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CAMERA DI COMMERCIO DI PISA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA PUBBLICITA DEL REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DELL ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI Giugno 2009 Conservatore Dott.ssa Giuliana Grison

LA PUBBLICITA DEL REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DELL ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI PREMESSA Le presenti istruzioni intendono dare all Ufficio del Registro delle Imprese, le prime indicazioni operative per consentire una corretta e ordinata gestione della nuova disciplina introdotta con l art. 16, commi da 12 quater a 12 undecies, del decreto legge n. 182/08, convertito con legge n. 2/09. In particolare, ciò si rende necessario, in quanto la stessa legge nulla dispone in merito alla pubblicità delle successive variazioni intervenute sulle partecipazioni sociali. Pertanto, al fine di completare la pubblicità relativamente a dati iscritti nel registro delle imprese, nonchè garantire una corretta informazione, si ritiene necessaria la presentazione di domande aventi per oggetto le modificazioni relative alle singole partecipazioni sociali verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all art. 16, c. 12 undecies della L. 2/2009. NORMATIVA. La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, entrata in vigore il 29 gennaio 2009, ha aggiunto all art. 16 del suddetto decreto i commi 12 quater e seguenti, per effetto dei quali viene soppresso con decorrenza dal 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall entrata in vigore della suddetta legge di conversione) il libro dei soci delle società a responsabilità limitata. Vengono conseguentemente modificati gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis, 2479-bis del codice civile, nonché l art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale). LA PORTATA DELL ABROGAZIONE. Le disposizioni modificate sono quelle relative alla società a responsabilità limitata. Rientrano nell applicazione della normativa anche le società consortili a responsabilità limitata. Nessuna modifica è, invece, apportata alle disposizioni in materia di società per azioni che disciplinano il libro soci e le relative iscrizioni (artt. 2355, commi 1 e 3, 2356, comma 1, 2362, comma 4, 2370, comma 3, 2421, comma 1, n. 1, 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.). Parimenti, nessuna modificazione è apportata alle corrispondenti disposizioni dettate in materia di società cooperative (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 4, 2538, comma 1, c.c.). Ne consegue che le cooperative disciplinate dalle norme sulle società a responsabilità limitata (art. 2519, comma 2, c.c.) devono continuare a tenere il libro dei soci. 2

LA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO L ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI. Il documento in esame vuole offrire uno spunto di riflessione in merito a quale possa essere la funzione del Registro delle Imprese dopo l abolizione del libro soci, ed in particolare se vi siano nuove fattispecie soggette a pubblicità ed eventualmente in quale modo darne evidenza. Le conclusioni operative di questo documento partono da un analisi preliminare della funzione del libro soci prima della modifica legislativa e tengono conto del fatto che il legislatore abbia voluto, attraverso questa norma di semplificazione, affidare al RI le funzioni e gli effetti che prima derivavano dall iscrizione nel libro soci. L art. 2470, al 2 comma stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni aveva effetto di fronte alla società dal momento dell iscrizione al libro soci e pertanto tale iscrizione aveva carattere costitutivo della qualità di socio. Il libro soci aveva la funzione di dare certezza ai rapporti tra socio e società, garantendo un individuazione sicura della persona del socio in relazione a tutte le evenienze della vita sociale. In altre parole, documentava il contenuto e le vicende della partecipazione sociale, ossia la posizione che il socio assumeva nell ambito della società. Le annotazioni eseguite nel libro soci erano destinate a dar conto di questa realtà e costituivano nel contempo, il presupposto per l esercizio dei diritti sociali e per l adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione all ente societario La modifica introdotta dall art. 16 commi 12 quater e ss.riguardanti il libro soci, ha comportato che la cessione della quota è opponibile alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, ossia dal momento in cui il Notaio o l intermediario abilitato hanno richiesto l iscrizione presentando la relativa domanda (ossia dal protocollo dell ufficio) Fino a quel momento l acquirente non potrà opporre la propria qualifica di socio alla società e quindi esercitare i propri diritti sociali (tra cui in particolare diritto di voto in assemblea). Il Registro delle Imprese, dopo l introduzione delle suddette disposizioni, deve essere in grado di assicurare queste funzioni, attraverso la tempestività della protocollazione (assicurata attraverso la protocollazione automatica) e la certificazione di quegli elementi previsti espressamente dall art. 2478, 1 comma lettera a, o comunque ricavabili da altre disposizioni del cc ( 2468, comma 5 rappresentante comune, 2471 pegno usufrutto sequestro e 2352 diritto di voto, 2479 domicilio). Vediamo allora quali potrebbero essere i principali risvolti operativi: 3

GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. PRESENTAZIONE DELL APPOSITA DICHIARAZIONE DOPO IL 30 MARZO 2009 La presentazione della dichiarazione ai sensi dell art. 16, comma undecies, effettuata dopo il 30 marzo 2009 è assoggettata a imposta di bollo Euro 65,00, diritti di segreteria Euro 30,00 e sanzione amministrativa per tutti gli amministratori/liquidatori della società. ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE VERSATO PER RENDERLO COERENTE CON LA SOMMATORIA DEL VERSATO DEI SINGOLI SOCI ANTE 30 MARZO 2009 La variazione del capitale sociale versato dalla società prima del 30.3.2009 rimane adempimento REA. La data del versamento del capitale che sarà indicata nella domanda dovrà essere anteriore alla data di presentazione della dichiarazione di cui all art. 16 comma undecies della legge 2/2009. L ufficio provvederà a verificare che la sommatoria del capitale versato dai singoli soci alla data della dichiarazione non sia superiore al capitale versato dalla società. In caso contrario l ufficio RI, dopo apposito invito rivolto agli amministratori della società interessata, affinchè provvedano alle necessarie comunicazioni, trasmetterà gli atti al Conservatore il quale provvederà alla variazione d ufficio ed alla applicazione delle relative sanzioni amministrative REA per omessa presentazione. Si rinvia alle istruzioni operative inserite nella Guida agli adempimenti del RI. RETTIFICHE DI DEPOSITO DI ELENCHI SOCI ANNUALI O CONFERMA DEI MEDESIMI Dopo il deposito della dichiarazione di cui all art. 16 comma undecies della legge 2/2009, non si accettano più rettifiche di elenchi soci o conferme degli stessi depositati negli scorsi anni. DICHIARAZIONE SOCIO UNICO E RICOSTITUZIONE PLURALITA DEI SOCI La modifica delle disposizioni del codice civile riguardanti il libro soci comporta, innanzitutto, che la cessione di quota è opponibile alla società, dal momento del deposito (che non va confuso con l iscrizione) nel registro delle imprese (art. 2470, comma 1, c.c.). Quindi l acquirente della quota potrà esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; diritti di controllo; diritto ai dividendi) a partire dal momento in cui il notaio o l intermediario abilitato hanno richiesto l iscrizione depositando l atto di cessione, e quindi dal momento in cui detta domanda è protocollata dall ufficio. Il dies a quo ai fini delle comunicazioni al registro delle imprese della sopravvenuta unipersonalità, o della ricostituzione della pluralità dei soci. Ai sensi del nuovo ultimo comma dell art. 2470 c.c., quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, e quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono in tal caso depositare nel registro delle imprese apposita dichiarazione (art. 2470, commi 4 e 5) entro trenta giorni dall avvenuta variazione della compagine sociale (e non più entro trenta giorni dall iscrizione nel libro dei soci). 4

Il termine, quindi, decorre dal deposito dell atto di cessione nel registro delle imprese e deve considerarsi quello il dies a quo da cui decorre il termine dei 30 gg per la denuncia da parte degli amministratori. Nel caso di modifica dell atto costitutivo, poiché gli effetti nei confronti della società si producono, successivamente all iscrizione dell atto al RI ai sensi dell art. 2480 e 2436, comma 5 cc, deve considerarsi quello il momento di variazione della compagine sociale e quindi il dies a quo da cui decorre il termine dei 30 gg per la denuncia da parte degli amministratori. Nell ipotesi di trasferimento mortis causa, il dies a quo si forma dal momento del deposito della documentazione prevista ai sensi dell art. 2470, c. 2, ultimo capoverso, cc Osservazione: la denuncia da parte del socio unico deve essere presa solo qualora gli amministratori non provvedano, quindi dopo i 30 giorni. Tale denuncia non sarebbe sanzionabile nei confronti dei soci ma solo degli amministratori che non hanno rispettato il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione. E anche vero che gli amministratori potrebbero non essere a conoscenza della variazione qualora loro non comunicata dai soci stessi, ma poiché la sanzione sarebbe comminata in solido anche alla società è evidente l interesse del socio a comunicare quanto prima l avvenuta variazione per evitare la sanzione. Interesse che si manifesta ulteriormente se si tiene conto delle responsabilità previste dall art. 2462 in caso di mancata attuazione della pubblicità di cui dall art. 2470, Stesse considerazione nel caso di ricostituzione della pluralità dei soci. Riepilogo sintetico: Determinazione del dies a quo nei vari casi Socio unico: derivante da cessione di quote con Mod. S6 Data atto: data del deposito dell atto di trasferimento al RI Socio unico: derivante da trasferimento mortis causa con Mod. S6 Data atto: data del deposito della documentazione al RI Socio unico: derivante da delibera azzeramento capitale sociale e sottoscrizione da parte di un solo socio Data atto: data di iscrizione al RI della delibera di variazione del capitale sociale Socio unico: derivante da recesso di socio/i a seguito di rimborso con riserve sociali Data atto: data dell effetto del recesso del socio/i Ricostituzione pluralità dei soci: dopo cessione di quote con Mod.S6 Data atto: data del deposito dell atto di trasferimento al RI Ricostituzione pluralità dei soci: da trasferimento mortis causa con Mod. S6 Data atto: data del deposito della documentazione al RI Ricostituzione pluralità dei soci: derivante da delibera azzeramento capitale sociale e sottoscrizione da parte di più soci. Data atto: data di iscrizione al RI della delibera di variazione del capitale sociale 5

IN ATTESA DELLA REVISIONE DELLA MODULISTICA MINISTERIALE, SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE PER TENERE AGGIORNATO IL REGISTRO DELL IMPRESE DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE GENERALITA DEL SOCIO UNICO 2470, c. 5, c.c. gli amministratori (Può provvedere anche l unico socio) 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale (ovvero dal deposito dell atto di cessione nel RI) Allegati: nessun allegato S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (nomina o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al socio unico Mod Int. S per aggiornare la compagine sociale Codice atto A19 DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL SOCIO UNICO 2470, c. 5, c.c. gli amministratori (Può provvedere anche l unico socio) 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale (ovvero dal deposito dell atto di cessione nel RI) Allegati: nessun allegato S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (nomina o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al nuovo socio unico Mod Int P (cessazione o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al socio unico cessato Mod Int. S per aggiornare la compagine sociale Codice atto A19 6

DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA COSTITUZIONE/RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA DEI SOCI 2470, c. 5, c.c. gli amministratori (Può provvedere anche colui che cessa di essere unico socio) 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale (ovvero dal deposito dell atto di cessione nel RI) Allegati: nessun allegato S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (cessazione o modifica se riveste altre cariche sociali) Mod Int S per aggiornare la composizione del capitale sociale Codice atto A19 MODIFICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIALI: TIPOLOGIE A) MODIFICAZIONI CHE NON DETERMINANO LA VARIAZIONE DEL NUMERO O DELLE PERSONE DEI SOCI: variazione del domicilio (fisico o elettronico) importo versato sulle singole partecipazioni dati anagrafici del socio persona fisica o della denominazione/ragione sociale del socio persona giuridica o soggetto iscritto nel REA costituzione/modificazione/estinzione di vincoli VARIAZIONE DATI DOMICILIO E VERSAMENTO Le variazioni dei nuovi dati inseriti nel Registro delle Imprese, a seguito della comunicazione di cui sopra (ad es. domicilio dei soci e versamento dei singoli soci) saranno assoggettati ad imposta di bollo Euro 65,00 e diritti di segreteria pari ad Euro 30,00. Non si applica la sanzione in quanto non previsto un termine per tali adempimenti. Soggetto legittimato nel caso del domicilio si ritengono sia l organo amministrativo che il socio (in quanto soggetto interessato ai sensi dell art. 2189). Soggetto legittimato nel caso del capitale versato in via principale l organo amministrativo, in quanto soggetto in grado di attestare con certezza la liberazione del capitale. 7

DOMANDA DI VARIAZIONE DEL DOMICILIO DI UN SOCIO Art. 8 L. 580/93 e DPR 581/95 gli amministratori (può provvedere anche il socio in via suppletiva) Allegato: del socio nessun termine nessun allegato S2 compilato al riquadro note per la variazione del domicilio Mod Int S per aggiornare la composizione della compagine sociale indicando la variazione del domicilio da parte dei singoli soci Codice atto 508 Diritti di segreteria Euro 30,00 VERSAMENTI DEI DECIMI RESIDUI DA PARTE DI UN SOCIO O DI TUTTI I SOCI E VARIAZIONE DELL AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE VERSATO Art. 8 L. 580/93 e DPR 581/95 Allegato: gli amministratori nessun termine nessun allegato S2 compilato al riquadro 8 per la variazione del capitale versato da parte della società Mod Int S per aggiornare la composizione della compagine sociale indicando la variazione del capitale versato da parte dei singoli soci Codice atto 508 Diritti di segreteria Euro 30,00 B) MODIFICAZIONI CHE DETERMINANO LA VARIAZIONE DEL NUMERO O DELLE PERSONE DEI SOCI: entrata/uscita di nuovi soci a seguito di atto di cessione di quote, oppure a seguito di atto di 8

variazione del capitale sociale o da operazioni derivanti da fusione/scissione conseguente dichiarazione socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci recesso del socio esclusione del socio DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO DI SRL Atto: Forma dell atto 2463-2464 2330 C.C. Il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo 20 giorni dalla stipulazione dell atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni necessarie in relazione al particolare oggetto della società copia atto costitutivo prova dell avvenuto versamento del 25% (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro o polizza di assicurazione o fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con DPCM; nel caso di conferimenti in natura o di crediti, relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell apposito registro tenuto dalla CONSOB; eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329, n. 3). Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica S1 con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri del Mod S1 Mod. Int P per ogni soggetto nominato Eventuale Mod Int P per l indicazione del socio unico Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Indicare altresì nell apposito riquadro riferito a ciascun socio anche il domicilio. Codici atto: A01 A06 (A08 se presente il collegio sindacale) 9

DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELL ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI PERSONE IN SRL 2500-2500 ter C.C. Il notaio 30 giorni dalla data dell atto Atto: atto di trasformazione prova dell avvenuto versamento del 25% (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro o polizza di assicurazione o fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con DPCM; nel caso di conferimenti in natura o di crediti, relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell apposito registro tenuto dalla CONSOB; eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329, n. 3). Forma dell atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica S2 con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int P di cessazione o di modifica (es. un socio diventa consigliere) relativi ai soci Eventuale Mod Int P per l indicazione del socio unico Eventuali Mod. Int. P per ogni componente l organo di controllo Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Indicare altresì nell apposito riquadro riferito a ciascun socio anche il domicilio. Codici atto: A05 A06 (A08 se presente il collegio sindacale)

11 DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DEL VERBALE DELLA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE Atto: Forma dell atto 2481-2436 C.C. Il notaio 30 giorni dalla data della decisione verbale redatto dal Notaio della decisione degli amministratori di aumento del capitale Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri del Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Codici atto: A05 DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Atto: Forma dell atto 2482 bis - 2480 C.C. Il notaio 30 giorni dalla data del verbale verbale di assemblea redatto dal Notaio Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi

dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Codici atto: A05 DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Atto: Forma dell atto 2482 bis - 2480 C.C. Il notaio 30 giorni dalla data del verbale verbale dell organo amministrativo redatto dal Notaio Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Codici atto: A05 12

DEPOSITO PER L ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DEI SOCI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A) Riduzione con effetto immediato i cui presupposti devono essere accertati e dichiarati dal Notaio nell atto Atto: Forma dell atto 2482-2480 C.C. Il notaio 30 giorni dalla data del verbale verbale di assemblea redatto dal Notaio Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Codici atto: A05 B) Riduzione con effetto decorsi i 90 giorni dall iscrizione della decisione dei soci B1) iscrizione della decisione dei soci 2482-2480 C.C. Il notaio

Atto: Forma dell atto 30 giorni dalla data del verbale verbale di assemblea redatto dal Notaio Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Mod. S2 compilato al riquadro 8 (con indicazione del capitale deliberato ridotto, sottoscritto e versato non ridotto) da parte della Società negli appositi riquadri Codici atto: A05 B2) effetto della decisione dei soci Allegati: 2482-2480 C.C. Il notaio o gli amministratori nessun termine Certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale; ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 relativa alla non opposizione (che è possibile inserire anche nel Modulo Note) Mod. S2 compilato al riquadro 8 (con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato ridotto) da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri del Mod Int S. Codici atto: A05

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL AUMENTO DI CAPITALE E CONTESTUALE VERSAMENTO DEI DECIMI Allegato: 2481 bis, comma 6 C.C. gli amministratori 30 giorni dall avvenuta sottoscrizione dell aumento di capitale nessun allegato S2 compilato al riquadro 8 per la variazione del capitale sottoscritto e versato da parte della società Mod Int S per aggiornare la composizione della compagine sociale indicando la variazione del capitale sottoscritto e versato da parte dei singoli soci Codice atto A05 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI SRL DA PARTE DEL NOTAIO Atto: Forma dell atto 2470 c.c. il Notaio 30 giorni dalla data dell atto atto di trasferimento di partecipazione Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica S6 con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte del cedente/i e del cessionario/i Codice atto A18

TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI SRL AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 1 BIS DELLA L. 133/2008 Si rinvia alle apposite istruzioni operative Sono in corso di predisposizione apposite istruzioni operative relative alla costituzione/modificazione/estinzione di diritti e vincoli su partecipazione di s.r.l.