PREMESSO CHE VISTE INDIVIDUATA



Documenti analoghi
CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IN. l'università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI TRIENNALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TRA

L Università Telematica Guglielmo Marconi (di seguito denominata UTGM),

CONVENZIONE DI TIROCINIO

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE DI ENNA E AUTOMOBILE CLUB D ITALIA

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Decreto n (33) Anno 2014

DELIBERAZIONE N. 1812/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 IL DIRETTORE GENERALE


Nuovi percorsi abilitanti: TFA lo stato dell arte

Al dr. Daniele Livon Direttore Generale per l Università, lo Studente ed il Diritto allo studio

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)


REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Università degli Studi di Napoli Parthenope

CONVENZIONE QUADRO TRA

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

Contratto di diritto privato di lavoro autonomo per collaborazione ad attività

CONVENZIONE TRA E PREMESSO CHE

Riconoscimento dell attività formativa professionale di aggiornamento

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

CONVENZIONE TRA VISTO

ACCORDO ATTUATIVO TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E LA. PER L ESPLETAMENTO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Sentito per le vie brevi MIUR e CUN, per questa tipologia di classi sembrerebbe non applicarsi

STATUTO DELL UNIVERSITÀ TELEMATICA ITALIAN UNIVERSITY LINE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

D. R. n IL RETTORE DECRETA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI CONVENZIONE TRA. L Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università), con

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE CAMPANIA TRA

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica

Università degli studi di Palermo

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" IL RETTORE

PREMESSO CHE CONSIDERATO CHE

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E #ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL #DENOMINAZIONE_MASTER ANNO ACCADEMICO 201#/201#

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria Le Scuole aggregate

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E L Università di Camerino, Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana,

NORMATIVA CONFERIMENTO INSEGNAMENTI A.A. 2011/12 1. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA UFFICIALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

NORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO

\ Emanato con D.R. n Prot. n del Modificato con D.R. n Prot. n del REGOLAMENTO MASTER

REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE RICORRENTE E PERMANENTE DELL UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA. Art. 1. Tipologia dell attività

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E SUMMER / WINTER SCHOOL

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Università degli studi di Palermo

il DM "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI ALTA FORMAZIONE RICORRENTE E PERMANEN TE DELL UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO TRA. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA FACOLTA DI GIURISPRUDENZA BANDO PER CONTRIBUTI DI MOBILITA PER TESI ALL ESTERO. Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO TRA. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F.

PSICOTECNOLOGIE E PROCESSI FORMATIVI del Corso di Laurea a distanza in Discipline della Ricerca Psicologico Sociale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA

Università degli Studi Milano Bicocca

D.R. n IL RETTORE DECRETA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA (ALBANIA), PER

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA

Transcript:

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI PER L ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE (ABILITAZIONE A045) - CLASSE LM-37 L Università degli Studi di Cagliari (CF 80019600925), con sede a Cagliari, Via Università 40, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Melis, nato a Cagliari, il 12/12/1945; E L Università degli Studi di Sassari (CF 00196350904), con sede a Sassari, Piazza Università 21, rappresentata dal Rettore, Prof. Attilio Mastino, nato a Bosa il 29/07/1949; PREMESSO CHE - il Ministero con DM del 10 settembre 2010 n. 249, ha emanato il regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; - l art. 4 comma 3 del suddetto DM, definisce che i corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo, ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei; - l art. 2 comma 1 lettera b) del DM 4 aprile 2011 n. 139, attuativo del citato D.M., prevede che può essere istituito per ciascuna Regione o gruppo di Regioni un solo corso di laurea magistrale per l insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; VISTE - le delibere del Consiglio di Facoltà di Lingue e letterature straniere delle Università di Cagliari e Sassari, relative alla proposta di istituzione di un corso di laurea magistrale interateneo in Lingue e letterature straniere moderne (abilitazione A045) Classe LM-37; - le delibere del Senato Accademico delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, sedute del 16 settembre 2011 e 20 settembre 2011, che approvano il testo della presente convenzione, per l istituzione e l attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Lingue e letterature straniere moderne (abilitazione A045) Classe LM-37 INDIVIDUATA Dal Comitato Regionale di Coordinamento, seduta del 19 settembre 2011, l Università degli Studi di Sassari quale sede amministrativa del corso, sulla base dei parametri indicati all art. 2 comma 1 lettera b) del DM 04/04/2011 n. 139. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Le parti concordano di istituire e attivare il corso di laurea magistrale interateneo in Lingue e letterature straniere moderne (abilitazione A045) Classe LM-37 a decorrere dall anno accademico 2011/2012, con rilascio di un titolo congiunto.

Art. 2 Obiettivi formativi e scientifici Le parti individuano nel corpo docente del corso congiunto il riferimento scientifico e didattico per l elaborazione dei programmi e degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale da istituire e attivare. Art. 3 Consiglio di Facoltà Spetta ai rispettivi Consigli di Facoltà concordare la programmazione didattica del corso, approvare il regolamento didattico del corso di studio, individuare i docenti cui conferire gli incarichi di insegnamento, coordinare le attività didattiche del corso di studio e adottare tutti gli atti necessari allo svolgimento delle regolari attività didattiche. Art. 4 Docenti 1. Le attività di docenza nel corso di studio interateneo sono assicurate da docenti dell'università di Cagliari e da docenti dell'università di Sassari. 2. Il Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell Università di Cagliari e il Consiglio di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell Università di Sassari si impegnano reciprocamente a comunicare, ai fini dell attivazione del corso di studio, l elenco dei docenti che svolgeranno il loro compito didattico nel corso inter-ateneo. Per le discipline per le quali non fossero presenti docenti di un SSD o docenza disponibile, entrambe le sedi didattiche potranno prevedere una copertura anche tramite mutuazione o contratto di docenza da bandire prima dell inizio del corso stesso. Art. 5 Sedi del corso Strutture e servizi per gli studenti 1. La sede amministrativa del corso e del relativo Tirocinio Formativo Attivo è l Università degli Studi di Sassari, presso la quale gli studenti del corso si immatricolano. 2.Le sedi didattiche sono l Università degli Studi di Cagliari e l Università degli Studi di Sassari. La didattica, o parte di essa, potrà essere erogata in modalità sia convenzionale sia teledidattica, di norma nelle due sedi didattiche. La sede didattica può essere istituita in una sola Università, tenuto conto del numero degli iscritti al corso di studio e della docenza disponibile. La commissione per le prove di accesso sarà composta, di norma, da docenti di entrambe le sedi. Art. 6 Tasse universitarie e contributi Le tasse e i contributi degli studenti, nonché le modalità di versamento delle stesse, sono determinati dalla sede amministrativa del corso. Con successivo accordo saranno stabilite le ripartizioni delle tasse versate. Art. 7 Diritto allo studio Gli iscritti al corso di studio godono dei benefici in materia di diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente. Art. 8 Rilascio dei titoli congiunti 1. Compete all Università di Sassari, quale sede amministrativa del corso, predisporre i titoli di studio da rilasciare ai laureati. 2. Tali titoli verranno sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate. Art. 9

Copertura assicurativa Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche del corso, e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l effettuazione delle predette attività. L assicurazione è a carico della sede amministrativa. Art. 10 Efficacia, modifiche e recesso 1. La presente convenzione ha validità biennale. 2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo che una delle parti non comunichi di volerla modificare almeno 3 mesi prima della scadenza ministeriale per la definizione del RAD. 3. Le clausole della presente convenzione sono modificabili unicamente con atto convenzionale. lì Il Rettore dell Università degli studi di Cagliari Prof. Giovanni Melis Il Rettore dell Università degli studi di Sassari Prof. Attilio Mastino CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI PER L ISTITUZIONE DEL CORSO INTERATENEO IN ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( ABILITAZIONE A043)- CLASSE LM- 14 L Università degli Studi di Cagliari (CF 80019600925), con sede a Cagliari, Via Università 40, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Melis, nato a Cagliari, il 12/12/1945; E L Università degli Studi di Sassari (CF 00196350904), con sede a Sassari, Piazza Università 21, rappresentata dal Rettore, Prof. Attilio Mastino, nato a Bosa il 29/07/1949; PREMESSO CHE - il Ministero con DM del 10 settembre 2010 n. 249, ha emanato il regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; - l art. 4 comma 3 del suddetto DM, definisce che i corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo, ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei; - l art. 2 comma 1 lettera b) del DM 4 aprile 2011 n. 139, attuativo del citato D.M., prevede che può essere istituito per ciascuna Regione o gruppo di Regioni un solo corso di laurea magistrale per l insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; VISTE

- le delibere del Consiglio di Facoltà di Lettere e filosofia delle Università di Cagliari e Sassari, relative alla proposta di istituzione di un corso di laurea magistrale interateneo in Italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di I grado (abilitazione A043) - Classe LM-14, abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; - le delibere del Senato Accademico delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, sedute rispettivamente del 20 e 16 settembre 2011, che approvano il testo della presente convenzione, per l istituzione e l attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di I grado (abilitazione A043) - Classe LM-14, abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; INDIVIDUATA dal Comitato Regionale di Coordinamento, seduta del 19 settembre 2011, l Università degli Studi di Cagliari quale sede amministrativa del corso, sulla base dei parametri indicati all art. 2 comma 1 lettera b) del DM 04/04/2011 n. 139. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Le parti concordano di istituire e attivare il corso di laurea magistrale interateneo in Italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di I grado (abilitazione A043) - Classe LM-14 abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado a decorrere dall anno accademico 2011/2012, con rilascio di un titolo congiunto. Art. 2 Obiettivi formativi e scientifici Le parti individuano nel corpo docente del corso congiunto il riferimento scientifico e didattico per l elaborazione dei programmi e degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale da istituire e attivare. Art. 3 Consiglio di Facoltà Spetta ai rispettivi Consigli di Facoltà concordare la programmazione didattica del corso, approvare il regolamento didattico del corso di studio, individuare i docenti cui conferire gli incarichi di insegnamento, coordinare le attività didattiche del corso di studio e adottare tutti gli atti necessari allo svolgimento delle regolari attività didattiche. Art. 4 Docenti 1. Le attività di docenza nel corso di studio interateneo sono assicurate da docenti dell'università di Cagliari e da docenti dell'università di Sassari. 2. Il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università di Sassari comunica, ai fini dell attivazione del corso di studio, al Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università di Cagliari l elenco dei propri docenti che svolgeranno il loro compito didattico nel corso interateneo. Art. 5 Sedi del corso Strutture e servizi per gli studenti 1. La sede amministrativa del corso e del relativo Tirocinio Formativo Attivo è l Università degli Studi di Cagliari, presso la quale gli studenti del corso si immatricolano. 2.Le sedi didattiche sono l Università degli Studi di Cagliari e l Università degli Studi di Sassari. La didattica, o parte di essa, potrà essere erogata in modalità sia convenzionale sia teledidattica, di norma nelle

due sedi didattiche. La sede didattica può essere istituita in una sola Università, tenuto conto del numero degli iscritti al corso di studio e della docenza disponibile. La commissione per le prove di accesso sarà composta, di norma, da docenti di entrambe le sedi. Art. 6 Tasse universitarie e contributi Le tasse e i contributi degli studenti, nonché le modalità di versamento delle stesse, sono determinati dalla sede amministrativa del corso. Con successivo accordo saranno stabilite le ripartizioni delle tasse versate. Art. 7 Diritto allo studio Gli iscritti al Corso di studio godono dei benefici in materia di diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente. Art. 8 Rilascio dei titoli congiunti 1. Compete all Università di Cagliari, quale sede amministrativa del corso, predisporre i titoli di studio da rilasciare ai laureati. 2. Tali titoli, che verranno sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate. Art. 9 Copertura assicurativa Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche del corso, e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l effettuazione delle predette attività. L assicurazione è a carico della sede amministrativa. Art. 10 Efficacia, modifiche e recesso 1. La presente convenzione ha validità biennale. 2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo che una delle parti non comunichi di volerla modificare almeno 3 mesi prima della scadenza ministeriale per la definizione del RAD. 3. Le clausole della presente convenzione sono modificabili unicamente con atto convenzionale. lì Il Rettore dell Università degli studi di Cagliari Prof. Giovanni Melis Il Rettore dell Università degli studi di Sassari Prof. Attilio Mastino CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI PER L ISTITUZIONE DEL CORSO INTERATENEO IN INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA E DELLE SCIENZE ( ABILITAZIONE A059)- CLASSE LM-95

L Università degli Studi di Cagliari (CF 80019600925), con sede a Cagliari, Via Università 40, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Melis, nato a Cagliari, il 12/12/1945; E L Università degli Studi di Sassari (CF 00196350904), con sede a Sassari, Piazza Università 21, rappresentata dal Rettore, Prof. Attilio Mastino, nato a Bosa il 29/07/1949; PREMESSO CHE - il Ministero con DM del 10 settembre 2010 n. 249, ha emanato il regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; - l art. 4 comma 3 del suddetto DM, definisce che i corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo, ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei; - l art. 2 comma 1 lettera b) del DM 4 aprile 2011 n. 139, attuativo del citato D.M., prevede che può essere istituito per ciascuna Regione o gruppo di Regioni un solo corso di laurea magistrale per l insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; VISTE - le delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. delle Università di Cagliari e Sassari, relative alla proposta di istituzione di un corso di laurea magistrale interateneo in Insegnamento della matematica e delle scienze (abilitazione A059)- Classe LM-95, abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; - le delibere del Senato Accademico delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, sedute rispettivamente del 20 e 16 settembre 2011, che approvano il testo della presente convenzione, per l istituzione e l attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Insegnamento della matematica e delle scienze (abilitazione A059)- Classe LM-95, abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; INDIVIDUATA dal Comitato Regionale di Coordinamento, seduta del 19 settembre 2011, l Università degli Studi di Cagliari quale sede amministrativa del corso, sulla base dei parametri indicati all art. 2 comma 1 lettera b) del DM 04/04/2011 n. 139. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Le parti concordano di istituire e attivare il corso di laurea magistrale interateneo in Insegnamento della matematica e delle scienze (abilitazione A059)- Classe LM-95, abilitante all insegnamento nella scuola secondaria di primo grado a decorrere dall anno accademico 2011/2012, con rilascio di un titolo congiunto. Art. 2 Obiettivi formativi e scientifici Le parti individuano nel corpo docente del corso congiunto il riferimento scientifico e didattico per l elaborazione dei programmi e degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale da istituire e attivare.

Art. 3 Consiglio di Facoltà Spetta ai rispettivi Consigli di Facoltà concordare la programmazione didattica del corso, approvare il regolamento didattico del corso di studio, individuare i docenti cui conferire gli incarichi di insegnamento, coordinare le attività didattiche del corso di studio e adottare tutti gli atti necessari allo svolgimento delle regolari attività didattiche. Art. 4 Docenti 1. Le attività di docenza nel corso di studio interateneo sono assicurate da docenti dell'università di Cagliari e da docenti dell'università di Sassari. 2. Il Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell Università di Sassari comunica, ai fini dell attivazione del corso di studio, al Consiglio di Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell Università di Cagliari l elenco dei propri docenti che svolgeranno il loro compito didattico nel corso interateneo. Art. 5 Sedi del corso Strutture e servizi per gli studenti 1. La sede amministrativa del corso e del relativo Tirocinio Formativo Attivo è l Università degli Studi di Cagliari, presso la quale gli studenti del corso si immatricolano. 2.Le sedi didattiche sono l Università degli Studi di Cagliari e l Università degli Studi di Sassari. La didattica, o parte di essa, potrà essere erogata in modalità sia convenzionale sia teledidattica, di norma nelle due sedi didattiche. La sede didattica può essere istituita in una sola Università, tenuto conto del numero degli iscritti al corso di studio e della docenza disponibile. La commissione per le prove di accesso sarà composta, di norma, da docenti di entrambe le sedi. Art. 6 Tasse universitarie e contributi Le tasse e i contributi degli studenti, nonché le modalità di versamento delle stesse, sono determinati dalla sede amministrativa del corso. Con successivo accordo saranno stabilite le ripartizioni delle tasse versate. Art. 7 Diritto allo studio Gli iscritti al Corso di studio godono dei benefici in materia di diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente. Art. 8 Rilascio dei titoli congiunti 1. Compete all Università di Cagliari, quale sede amministrativa del corso, predisporre i titoli di studio da rilasciare ai laureati. 2. Tali titoli, che verranno sottoscritti dai Rettori delle Università convenzionate. Art. 9 Copertura assicurativa Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche del corso, e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l effettuazione delle predette attività. L assicurazione è a carico della sede amministrativa. Art. 10 Efficacia, modifiche e recesso 1. La presente convenzione ha validità biennale.

2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo che una delle parti non comunichi di volerla modificare almeno 3 mesi prima della scadenza ministeriale per la definizione del RAD. 3. Le clausole della presente convenzione sono modificabili unicamente con atto convenzionale. lì Il Rettore dell Università degli studi di Cagliari Prof. Giovanni Melis Il Rettore dell Università degli studi di Sassari Prof. Attilio Mastino