietati interventi che compromettono o impediscono lo sviluppo dell ecosistema fluviale. Art. 17 Sicurezza delle alberature 1) Al fine di tutelare la pubblica incolumità e in funzione delle caratteristiche di densità del transito veicolare negli specifici contesti di insidenza arborea, individua con successivo provvedimento opportune procedure di valutazione del rischio in funzione delle singole categorie arboree, suddividendo il territorio in zone omogenee per caratteristiche fisiche, per composizione specifica e struttura delle alberature, nonché per tipo e grado di fruizione, avviando, nei limiti delle risorse a disposizione, distinti programmi poliennali di sorveglianza, verifica, manutenzione e sostituzione. 2) A fronte di concrete situazioni di pericolo, valutate dal competente Ufficio di, è possibile procedere all abbattimento delle alberature comunali [e quelle in aree private], siano esse ubicate lungo la rete viaria che all interno di parchi ed aree a verde. 3) Sempre al fine di tutelare la pubblica incolumità e di massimizzare i positivi effetti sull ambiente, può procedere ad abbattimenti selettivi. Art. 18 Prevenzione degli incendi 1) Fermo rimanendo quanto disposto dall art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana, al fine di evitare incendi estivi e garantire la pulizia dei luoghi, è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o 19/56

semplici detentori o possessori di aree verdi, anche non di pregio e di qualsiasi estensione, di effettuare periodica manutenzione, comprensiva di: a) taglio, sfalcio ed asporto di vegetazione erbacea e arbustiva infestante; b) contenimento della vegetazione spontanea; c) rimozione di eventuali rifiuti abbandonati in armonia con quanto già previsto nell art.192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 2) Al fine di evitare incendi, oltre al mantenimento delle condizioni di decoro urbano, è fatto divieto di abbandonare al suolo i mozziconi di sigaretta. Art. 19 Difesa fitosanitaria 1) Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. 2) Per la lotta contro gli agenti fitopatogeni devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a garantire ottimali condizioni vegetative delle piante. A titolo esemplificativo occorre garantire: a) la scelta di individui sani e specie resistenti agli attacchi degli agenti patogeni e parassitari più comunemente diffusi; b) la difesa delle piante da danneggiamenti; c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto; d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.; e) la conformità degli interventi di potatura a quanto definito dal precedente art.9. 3) Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente (art. 500 C.P.), alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali ad esempio: a) Processionaria del pino (Taumetopea pityocampa) su pino nero e cedro (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 30.10.2007); b) Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata) sui platani (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e D.G.R. n. 374 del 26.02.2008); c) Cocciniglia della corteccia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo; d) Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) principalmente su pero, melo, biancospino e altre rosacee (Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 356 del 10.09.1999). e) Ifrantia americana (Hyphantria cunea) su Acer negundo, gelso, salici, prugni, ed altri; f) Cameraria dell Ippocastano (Cameraria ohridella) sugli ippocastani. 4) La vigilanza degli organismi dannosi ai vegetali è comunque obbligatoria per tutte le specie segnalate dal Servizio Fitosanitario Regionale, che individua le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi. A questo fine è perciò consigliata la redazione di apposite mappature delle avversità riscontrate nel territorio comunale per l ottimizzazione degli interventi e dei controlli futuri. 20/56