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Transcript:

Informazioni sulla Banca Caratteristiche e rischi tipici del servizio Struttura e funzione economica Con questo servizio la banca cura per conto del Cliente l incasso di effetti, ricevute e documenti presentati. In particolare è possibile incassare effetti tradizionali, Ri.ba, RID, MAV, che la banca accredita al Cliente solo dopo aver verificato l effettivo incasso. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazioni in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni economiche e contrattuali. Condizioni economiche ed operative del servizio o dell'operazione CONDIZIONE STANDARD PER RI.BA. COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI RIBA SU NOSTRI SPORTELLI 5,00 COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI RIBA SU ALTRE BANCHE 5,00 SPESE PER CORREZIONE ERRORI NELLA PRESENTAZIONE 5,00 GIORNI BANCA LAVORATIVI PER RIBA IN SCADENZA DOMICILIATE SU NOSTRI SPORTELLI 10 GIORNI BANCA LAVORATIVI PER RIBA IN SCADENZA DOMICILIATE SU ALTRE BANCHE 20 SPESE DI RICHIESTA ESITO PAGATO 1,50 COMMISSIONE DI STORNO O INSOLUTO 7,00 M.AV. COMMISSIONE DI PAGATO PER OGNI MAV SU NOSTRA BANCA 4,00 COMMISSIONE DI PAGATO PER OGNI MAV SU ALTRA BANCA 5,00 SPESE PER CORREZIONE EFFETTO 5,00 Pagina 1 di 5

GIORNI BANCA PER PAGAMENTI EFFETTUATI PRESSO I NOSTRI SPORTELLI 10 GIORNI BANCA PER PAGAMENTI EFFETTUATI PRESSO ALTRE BANCHE O PRESSO POSTE ITALIANE 10 SPESE PER LA STAMPA DEL BOLLETTINO MAV 1,00 SPESE PER SOLLECITO (con ristampa del bollettino MAV) 1,00 COMMISSIONE DI RADIAZIONE PER MAV NON PAGATI 4,00 COMMISSIONE PER DISPOSIZIONI DI INTERVENTO 10,00 CONDIZIONI OPERATIVE GIORNI DOPO SCADENZA PER RADIAZIONE AUTOMATICA 60 EFFETTI TRADIZIONALI COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI EFFETTO SU NOSTRI SPORTELLI 7,00 COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI EFFETTO SU ALTRE BANCHE 7,00 MAGGIORAZIONE PER EFFETTI DOMICILIATI SU UFFICI POSTALI 10,00 SPESE DI RICHIESTA ESITO IN OGNI CASO 8,00 COMMISSIONE PERCENTUALE SU OGNI EFFETTO PROTESTATO(oltre al recupero delle spese sostenute per il protesto) - COMMISSIONE PERCENTUALE SU OGNI EFFETTO PROTESTATO 1,50000 % - CON UN MINIMO DI 10,00 - CON UN MASSIMO DI 30,00 DIRITTO DI URGENZA 4,00 applicato ad effetti che non vengano presentati almeno 12 giorni lavorativi prima della scadenza se pagabili presso i nostri sportelli e almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza se pagabili su altre banche GIORNI BANCA LAVORATIVI A VISTA SU NOSTRI SPORTELLI 15 GIORNI BANCA LAVORATIVI A VISTA SU ALTRE BANCHE 25 GIORNI BANCA LAVORATIVI A SCADENZA SU NOSTRI SPORTELLI 10 GIORNI BANCA LAVORATIVI A SCADENZA SU ALTRE BANCHE 20 COMMISSIONE SU OGNI EFFETTO INSOLUTO 10,00 RID COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI RID SU NOSTRI SPORTELLI 3,00 COMMISSIONE DI INCASSO PER OGNI RID SU ALTRE BANCHE 3,00 SPESE PER CORREZIONE ERRORI NELLA PRESENTAZIONE 5,00 GIORNI BANCA LAVORATIVI PER RID IN SCADENZA 10 COMMISSIONE DI STORNO O INSOLUTO 5,00 Pagina 2 di 5

CONDIZIONI COMUNI STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PER SINGOLO INVIO 1,00 RICERCA E COPIA DI DOCUMENTI - DIRITTO FISSO PER LA RICERCA 20,00 - PER OGNI DOCUMENTO RICHIESTO 5,00 - RECUPERO DI EVENTUALI SPESE RICHIESTE DA ENTI TERZI (banche, amministrazioni pubbliche, ecc.) Pagina 3 di 5

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio 1. Il servizio consente al Cliente di incassare l importo di crediti risultanti da effetti, ricevute e documenti, mediante cessione pro solvendo degli stessi alla Banca. L importo degli EFFETTI TRADIZIONALI (tratte e pagherò o vaglia cambiari) può essere accreditato sul conto del Cliente al salvo buon fine, allo sconto oppure al dopo incasso. Nel caso di RI.BA, la Banca assuntrice (del Cliente - creditore) inoltra il relativo flusso elettronico alla Banca domiciliataria (del debitore) che, a sua volta, invia un avviso di scadenza al debitore. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza. Per il R.I.D (utenze, commerciale e veloce), la Banca assuntrice provvede all incasso dei crediti tramite invio di un flusso elettronico alla Banca domiciliataria, previamente autorizzata dal debitore a riceverlo, addebitando in misura corrispondente il conto del debitore. Nel caso di MAV, la Banca assuntrice invia al debitore un apposito avviso pagabile presso qualunque sportello bancario o postale. La riscossione dei crediti può avvenire al dopo incasso (effetti tradizionali, ri.ba, rid e mav), al salvo buon fine (effetti tradizionali, ri.ba, rid) ovvero allo sconto (effetti tradizionali). 2. Su richiesta del Cliente, e a fronte della presentazione di determinati effetti, la Banca può concedere un anticipo sulle somme da incassare, rendendo il relativo importo disponibile prima di averne curato l incasso. In tal caso il Cliente dovrà sottoscrivere l apposito contratto di apertura di credito. 3. Anche nel caso in cui abbia concesso l anticipazione, la Banca si riserva la facoltà di rifiutare l esecuzione delle operazioni relative ad effetti non ancora scaduti, o di riaddebitarne l importo, qualora risulti che gli obbligati relativamente al portafoglio presentato abbiano subito protesti o comunque risultino destinatari di azioni o domande giudiziali che recano pregiudizio o discredito commerciale oppure non abbiano onorato precedenti richieste di incasso o, infine, le cui condizioni patrimoniali si siano deteriorate. Il Cliente può utilizzare l importo anticipato in una o più volte, anche in modo rotativo, a seguito di ripristino della disponibilità. Il Cliente si impegna ad evitare comportamenti che possano rendere difficoltoso il recupero del credito da parte della Banca. In caso di mancato pagamento degli effetti, il Cliente è tenuto a garantire la Banca e quindi a restituire l anticipazione conseguita. La Banca può esercitare tutte le azioni che ritiene più opportune per il recupero di quanto dovutole e per l eventuale risarcimento del danno. 4. Il Cliente cede pro solvendo, a favore della Banca e a garanzia del recupero delle somme da questa anticipate, i crediti risultanti dagli effetti e dalle ricevute presentate. Il pagamento dovrà pertanto essere effettuato a favore della Banca cessionaria. 6. Il servizio di incasso/accettazione effetti, documenti e assegni è fatto per conto del cedente e a suo rischio. La Banca non risponde pertanto delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili e neppure della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non bancabili presso l Istituto di emissione o non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Non risponde neppure delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato o erroneo avviso di esito da darsi tramite modulo predisposto dal cedente. 7. La Banca si avvale di un sostituto per l espletamento di atti su piazza nella quale la stessa non abbia una propria filiale. La Banca non risponde per l operato di quest ultimo. 11. Il mandato all incasso s.b.f. di effetti, ricevute e documenti similari viene conferito alla Banca in modo irrevocabile e anche nell interesse della stessa che potrà quindi portare l importo incassato per effetto dello stesso mandato a decurtazione del proprio credito nei confronti del Cliente. 12. Il Cliente garantisce l esistenza e l esigibilità dei crediti, nonché la correttezza dei dati comunicati. 13. Gli effetti, le ricevute e i documenti insoluti, protestati o richiamati verranno addebitati al Cliente e, in caso di mancanza di disponibilità sul conto, dovranno essere comunque rimborsati. 14. La Banca può assumere o meno specifici incarichi da parte del Cliente; in assenza di istruzioni, questi incarichi sono eseguiti dalla Banca tenendo conto delle procedure più idonee nell ambito della propria organizzazione. 16. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all art. 118 D.Lgs. 385/1993. 17. Salvo il caso di Cliente consumatore, per ogni controversia è competente il foro della sede legale della Banca. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L Ufficio reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni o 90 giorni in caso di reclamo relativo a servizi di investimento - dalla data di ricezione delle stesse. Il Cliente-se il reclamo proposto alla Banca non ha avuto, anche in parte, esito positivo e se la controversia non è stata sottoposta nel frattempo all esame della Autorità Giudiziaria potrà adire l Ombudsman Giurì Bancario, avente sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, al fine di dirimere la controversia insorta con la Banca, purché la stessa abbia un valore non superiore a 10.000 euro (50.000 euro se riferita a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1 gennaio 2006). La decisione dell Ombudsman è vincolante soltanto per la Banca e lascia il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Per ulteriori informazioni vedasi la Guida all Ufficio Reclami e all Ombudsman Bancario disponibile presso le filiali e sul sito internet www.creval.it. Pagina 4 di 5

Legenda esplicativa delle principali nozioni contenute nel presente documento : Effetti per i quali l accredito è successivo all effettivo incasso; EFFETTI SBF: Effetti per i quali la disponibilità della somma è successiva al decorso dei giorni necessari per poter ritenere il titolo pagato; EFFETTI ALLO SCONTO: la Banca anticipa al cliente l importo del credito verso terzi non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale dell interesse calcolato fino alla scadenza; R.I.D.: incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore; Ri.Ba.: incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore; M.A.V.: incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore; CESSIONE DI CREDITO: contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto); CESSIONE PRO SOLVENDO: il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente è liberato solo se il debitore ceduto ha effettuato il pagamento; BANCA ASSUNTRICE: Banca del creditore, presso la quale vengono presentati i titoli per l incasso; BANCA DOMICILIATARIA: Banca del debitore; INSOLUTO: effetto per il quale la Banca assuntrice ha ricevuto la comunicazione da parte della Banca domiciliataria di impagato; COMMISSIONI DI INCASSO: commissioni applicate per il servizio di incasso su ciascun effetto presentato. Data ultimo aggiornamento 05/05/2008 Pagina 5 di 5