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ha pronunciato la presente

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...11 1 IMM. tki LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T composta dai magistrati: Oggetto Dott. Marcalo Iacobellis - Presidente - Dott. Antonino Di Blasi - Consigliere - Imposta di registro - Acquisto prima casa - Revoca agevolazioni - Presupposti. Dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere - Ud. 21/11/2014 - CC Dott. Antonello Cosentino - Consigliere R.G.N. 27217/2013 Dott. Angelina-Maria Perrino - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Curut- Ato. ORDINANZA sul ricorso 27217-2013, proposto da: Di Paola Marco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo Graniero, presso lo studio del C U quale in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, elettivamente domicilia; - ricorrentecontro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma,.alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; -controricorrenteavverso la sentenza n. 257/04113 della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 4, depositata in data 25 marzo 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la c. Corte di Cassazione - copia non ufficiale R444-

relazione da lei depositata, che ha concluso per Paccoglimento del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni; osserva quanto segue. In fatto. Marco Di Paola ha impugnato l'avviso di liquidazione e d'irrogazione sanzioni notificatogli col quale l'ufficio, previa l'implicita revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile da destinare ad abitazione, per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula del rogito, registrato il 4 aprile 2005. La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e quella regionale ha respinto l'appello del contribuente, rimarcando che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, occorre riconoscere assoluta prevalenza alle risultanze degli atti dello stato civile e che, nel caso in esame, non risultava documentato che il contribuente avesse formulato la richiesta di variazione anagrafica entro il periodo di diciotto mesi dall'acquisto. Ricorre Marco Di Paola per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi, al quale l'agenzia replica con controricorso. In diritto. 1.- 11 icorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato, per quanto di ragione. 2.- Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, l comma, n. 4, c.p.c., col quale il ricorrente lamenta la nullità Ric. 2013 n. 27217 sez. MT - ud. 21-11-2014-2-

della sentenza impugnata per l'inconferenza della motivazione con i motivi di appello. 2.1.-Ciò in quanto la statuizione censurata, secondo cui ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa rilevano le sole risultanze dello stato civile funge, nell'impianto della sentenza, da mero inquadramento giuridico della fattispecie. 3.- Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360, 10 comma, n. 4, c.p.c., col quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti. 3.1.-11 ricorrente ha difatti dato conto, mediante l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici. 3.2.-La sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti Ric. 2013 n. 27217 sez. MT ud. 21-11-2014-3-

richiesti (vedi, fra varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3727 nonché 5 marzo 2009, n. 5356). 3.3.-Principio che, rilevando in questo caso sotto l'aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario (giusta i chiarimenti di Cass. 13834/14), anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente. 3.3.-E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dall'art. 18, 2 comma, d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente)- che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della «prima casa» spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528; conformi, Cass. 15412/08 e, da ultimo, Cass. 5 settembre 2014, n. 18770). kic. 2013 n. 27217 sez. MT - ud. 21-11-2014-4-

cassata. 4. - 11 ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va 4.1.-Non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta. 4.2.-Le peculiarità della vicenda, tuttavia, comportano la compensazione di tutte le voci di spesa. la Corte: -respinge il primo motivo di ricorso; 11 Funzionario Giudizi OO Ptes (Ò per questi motivi -accoglie il secondo motivo di ricorso; -cassa la sentenza impugnata; -decidendo nel merito, accoglie l'impugnazione originariamente proposta; -compensa tutte le voci di spesa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 2014. Il OUTATO Vil ONZELLIEM ' 11.601,. r,'!"; " 2015- éh2 14" #.1[Iii é,1 h é 1M 0. vembre Corte di Cassazione - copia non ufficiale Ric. 2013 n. 27217 sez. MT - ud. 21-11-2014-5-