Le società cooperative: La liquidazione coatta amministrativa delle cooperative Concorso tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa Lo stato di insolvenza Relazione di Barbara Daniele La revisione cooperativa, in particolare attraverso l attività di accertamento della consistenza dello stato patrimoniale, rappresenta uno strumento per la rilevazione di situazioni di crisi conclamate a cui farà seguito la proposta del provvedimento adeguato, in particolare la proposta di liquidazione coatta amministrativa. L attività di vigilanza rappresenta anche uno strumento per l individuazione e la segnalazione di criticità latenti, non ancora manifeste, che possono essere gestite e contenute, evitando il ricorso alle procedure concorsuali o, comunque, ricorrendo a procedure concorsuali alternative, finalizzate a dare continuità all attività aziendale delle imprese in difficoltà. Per le cooperative è sempre esistita una strada autonoma all insolvenza, costituita dalla liquidazione coatta amministrativa ( art 2 l.f.). Per le imprese cooperative, l applicazione di una disciplina di esenzione o il fatto di essere destinatari di una procedura di esenzione ha, a lungo, costituito e tuttora costituisce, in qualche modo, un privilegio. Tuttavia, il diritto fallimentare italiano ha subito, negli ultimi anni, importanti modifiche finalizzate a determinare un cambiamento della concezione della crisi di impresa e delle modalità della sua gestione. In questa prospettiva il concordato preventivo ha vissuto un profondo stravolgimento ed è divenuto l istituto centrale per favorire l emersione anticipata della crisi e la continuazione dell attività d impresa. Inoltre, l introduzione di nuove soluzioni concordatarie, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, ha conferito un ruolo fondamentale all autonomia contrattuale nella composizione e gestione della crisi. La procedura di liquidazione coatta rappresenta il provvedimento con la cui proposta si deve chiudere il verbale di revisione nel caso ricorrano i presupposti di insolvenza conclamata, perdurante e irreversibile. Se non ricorono tali condizioni manifeste il revisore non ha molte altre strade, può segnalare, consigliare, contestualizzare
alcuni indicatori di crisi insorgente ma non ha strumenti impositivi od operativi per arginare il problema. Il legislatore infatti non considera il fenomeno dell insolvenza fino a quando esso non diventa manifesto e quindi pericoloso, lasciando libero sino a quel momento l imprenditore di gestire l eventuale situazione di difficoltà senza interventi pubblicistici. Tale scelta se sotto il profilo del rispetto dell autonomia imprenditoriale è apprezzabile, presenta forti limiti sul piano della tempestività della diagnosi dello stato di insolvenza che condiziona l efficacia della procedura concorsuale che ne consegue. Quando la cooperativa presenta forti rischi di continuità aziendale o comunque presenta segnali di criticità che potrebbero, a breve termine, determinare l insorgere di una condizione di insolvenza, diventa quindi fondamentale riconoscere tali segnali, evidenziarli a verbale, ma anche aiutare l organo amministrativo della Cooperativa a prenderne coscienza, spronandolo a far emergere le criticità per affrontarle in tempo utile a consentirne la gestione, prima che sfocino in una situazione di non ritorno. Il verbale di revisione guida il revisore in questo tipo di valutazione attraverso osservazioni in ordine alla capacità dell'ente cooperativo di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito, capacità che passa evidentemente attraverso una prospettiva di continuità aziendale che, se a rischio, condiziona necessariamente anche il raggiungimento degli scopi sociali. Durante la revisione vengono effettuate valutazioni in ordine ai fatti che non attengono alla gestione caratteristica che si sono determinati provocando sensibili conseguenze sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, in ordine alla patrimonialità dell Ente, alle disponibilità finanziarie correnti in rapporto all entità dell indebitamento, all incidenza degli oneri finanziari, valutazioni che consentono di capire se il trend è in peggioramento. Tali valutazioni hanno il loro presupposto nella lettura dei documenti di bilancio che partono dai numeri, fondamentali per misurare la solidità patrimoniale e la capacità della cooperativa di stare sul mercato, ma passano anche attraverso le comunicazioni sociali altrettanto fondamentali per comprendere quanta consapevolezza c è
della situazione, quanta condivisione, quanta trasparenza, quali prospettive ci sono, quali correttivi sono stati attuati, come l organo di controllo entra nel merito stimolando gli amministratori a prendere iniziative. In molti casi i consigli di amministrazione manifestano un deficit di capacità di indirizzo e controllo, associato ad inadeguatezze manageriali, con strategie aziendali troppo conservative o troppo sbilanciate nel rapporto costi benefici. Spesso tali atteggiamenti sono il risultato di resistenze da parte delle basi sociali ad accettare ipotesi di diversificazione o di unificazione con altre cooperative, preferendo lo status quo anche quando questo porti alla crisi. Le cooperative, molto frequentemente, operano in completa assenza di protocolli organizzativi che consentano di rendere riconoscibile la loro condizione di difficoltà, bloccate dalla preoccupazione delle potenziali reazioni negative dei fornitori, dei clienti, delle banche, generalmente non si riscontra l applicazione di modelli comportamentali finalizzati all identificazione della condizione di crisi e alla ricerca di soluzioni anche sul piano delle procedure concorsuali, le difficoltà vengono affrontate man mano che si presentano senza prevenzione col solo effetto di restarne travolti mostrando il fianco a crisi che si manifestano repentinamente cogliendo tutti impreparati perché non sono stati messi in atto meccanismi di allerta adeguati. I gruppi dirigenti spesso sono troppo coinvolti e quindi non sufficientemente lucidi per gestire l emergenza e porre in essere strategie emotivamente impegnative, è quindi importante che gli organi di vigilanza (Collegio Sindacale e Sindaco Unico, Revisore Legale dei Conti e Società di Revisione, Società di certificazione del Bilancio, la vigilanza cooperativa) instaurino una dialettica virtuosa con gli organi amministrativi volta a garantire l emersione anticipata della crisi. È necessario quindi creare le condizioni affinché le cooperative si attrezzino per affrontare e gestire le difficoltà, riconoscendole per tempo, condividendole con i soci, ma anche con gli organi di controllo e con interlocutori esterni, professionisti ed esperti che possono dare una mano.
Tuttavia, per quanto sia auspicabile l efficacia dell azione di prevenzione spesso non è sufficiente a identificare puntualmente la condizione di crisi, arrivando quindi ad una condizione di insolvenza. L'insolvenza non è definita dalla legge fallimentare che si limita ad indicare quali possono essere le manifestazioni dalle quali desumerla. La giurisprudenza enuclea una serie di circostanze sintomatiche che fanno riferimento all'impossibilità non transitoria a far fronte, con mezzi liquidi e disponibili, alle obbligazioni contratte. Art. 5 l.f. : L imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il primo elemento dell insolvenza è rappresentato dal carattere manifesto, manifestazione che passa dai dati di bilancio, ma anche dagli inadempimenti, dagli altri fatti esteriori e dalla dimostrazione del fatto che il debitore-imprenditore commerciale non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare. Secondo la giurisprudenza, il mancato adempimento di un obbligazione non costituisce presupposto dello stato di insolvenza, ma contestualmente - è sufficiente anche un solo inadempimento, qualora dimostri l esistenza di un patrimonio in dissesto e l oggettiva impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente con mezzi normali gli obblighi assunti. L insolvenza può manifestarsi anche con altri fatti esteriori, da cui si desumi l impossibilità per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni. Tra gli altri fatti che possono rivelare il dissesto dell imprenditore sono da segnalare i fatti elencati dall art. 7 (fuga, irreperibilità o latitanza dell imprenditore, chiusura dei locali dell impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell attivo da parte dell imprenditore). L'insolvenza si può manifestare anche in presenza di una dotazione patrimoniale di rilevante entità ove questa non sia prontamente
smobilizzabile in mezzi liquidi con cui soddisfare i creditori (Cass. 3 luglio 1999, n. 6862; nello stesso senso Cass. 11 aprile 1992, n. 4463). Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza consiste in una situazione oggettiva di impotenza patrimoniale, funzionale e non transitoria, a far fronte alle proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali di pagamento. Lo stato d'insolvenza con le caratteristiche sopra elencate, rappresenta il presupposto della liquidazione coatta amministrativa, unitamente alla violazione di norme o atti amministrativi che comportino gravi irregolarità di gestione ed a ragioni di pubblico interesse. L art. 2545-terdecies c.c. dispone che: In caso di insolvenza della società, l autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.... La liquidazione è una procedura concorsuale speciale a carattere prevalentemente amministrativo (l'organo competente a disporla è l autorità amministrativa al posto del tribunale) prevista per determinate categorie di imprese per le quali è previsto un particolare controllo da parte dello Stato a tutela degli interessi generali. Rif. art. 2, comma 1, l.f. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l autorità competente a disporla. Imprese sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa banche e società facenti parte di un gruppo bancario (d.lgs.n.385\93) imprese di assicurazione (d.lgs. n.174\1995) società cooperative e consorzi di cooperative (art.2540 c.c.;l.400\75)
monte titoli, S.I.M. e S.I.C.A.V. (l.286\83; d.lgs.415\96; d.lgs.n.94\92) casse rurali ed artigiane e consorzi agrari (r.d.1706\37; d.l.1235\48) Alcune di queste imprese (come le banche) possono essere soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre altre (come le cooperative) sono assoggettabili sia al fallimento che alla liquidazione coatta. Essendo il Mi.S.E. preposto all'esercizio della vigilanza, ad esso compete la verifica del presupposto della gestione di una attività commerciale Rif. Art. 2, comma 2, l.f. Le imprese soggette a l.c.a. non sono soggette al fallimento salvo che la legge non disponga in modo diverso. Rif. art. 2545-terdecies c.c. comma 2. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento. Rif. Art. -terdecies c.c. comma 3. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Principio già affermato dall'art. 196 l.f. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto dell'autorità cui è demandata la vigilanza sull'impresa. Il provvedimento deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta ufficiale entro 10 gg. dalla sua emanazione e inscritto nel registro delle imprese (art. 197 l.f.)
Al tribunale è comunque demandata la competenza ad accertare l'insolvenza con sentenza. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è' esercitata congiuntamente da due di essi..