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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 25.01.2016 IVA: periodicità liquidazione per il 2016 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La possibilità di liquidare l IVA con periodicità trimestrale è connessa all ammontare del volume d affari realizzato nell anno precedente. All inizio dell anno è opportuno verificare l ammontare del volume d affari dell anno precedente al fine di confermare l effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. In particolare la liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva, vanno effettuati con cadenza mensile se il contribuente nell'anno precedente non ha superato i limiti di euro: 400.000 per le attività di prestazione di ; ovvero: 700.000 per le altre attività. Premessa Come noto, l art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/99 prevede, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, la possibilità di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell 1% del saldo a debito della liquidazione, a titolo di interessi. L art. 14, comma 11, L. n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha innalzato, a decorrere dal 2012, l ammontare dei citati limiti al fine di allineare gli stessi alle nuove soglie (di ricavi) che consentono la tenuta della contabilità semplificata, fissate, 1

dall art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, a decorrere dal 14.05.2011. Secondo tali disposizioni legislative i contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro: 400.000 per le attività di prestazione di ; ovvero: 700.000 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'iva trimestrale anziché mensile. Liquidazioni iva trimestrali Attività Prestazioni di Volume d affari anno precedente non superiori a 400.000 Altre attività non superiori a 700.000 Per individuare le attività di prestazioni di, va fatto riferimento al D.M. 17.01.92 in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 633/72. Per i lavoratori autonomi il limite di volume d affari per l effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 400.000. Esercizio di più attività In presenza di attività di prestazioni di e altre attività, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: 1. tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso: se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di 700.000; se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi 400.000; il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di 700.000; 2

2. tenuta della contabilità separata per obbligo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72: se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi; 3. tenuta della contabilità separata per opzione, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi 400.000, e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di 700.000. Volume d affari Si sottolinea, come da quanto risulta sopraesposto, che le soglie entro cui è ammesso liquidare e versare l Iva trimestralmente, vanno riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente (rigo VE40 del mod. Iva), a nulla rilevando a tal fine l'ammontare dei ricavi di competenza. VE40 Dichiarazione Iva Volume d affari In sostanza, la verifica del rispetto dei limiti, pari a 400.000 e 700.000, va effettuata con riferimento: al volume d affari, conseguito l anno precedente, per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni Iva trimestrali; ai ricavi, conseguiti l anno precedente, per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata. Vediamo il comportamento da tenere con una serie di esempi. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 380.000 Volume d affari 340.000 3

Nel 2016 l impresa può tenere la contabilità semplificata e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 430.000 Volume d affari 380.000 Nel 2016 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 395.000 Volume d affari 405.000 Nel 2016 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 430.000 Volume d affari 430.000 Nel 2016 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 690.000 Volume d affari 705.000 Nel 2016 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 720.000 Volume d affari 720.000 Nel 2016 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. 4

La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 550.000 Volume d affari 530.000 Nel 2016 l impresa può tenere la contabilità semplificata e optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2015 presenta la seguente situazione: Ricavi 710.000 Volume d affari 680.000 Nel 2016 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, mentre può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. Comunicazione della liquidazione mensile L'opzione per la liquidazione trimestrale, si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. È, inoltre, previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione Iva, o nella prima dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata barando l apposito rigo nel quadro VO. Rigo VO2 Comunicazione opzione liquidazione Iva trimestrale L'opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale (anche la revoca deve essere comunicata barrando l apposito rigo nel quadro VO). Revoca 5

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, il contribuente ha la possibilità di presentare il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando la casella quadro VO nel riquadro tipo di dichiarazione del frontespizio. Scritture contabili I contribuenti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità trimestrale devono ricordare che: le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1%; nelle deleghe di versamento deve essere indicato un importo comprensivo dell'imposta e degli interessi (gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi art. 66, c. 11 D.L. 331/1993). Le scritture contabili da effettuare saranno le seguenti: Liquidazione Iva trimestrale 31.03.n DIVERSI P D 12 P C II 4 bis IVA C/VENDITE IVA C/ACQUISTI 1.000 1.000 2.000 P D 12 IVA C/ERARIO Liquidazione Iva 1 trimestre Versamento Iva periodico DIVERSI 16.05.n P D C E C 17 P C II 4 bis IVA C/ERARIO INTERESSI PASSIVI NON BANCA C/C ORDINARIO 1.000 10 1.010 DEDUCIBILI FISCALMENTE Versamento Iva 1 trimestre, con interessi dell 1%. 6

Riepilogo LIQUIDAZIONI ATTIVITÀ VOLUME D AFFARI IVA Prestazioni di Fino a 400.000,00 UNICA Altre attività Fino a 700.000,00 Fino a 700.000,00 (complessivamente) Con distinta di cui non Oltre Trimestrali annotazione dei 400.000,00 per opzionali ESERCIZIO DI corrispettivi prestazioni di PIU ATTIVITÀ Senza distinta annotazione dei Fino a 700.000,00 corrispettivi Prestazioni di Oltre 400.000,00 UNICA Altre attività Oltre 700.000,00 Oltre a 700.000,00 Con distinta (complessivamente) Mensili annotazione dei di cui non Oltre obbligatorie ESERCIZIO DI corrispettivi 400.000,00 per PIU ATTIVITÀ prestazioni di Senza distinta Oltre a annotazione dei 700.000,00 corrispettivi OPZIONE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI L opzione ha durata minima di un anno e resta valida per ciascun anno I soggetti in possesso delle successivo fino a quando permanga caratteristiche necessarie, possono la concreta applicazione della scelta optare per la liquidazione dell Iva con operata, salvo revoca da effettuare periodicità trimestrale. con le medesime modalità previste per l opzione. In base alla disciplina sulle opzioni, Può considerarsi comportamento assume esclusiva rilevanza il concludente l effettuazione delle comportamento concreto del liquidazioni e dei versamenti 7

contribuente. periodici dell Iva con cadenza trimestrale, anziché mensile, con la maggiorazione degli interessi. L opzione o la revoca deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. TERMINI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI I contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 400.00,00 (imprese aventi per oggetto prestazioni di ), ovvero di 700.000,00 (imprese aventi per oggetto altre attività) possono optare per: l effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del 2 mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari; qualora l imposta non superi il limite di 25,82, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; il versamento dell imposta del 4 trimestre è da effettuare entro il 16.03 di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Con R.M. 15/E/2012, è stato precisato che l innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui all art. 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 542/1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16 marzo dell anno successivo, maggiorando l importo dovuto della percentuale dell 1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell 1% deve essere corrisposta l ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16.03). - Riproduzione riservata - 8