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11 50 4 3/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Renato RORDORF Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Giuseppe NAPOLETANO Dott. Pietro CURZIO Dott. Adelaide AMENDOLA Dott. Annamaria AMBROSIO Dott. Maria Cristina GIANCOLA Dott. Stefano PETITTI Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente - Primo Presidente f.f. - Consigliere - Consigliere Rel. - Consigliere R.G. 8424/2016 Cron.IS 943 Rep. Ud. 5.7.2016 disciplinare avvocati sospensiva ORDINANZA sul ricorso proposto da: rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Orazio Papale, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avvocato Luciano Caruso; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - e nei confronti di PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA; PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati - avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 2016, depositata in data 17 febbraio 2016, notificata il 25 febbraio 2016. Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti; sentito l'avvocato Orazio Papale; sentito in camera di consiglio il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale si è riportato alle conclusioni scritte. Ritenuto che il COA di Roma cancellava dall'elenco degli avvocati stabilizzati l'avocat iscritta sulla base di titolo conseguito in Romania; che la decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania; che su sollecitazione rivolta dall'ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania, Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l'iscritta aveva conseguito il titolo rilasciato dalla UNBR, struttura BOTA; che il CNF, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione del COA sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli stati membri dell'unione europea denominato IMI (Internai Market Information Sistem) l'unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo era la UNBR tradizionale;

che avverso questa sentenza la motivi; propone ricorso sulla base di quattro che con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza perché quella notificatale risultava priva della sottoscrizione del presidente del collegio e del segretario; che con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 24 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che nel caso di specie non si riscontrerebbe la terzietà e l'imparzialità del giudice dal momento che la decisione del COA era motivata per relationem ad una circolare del CNF e che il CNF ha deciso sulla impugnazione della decisione del COA; che la ricorrente deduce altresì che nel procedimento dinnanzi al CNF non le sarebbe stato consentito di depositare memoria e di prendere visione degli atti del procedimento; che con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, sostenendo che la cancellazione è avvenuta sulla base di una nota del CNF elaborata sulla base di una nota del Ministero della giustizia italiano che, a sua volta, dava conto di una nota del Ministero rumeno che era stata impugnata dinnanzi alla Corte d'appello di Bucarest, la quale ha ritenuto che la detta nota esprimesse solo un parere; in ogni caso, la mancata iscrizione dell'associazione Bota all'imi non sarebbe in alcun modo dirimente e non avrebbe l'efficacia ritenuta dal CNF; che con il quarto motivo la lamenta la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sostenendo la illegittimità del provvedimento di cancellazione in quanto, trattandosi di provvedimento in autotutela, lo stesso avrebbe dovuto essere preso a distanza di oltre diciotto mesi dal provvedimento annullato; che la ricorrente ha quindi formulato istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato; che il COA di Roma non ha svolto difese;

che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l'adunanza camerale del 5 luglio 2016, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che l'istanza cautelare non può essere accolta, non apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris; che deve in primo luogo rilevarsi che la prima censura è infondata alla luce del principio per cui «in materia di decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, qualora la conformità all'originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura "firmato", l'indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell'originale asseverando, anzi, il contrario» (Cass., S.U., n. 11024 del 2014); che infondato appare anche il secondo motivo, atteso che l'ipotizzato difetto di terzietà del CNF avrebbe dovuto formare oggetto di una istanza di ricusazione, che la ricorrente non deduce di avere proposto; che, quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la questione è già stata esaminata, sia pure solo in sede cautelare, da questa Corte che è pervenuta al rigetto della istanza di sospensione (v, da ultimo, Cass., S.U., nn. 6463-6468 del 2016); che in tali pronunce si è osservato che le decisioni impugnate si fondano su un accertamento svolto dal Ministero della giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede il Palatul de Justitie e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'unione europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l'avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell'organismo dichiarato competente;

che le deduzioni svolte in contrario dalla ricorrente in ricorso e nella memoria non appaiono idonee ad inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al fumus, le argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso, dovendosi rimettere al giudizio sul merito ogni valutazione in ordine alla rilevanza della sollecitata richiesta di formulazione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione Europea; che neanche il quarto motivo, concernente la denunciata violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, appare idoneo ad introdurre, in questa sede cautelare, una argomentazione tale da indurre a ritenere la sentenza impugnata illegittima, trattandosi di censura che muove da una inesatta ricostruzione della disposizione di cui si assume l'avvenuta violazione; che, infatti, tale disposizione, lungi dal subordinare l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio ad un termine minimo dalla adozione del provvedimento da annullare, stabilisce, al contrario di quanto supposto dalla ricorrente, che il detto annullamento debba essere disposto entro un termine ragionevole dalla adozione del provvedimento annullato; che, dunque, l'istanza di sospensione della esecutività della decisione del COA per effetto della reiezione del ricorso proposto al CNF deve essere rigettata, difettando il requisito del fumus boni iuris. PER QUESTI MOTIVI i La Corte rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2016. - 5 -