Introduzione al ruolo del Medico Competente nell ospedale e nell Azienda secondo il D. Lgs. 81/08 e Successive Modifiche

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Introduzione al ruolo del Medico Competente nell ospedale e nell Azienda secondo il D. Lgs. 81/08 e Successive Modifiche

CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI NOCIVITA AMBIENTALE Complessa è la classificazione dei rischi e quindi della nocività ambientale; per ambiente di lavoro deve intendersi tutto quel complesso di situazioni e di fattori cui il lavoratore è esposto durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, e dal quale e per causa di esso può ricevere un danno che turbi il suo equilibrio psico-fisico. PRIMO GRUPPO Comprende quei fattori che di per sé non sono nocivi ma che possono diventare tali quando presenti in eccesso o in carenza e che non sono specifici per l ambiente di lavoro, ma si ritrovano anche nell'ambiente esterno e nell ambiente domestico. Questi fattori sono: ILLUMINAZIONE RUMOROSITA MICROCLIMA

SECONDO GRUPPO Comprende gli agenti caratteristici degli ambienti di lavoro, cioè presenti a causa di specifiche attività lavorative, sono compresi in questo gruppo: AGENTI CHIMICI AGENTI FISICI Risultano compresi fra gli agenti fisici il Rumore, le Radiazioni ionizzanti, le Alte e Basse temperature, le Vibrazioni, ecc. che divengono fattori di nocività caratteristici degli ambienti di lavoro quando risultano da specifiche attività lavorative e di norma raggiungono valori molto discosti da quelli generalmente rilevabili negli ambienti di lavoro essi assumono pertanto una specificità e un rilievo peculiari.

TERZO GRUPPO Comprende tutti i fattori collegati con il lavoro e quindi in grado di produrre affaticamento muscolare Questo può essere determinato da un eccessivo sforzo fisico ma oggi più frequentemente da una irrazionale utilizzazione delle energie fisiche. Possono essere nocive tutte le attività lavorative che comportino: Operazioni gravose, Spostamento manuale di pesi, Utilizzo di attrezzature ingombranti, ma anche tutte quelle che siano organizzate in modo da Costringere chi le svolge a posizioni irrazionali. Può verificarsi uno stato di fatica muscolare acuta, ma assai più frequentemente compare una sensazione soggettiva di affaticamento generale che si esplica con una riduzione del potere di concentrazione e di attenzione e che corrisponde ad un impegno gravoso di tutte le principali funzioni organiche (cardiocircolatoria, renale, endocrina).

QUARTO GRUPPO Comprende fattori stancanti diversi dall attività muscolare, ma analogamente capaci di provocare l insorgenza della fatica, ricollegabili eminentemente con l organizzazione del lavoro. I RITMI DI LAVORO Un lavoro può essere definito ritmico quando è composto da fasi elementari uguali e relativamente brevi. I ritmi sono di diversi tipi: Ritmi dipendenti esclusivamente dalla volontà del lavoratore (ad esempio un artigiano). Ritmi dipendenti parzialmente dalla volontà del lavoratore quali sono quelli condizionati parzialmente da macchine utensili. Ritmi di lavoro totalmente condizionate dai tempi delle macchine (catena di montaggio).

LAVORO IN TURNI (in particolare il turno notturno) L uomo si comporta come un animale diurno con precisi ritmi definiti circadiani, nei quali svolge l insieme delle più importanti funzioni vitali stimolate nelle ore diurne e depresse in quelle notturne. E noto tuttavia che l organismo umano ha la capacità di adeguare i ritmi delle più importanti funzioni vitali al tipo di rapporto sonno-veglia che gli viene imposto. Le indagini effettuate in questo settore hanno dimostrato che le modificazioni dei ritmi circadiani, per quanti abbiano invertito il rapporto sonno-veglia, hanno luogo sempre come espressione di adattamento dell organismo, ma si instaurano gradualmente nel corso dei giorni. Ora accade che il lavoro per turni è organizzato in modo tale da modificare il rapporto sonno-veglia (di norma settimanalmente) proprio quando si va stabilizzando il meccanismo di compenso e di adattamento delle funzioni. Ne deriva una situazione che di norma l organismo tollera male come dimostra il fatto che nei turnisti sono state accertate, con frequenza maggiore rispetto alla popolazione normale, malattie come l ulcera gastrica, alterazioni dell equilibrio ponderale, disturbi neuro-psichici di varia entità.

DECRETO LEGISLATIVO 26 Novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.

Lavoro notturno : D.Lgs.vo 532/99 Sorveglianza sanitaria Obbligo di accertamenti preventivi e periodici, da parte del MC, per tutti i lavoratori notturni Frequenza massima: 2 anni Obbligo di accertamenti estemporanei in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno In caso di non idoneità trasferimento al lavoro diurno

MALATTIA PROFESSIONALE La Malattia professionale come ogni altro fenomeno morboso, conosce almeno quattro momenti evolutivi: 1. una fase di rischio 2. una fase preclinica, nella quale sono presenti solo lievi manifestazioni 3. una fase conclamata 4. una fase eventuale di postumi permanenti. La comparsa delle malattie professionali deve essere considerata espressione della inadeguatezza degli interventi di prevenzione sull ambiente di lavoro

NORMATIVA Il DPR 1124/65 Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. E una legge fondamentale che obbliga ogni datore di lavoro a stipulare l assicurazione con l INAIL per tutti i dipendenti che prestino opera manuale e non manuale ed a denunciare a detto istituto i casi di infortunio e di malattia professionale. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni; la denuncia deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata di certificato medico. La denuncia di malattia professionale deve essere effettuata dal datore di lavoro entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Le prestazioni dell assicurazione sono le seguenti: una indennità giornaliera per inabilità temporanea; una rendita per l inabilità permanente; un assegno per l assistenza personale continuativa; una rendita ai superstiti in caso di morte; le cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici; la fornitura degli apparecchi di protesi.

Il DPR 482/75 Modifica e integra la tabella delle malattie professionali per l industria (49 voci) e per l agricoltura (21 voci) già contemplate dal DPR 1124, ampliando notevolmente sia l elenco delle malattie assicurate, sia quello delle lavorazioni protette ed i periodi massimi di indennizzabilità. Il DPR 336/94 Modifica ulteriormente la tabella delle malattie professionali nell industria (58 voci), e nell agricoltura (27 voci).

Nuovo elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all'organo di vigilanza D.M. aprile 2004, G.U. n.137 del 10 giugno 2004 Dopo circa 31 anni, è stato aggiornato l elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell art. 139 del T. U. sull Ass.ne obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con il DPR 1124 del 1965. Il nuovo elenco sostituisce quello precedente in conformità quanto previsto dall art. 10 comma 1 del D.lgs 38/2000, il quale prevedeva la costituzione di una commissione tecnico scientifica finalizzata all elaborazione e revisione periodica dell elenco delle malattie professionali di cui all art.139 oltre che delle tabelle di cui articoli 3 e 211 del testo unico approvato con il DPR n. 1124/1965. Il nuovo elenco del D.M. del 27 aprile 2004, sostituisce il D.M. del 18 aprile 1973, ed è formato da tre liste: a. Lista I, contenete le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; b. Lista II, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; c. Lista III, contenete le malattie la cui origine lavorativa è possibile.

ALLEGATO Nuovo elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all organo di vigilanza (D.M. 27 Aprile 2004, G.U. n.134 del 10 Giugno 2004) LISTA I MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici AGENTI MALATTIE CODICE [*] IDENTIFICATIVO 01 ANTIMONIO leghe e composti PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA 1.1.01. J63.8 ANEMIA EMOLITICA (trisolfuro di antimonio o stibina) 1.1.01. D59.8 TRACHEOBRONCHITE 1.1.01. J42 DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO 1.1.01. L24 02 ARSENICO leghe e composti CONGIUNTIVITE 1.1.02. H10.4 RINITE 1.1.02. J31.0 PERFORAZIONE SETTO NASALE 1.1.02. J34.8 EPATOPATIA CRONICA 1.1.02. K71 CHERATOSI PALMARE E PLANTARE 1.1.02. L85.1 POLINEUROPATIA PERIFERICA 1.1.02. G62.2 TUMORI DEL POLMONE 1.1.02. C34 TUMORI DEL FEGATO 1.1.02. C22 TUMORI DELLA CUTE 1.1.02. C44

LISTA II MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI LIMITATA PROBABILITÀ GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI AGENTI E LAVORAZIONI MALATTIE CODICE IDENTIFICATIVO 01 AMINE AROMATICHE [4,4'- TUMORI DELL'APPARATO URINARIO 11.6.01. C68 metilenbis(2-cloroanilina) (MOCA), orto-toluidina, 4-cloroorto-toluidina] 02 ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO 11.6.02. C96.9 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto) 03 ASBESTO TUMORE DELLA LARINGE 11.6.03. C32 04 DIFENILI POLICLORURATI TUMORE DEL FEGATO E VIE BILIARI 11.0.04. C22 (PCB) TUMORI DEL TRATTO DIGERENTE 11.6.04. C26.0

LISTA III MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI AGENTE MALATTIA/E 01 SILICE (esposizione con o senza silicosi) POLIANGITE MICROSCOPICA GRANULOMATOSI DI WEGENER 02 FIBRE CERAMICHE FIBROSI POLMONARE PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI AGENTE MALATTIA/E 01 RUMORE (effetti extrauditivi) MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE, ENDOCRINO NEUROPSICHICHE

La Sorveglianza Sanitaria

Art. 25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro.

25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;

25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella èconservata, con salvaguardia del segreto professionale,presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico. d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale

25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione; l originale della cartella va conservata per almeno 10 anni. f) invia all'ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ispesl anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

25 D.Lgs 81/08 Obblighi del Medico Competente i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Sorveglianza sanitaria e ordinamento legislativo nazionale Statuto dei Diritti dei Lavoratori Legge 300/1970 Art. 5: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente

Il Medico Competente Medico Specialista in Medicina del Lavoro Medico autorizzato ai sensi art. 55 D.Lgs.vo 277/91 Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva o Medicina Legale (Legge 1/01)

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria a) Nei casi previsti dalla normativa vigente

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione ondeverificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva.le visite preassuntive possono essere svolte, su scelta del DL dal MC o dai dipartimenti di Prevenzione dell ASL e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi'finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea; d) inidoneita' permanente

Art. 42 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria Il Datore di lavoro attua le misure indicate dal M C e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore,ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

Art. 41 D.Lgs 81/08 Sorveglianza Sanitaria Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Testo Unico è uno strumento indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, in quanto definisce: 1. Le lavoratrici soggette a questa particolare tutela. 2. Le modalità con cui la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro. 3. Il congedo di maternità e la flessibilità del congedo di maternità. 4. I casi di interdizione dal lavoro da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. 5. I lavori e le condizioni di lavoro vietate per legge. 6. La valutazione dei rischi da effettuare in presenza di lavoratrici gestanti. 7. Le conseguenze dei risultati della valutazione dei rischi. 8. L attività di informazione delle lavoratrici.

Il Testo unico individua nel Medico competente, nel Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e nell Organo di vigilanza territorialmente competente le figure preposte alla valutazione dell idoneità lavorativa specifica di queste lavoratrici Il medico competente partecipa inoltre alla valutazione dei rischi, all attività di informazione delle lavoratrici gestanti ed è responsabile, insieme al medico specialista in ostetricia e ginecologia, dell accertamento della compatibilità dello stato di salute della lavoratrice e del nascituro con l esercizio del diritto alla flessibilità del congedo di maternità da parte della lavoratrice

PROTOZOI Toxoplasma Veterinari Macellazione Aborti spontanei Malformazioni congenite Lavorazione carni