GLI STRANIERI IN ITALIA a cura di: Ceroli Serena Forte Serena Montoni Sara
È straniero chi non è cittadino italiano Il servizio sociale professionale svolge una duplice azione: Sostegno diretto alla persona straniera; Agevolazione nell accesso alle istituzioni. La normativa recente in Italia si muove su due piani: Lotta all immigrazione clandestina Iniziative per la promozione dei diritti e dei doveri degli stranieri
CITTADINI COMUNITARI Il cittadino dell Unione Europea ha gli stessi diritti del cittadino italiano. Al cittadino comunitario non si applica né il principio di reciprocità (sancito dall art. 10 della Costituzione), né il decreto leg.vo 286/1998"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U.) né altra normativa che sia in conflitto con i principi fondamentali e le norme comunitarie
CITTADINI EXTRACOMUNITARI Sono cittadini extracomunitari coloro che non appartengono alla Comunità Europea. I cittadini extracomunitari si dividono in: regolarmente soggiornanti: in possesso di carta di soggiorno e di permesso di soggiorno. I permessi possono essere concessi per motivi di lavoro, per motivi familiari o per l esercizio di un impresa individuale. non regolarmente soggiornanti: sprovvisti di visto d ingresso e permesso di soggiorno. Per quanto riguarda la condizione dello straniero coniuge del cittadino italiano se ne occupa l art. 9 e 30 del T.U.
EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA Lo stato emergenziale è stato dichiarato il 12 Febbraio 2011 visto l eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa. Il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito un piano di lavoro che prevedeva diverse fasi di attuazione. Il OCDPC n. 33 del 28/12/2012 ha regolamentato la chiusura dello stato emergenziale a partire dal 1 gennaio 2013. Grazie agli appelli di molte associazioni che si occupano di immigrati è stata prorogata l ospitalità per i cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa fino al 31 marzo 2013.
MINORI STRANIERI Per la legge italiana sono minori tutti i cittadini che non abbiano compiuto 18 anni. I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York del 1989. I minori presenti in Italia possono essere: Accompagnati: affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti Non accompagnati: minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili
DIRITTI RICONOSCIUTI AI MINORI Istruzione: tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto di essere iscritti a scuola ( Circ. Ministero Pubblica Istruzione n. 301/89 e n. 205/90) Assistenza sanitaria:i minori titolari di PDS devono essere iscritti al SSN. I minori privi di PDS hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali tramite un Codice STP di validità di sei mesi. Lavoro: ai minori stranieri vengono applicate le stesse norme applicate per i minori italiani.
DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Protezione e assistenza: ogni MSNA deve essere segnalato dall autorità alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare e al Comitato per i minori stranieri. Per il minore deve essere previsto: Collocamento in un luogo sicuro Apertura della tutela Affidamento Non espulsione: i MSNA non possono essere espulsi tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato Permesso di soggiorno: tutti i MSNA hanno diritto ad un PDS per minore età che può essere convertito in PDS per affidamento. Asilo: viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente ai MSNA che non possono rientrare in patria per timore di subire persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche.
DIRITTI AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI I MSNA titolari di PDS per affidamento, al compimento di 18 anni, possono convertirlo in un PDS per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo se: sono entrati nel territorio italiano da almeno tre anni; hanno seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile; frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa. I MSNA che siano stati reclusi prima del compimento dei 18 anni possono ottenere un PDS per protezione sociale solo se hanno partecipato ad un programma di assistenza e integrazione sociale.
STRANIERO CON PIU CITTADINANZE Per valutarne la condizione giuridica in Italia viene applicato il nostro sistema di diritto internazionale privato ( legge 218/1995) secondo cui: Se tra le varie cittadinanze c è quella italiana Se tra le varie cittadinanze c è quella italiana si considera cittadino italiano; Se la persona tra le varie cittadinanze non ha quella italiana si applica la legge del paese con cui la persona ha il collegamento più stretto (art.19 legge 218/95)
APOLIDI L apolide non residente è considerato straniero nel paese in cui risiede. La disciplina giuridica degli apolidi è dettata dalla Convenzione di New York del 1954, dalla legge 306/62, dalla legge 91/92 e dal DPR 572/93. La convenzione prevede che agli apolidi si applichi lo stesso trattamento riservato in generale agli stranieri.