STUDIO PROFESSIONALE CORNO & PARMA Rag. Giovanni Corno Rag. Carlo Angelo Parma Commercialisti associati, Revisori contabili.

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STUDIO PROFESSIONALE CORNO & PARMA Rag. Giovanni Corno Rag. Carlo Angelo Parma Commercialisti associati, Revisori contabili www.cornoparma.it CIRCOLARE N. 1 DEL 10/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: DAL 1 GENNAIO 2013 CAMBIA IL METODO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE L adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l obbligo di identificare la fattura in modo univoco. Come numerare quindi le fatture che emetteremo nel 2013? iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l anno di emissione (ovvero emettere la 1/2013, nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, così facendo nessuna fattura avrà la medesima numerazione). E possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l identificazione univoca della fattura e, in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data di emissione che costituisce un elemento obbligatorio. Nel caso in cui si scelga la prima soluzione, in presenza di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio: n.1/2013/a e n.1/2013/b, oppure nel secondo caso n.1/a e 2/B Per completezza segnaliamo che anche il contenuto della fattura è stato innovato; le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno contenere i seguenti elementi: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di appartenenza (nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale); natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Nel caso in cui la fattura sia da emettere senza l iva è importante che riporti nel testo la dicitura corretta dell articolo di esenzione/non imponibilità unitamente alla frase reperibile nella seguente tabella: ARTICOLO IVA Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi degli articoli 8, 8 bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972 Cessione intracomunitaria di beni Articolo 41 DL 30.08.1993 N.331 Operazione esente ai sensi dell articolo 10 DPR 633/1972 Prestazioni di servizi generici (articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972) effettuate nei confronti di soggetti iva di altro stato UE Prestazioni di servizi generici (articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972) effettuate nei confronti di soggetti iva di stato extra Ue Operazione soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell art.17 c.5 e 6 del DPR 633/1972 Cessione di rottami in genere ai sensi dell articolo 74 co.7 e 8 DPR 633/1972 Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al DL 41 del 23/02/1995 INDICAZIONE AGGIUNTIVA DA APPORRE Aliquota iva e imposta Operazione non imponibile Operazione non imponibile Operazione esente Operazione non soggetta Regime del margine Beni usati Oggetto: DAL 1 GENNAIO 2013 NUOVI TERMINI DI FATTURAZIONE DEI SERVIZI COMUNITARI Sono state introdotte importanti novità riguardo i termini di emissione delle fatture per le prestazioni di servizi comunitari. Il termine ultimo per l emissione della fattura e fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, identificabile con idonea documentazione (ad esempio mediante i rapporti giornalieri di intervento). Il termine di registrazione coincide con quello di emissione ma con riferimento al mese di effettuazione dell operazione, pertanto si consiglia di emettere la fattura entro la fine del mese in cui il servizio è stato effettuato. Per quanto riguarda invece le fatture per i servizi ricevuti il termine previsto per la registrazione sui libri iva (previa integrazione con Iva) e il 15 del mese successivo al ricevimento della stessa. Al momento della registrazione, l iva a debito generata nell ambito della cessione compensativa e annotata nel registro delle fatture emesse, va computata con riferimento al mese di ricezione. Pertanto, una fattura di servizi intracomunitari ricevuta il 20 gennaio può essere registrata entro il 4 febbraio (ovvero entro 15 gg. Dalla ricezione) ma in tal caso, l IVA a debito generata per effetto della cessione compensativa deve essere versata nel mese di gennaio (mese di ricezione) mentre la detrazione della medesima IVA si avrà nel mese di febbraio. Stante la novità normativa introdotta, si consiglia di registrare la fattura entro la fine del mese in cui è stata ricevuta.

Oggetto: DAL 1 GENNAIO 2013 NOVITA PER LA FATTURAZIONE DI ACCONTI PER LA CESSIONE DI BENI INTRACOMUNITARI In deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale, per le cessioni di beni intracomunitari non sarà più necessario procedere all emissione della fattura per gli acconti ricevuti. La fattura dovrà essere emessa per l importo complessivo nei termini ordinari. Oggetto: DAL 1 GENNAIO 2013 NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI Il Legislatore, in questo ultimo anno, dimostra una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1 gennaio 2013, e riguardano i pagamenti dovuti in relazione a contratti stipulati sia tra imprese che tra imprese ed enti riconducibili alla Pubblica Amministrazione; i contratti devono avere ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Proprio perché si fa riferimento a soggetti imprenditori sono escluse le operazioni dove acquirente è un soggetto privato. Le nuove disposizioni rendono ora più chiari quali sono i termini di pagamento massimi tollerabili, scaduti i quali scattano gli interessi moratori: trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ipotesi questa generalmente riconducibile alle fatturazioni in acconto; trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il Legislatore, tuttavia, introduce due possibili deroghe ai termini appena indicati, e cioè: la possibilità, sembrerebbe senza particolari vincoli di forma, nelle transazioni tra imprese, di stabilire contrattualmente un termine superiore a trenta giorni, (ad esempio integrando la documentazione riguardante gli ordini di acquisto, indicando i termini in fattura ecc..). Termini superiori a sessanta giorni sono ammessi solo se non si dimostrano come gravemente iniqui per il creditore, e devono essere espressamente previsti nel contratto, dunque risultare da un accordo scritto (anche nelle forme sopra indicate). anche per i rapporti con la P.A. il termine di trenta giorni può essere derogato, ma per questo e per altri aspetti si rinvia a un paragrafo successivo. Le parti possono comunque concordare dei pagamenti rateali. In tal caso, se il debitore non rispetta il piano di rateazione, gli interessi moratori si applicano alle rate non pagate, e quindi scadute. I rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le nuove regole dedicano un attenzione particolare alle situazioni in cui parte debitrice è la Pubblica Amministrazione, destinataria di una disciplina più rigorosa rispetto a quella precedente. Le regole generali che riguardano i termini di pagamento legali e le possibili deroghe, applicabili alle imprese, sono applicabili anche nell ipotesi di transazioni con la P. A. In tal caso si può pattuire un termine di pagamento maggiore dei trenta giorni (ma non di sessanta), sempre per iscritto e, in tale circostanza, la scelta deve essere giustificata dalla natura o dall oggetto del contratto, ovvero da (particolari) circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine di trenta giorni è raddoppiato quando il debitore P.A. è: un impresa pubblica cosiddetta trasparente, cioè tenuta a osservare le norme del D.Lgs. n.333/03, che attengono alla messa a disposizione delle informazioni riguardanti l assegnazione e l utilizzo di risorse finanziarie e, più in generale, delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche; un impresa pubblica che eroga servizi di assistenza sanitaria. Visto che le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013, ciò significa che i vecchi crediti vantati nei confronti della P.A. non potranno beneficiare delle nuove regole. Oggetto: LA NUOVA STRETTA SUI COSTI AUTO A partire dal 2013 la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi in questione sarà così ridotta: per le auto aziendali ordinariamente utilizzate dal 40% al 20%; per le auto concesse in uso ai dipendenti dal 90% al 70%. Da segnalare che anche se cambia la misura percentuale di deducibilità delle spese, restano invariati i limiti massimi di costo fiscale deducibile in caso di acquisto di auto in proprietà ( 18.076) o noleggio ( 3.615) sui quali applicare le citate percentuali. Si veda la seguente tabella riassuntiva. Dal 2013 Dal 2013 Deducibilità ordinaria dei costi auto Acquisto Leasing Noleggio Spese di utilizzo 20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max 18.076) 20% del valore delle rate annue complessive (max 18.076) Auto date in uso promiscuo ai dipendenti 20% del valore dei canoni (max 3.615) 20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati Acquisto Leasing Noleggio Spese di utilizzo 70% del valore di acquisto senza alcun limite 70% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite. 70% del valore dei canoni 70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati Le modifiche non riguarderanno i soggetti che esercitano l attività di agente di commercio per i quali restano comunque in vigore le regole attuali (percentuale di deducibilità 80% con limite massimo di spesa per l acquisto di 25.822,85). Si fa presente che ad oggi sembrerebbe rimasta invariata la percentuale di detraibilità dell iva (pari al 40% per le auto aziendali, pari al 100% per agenti, rappresentanti e autocarri) pertanto restiamo in attesa di una specifica normativa a riguardo e ulteriori chiarimenti dall agenzia entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.