QUADRI SINOTTICI STUDI DI SETTORE SANZIONI

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QUADRI SINOTTICI STUDI DI SETTORE SANZIONI Lecce, 03 gennaio 2012 AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it 1

al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97. Dal 110% al 220% imposta o della applica se il maggior reddito d impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta infedele indicazione Imposte dirette differenza del 01/01/2007 studi di settore, non 1 dei dati previsti nei dall art. 1, comma credito. modelli per la 25, L. n. 296/2006. del reddito d impresa o di dell applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. lavoro autonomo dichiarato. 2

al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la Art. 1, comma 2- bis.1, D.Lgs. n. 471/97. Imposte dirette Dal 150% al 300% imposta o della differenza del credito. 06/07/2011 (con effetto dalla applica se il maggior reddito d impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta studi di settore, non dell applicazione dall art. 23, comma dichiarazione del reddito 2 degli studi di 28, lett. e), D.L. n. dell anno 2011 per il d impresa o di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011). periodo d imposta 2010). lavoro autonomo dichiarato. 3

al 200% della maggiore imposta dovuta o dell eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante è elevata Art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97. dall art. 1, comma IVA Dal 110% al 220% imposta dovuta ovvero dell eccedenza 01/01/2007 applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta del 10% nelle 26, L. n. 296/2006. detraibile o studi di settore, non 3 ipotesi di omessa o rimborsabile infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la dell applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. superiore a quella spettante. di quella dichiarata. 4

al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la Art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/97. dall art. 23, comma IVA Dal 150% al 300% imposta dovuta ovvero dell eccedenza 06/07/2011 (con effetto dalla applica se la maggiore imposta IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta dell applicazione 28, lett. f), D.L. n. detraibile o dichiarazione studi di settore, non 4 degli studi di 98/2011 convertito rimborsabile dell anno 2011 per il settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate. dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011). superiore a quella spettante. periodo d imposta 2010). di quella dichiarata. 5

al 200% della maggiore imposta dovuta è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati Art. 32, comma 2- bis, D.Lgs. n. 446/97. Dal 110% al 220% imposta dovuta. applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta studi di settore, non previsti nei modelli IRAP 01/01/2007 di quello dichiarato. 5 per la dell applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. dall art. 1, comma 27, L. n. 296/2006. 6

al 200% è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la Art. 32, comma 2- ter, D.Lgs. n. 446/97. IRAP Dal 150% al 300% imposta dovuta. 06/07/2011 (con effetto dalla applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta studi di settore, non di quello dichiarato. dell applicazione dall art. 23, comma dichiarazione 6 degli studi di 28, lett. g), D.L. n. dell anno 2011 per il settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate. 98/2011 convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011). periodo d imposta 2010). 7

Fuori dei casi di cui ai precedenti numeri 1-2-3 e 4 del presente quadro sinottico, si applica la sanzione di 2.065,83 nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. Il presente periodo è dall art. 23, comma Imposte dirette ed 2.065,83 06/07/2011 (con effetto dalla dichiarazione dell anno 2011 per il periodo d imposta La dichiarazione è irregolare quando non è redatta in conformità al modello ministeriale, quando sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati del contribuente 28, lett. b), D.L. n. IVA (Importo fisso) 2010). nonché per la 7 dell applicazione 98/2011 convertito (Disposizioni determinazione del degli studi di dalla L. n. 111 del comuni). tributo oppure non settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell Agenzia delle entrate. 15/07/2011 (in G.U. n. 155 del 06/07/2011). irregolare) è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. 8

Lecce, 03 gennaio 2012 AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it 9