Associazione Nazionale Comuni Italiani Programma di Formazione Integrata per l innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri III Edizione 1 Giornata - Modulo A
Il fenomeno migratorio in Italia tra esigenze di sicurezza e necessità di semplificazione amministrativa. Conoscere i fattori fondamentali per incrementare l efficacia e l efficienza dell organizzazione comunale. MODULO A: Diritto dell immigrazione: il quadro normativo e i diversi uffici competenti nella gestione amministrativa. La centralità del titolo di soggiorno. 2
I PRINCIPI GENERALI a) La normativa italiana ha sempre previsto che per poter soggiornare regolarmente fossero necessari dei documenti autorizzatori di Pubblica Sicurezza. b) Detti documenti sono, dal TULPS degli anni 40 in poi, sempre definiti Permessi di soggiorno c) Fino alla direttiva dell UE sulla libertà della circolazione e soggiorno del 2004, anche i cittadini dell UE erano sottoposti a questo obbligo d) Negli ultimi anni abbiamo assistito a due tipi (in generale) di norme che regolamentano l entrata, il soggiorno e la fruizione dei servizi demografici: Normative sui comunitari (sempre più tese a configurare la piena integrazione europea) Normative sugli extracomunitari (sempre più tese a dare una regolamentazione di PS, prima che di regolazione dei diritti degli stranieri) e) Le fonti di regolamentazione, sempre meno organiche, trovano fondamento sia in atti normativi che in atti di indirizzo (circolari) 3
LA REGOLARITÀ DELL INGRESSO E SOGGIORNO All interno delle frontiere possono entrare e soggiornare liberamente solo i cittadini italiani. Perché possa entrare uno straniero all interno delle nostre frontiere, è necessario che costui abbia: Un passaporto rilasciato dallo stato di provenienza. Un visto, cioè un permesso di entrare, rilasciato dalle nostre rappresentanze consolari (salvi i casi di esenzione) A seguito dell entrata della persona con passaporto e visto, molto spesso viene rilasciato dal Ministero dell Interno (Questure e Sportello Immigrazione c/o Prefetture) un permesso di soggiorno che ha natura di documento di Pubblica Sicurezza. Esistono accordi fra gli stati (es. l ordinamento dell Unione Europea) o norme speciali (es. la convenzione di Ginevra sui rifugiati) grazie alle quali questi principi vengono di volta in volta mitigati. 4
I TITOLI AMMINISTRATIVI DI REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO, RILASCIATI DAL MINISTERO DELL INTERNO SONO: a) permesso di soggiorno; b) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; c) carta di soggiorno di familiare extraue di cittadino dell Unione; d) situazioni particolari espressamente individuate tramite le cc.dd. Circolari Amato. 5
SITUAZIONI PARTICOLARI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE TRAMITE CIRCOLARE, ELENCAZIONE TASSATIVA. Ci sono situazioni in cui lo straniero non munito di permesso di soggiorno può comunque comprovare con documentazione diversa (provvisoriamente sostituiva del titolo di soggiorno) la regolarità del soggiorno. Queste situazioni sono: attesa del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (circ. n. 16/2007), attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (circ. n. 43/2007), attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (circ. n. 42/2006) sentenze dell autorità giudiziaria (circ. 19.4.2005 Dip. Affari interni e territoriali). 6
SOGGIORNI DI DURATA INFERIORE A 3 MESI Art. 1 - Legge 28/5/2007 n. 68 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio [ ] per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. [ ] il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. 2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell Interno [ ]. 7
SOGGIORNI DI DURATA INFERIORE A 3 MESI Decreto Ministero dell Interno 26/7/2007 in G.U. 6/8/2007 n.181 Articolo 1 Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza [ ] all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera. L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Articolo 2 1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle strutture ricettive [ ] mediante la dichiarazione prevista [ ] L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 8
REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO E ISCRIZIONE ANAGRAFICA Sono due i principi che devono essere rispettati per l iscrizione anagrafica del cittadino extracomunitario: 1.Dimora abituale 2.Regolarità del soggiorno Art. 6 comma 7 D.Lgs. 25.7.1998, n.286 Art. 15 comma 1 DPR 31.8.1999, n.394 Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico 9
REGOLARITÀ DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI APPARTENENTI ALLA UE La norma fondamentale che tutti i 27 stati della UE hanno applicato è che ogni cittadino UE può circolare liberamente tra gli stati, basta che abbia un documento di identità che lo identifichi quale cittadino UE e che lo stato di appartenenza riconosca quel documento come valido per l espatrio. E quindi praticamente impossibile individuare un cittadino UE clandestino in Italia, di conseguenza, ad esempio, è praticamente impossibile non ammettere un cittadino UE al matrimonio o a qualche attività lavorativa. E invece possibile limitarne il soggiorno, ad esempio se diventa un peso per il sistema del welfare dello stato ospitante o se sia destinatario di un provvedimento di PS o dell autorità giudiziaria che lo obblighi a tornarsene da dove è venuto. 10
PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO/ESPULSIONE ADOTTATI DAL MINISTERO DELL INTERNO (O DAI SUOI ORGANI PERIFERICI) Art. 18, comma 2 del D.lgs. 30/2007 Modificato dall art. 1, lett. b) del D.lgs. n. 32/2008 La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica. Può esserci dimora abituale anche in costanza di un provvedimento o di allontanamento/espulsione non attuato 11
IL CITTADINO COMUNITARIO HA DIRITTO DI SOGGIORNARE IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI SE, OLTRE AD AVERE LA DIMORA ABITUALE: a) è lavoratore subordinato o autonomo in Italia, b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia, c) è studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale) e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia, d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell Unione che ha diritto a soggiornare ai sensi dei punti precedenti. 12
IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA L UNICA NORMA CHE PREVEDE IL RILASCIO DELLA CARTA D IDENTITÀ AGLI STRANIERI ED AI COMUNITARI Art. 258 del RD 6/5/40 n.635 dispone che: Quando la carta d identità è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. E dunque evidente che si deve rilasciare la carta d identità allo straniero, le modalità erano contenute in una norma oggi abrogata e non sostituita che permane però valida, se non altro come indicazione operativa. 13
IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA Art. 6 comma 3 della legge 39/1990 (abrogato e non sostituito) 3. La carta d identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell interno. Ministero dell Interno Circolare: 30/5/90 n.6(90) prot.09001880 15100/4208: [ ] Nell'evidenziare che l'articolo 6 riguarda tutti gli stranieri, si precisa quanto segue per regolamentare l'attuale fase transitoria venutasi a determinare nell'attesa che si completi l'iter relativo all'adozione del nuovo modello. [ ] detto documento ha validità limitata alla durata del permesso di soggiorno cui dovrà sempre accompagnarsi. Su tale necessità gli uffici comunali avranno cura di richiamare l'attenzione degli interessati [ ] verrà apposta sull'ultima facciata dello stampato di cui attualmente sono provvisti i Comuni e da utilizzarsi anche per gli stranieri fin quando non verrà distribuito il nuovo, l'apposita annotazione di non validità per l'espatrio, prevista dal DPR 6 agosto 1974, n. 649 senza aggiungere altre diverse annotazioni. [ ] La circolare 17 del 2/4/2007 ritiene possibile il rilascio anche nelle more del rinnovo 14